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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. AR Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1186/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BANCHELLI FRANCESCO Parte_4 C.F._4
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ABU AWWAD VALENTINA (CF C.F._6
) C.F._7
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 710/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/05/2021
CONCLUSIONI
In data 5-26/3/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis;
In via principale e nel merito: accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e nei successivi atti difensivi ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n. 710/2021 del 18.05.2021, R.G. 2772/2017, Rep. n. 872/2021 del 18.05.2021, accogliere l'opposizione avanzata da parte appellante in primo grado e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in Prime Cure che qui si riportano: "1) in via principale e nel merito, pagina 1 di 16 condannare i sigg.ri ed alla rimozione del cordolo in muratura e Controparte_1 Controparte_2 della rete metallica installata sul confine tra il proprio fondo e quello degli attori, della tettoia a sbalzo prospiciente sulla corte a comune, e poggiante sull'immobile di proprietà degli attori, la tenda che si proietta sulla corte, il tavolo in legno e le sedie, i vasi dei fiori, il numero civico ed il termometro appesi alla parete, il supporto in legno a rombi, la soletta di cotto e comunque tutte quante le opere poste in essere in lesione del diritto di proprietà dei Sigg.ri , Parte_4
, e;
2) in via principale, condannare altresì i Parte_2 Parte_3 Parte_1 convenuti a risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura di € 24.000,00 o in quella comunque ritenuta di giustizia;
3) rigettare le domande tutte ex adverso formulate perchè infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellanti dinanzi alla Corte di Appello adita per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e e nei successivi atti difensivi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in appello e riproposte nella comparsa conclusionale”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile ex art 348 c.p.c. e, comunque rigettare, l'appello proposto dai Sig.ri , , Parte_4 Parte_2
, avverso la sentenza n° 710/21 emessa dal Tribunale di Pisa Parte_3 Parte_1
– Dott.ssa C. Beconi in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga disposta la riforma delle sentenza impugnata, si chiede che Codesta Corte voglia accogliere la conclusioni rassegnate in primo grado che in questa sede vengono riportate: “1) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la stessa;
2) in via principale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi che siano accertati dei pregiudizi risarcibili di cui i sigg.ri e siano Controparte_1 Controparte_2 ritenuti responsabili, ridurre per effetto della compensazione la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno dell'ammontare pari a € 10.000 (diecimila,00) o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al paragrafo 3.4. della comparsa di costituzione e risposta e paragrafo 3 della memoria ex art 183, comma 6 n° 1; 4) in via riconvenzionale, accertare l'intervenuta usucapione in favore dei sigg.ri e Controparte_2 [...] relativamente alla particella 91 e per l'effetto dichiarare i sigg.ri e CP_1 Controparte_2 [...] proprietari esclusivi della stessa. Con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado CP_1 di giudizio”. In via istruttoria ci si oppone all'accoglimento delle richieste istruttorie formulate ex adverso ed in particolare alla richiesta di audizione dei testi non ammessi in quanto i capitoli non ammessi risultano irrilevanti. Ci si oppone inoltre alla richiesta di esibizione in giudizio di documentazione contabile e bancaria ed all'ammissione di CTU in quanto, tali richieste istruttorie sono tardive non essendo state avanzate nei termini di legge durante il processo di primo grado né reiterate in via istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2021.Tali richieste istruttorie dovranno pertanto ritenersi inammissibili ed essere integralmente rigettate”. pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_3 Parte_4
Appello, e proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
710/2021, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/05/2021, che aveva rigettato le domande proposte dagli attori e, in accoglimento della riconvenzionale Parte_5 avanzata dai convenuti, aveva dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della corte identificata al catasto fabbricati del Comune di San Miniato al foglio 102, particella 91; aveva, inoltre, condannato gli attori al pagamento integrale delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – I avevano convenuto in giudizio gli esponendo: Parte_5 CP_1
-) che, con atto a rogito Notaio del 21.7.1964 (rep. 20829, racc. 5860), in Persona_1 CP_3
, e avevano proceduto allo scioglimento della Per_2 CP_4 CP_5 CP_6 comunione tra gli stessi esistente;
-) che, in particolare, l'art. 5 dell'atto di divisione prevedeva che “il passo per i pedoni e i veicoli di qualunque specie che dalla strada comunale porta agli accessi delle due case, assegnate con questo atto, ed il relativo terreno annesso, resterà a comune tra i condividenti”;
-) che, con atto del 19.12.1979 a rogito Notaio , e Persona_3 Parte_4
acquistavano da , succeduto in via ereditaria a , la Controparte_7 CP_8 CP_3 nuda proprietà sia dell'immobile sito in San Miniato, via Fornacino n. 6, rappresentato al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio n.102, particella n.108 cat.A/4, che del terreno rappresentato al catasto terreni al foglio n. 102, particella n.113;
-) che, in data 25.10.2015, avveniva il decesso di a cui succedeva la moglie, Controparte_7
, ed i figli , e AR che, dunque, divenivano Parte_4 Parte_3 Pt_1 comproprietari dei suddetti beni;
-) che ed erano comproprietari del confinante immobile ubicato Controparte_2 Controparte_1 in San Miniato via Fornacino n. 4, rappresentato al catasto fabbricati al foglio n.102, part. n.49 e
91;
-) che gli del tutto arbitrariamente, avevano edificato un cordolo in muratura su cui CP_1 avevano installato una rete metallica per dividere le due proprietà, invadendo quella degli attori
(di cui alle partt. 113 e 52) ed impedendo loro di accedere ad una corte comune, di cui alla part. 91, sia con veicoli che a piedi;
pagina 3 di 16 -) che, inoltre, essi avevano edificato una tettoia a sbalzo, prospicente la suddetta corte, in appoggio all'abitazione di essi , ed installando alcuni elementi in muratura sulla Parte_5 parete esterna di proprietà di quest'ultimi;
-) che gli avevano occupato parte della corte comune con tavoli, sedie e materiali vari, CP_1 impedendone il godimento agli attori;
-) che, nell'ambito del procedimento di mediazione attivato dagli essi CP_1 Parte_6 avevano rivendicato la comproprietà della corte e della stradella che dalla via principale immette sulla stessa, rendendosi disponibili a cedere agli la loro quota, proposta che era stata, CP_1 però, rifiutata;
concludevano, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti “alla rimozione del cordolo in muratura e della rete metallica installata sul confine tra il proprio fondo e quello degli attori, della tettoia a sbalzo prospicente sulla corte a comune e poggiante sull'immobile di proprietà degli attori, ed alla rimozione di tutte quante le opere poste in essere in lesione del diritto di proprietà dei sigg.ri , , e AR”, oltre che al risarcimento dei danni Parte_4 Parte_3 Pt_1 da liquidarsi anche in via equitativa.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando integralmente l'attorea domanda;
nello specifico, i convenuti rilevavano:
-) che, in forza dell'atto di compravendita dell'8.3.2000, essi erano proprietari esclusivi degli immobili identificati al catasto fabbricati del Comune di San Miniato al foglio di mappa 102, particella 49 sub. 2 cat. A/4 classe 3, nonché alla particella 91, ed al catasto terreni al foglio 102, particella 52. Le corti comuni erano identificate con le particelle 49 e 50, quest'ultima relativa ad un pozzo sovrastante.
-) che dal 2000 al 2015 non vi era stato, da parte dei , alcun utilizzo della corte Parte_6 in questione (di cui alla part. 91) che era stata usucapita dai medesimi TO ex art. 1159 c.c.;
-) che, infatti, essi avevano acquistato, in buona fede, la proprietà della suddetta area, in CP_1 quanto l'art. 3 del contratto di compravendita dagli stessi stipulato così descriveva l'oggetto del trasferimento: “unità immobiliare per civile abitazione, disposta su piani terra e primo, facente parte di un più ampio fabbricato pianerottolo d'ingresso posto al piano terra a mezzo di portone
d'ingresso che si affaccia su corte esclusiva”, senza far riferimento al contenuto dell'atto di divisione del 1964;
-) che, pertanto, legittimamente essi avevano costruito, di comune accordo con CP_7
, il cordolo in cemento, al fine di delimitare l'area di loro proprietà;
[...]
-) che, per quanto riguardava la tettoia, essa insisteva sull'ingresso della loro abitazione e non costituiva in alcun modo un pregiudizio per la proprietà ; Parte_5
pagina 4 di 16 concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della part. 91.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) era fondata la domanda di usucapione proposta dai convenuti, in quanto essi avevano acquistato a non domino, nel 2000, la corte catastalmente identificata con la part. 91, esercitando su di essa un possesso uti dominus;
-) in proposito, era incontestato, oltre che provato dalle dichiarazioni testimoniali, che gli CP_1 avevano eseguito lavori di manutenzione e di pavimentazione dell'area;
-) inoltre, i testi escussi avevano anche dichiarato che i convenuti avevano in via esclusiva esercitato il passaggio sulla corte e collocato sulla stessa degli arredi;
-) del resto, le testimonianze di segno contrario, a prescindere dalla loro attendibilità, avevano riferito solo di accessi occasionali degli attori non idonei, quindi, ad interrompere il possesso esercitato dei convenuti;
-) andava respinta la domanda volta ad ottenere la rimozione del cordolo in muratura, dal momento che i testi avevano riferito che la riconfinazione era avvenuta, nel 2001, con il consenso dell'allora proprietario;
Controparte_7
-) in ogni caso, gli attori non potevano obbligare i convenuti a rimuovere le costruzioni fatte ex art. 936, comma 4, c.c.
-) le altre domande dovevano ritenersi assorbite o non provate;
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , , Parte_4 Parte_2 Parte_1
e , per i seguenti motivi:
[...] Parte_3
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata, per avere accolto la domanda di usucapione proposta dagli originari convenuti.
Al riguardo, osservavano che la natura comune dell'area era chiaramente affermata sia nell'atto di divisione del 1964 che nell'atto di acquisto, a favore dei , del 19.12.1979, dove Parte_6 veniva definita come “piazzetta a comune”.
In più, le testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado (con specifico riferimento a quelle rese da e da ) avevano consentito di accertare che gli Testimone_1 Testimone_2 attori si erano recati presso l'immobile di loro proprietà, ubicato al civico n. 6, attraversando la suddetta corte comune (part. 91), anche nei mesi di luglio ed agosto 2008 e, quindi, entro i dieci pagina 5 di 16 anni dalla stipula del rogito dell'8.3.2000, da cui gli avevano fatto decorrere il termine CP_1 per usucapire ex art. 1159 c.c.
Del resto, gli appellati non avevano neppure provato l'esistenza di atti di interversione del possesso.
Anzi, risultava provato che quando gli realizzarono, in modo arbitrario, il cordolo in CP_1 muratura, lasciarono aperto un passaggio per consentire ai di raggiungere la Parte_5 corte, e questo sino al 2015.
Inoltre, l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pavimentazione era del tutto inidonea a provare l'esistenza di un possesso atto ad usucapire, così come la collocazione, sull'area, di attrezzature da giardino ed arredi vari, in quanto non impedivano l'uso da parte degli altri comproprietari.
Infine, il tribunale aveva compiuto un'inversione dell'onere probatorio, non considerando che erano gli a dover provare i presupposti dell'invocata usucapione. CP_1
2) Con il secondo, denunciavano l'omessa pronuncia e/o l'omessa motivazione sulla domanda di rimozione della tettoia “a sbalzo” prospicente la parte comune e costruita in appoggio all'immobile di proprietà degli attori, in assenza del loro consenso.
3) Con il terzo, censuravano la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda volta ad ottenere la rimozione del cordolo in muratura.
In particolare, aveva errato il primo giudice nel ritenere provato, a seguito dell'espletata istruttoria orale, il patto con cui le parti avrebbero proceduto alla riconfinazione dei loro terreni.
Difatti, trattandosi di negozio richiedente la forma scritta ad substantiam, la sua esistenza non poteva essere provata a mezzo dichiarazioni testimoniali.
Inoltre, alcun valore poteva attribuirsi al doc. 6 prodotto dagli originari convenuti, il quale non era stato sottoscritto dai . Parte_6
In ogni caso, l'esistenza dell'accordo era stata esclusa dal teste , mentre del tutto Testimone_3 inconferente era il riferimento, contenuto in sentenza, all'art. 936, comma 4, c.c.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 17.11.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, invitava le parti ad esperire la procedura pagina 6 di 16 di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 8.3.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – Indi, La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-26.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Vanno, in primo luogo, disattese le istanze istruttorie reiterate dagli appellanti (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e prova testimoniale sui capitoli non ammessi in prime cure), essendosi limitati unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
Inoltre, giova anche considerare che, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il difensore dei si sia limitato a concludere come da “I memoria ex art. Parte_5
183”, senza in alcun modo richiamare le istanze istruttorie non ammesse (cfr. verbale di udienza del 26.2.2021).
Orbene, si applica il seguente principio: «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (così Cass. sez.
2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Pertanto, la mancata reiterazione delle richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale comporta che le stesse, dovendosi ritenere abbandonate, non possono essere riproposte in questo grado.
pagina 7 di 16 Quanto, poi, alla richiesta di c.t.u. per accertare lo “stato di reale pericolo della tettoia” (cfr. atto di appello, pag. 19), essa si presenta completamente inammissibile, per le ragioni che saranno di seguito esposte (al § 4.2.).
3.2. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere ampiamente integrata.
4.1.1. – Lamentano gli appellanti la lesione del loro di diritto di comproprietà (cfr. atto di appello, pag. 7) per effetto dell'esecuzione di determinate opere (costruzione di un cordolo ed installazione di una tettoia) nonché per l'apposizione di determinati oggetti (tavoli, sedie, vasi di fiori) che li avrebbero completamente privati del possesso della corte “a comune” (cfr. atto di appello, pag.
7).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 948 cod. civ. aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante)” (cfr. Cass. civ., n.
3648/2004).
Si è in presenza, dunque, di una vera e propria azione di rivendica, come riconosciuto anche dagli originari attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (dove gli stessi hanno affermato di aver “rivendicato”, già nell'ambito del procedimento di mediazione attivato dagli la comproprietà dell'area). CP_1
Nella specie, tuttavia, è da ritenere che gli odierni appellanti non siano sottoposti al regime della probatio diabolica, in quanto il bene rivendicato (la corte) derivava dallo stesso titolo degli pagina 8 di 16 costituito dall'atto di divisione del 1964, come espressamente ammesso anche da CP_1 quest'ultimi.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)” (cfr. Cass. civ., n. 1569/2022).
Tanto più se si considera che gli hanno chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento CP_1 dell'intervenuta usucapione ex art. 1159 c.c. dell'area, senza contestare il titolo di provenienza dei
, il che consente di fare applicazione pure del seguente principio: “essendo Parte_5
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 28865/2021).
4.1.2. – Ciò posto, il tribunale ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale con cui gli CP_1 hanno chiesto, ai sensi dell'art. 1159 c.c., di accertare l'intervenuta usucapione abbreviata pagina 9 di 16 dell'area, avendola acquistata a non domino con atto del 8.3.2000 ed in forza del possesso uti dominus protrattosi per oltre dieci anni.
4.1.2.a. – Al riguardo, giova considerare come gli appellanti non contestino che il titolo di provenienza degli (costituito dall'atto pubblico dell'8.3.2000 a rogito Notaio CP_1 Per_4 di Pisa, rep. n. 41264, racc. 9463), contemplasse il trasferimento della piena proprietà
[...] della corte in questione.
Del resto, l'art. 1 del predetto atto così descrive l'immobile oggetto del trasferimento: “unità immobiliare per civile abitazione, disposta sui piani terra e primo, facente parte di un più ampio fabbricato residenziale condominiale ed avente accesso esclusivo dal pianerottolo d'ingresso posto al piano terra a mezzo di portone d'ingresso che si affaccia su corte esclusiva”.
Invero, non sussiste alcuna contestazione circa il fatto che la “corte esclusiva”, menzionata in tale disposizione contrattuale, sia quella per cui è causa, non constando, peraltro, che l'abitazione degli disponga di un altro accesso, oltre a quello riprodotto nella documentazione CP_1 fotografica versata in atti, che dà proprio sulla corte in questione.
Parimenti, non sussiste alcuna contestazione circa il fatto che la predetta corte – così come affermato dal tribunale – sia identificata al catasto fabbricati del Comune di San Miniato al foglio
102, particella 91 e, quindi, corrisponda alla descrizione catastale del bene trasferito contenuta nell'atto di compravendita dell'8.3.2000.
Ne consegue che il titolo deve ritenersi senz'altro idoneo, in astratto, a determinare il trasferimento dell'immobile (cfr. Cass. civ., n. 21227/2010, secondo cui: “ai fini dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159, cod. civ. per il caso di acquisto "a non domino", il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare”).
4.1.2.b. – Incontestato è anche il requisito della buona fede, in quanto essa deve essere accertata soprattutto in relazione al titolo di acquisto e deve essere esclusa qualora non trovi riscontro in esso (cfr. Cass. civ. n. 7966/2003 che precisa: “la presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. non è vinta dalla allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima, essendo invece necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare la suddetta presunzione legale. Ed infatti, non ogni ragione di dubbio può escludere la buona fede, giacché il dubbio riflette una vasta gamma di stati d'animo che vanno dal mero sospetto alla quasi certezza, donde la necessità di una opportuna discriminazione al fine di stabilire, in relazione ad pagina 10 di 16 ogni singolo caso, il grado preciso della conoscenza dubitativa, non potendo un qualsiasi dubbio identificarsi senz'altro con la mala fede”).
Nella specie, il titolo di acquisto degli non contiene alcun elemento idoneo anche solo ad CP_1 ingenerare il dubbio circa il contenuto oggettivo dell'atto, non venendo in esso neppure menzionato l'atto di divisione del 21.7.1964, in cui venne disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra in (dante causa in via ereditaria di che, in data CP_3 Per_2 CP_8
19.12.1979, vendette la nuda proprietà dell'immobile posto in via Fornacino n. 6 ai
), , e (che, in data 28.5.1976, Parte_5 CP_4 CP_5 CP_6 vendettero l'immobile posto in via Fornacino n. 4 a e – alla Controparte_9 Persona_5 quale succedettero mortis causa , , , Controparte_9 Controparte_10 Persona_6
e , e – che, a loro volta, alienarono ad CP_11 Pt_3 Persona_7 Per_8 Controparte_2 ed ), ed in cui, all'art. 5, venne previsto che “il passo per i pedoni e i veicoli di Controparte_1 qualunque specie che dalla strada comunale porta agli accessi delle due case, assegnate con questo atto, ed il relativo terreno annesso, resterà a comune tra i condividenti”.
Né consta che gli fossero in qualche modo a conoscenza dell'atto di acquisto, a favore CP_1 dei , del 19.12.1979, dove la corte in questione veniva definita come “piazzetta Parte_6
a comune”.
4.1.3. – Sostengono, tuttavia, gli appellanti che il possesso esercitato dagli in mancanza CP_1 di un atto di interversione, non consentirebbe l'acquisto per usucapione del bene.
Si dissente.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “il singolo comunista, ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli atti di "interversio possessionis" previsti dagli artt. 1141 e 1164 cod. civ., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso e di un diritto reale su cosa altrui in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, deve tuttavia porre in essere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "ed animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa, ne' tale comportamento può consistere soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri
o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (cfr. Cass. civ., n. 5127/1999; in senso conforme anche Cass. civ., n. 19478/2007).
Ciò posto, non vi è dubbio che gli abbiano assolto al loro onere probatorio. CP_1
pagina 11 di 16 4.1.3.a. – Sul punto, si presenta molto significativa la testimonianza di , il quale, Testimone_4 nel confermare il cap. 7 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta
(“D.C.V. la corte di cui alla particella n. 91 di cui ai docc. nn. 4 e 9 (che Le si mostrano) è sempre stata utilizzata esclusivamente dai sigg.ri dal 2001 ad oggi”) ha dichiarato: “Sono in CP_1 amicizia con gli dalla fine degli anni ottanta. Ho sempre visto gli sulla corte ed il CP_1 CP_1 che si fermava a casa propria. I li vedevo di là dalla siepe. Ho frequentato la Tes_5 Parte_3 casa sovente. Se il veniva lo vedevo passare dalla strada principale. Adr. Frequento la Parte_3 casa dall'anno 2000 e mi ricordo di aver sempre visto la siepe, forse anche quando era più bassa.
Ricordo le due proprietà di averle sempre viste separate, con una rete e con una siepe, comunque mai aperto” (cfr. verbale di udienza del 17.12.2019)
Trattasi di dichiarazioni particolarmente attendibili non solo sotto il profilo soggettivo – in quanto l oltre a non essere legato da alcun rapporto con le parti, risulta conoscere i luoghi per Tes_4 cui è causa per abitare nei loro pressi da diverso tempo – ma anche sotto quello oggettivo, per essere le stesse circostanziate e concordanti con quelle rese dagli altri testi, anch'essi indifferenti,
, , , , , , Testimone_6 Testimone_7 Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_11
, , i quali hanno tutti confermato di aver visto solo gli Testimone_12 Testimone_13 transitare ed utilizzare la corte in questione. CP_1
Tra queste, meritano di essere trascritte le dichiarazioni di , abituale frequentatore dei Tes_10 luoghi per andare a trovare suo fratello che abita nella casa confinante con quella degli CP_1 il quale ha riferito: “Dal 2001 lì ho sempre visto passare gli e basta, quando mi capitava CP_1 di andare a trovare mio fratello […] Non mai visto nessuno dei , loro hanno una corte Parte_3 dalla parte opposta e non passano da quella parte degli . CP_1
Inoltre, anche i testi e , abituali frequentatori della casa degli Testimone_12 Testimone_11
hanno confermato di aver visto, dal 2001, solo costoro transitare sulla corte. CP_1
Per converso, non attendibili si presentano le dichiarazioni testimoniali di Testimone_1 fidanzata di – la quale ha riferito di essersi, in passato, più volte recata presso Parte_2
l'abitazione di cui costui è comproprietario, attraversando la corte de qua, per ritirare le bollette inviate dall'Enel – e di – nipote di , e cugina di Testimone_2 Parte_4
, e – la quale ha affermato di aver visto i suoi parenti transitare Parte_2 Pt_3 Pt_1 sull'area in contestazione per recarsi presso l'abitazione di cui al civico n. 6, proprio in ragione del rapporto di affettività/parentela con gli appellanti, di talché il contrasto con le altre testimonianze deve essere risolto a favore di queste ultime.
4.1.3.b. – Per giunta, risulta provato che la costruzione del cordolo in cemento, a delimitazione del confine tra le due proprietà, avvenne di comune accordo tra le parti (e cioè, tra gli CP_1
pagina 12 di 16 da un lato, e , dall'altro), come confermato dai testi (“ho Controparte_7 Testimone_12 sentito parlare i sigg.ri ed della pratica di riconfinamento e ho visto Parte_3 CP_1 partecipare il alle pratiche di riconfinamento”) e (“quando fu fata la Parte_3 Testimone_11 divisione erano d'amore e d'accordo, lo so perché sono venuti da me e Controparte_1 Persona_9
a prendere un palo di cemento per metterlo per fare i confini”).
[...]
Al contrario, non è stato dimostrato, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che, dopo la costruzione del cordolo, gli avessero lasciato aperto un passaggio per consentire CP_1 ai di raggiungere la corte. Parte_5
4.1.4. – Pertanto, alla luce dei menzionati elementi, risulta provato un uso esclusivo della corte da parte degli sin dall'epoca del loro acquisto. CP_1
Inoltre, la recinzione completa dell'area (con la costruzione del cordolo in cemento e della siepe) avvenne senza che i due comproprietari del fondo finitimo ( e Parte_4 CP_7
) obiettassero alcunché (ma, anzi, con l'espresso consenso di ), il che
[...] Controparte_7 costituisce un comportamento certamente indicativo (se non addirittura ricognitivo) dell'esistenza di un possesso atto ad usucapire da parte degli CP_1
In tale contesto, anche l'esecuzione di lavori di manutenzione – consistiti, tra l'altro, nella estirpazione di un pero e di un'aiuola (circostanza incontestata) – e di pavimentazione dell'area, oltre alla apposizione di oggetti sulla stessa, senza che e Controparte_7 Parte_4 eccepissero alcunché, sono ulteriormente indicativi dell'esistenza di un possesso uti dominus.
Quindi, dal momento che l'unico atto idoneo ad interrompere il termine per usucapire, costituito dalla notifica dell'atto di citazione (cfr. Cass. civ. n. 9845/2003), è avvenuto nel 2017,
l'usucapione abbreviata risulta maturata.
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo di appello.
Orbene, se la sentenza gravata non può ritenersi affetta da un vizio di omessa pronuncia, avendo rigettato tutte le domande degli attori (inclusa, quindi, quella volta ad ottenere la rimozione della tettoia), costoro hanno, però, ragione nel rilevare che la stessa, nella parte in cui afferma che “le ulteriori domande svolte dalle parti restano assorbite o non sono state provate”, non è sorretta da adeguata motivazione.
Tuttavia, ciò non è sufficiente a determinare un diverso esito della decisione.
Difatti, non risulta dimostrato che la tettoia in questione costituisca una costruzione in appoggio rispetto al muro di proprietà , in quanto, dalla documentazione fotografica Parte_5 versata in atti non si evince che la stessa sia sorretta da sostegni ancorati nel predetto muro o che poggi strutturalmente sullo stesso. pagina 13 di 16 In realtà, si è in presenza di una mera pensilina da esterno, posta al di sopra del portone d'ingresso dell'abitazione degli che, essendo priva di pareti e di collegamenti con il suolo, CP_1 esula dal concetto di costruzione, di talché essa non soggiace neppure alla disciplina delle distanze legali ex art. 873 e seg. c.c. (cfr. Cass. civ., n. 5145/2019 onde “Costituisce "costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo)”.
Al riguardo, è significativo che i medesimi appellanti definiscano la struttura de qua come una
“tettoia a sbalzo”, espressione che sta ad indicare proprio la mancanza di appoggi a terra e l'esistenza di supporti concentrati su un'unica estremità (costituita dalla parete dei medesimi per quanto si desume dalle fotografie presenti nell'incartamento processuale). CP_1
Né è dato comprendere quale tipo di pregiudizio possa derivare alla proprietà degli appellanti dall'installazione della predetta tettoia, con la conseguenza che l'invocata c.t.u. si appalesa inammissibile, per il suo palese carattere esplorativo.
Pertanto, la doglianza in esame va rigettata.
4.3 – Infondato è, infine, il terzo motivo.
4.3.1. – Innanzi tutto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il negozio con cui si accerta la linea di confine tra due proprietà non richiede la forma scritta ad substantiam.
In proposito, si presenta pertinente il riferimento, fatto dalla difesa degli appellati, a Cass. civ. n.
4835/2019, secondo cui: “il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"”.
4.3.2. – Ciò posto, anche a voler reputare irrilevante il doc. 6 prodotto dagli l'espletata CP_1 istruttoria orale ha consentito di ritenere provato il raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine all'individuazione del confine tra le due proprietà.
In particolare, il teste ha confermato che partecipò alle Testimone_12 Controparte_7 operazioni di riconfinamento e di averlo visto “collaborare con l'Ingegnere attivamente perché gli reggeva le aste in occasione della misurazione”, aggiungendo: “ho sentito parlare i sigg.ri
ed della pratica di riconfinamento ed ho visto partecipare il alle Parte_3 CP_1 Parte_3
pagina 14 di 16 pratiche di riconfinamento. Si sono messi d'accordo sulla circostanza che cedeva una CP_1 parte di terreno dopo la capanna, mentre il sig. cedeva una parte di terreno prima Parte_3 della capanna, per evitare di smantellare la capanna: era una compensazione. Questo l'ho sentito dire alle parti in quell'occasione ed in altre occasioni”.
Dichiarazioni concordanti con quelle rese dall'altro teste : “quando fu fatta la Testimone_11 divisione erano d'amore e d'accordo, lo so perché sono venuti e padre Controparte_1 Parte_3 da me a prendere un palo di cemento per metterlo ai confini”.
Del resto, è significativo che, dopo l'edificazione del cordolo in calcestruzzo e l'apposizione della rete metallica, nessuna contestazione pervenne agli da parte dei . CP_1 Parte_6
Non rilevanti, quindi, sono le dichiarazioni testimoniali di – fratello dell'altra teste Testimone_3
(fidanza di ) – poiché riferite unicamente a quanto accaduto in Testimone_1 Parte_2 occasione di un sopralluogo del febbraio 2001 (“non c'è stato nessun accordo anche perché per proporre un accordo sarebbe servita una pratica diversa che non è mai stata fatta” […] in questa occasione la mia attività si è limitata a verificare sul posto quanto detto, ma poi non si è concretizzata in nessuna ulteriore attività, anche perché era stato reso edotto della CP_7 situazione e si è fermato tutto”).
Difatti, è innegabile che il cordolo in cemento, a delimitazione del confine tra le due proprietà, sia stato in seguito edificato, sicché la ricostruzione del teste è superata proprio dal successivo evolversi della situazione.
5 – Per quanto esposto si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
ed avverso la sentenza n. 710/2021 emessa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. AR Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. AR Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1186/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BANCHELLI FRANCESCO Parte_4 C.F._4
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ABU AWWAD VALENTINA (CF C.F._6
) C.F._7
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 710/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/05/2021
CONCLUSIONI
In data 5-26/3/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis;
In via principale e nel merito: accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e nei successivi atti difensivi ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n. 710/2021 del 18.05.2021, R.G. 2772/2017, Rep. n. 872/2021 del 18.05.2021, accogliere l'opposizione avanzata da parte appellante in primo grado e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in Prime Cure che qui si riportano: "1) in via principale e nel merito, pagina 1 di 16 condannare i sigg.ri ed alla rimozione del cordolo in muratura e Controparte_1 Controparte_2 della rete metallica installata sul confine tra il proprio fondo e quello degli attori, della tettoia a sbalzo prospiciente sulla corte a comune, e poggiante sull'immobile di proprietà degli attori, la tenda che si proietta sulla corte, il tavolo in legno e le sedie, i vasi dei fiori, il numero civico ed il termometro appesi alla parete, il supporto in legno a rombi, la soletta di cotto e comunque tutte quante le opere poste in essere in lesione del diritto di proprietà dei Sigg.ri , Parte_4
, e;
2) in via principale, condannare altresì i Parte_2 Parte_3 Parte_1 convenuti a risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura di € 24.000,00 o in quella comunque ritenuta di giustizia;
3) rigettare le domande tutte ex adverso formulate perchè infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellanti dinanzi alla Corte di Appello adita per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e e nei successivi atti difensivi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in appello e riproposte nella comparsa conclusionale”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile ex art 348 c.p.c. e, comunque rigettare, l'appello proposto dai Sig.ri , , Parte_4 Parte_2
, avverso la sentenza n° 710/21 emessa dal Tribunale di Pisa Parte_3 Parte_1
– Dott.ssa C. Beconi in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga disposta la riforma delle sentenza impugnata, si chiede che Codesta Corte voglia accogliere la conclusioni rassegnate in primo grado che in questa sede vengono riportate: “1) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la stessa;
2) in via principale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi che siano accertati dei pregiudizi risarcibili di cui i sigg.ri e siano Controparte_1 Controparte_2 ritenuti responsabili, ridurre per effetto della compensazione la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno dell'ammontare pari a € 10.000 (diecimila,00) o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al paragrafo 3.4. della comparsa di costituzione e risposta e paragrafo 3 della memoria ex art 183, comma 6 n° 1; 4) in via riconvenzionale, accertare l'intervenuta usucapione in favore dei sigg.ri e Controparte_2 [...] relativamente alla particella 91 e per l'effetto dichiarare i sigg.ri e CP_1 Controparte_2 [...] proprietari esclusivi della stessa. Con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado CP_1 di giudizio”. In via istruttoria ci si oppone all'accoglimento delle richieste istruttorie formulate ex adverso ed in particolare alla richiesta di audizione dei testi non ammessi in quanto i capitoli non ammessi risultano irrilevanti. Ci si oppone inoltre alla richiesta di esibizione in giudizio di documentazione contabile e bancaria ed all'ammissione di CTU in quanto, tali richieste istruttorie sono tardive non essendo state avanzate nei termini di legge durante il processo di primo grado né reiterate in via istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2021.Tali richieste istruttorie dovranno pertanto ritenersi inammissibili ed essere integralmente rigettate”. pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_3 Parte_4
Appello, e proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
710/2021, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/05/2021, che aveva rigettato le domande proposte dagli attori e, in accoglimento della riconvenzionale Parte_5 avanzata dai convenuti, aveva dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della corte identificata al catasto fabbricati del Comune di San Miniato al foglio 102, particella 91; aveva, inoltre, condannato gli attori al pagamento integrale delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – I avevano convenuto in giudizio gli esponendo: Parte_5 CP_1
-) che, con atto a rogito Notaio del 21.7.1964 (rep. 20829, racc. 5860), in Persona_1 CP_3
, e avevano proceduto allo scioglimento della Per_2 CP_4 CP_5 CP_6 comunione tra gli stessi esistente;
-) che, in particolare, l'art. 5 dell'atto di divisione prevedeva che “il passo per i pedoni e i veicoli di qualunque specie che dalla strada comunale porta agli accessi delle due case, assegnate con questo atto, ed il relativo terreno annesso, resterà a comune tra i condividenti”;
-) che, con atto del 19.12.1979 a rogito Notaio , e Persona_3 Parte_4
acquistavano da , succeduto in via ereditaria a , la Controparte_7 CP_8 CP_3 nuda proprietà sia dell'immobile sito in San Miniato, via Fornacino n. 6, rappresentato al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio n.102, particella n.108 cat.A/4, che del terreno rappresentato al catasto terreni al foglio n. 102, particella n.113;
-) che, in data 25.10.2015, avveniva il decesso di a cui succedeva la moglie, Controparte_7
, ed i figli , e AR che, dunque, divenivano Parte_4 Parte_3 Pt_1 comproprietari dei suddetti beni;
-) che ed erano comproprietari del confinante immobile ubicato Controparte_2 Controparte_1 in San Miniato via Fornacino n. 4, rappresentato al catasto fabbricati al foglio n.102, part. n.49 e
91;
-) che gli del tutto arbitrariamente, avevano edificato un cordolo in muratura su cui CP_1 avevano installato una rete metallica per dividere le due proprietà, invadendo quella degli attori
(di cui alle partt. 113 e 52) ed impedendo loro di accedere ad una corte comune, di cui alla part. 91, sia con veicoli che a piedi;
pagina 3 di 16 -) che, inoltre, essi avevano edificato una tettoia a sbalzo, prospicente la suddetta corte, in appoggio all'abitazione di essi , ed installando alcuni elementi in muratura sulla Parte_5 parete esterna di proprietà di quest'ultimi;
-) che gli avevano occupato parte della corte comune con tavoli, sedie e materiali vari, CP_1 impedendone il godimento agli attori;
-) che, nell'ambito del procedimento di mediazione attivato dagli essi CP_1 Parte_6 avevano rivendicato la comproprietà della corte e della stradella che dalla via principale immette sulla stessa, rendendosi disponibili a cedere agli la loro quota, proposta che era stata, CP_1 però, rifiutata;
concludevano, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti “alla rimozione del cordolo in muratura e della rete metallica installata sul confine tra il proprio fondo e quello degli attori, della tettoia a sbalzo prospicente sulla corte a comune e poggiante sull'immobile di proprietà degli attori, ed alla rimozione di tutte quante le opere poste in essere in lesione del diritto di proprietà dei sigg.ri , , e AR”, oltre che al risarcimento dei danni Parte_4 Parte_3 Pt_1 da liquidarsi anche in via equitativa.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando integralmente l'attorea domanda;
nello specifico, i convenuti rilevavano:
-) che, in forza dell'atto di compravendita dell'8.3.2000, essi erano proprietari esclusivi degli immobili identificati al catasto fabbricati del Comune di San Miniato al foglio di mappa 102, particella 49 sub. 2 cat. A/4 classe 3, nonché alla particella 91, ed al catasto terreni al foglio 102, particella 52. Le corti comuni erano identificate con le particelle 49 e 50, quest'ultima relativa ad un pozzo sovrastante.
-) che dal 2000 al 2015 non vi era stato, da parte dei , alcun utilizzo della corte Parte_6 in questione (di cui alla part. 91) che era stata usucapita dai medesimi TO ex art. 1159 c.c.;
-) che, infatti, essi avevano acquistato, in buona fede, la proprietà della suddetta area, in CP_1 quanto l'art. 3 del contratto di compravendita dagli stessi stipulato così descriveva l'oggetto del trasferimento: “unità immobiliare per civile abitazione, disposta su piani terra e primo, facente parte di un più ampio fabbricato pianerottolo d'ingresso posto al piano terra a mezzo di portone
d'ingresso che si affaccia su corte esclusiva”, senza far riferimento al contenuto dell'atto di divisione del 1964;
-) che, pertanto, legittimamente essi avevano costruito, di comune accordo con CP_7
, il cordolo in cemento, al fine di delimitare l'area di loro proprietà;
[...]
-) che, per quanto riguardava la tettoia, essa insisteva sull'ingresso della loro abitazione e non costituiva in alcun modo un pregiudizio per la proprietà ; Parte_5
pagina 4 di 16 concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della part. 91.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) era fondata la domanda di usucapione proposta dai convenuti, in quanto essi avevano acquistato a non domino, nel 2000, la corte catastalmente identificata con la part. 91, esercitando su di essa un possesso uti dominus;
-) in proposito, era incontestato, oltre che provato dalle dichiarazioni testimoniali, che gli CP_1 avevano eseguito lavori di manutenzione e di pavimentazione dell'area;
-) inoltre, i testi escussi avevano anche dichiarato che i convenuti avevano in via esclusiva esercitato il passaggio sulla corte e collocato sulla stessa degli arredi;
-) del resto, le testimonianze di segno contrario, a prescindere dalla loro attendibilità, avevano riferito solo di accessi occasionali degli attori non idonei, quindi, ad interrompere il possesso esercitato dei convenuti;
-) andava respinta la domanda volta ad ottenere la rimozione del cordolo in muratura, dal momento che i testi avevano riferito che la riconfinazione era avvenuta, nel 2001, con il consenso dell'allora proprietario;
Controparte_7
-) in ogni caso, gli attori non potevano obbligare i convenuti a rimuovere le costruzioni fatte ex art. 936, comma 4, c.c.
-) le altre domande dovevano ritenersi assorbite o non provate;
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , , Parte_4 Parte_2 Parte_1
e , per i seguenti motivi:
[...] Parte_3
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata, per avere accolto la domanda di usucapione proposta dagli originari convenuti.
Al riguardo, osservavano che la natura comune dell'area era chiaramente affermata sia nell'atto di divisione del 1964 che nell'atto di acquisto, a favore dei , del 19.12.1979, dove Parte_6 veniva definita come “piazzetta a comune”.
In più, le testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado (con specifico riferimento a quelle rese da e da ) avevano consentito di accertare che gli Testimone_1 Testimone_2 attori si erano recati presso l'immobile di loro proprietà, ubicato al civico n. 6, attraversando la suddetta corte comune (part. 91), anche nei mesi di luglio ed agosto 2008 e, quindi, entro i dieci pagina 5 di 16 anni dalla stipula del rogito dell'8.3.2000, da cui gli avevano fatto decorrere il termine CP_1 per usucapire ex art. 1159 c.c.
Del resto, gli appellati non avevano neppure provato l'esistenza di atti di interversione del possesso.
Anzi, risultava provato che quando gli realizzarono, in modo arbitrario, il cordolo in CP_1 muratura, lasciarono aperto un passaggio per consentire ai di raggiungere la Parte_5 corte, e questo sino al 2015.
Inoltre, l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pavimentazione era del tutto inidonea a provare l'esistenza di un possesso atto ad usucapire, così come la collocazione, sull'area, di attrezzature da giardino ed arredi vari, in quanto non impedivano l'uso da parte degli altri comproprietari.
Infine, il tribunale aveva compiuto un'inversione dell'onere probatorio, non considerando che erano gli a dover provare i presupposti dell'invocata usucapione. CP_1
2) Con il secondo, denunciavano l'omessa pronuncia e/o l'omessa motivazione sulla domanda di rimozione della tettoia “a sbalzo” prospicente la parte comune e costruita in appoggio all'immobile di proprietà degli attori, in assenza del loro consenso.
3) Con il terzo, censuravano la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda volta ad ottenere la rimozione del cordolo in muratura.
In particolare, aveva errato il primo giudice nel ritenere provato, a seguito dell'espletata istruttoria orale, il patto con cui le parti avrebbero proceduto alla riconfinazione dei loro terreni.
Difatti, trattandosi di negozio richiedente la forma scritta ad substantiam, la sua esistenza non poteva essere provata a mezzo dichiarazioni testimoniali.
Inoltre, alcun valore poteva attribuirsi al doc. 6 prodotto dagli originari convenuti, il quale non era stato sottoscritto dai . Parte_6
In ogni caso, l'esistenza dell'accordo era stata esclusa dal teste , mentre del tutto Testimone_3 inconferente era il riferimento, contenuto in sentenza, all'art. 936, comma 4, c.c.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 17.11.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, invitava le parti ad esperire la procedura pagina 6 di 16 di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 8.3.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – Indi, La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-26.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Vanno, in primo luogo, disattese le istanze istruttorie reiterate dagli appellanti (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e prova testimoniale sui capitoli non ammessi in prime cure), essendosi limitati unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
Inoltre, giova anche considerare che, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il difensore dei si sia limitato a concludere come da “I memoria ex art. Parte_5
183”, senza in alcun modo richiamare le istanze istruttorie non ammesse (cfr. verbale di udienza del 26.2.2021).
Orbene, si applica il seguente principio: «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (così Cass. sez.
2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Pertanto, la mancata reiterazione delle richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale comporta che le stesse, dovendosi ritenere abbandonate, non possono essere riproposte in questo grado.
pagina 7 di 16 Quanto, poi, alla richiesta di c.t.u. per accertare lo “stato di reale pericolo della tettoia” (cfr. atto di appello, pag. 19), essa si presenta completamente inammissibile, per le ragioni che saranno di seguito esposte (al § 4.2.).
3.2. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere ampiamente integrata.
4.1.1. – Lamentano gli appellanti la lesione del loro di diritto di comproprietà (cfr. atto di appello, pag. 7) per effetto dell'esecuzione di determinate opere (costruzione di un cordolo ed installazione di una tettoia) nonché per l'apposizione di determinati oggetti (tavoli, sedie, vasi di fiori) che li avrebbero completamente privati del possesso della corte “a comune” (cfr. atto di appello, pag.
7).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 948 cod. civ. aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante)” (cfr. Cass. civ., n.
3648/2004).
Si è in presenza, dunque, di una vera e propria azione di rivendica, come riconosciuto anche dagli originari attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (dove gli stessi hanno affermato di aver “rivendicato”, già nell'ambito del procedimento di mediazione attivato dagli la comproprietà dell'area). CP_1
Nella specie, tuttavia, è da ritenere che gli odierni appellanti non siano sottoposti al regime della probatio diabolica, in quanto il bene rivendicato (la corte) derivava dallo stesso titolo degli pagina 8 di 16 costituito dall'atto di divisione del 1964, come espressamente ammesso anche da CP_1 quest'ultimi.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)” (cfr. Cass. civ., n. 1569/2022).
Tanto più se si considera che gli hanno chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento CP_1 dell'intervenuta usucapione ex art. 1159 c.c. dell'area, senza contestare il titolo di provenienza dei
, il che consente di fare applicazione pure del seguente principio: “essendo Parte_5
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 28865/2021).
4.1.2. – Ciò posto, il tribunale ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale con cui gli CP_1 hanno chiesto, ai sensi dell'art. 1159 c.c., di accertare l'intervenuta usucapione abbreviata pagina 9 di 16 dell'area, avendola acquistata a non domino con atto del 8.3.2000 ed in forza del possesso uti dominus protrattosi per oltre dieci anni.
4.1.2.a. – Al riguardo, giova considerare come gli appellanti non contestino che il titolo di provenienza degli (costituito dall'atto pubblico dell'8.3.2000 a rogito Notaio CP_1 Per_4 di Pisa, rep. n. 41264, racc. 9463), contemplasse il trasferimento della piena proprietà
[...] della corte in questione.
Del resto, l'art. 1 del predetto atto così descrive l'immobile oggetto del trasferimento: “unità immobiliare per civile abitazione, disposta sui piani terra e primo, facente parte di un più ampio fabbricato residenziale condominiale ed avente accesso esclusivo dal pianerottolo d'ingresso posto al piano terra a mezzo di portone d'ingresso che si affaccia su corte esclusiva”.
Invero, non sussiste alcuna contestazione circa il fatto che la “corte esclusiva”, menzionata in tale disposizione contrattuale, sia quella per cui è causa, non constando, peraltro, che l'abitazione degli disponga di un altro accesso, oltre a quello riprodotto nella documentazione CP_1 fotografica versata in atti, che dà proprio sulla corte in questione.
Parimenti, non sussiste alcuna contestazione circa il fatto che la predetta corte – così come affermato dal tribunale – sia identificata al catasto fabbricati del Comune di San Miniato al foglio
102, particella 91 e, quindi, corrisponda alla descrizione catastale del bene trasferito contenuta nell'atto di compravendita dell'8.3.2000.
Ne consegue che il titolo deve ritenersi senz'altro idoneo, in astratto, a determinare il trasferimento dell'immobile (cfr. Cass. civ., n. 21227/2010, secondo cui: “ai fini dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159, cod. civ. per il caso di acquisto "a non domino", il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare”).
4.1.2.b. – Incontestato è anche il requisito della buona fede, in quanto essa deve essere accertata soprattutto in relazione al titolo di acquisto e deve essere esclusa qualora non trovi riscontro in esso (cfr. Cass. civ. n. 7966/2003 che precisa: “la presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. non è vinta dalla allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima, essendo invece necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare la suddetta presunzione legale. Ed infatti, non ogni ragione di dubbio può escludere la buona fede, giacché il dubbio riflette una vasta gamma di stati d'animo che vanno dal mero sospetto alla quasi certezza, donde la necessità di una opportuna discriminazione al fine di stabilire, in relazione ad pagina 10 di 16 ogni singolo caso, il grado preciso della conoscenza dubitativa, non potendo un qualsiasi dubbio identificarsi senz'altro con la mala fede”).
Nella specie, il titolo di acquisto degli non contiene alcun elemento idoneo anche solo ad CP_1 ingenerare il dubbio circa il contenuto oggettivo dell'atto, non venendo in esso neppure menzionato l'atto di divisione del 21.7.1964, in cui venne disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra in (dante causa in via ereditaria di che, in data CP_3 Per_2 CP_8
19.12.1979, vendette la nuda proprietà dell'immobile posto in via Fornacino n. 6 ai
), , e (che, in data 28.5.1976, Parte_5 CP_4 CP_5 CP_6 vendettero l'immobile posto in via Fornacino n. 4 a e – alla Controparte_9 Persona_5 quale succedettero mortis causa , , , Controparte_9 Controparte_10 Persona_6
e , e – che, a loro volta, alienarono ad CP_11 Pt_3 Persona_7 Per_8 Controparte_2 ed ), ed in cui, all'art. 5, venne previsto che “il passo per i pedoni e i veicoli di Controparte_1 qualunque specie che dalla strada comunale porta agli accessi delle due case, assegnate con questo atto, ed il relativo terreno annesso, resterà a comune tra i condividenti”.
Né consta che gli fossero in qualche modo a conoscenza dell'atto di acquisto, a favore CP_1 dei , del 19.12.1979, dove la corte in questione veniva definita come “piazzetta Parte_6
a comune”.
4.1.3. – Sostengono, tuttavia, gli appellanti che il possesso esercitato dagli in mancanza CP_1 di un atto di interversione, non consentirebbe l'acquisto per usucapione del bene.
Si dissente.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “il singolo comunista, ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli atti di "interversio possessionis" previsti dagli artt. 1141 e 1164 cod. civ., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso e di un diritto reale su cosa altrui in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, deve tuttavia porre in essere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "ed animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa, ne' tale comportamento può consistere soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri
o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (cfr. Cass. civ., n. 5127/1999; in senso conforme anche Cass. civ., n. 19478/2007).
Ciò posto, non vi è dubbio che gli abbiano assolto al loro onere probatorio. CP_1
pagina 11 di 16 4.1.3.a. – Sul punto, si presenta molto significativa la testimonianza di , il quale, Testimone_4 nel confermare il cap. 7 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta
(“D.C.V. la corte di cui alla particella n. 91 di cui ai docc. nn. 4 e 9 (che Le si mostrano) è sempre stata utilizzata esclusivamente dai sigg.ri dal 2001 ad oggi”) ha dichiarato: “Sono in CP_1 amicizia con gli dalla fine degli anni ottanta. Ho sempre visto gli sulla corte ed il CP_1 CP_1 che si fermava a casa propria. I li vedevo di là dalla siepe. Ho frequentato la Tes_5 Parte_3 casa sovente. Se il veniva lo vedevo passare dalla strada principale. Adr. Frequento la Parte_3 casa dall'anno 2000 e mi ricordo di aver sempre visto la siepe, forse anche quando era più bassa.
Ricordo le due proprietà di averle sempre viste separate, con una rete e con una siepe, comunque mai aperto” (cfr. verbale di udienza del 17.12.2019)
Trattasi di dichiarazioni particolarmente attendibili non solo sotto il profilo soggettivo – in quanto l oltre a non essere legato da alcun rapporto con le parti, risulta conoscere i luoghi per Tes_4 cui è causa per abitare nei loro pressi da diverso tempo – ma anche sotto quello oggettivo, per essere le stesse circostanziate e concordanti con quelle rese dagli altri testi, anch'essi indifferenti,
, , , , , , Testimone_6 Testimone_7 Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_11
, , i quali hanno tutti confermato di aver visto solo gli Testimone_12 Testimone_13 transitare ed utilizzare la corte in questione. CP_1
Tra queste, meritano di essere trascritte le dichiarazioni di , abituale frequentatore dei Tes_10 luoghi per andare a trovare suo fratello che abita nella casa confinante con quella degli CP_1 il quale ha riferito: “Dal 2001 lì ho sempre visto passare gli e basta, quando mi capitava CP_1 di andare a trovare mio fratello […] Non mai visto nessuno dei , loro hanno una corte Parte_3 dalla parte opposta e non passano da quella parte degli . CP_1
Inoltre, anche i testi e , abituali frequentatori della casa degli Testimone_12 Testimone_11
hanno confermato di aver visto, dal 2001, solo costoro transitare sulla corte. CP_1
Per converso, non attendibili si presentano le dichiarazioni testimoniali di Testimone_1 fidanzata di – la quale ha riferito di essersi, in passato, più volte recata presso Parte_2
l'abitazione di cui costui è comproprietario, attraversando la corte de qua, per ritirare le bollette inviate dall'Enel – e di – nipote di , e cugina di Testimone_2 Parte_4
, e – la quale ha affermato di aver visto i suoi parenti transitare Parte_2 Pt_3 Pt_1 sull'area in contestazione per recarsi presso l'abitazione di cui al civico n. 6, proprio in ragione del rapporto di affettività/parentela con gli appellanti, di talché il contrasto con le altre testimonianze deve essere risolto a favore di queste ultime.
4.1.3.b. – Per giunta, risulta provato che la costruzione del cordolo in cemento, a delimitazione del confine tra le due proprietà, avvenne di comune accordo tra le parti (e cioè, tra gli CP_1
pagina 12 di 16 da un lato, e , dall'altro), come confermato dai testi (“ho Controparte_7 Testimone_12 sentito parlare i sigg.ri ed della pratica di riconfinamento e ho visto Parte_3 CP_1 partecipare il alle pratiche di riconfinamento”) e (“quando fu fata la Parte_3 Testimone_11 divisione erano d'amore e d'accordo, lo so perché sono venuti da me e Controparte_1 Persona_9
a prendere un palo di cemento per metterlo per fare i confini”).
[...]
Al contrario, non è stato dimostrato, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che, dopo la costruzione del cordolo, gli avessero lasciato aperto un passaggio per consentire CP_1 ai di raggiungere la corte. Parte_5
4.1.4. – Pertanto, alla luce dei menzionati elementi, risulta provato un uso esclusivo della corte da parte degli sin dall'epoca del loro acquisto. CP_1
Inoltre, la recinzione completa dell'area (con la costruzione del cordolo in cemento e della siepe) avvenne senza che i due comproprietari del fondo finitimo ( e Parte_4 CP_7
) obiettassero alcunché (ma, anzi, con l'espresso consenso di ), il che
[...] Controparte_7 costituisce un comportamento certamente indicativo (se non addirittura ricognitivo) dell'esistenza di un possesso atto ad usucapire da parte degli CP_1
In tale contesto, anche l'esecuzione di lavori di manutenzione – consistiti, tra l'altro, nella estirpazione di un pero e di un'aiuola (circostanza incontestata) – e di pavimentazione dell'area, oltre alla apposizione di oggetti sulla stessa, senza che e Controparte_7 Parte_4 eccepissero alcunché, sono ulteriormente indicativi dell'esistenza di un possesso uti dominus.
Quindi, dal momento che l'unico atto idoneo ad interrompere il termine per usucapire, costituito dalla notifica dell'atto di citazione (cfr. Cass. civ. n. 9845/2003), è avvenuto nel 2017,
l'usucapione abbreviata risulta maturata.
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo di appello.
Orbene, se la sentenza gravata non può ritenersi affetta da un vizio di omessa pronuncia, avendo rigettato tutte le domande degli attori (inclusa, quindi, quella volta ad ottenere la rimozione della tettoia), costoro hanno, però, ragione nel rilevare che la stessa, nella parte in cui afferma che “le ulteriori domande svolte dalle parti restano assorbite o non sono state provate”, non è sorretta da adeguata motivazione.
Tuttavia, ciò non è sufficiente a determinare un diverso esito della decisione.
Difatti, non risulta dimostrato che la tettoia in questione costituisca una costruzione in appoggio rispetto al muro di proprietà , in quanto, dalla documentazione fotografica Parte_5 versata in atti non si evince che la stessa sia sorretta da sostegni ancorati nel predetto muro o che poggi strutturalmente sullo stesso. pagina 13 di 16 In realtà, si è in presenza di una mera pensilina da esterno, posta al di sopra del portone d'ingresso dell'abitazione degli che, essendo priva di pareti e di collegamenti con il suolo, CP_1 esula dal concetto di costruzione, di talché essa non soggiace neppure alla disciplina delle distanze legali ex art. 873 e seg. c.c. (cfr. Cass. civ., n. 5145/2019 onde “Costituisce "costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo)”.
Al riguardo, è significativo che i medesimi appellanti definiscano la struttura de qua come una
“tettoia a sbalzo”, espressione che sta ad indicare proprio la mancanza di appoggi a terra e l'esistenza di supporti concentrati su un'unica estremità (costituita dalla parete dei medesimi per quanto si desume dalle fotografie presenti nell'incartamento processuale). CP_1
Né è dato comprendere quale tipo di pregiudizio possa derivare alla proprietà degli appellanti dall'installazione della predetta tettoia, con la conseguenza che l'invocata c.t.u. si appalesa inammissibile, per il suo palese carattere esplorativo.
Pertanto, la doglianza in esame va rigettata.
4.3 – Infondato è, infine, il terzo motivo.
4.3.1. – Innanzi tutto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il negozio con cui si accerta la linea di confine tra due proprietà non richiede la forma scritta ad substantiam.
In proposito, si presenta pertinente il riferimento, fatto dalla difesa degli appellati, a Cass. civ. n.
4835/2019, secondo cui: “il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"”.
4.3.2. – Ciò posto, anche a voler reputare irrilevante il doc. 6 prodotto dagli l'espletata CP_1 istruttoria orale ha consentito di ritenere provato il raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine all'individuazione del confine tra le due proprietà.
In particolare, il teste ha confermato che partecipò alle Testimone_12 Controparte_7 operazioni di riconfinamento e di averlo visto “collaborare con l'Ingegnere attivamente perché gli reggeva le aste in occasione della misurazione”, aggiungendo: “ho sentito parlare i sigg.ri
ed della pratica di riconfinamento ed ho visto partecipare il alle Parte_3 CP_1 Parte_3
pagina 14 di 16 pratiche di riconfinamento. Si sono messi d'accordo sulla circostanza che cedeva una CP_1 parte di terreno dopo la capanna, mentre il sig. cedeva una parte di terreno prima Parte_3 della capanna, per evitare di smantellare la capanna: era una compensazione. Questo l'ho sentito dire alle parti in quell'occasione ed in altre occasioni”.
Dichiarazioni concordanti con quelle rese dall'altro teste : “quando fu fatta la Testimone_11 divisione erano d'amore e d'accordo, lo so perché sono venuti e padre Controparte_1 Parte_3 da me a prendere un palo di cemento per metterlo ai confini”.
Del resto, è significativo che, dopo l'edificazione del cordolo in calcestruzzo e l'apposizione della rete metallica, nessuna contestazione pervenne agli da parte dei . CP_1 Parte_6
Non rilevanti, quindi, sono le dichiarazioni testimoniali di – fratello dell'altra teste Testimone_3
(fidanza di ) – poiché riferite unicamente a quanto accaduto in Testimone_1 Parte_2 occasione di un sopralluogo del febbraio 2001 (“non c'è stato nessun accordo anche perché per proporre un accordo sarebbe servita una pratica diversa che non è mai stata fatta” […] in questa occasione la mia attività si è limitata a verificare sul posto quanto detto, ma poi non si è concretizzata in nessuna ulteriore attività, anche perché era stato reso edotto della CP_7 situazione e si è fermato tutto”).
Difatti, è innegabile che il cordolo in cemento, a delimitazione del confine tra le due proprietà, sia stato in seguito edificato, sicché la ricostruzione del teste è superata proprio dal successivo evolversi della situazione.
5 – Per quanto esposto si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
ed avverso la sentenza n. 710/2021 emessa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. AR Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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