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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ), titolare della ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
“SCALO 74 di Paiano Marco” (p.i. ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Luca Bruni e Giacomo Carnicelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Rizzo, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 478/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto innanzi al Tribunale di Lecce, la chiese la condanna di , quale titolare del- Controparte_1 Parte_1
la ditta individuale “Scalo 74 di ”, al pagamento della somma di € Parte_1
11.738,91, sulla scorta della fattura n. 9 del 03/07/2027, relativa a lavori di ri-
strutturazione effettuati presso il locale, di quest'ultimo, sito in Otranto.
Il Tribunale accolse il ricorso emettendo il DI n. 703/2018.
Avverso detto DI propose opposizione , eccependo ex art. 1460 Parte_1
cod. civ., l'inadempimento della appaltatrice. In particolare, eccepì:
1. il solo parziale completamento di alcune opere, in particolare, deducendo che da un esame analitico del computo metrico/consuntivo n. 27 del
10/09/2016, consegnato al , emergeva quanto segue: Pt_1
a) in ordine alla sala esterna il mancato completamento del controsoffitto lateralmente della struttura metallica portante esistente (voce n. 9 cap 03
cartongesso);
b) in ordine alla sala interna (voce n. 8 cap 03 cartongesso) il mancato com-
pletamento del sistema di fissaggio sulle unità interne (n. 2) installate nel controsoffitto citato;
2. la non conformità a regola d'arte di alcune opere deducendo in particolare che:
a) in ordine alla sala esterna (voce n. 9 cap 03 cartongesso), non risultavano conformi alla regola dell'arte i sistemi di fissaggio utilizzati per la pannel-
latura centrale realizzata con evidenti fenomeni di cedimenti e spancia-
menti della stessa;
Proc. n. 478/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. b) in ordine alla sala esterna (voce n. 8 cap 03 cartongesso), la stuccatura eseguita in controsoffitto esterno risultava lesionata a causa di cedimento strutturale del sistema di fissaggio;
c) in ordine all'impianto di climatizzatore (cap 04), lo stesso risultava instal-
lato in corrispondenza di proprietà del Comune di Otranto (impianto
Comunale) e la detta installazione non risultava autorizzata. Aggiungeva
che con riferimento ai lavori di impiantistica, gli stessi non risultavano es-
sere stati fatti in esecuzione di un progetto da depositarsi presso il Co-
mune unitamente alla né la ditta veva consegnato al CP_2 CP_1 Pt_1
la dichiarazione di conformità dell'impianto nonché tutti gli adempimenti previsti obbligatoriamente dal DM n. 37/2008 e a carico della società in-
caricata.
Contestò, infine il mancato conteggio e conseguente scomputo della somma di €
3.000,00 versata a titolo di acconto.
Concluse chiedendo la revoca del DI e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lucro cessante per il calo dei guadagni in quanto causati dall'inesatto e mancato completamento dei lavori.
Si costituì contestando l'opposizione. Controparte_1
In particolare, con riferimento al punto sub 1) affermò di avere eseguito le opere richieste. Con riferimento al punto sub 2) affermò che tutte le opere erano state eseguite a regola d'arte precisando che dal 2016 (periodo in cui le opere esano state eseguite) nessuna segnalazione di vizi era stata mai fatta dal committente nei termini di cui all'art. 1667 cod. civ. con decadenza dal diritto di denuncia dei vizi medesimi. Con riferimento al mancato rilascio della dichiarazione di conformità,
Proc. n. 478/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. come prevista dal DM n. 37/2008, dedusse che l'impresa non è obbligata al rila-
scio della stessa laddove vi sia un parziale pagamento da parte del committente.
Con riguardo all'acconto riconobbe che la somma ricevuta ammontava ad €
15.085,00. Infine contestò la fondatezza della domanda riconvenzionale.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova testi, venne decisa con sentenza n. 1217/2022 pubblicata in data
28/04/2022, con la quale il Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione, revocò il DI
e condannò l'opponente al pagamento della somma di € 8.738,91 come accertata in corso di causa.
Il giudice ritenne che l'opponente non aveva provato di avere pagato il dovuto mentre la aveva provato l'accordo contrattuale posto a base del DI e CP_1
l'esecuzione delle opere conformemente a quanto indicato dalla committente.
L'eccezione relativa ai vizi venne ritenuta infondata in quanto gli stessi erano sta-
ti denunciati solo dopo la notifica del DI, laddove nessuna denuncia di vizi, nel rispetto dei termini dell'art. 1167 cod. civ., risultava mai pervenuta successiva-
mente al completamento delle opere, avvenuto nel 2016. Il primo giudice ritenne legittimo il mancato rilascio della dichiarazione di conformità in quanto giustifi-
cato dal rifiuto del cliente di pagare il prezzo richiesto. Osservò, infine, che i ma-
nufatti oggetto dell'appalto erano stati oggetto di rimozione, motivo per il quale l'obbligo di rilascio della certificazione doveva considerarsi estinto ex art. 1256
cod. civ. Infine rilevò che l'opposta aveva chiarito l'errore di calcolo per cui non aveva conteggiato l'acconto di € 3.000,00 e pertanto il credito ingiunto andava rideterminato in € 8.738,91, con conseguente revoca del DI e condanna dell'opponente al pagamento della minor somma accertata.
Proc. n. 478/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il Tribunale respinse la domanda riconvenzionale di danni in quanto sprovvista di prova.
Avverso la sentenza notificata in data 02/05/2022 ha proposto appello Pt_1
nella qualità di titolare della ditta individuale “Scalo 74 di Paiano Marco”,
[...]
con atto di citazione notificato in data 30/05/2022 chiedendone la riforma con 5
motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Nullità dell'appalto per violazione delle norme imperati-
ve di cui al D.M. n. 37/2008 – omessa pronuncia sul punto – errata motivazione”,
l'appellante censura la sentenza sostenendo che il primo giudice avrebbe fatto confusione tra la mancata consegna del certificato e la sua mancata redazione ab origine, a norma del DM 37/2008, del progetto per l' installazione degli impianti da parte della società appaltatrice, tenuta a tale adempimento – circostanza quest'ultima pacificamente affermata da parte dell'A.U. di Controparte_1
in sede di interrogatorio formale. Questi avrebbe, infatti confessato di non
[...]
aver né redatto, né mai, ovviamente, consegnato al committente né il progetto di impianto, né le certificazioni di conformità prescritte dalle norme cogenti in ma-
teria (D.M. 37/08). La mancata redazione del progetto sarebbe causa di nullità
del contratto di appalto in quanto violerebbe norme imperative di legge derivanti
Proc. n. 478/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dal predetto DM.
Con il secondo motivo rubricato “Carenza di prova in ordine all'esecuzione a regola
d'arte degli impianti tecnologici”, si censura la sentenza perché il giudice avrebbe omesso di valutare che l'opposta non aveva nemmeno provato di avere eseguito le opere impiantistiche a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. n.
37/2008.
Con il terzo motivo, rubricato “Infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla denuncia
di vizi dell'opera – Mancata contestazione della perizia di parte – Violazione dell'art. 115
c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato tardiva la denunzia dei vizi ex art. 1667 cod. civ. così motivando: “Ed invero, tutti i lavori ese-
guiti dalla in favore del sig. siano stati eseguiti a re- Controparte_1 Parte_1
gola dell'arte, ed in particolare è doveroso far presente che dal 2016 (data di esecuzione dei la-
vori) nessuna segnalazione di vizzi o difetti è mai pervenuta alla società Controparte_1
È noto infatti che l'art.1667 c.c. relativamente alla denunzia di vizi e difformità
[...]
all'appaltatore e per la conseguente azione giudiziale, dispone che "il committente deve, a pena
di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoper-
ta". Ebbene, nel caso di specie alcuna segnalazione e/o denuncia per vizzi e difetti, se non suc-
cessivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, è mai stata disposta dal sig. en- Pt_1
tro il suddetto termine”. Tale decisione sarebbe errata poiché i vizi dell'opera realiz-
zata rientrano nella categoria di quei vizi che possono e devono riconoscersi solo mediante l'ausilio di “un occhio esperto” ossia, nel caso di specie, di quello di un tecnico. L'opponente era venuto a conoscenza degli aspetti relativi all'opera e come contestati con la citazione solo a seguito della perizia di parte redatta il
02/05/2018 dall'ing. laddove poi la notifica della citazione in opposi- Per_1
Proc. n. 478/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zione è avvenuta in data 14/05/2018.
Con il quarto motivo rubricato “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie” la sen-
tenza è censurata per avere omesso una valutazione compiuta delle risultanze istruttorie basandosi invece su una ricostruzione sommaria e di parte.
I motivi, esaminabili congiuntamente, non sono fondati.
L'art. 5 co. I del D.M. 37/2008 e le altre disposizioni menzionate dall'appellante,
oltre a non contenere alcuna esplicita declaratoria di nullità negoziale in relazione alle attività ivi contemplate e disciplinate, non possono includersi nel novero del-
le norme imperative stabilite a pena di invalidità contrattuale (cfr. art. 1418 cod.
civ.). In sostanza non esiste una normativa che sanzioni la nullità contrattuale in assenza della redazione del progetto in questione, piuttosto rientrando la fatti-
specie dedotta nell'alveo del semplice inadempimento e della perdita del com-
penso, ove si accerti ovviamente tale inadempimento. Peraltro, per un verso al-
cuna disposizione contenuta nel DM richiamato pone a carico dell'appaltatore piuttosto che del committente la redazione del progetto. Per altro verso non ri-
sulta provato che tale obbligo a carico dell'appaltatore fosse previsto in contrat-
to. Ed infatti non esiste un contratto di appalto scritto che lo dimostri, e nulla in tal senso è riportato nel computo metrico della nel quale al punto 4 CP_1
(impianti di climatizzatore) sono riportati solo adempimenti di fornitura e messa in opera degli impianti. E durante l'interrogatorio (escusso Parte_1
all'udienza del 04.10.2019) si è limitato a confermare di “aver commissionato alla
[...]
i lavori descritti nel computo metrico allegato al fascicolo di parte oppo- Controparte_1
nente” tra i quali, come detto non risulta alcun obbligo progettuale a carico della
CP_1
Proc. n. 478/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. È certo, inoltre, che il committente prima di ricevere il DI opposto non ha effet-
tuato contestazioni specifiche a riguardo del reclamato progetto. Nella lettera pec del 20/10/2017, indirizzata alla (in atti) il , a mezzo il suo le- CP_1 Pt_1
gale, contesta solo genericamente il mancato completamento dei lavori senza fare alcun riferimento alla mancata redazione del progetto in questione. Nulla di di-
verso emerge dall'interrogatorio del legale rappresentante della il CP_1
quale si è limitato a riferire di non avere consegnato la certificazione di conformi-
tà ex DM 37/2008 poiché il non aveva mai inteso consegnare la certifica- Pt_1
zione relativa agli impianti precedentemente installati.
Non risulta in alcun modo che l'intervento della polizia municipale - si veda il verbale in atti redatto il 9 novembre 2018 - sia in qualche modo stato determina-
to dalle opere realizzate dall'appellato. Nello stesso verbale non sono precisate le ragioni per cui si procedette alla demolizione del manufatto esterno al locale, “a
servizio dell'attività commerciale stessa, inserito su spazio pubblico”. È certo che la demoli-
zione aveva in qualche modo attinenza con il giudizio penale nell'ambito del qua-
le era stato disposto il sequestro del manufatto ex art. 321 cod. proc. pen..
Ed infine, quanto alla mancata consegna della certificazione di conformità, essa come stabilito dal primo giudice, non ha allo stato più alcuna rilevanza atteso che il manufatto cui sarebbe servita è stato demolito, si ripete, per motivazioni rima-
ste sconosciute.
Venendo alle contestazioni dell'appellante in ordine al mancato completamento delle opere di cartongesso, la prova testi di parte opponente, in pieno contrasto con gli assunti dell'appellante, ha confermato che le opere in questione sono sta-
te tutte completate (cfr. teste , Direttore dei lavori, e Testimone_1 Tes_2
Proc. n. 478/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ). Per_2
Quanto ai pretesi vizi delle opere eseguite, occorre prima di tutto precisare che in tema di difformità e vizi dell'opera, è previsto che il committente, al fine di avva-
lersi della garanzia, ex art. 1667 cod. civ., deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a meno che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi oppure li abbia occulta-
ti. L'azione contro l'appaltatore, poi, si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, ma il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, in via di eccezione, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Secondo la consolidata giurisprudenza, “la scoperta dei vizi [...]
è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi;
co-
noscenza che può ritenersi, comunque, acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei
vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se
congruamente e logicamente motivato” (Cass. n. 26233/2013); come di recente ribadito,
“per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denun-
cia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino carat-
teri tali da poter essere individuati - nell'esistenza e nell'eziologia - anche in assenza o prima di
detto accertamento, competendo al giudice di merito la valutazione - insindacabile in sede di le-
gittimità, ove adeguatamente motivata - circa la sussistenza dei suddetti profili” (Cass. n.
19343/2022).
Orbene, con riferimento ai denunciati vizi relativi ad errati sistemi di fissaggio che avrebbero procurato i fenomeni di cedimento e spanciamento del controsof-
fitto, l'opponente non ha provato di avere effettuato la relativa denuncia entro 60
Proc. n. 478/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gg dalla loro scoperta ex art. 1667 cod. civ.. Infatti come emerso dalla prova testi lo spanciamento del controsoffitto si è manifestato nei giorni successivi alla ria-
pertura del locale (cfr. prova testi e . Lo stesso teste ha af- Tes_1 Tes_2 Tes_1
fermato che il contattò la ditta per risolvere i problemi che si erano mani- Pt_1
festati, pur non riferendo alcuna data o periodo preciso.
Per la tipologia e tempistica stessa dell'evento (cedimento e spanciamento del soffitto, avvenuto appena dopo la conclusione dei lavori) e per le rimostranze del all'indirizzo della ditta – rimostranze che non hanno una collocazione Pt_1
temporale determinata - si può ritenere che il committente sia stato in grado di riconoscere i vizi nell'immediatezza del completamento delle opere, senza neces-
sità di ricorrere ad una perizia. Del resto lo stesso consulente di parte rileva vizi relativi a “sistemi di fissaggio utilizzati per la pannellatura centrale realizzata con evidenti
fenomeni di cedimenti e sganciamenti della stessa” ed altri vizi (mancato completamento
- del “controsoffitto lateralmente alla struttura metallica portante esistente”; - del “sistema di
fissaggio sulle unità interne (n.2) installate nel controsoffitto citato”). Si tratta di deviazioni dalla realizzazione a regola d'arte per le quali, pur in assenza di rilievi fotografici da parte del ctp (che sarebbero stati quanto mai opportuni), può fondatamente escludersi che non fossero immediatamente rilevabili, senza l'ausilio di un accer-
tamento tecnico.
Pertanto sin dal momento del manifestarsi dei vizi il committente aveva l'onere di denunciare nei termini di cui all'art. 1667 cod. civ. i difetti. La denuncia nel ri-
spetto di tale termine non risulta provata.
Col quinto motivo di appello censura la sentenza per non avere accolto la Pt_1
domanda di danni per mancato guadagno, reiterando le deduzioni di primo gra-
Proc. n. 478/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. do in merito al fatto che si tratterebbe di danno in re ipsa.
Il motivo è generico e comunque non fondato.
Infatti l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio per valutare il dan-
no anche in soli termini equitativi. Non ha infatti provato che vi sia stata una di-
minuzione di clientela a causa dei disservizi lamentati ovvero una riduzione di fatturato collegata agli stessi disservizi, producendo, per esempio idonea docu-
mentazione probatoria. Non rientra la fattispecie tra i cd danni in re ipsa, invero limitati dalla giurisprudenza a casi specifici quale è l'ipotesi di occupazione senza titolo di immobili (cfr. Cass. sentenze a SSUU n. 33645/2022 e n. 33659/2022).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento in favo- Parte_1
re di delle spese di questo grado. Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di questo grado che liquida in € 2.000,00 oltre IVA, Controparte_1
CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
Proc. n. 478/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 478/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ), titolare della ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
“SCALO 74 di Paiano Marco” (p.i. ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Luca Bruni e Giacomo Carnicelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Rizzo, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 478/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto innanzi al Tribunale di Lecce, la chiese la condanna di , quale titolare del- Controparte_1 Parte_1
la ditta individuale “Scalo 74 di ”, al pagamento della somma di € Parte_1
11.738,91, sulla scorta della fattura n. 9 del 03/07/2027, relativa a lavori di ri-
strutturazione effettuati presso il locale, di quest'ultimo, sito in Otranto.
Il Tribunale accolse il ricorso emettendo il DI n. 703/2018.
Avverso detto DI propose opposizione , eccependo ex art. 1460 Parte_1
cod. civ., l'inadempimento della appaltatrice. In particolare, eccepì:
1. il solo parziale completamento di alcune opere, in particolare, deducendo che da un esame analitico del computo metrico/consuntivo n. 27 del
10/09/2016, consegnato al , emergeva quanto segue: Pt_1
a) in ordine alla sala esterna il mancato completamento del controsoffitto lateralmente della struttura metallica portante esistente (voce n. 9 cap 03
cartongesso);
b) in ordine alla sala interna (voce n. 8 cap 03 cartongesso) il mancato com-
pletamento del sistema di fissaggio sulle unità interne (n. 2) installate nel controsoffitto citato;
2. la non conformità a regola d'arte di alcune opere deducendo in particolare che:
a) in ordine alla sala esterna (voce n. 9 cap 03 cartongesso), non risultavano conformi alla regola dell'arte i sistemi di fissaggio utilizzati per la pannel-
latura centrale realizzata con evidenti fenomeni di cedimenti e spancia-
menti della stessa;
Proc. n. 478/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. b) in ordine alla sala esterna (voce n. 8 cap 03 cartongesso), la stuccatura eseguita in controsoffitto esterno risultava lesionata a causa di cedimento strutturale del sistema di fissaggio;
c) in ordine all'impianto di climatizzatore (cap 04), lo stesso risultava instal-
lato in corrispondenza di proprietà del Comune di Otranto (impianto
Comunale) e la detta installazione non risultava autorizzata. Aggiungeva
che con riferimento ai lavori di impiantistica, gli stessi non risultavano es-
sere stati fatti in esecuzione di un progetto da depositarsi presso il Co-
mune unitamente alla né la ditta veva consegnato al CP_2 CP_1 Pt_1
la dichiarazione di conformità dell'impianto nonché tutti gli adempimenti previsti obbligatoriamente dal DM n. 37/2008 e a carico della società in-
caricata.
Contestò, infine il mancato conteggio e conseguente scomputo della somma di €
3.000,00 versata a titolo di acconto.
Concluse chiedendo la revoca del DI e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lucro cessante per il calo dei guadagni in quanto causati dall'inesatto e mancato completamento dei lavori.
Si costituì contestando l'opposizione. Controparte_1
In particolare, con riferimento al punto sub 1) affermò di avere eseguito le opere richieste. Con riferimento al punto sub 2) affermò che tutte le opere erano state eseguite a regola d'arte precisando che dal 2016 (periodo in cui le opere esano state eseguite) nessuna segnalazione di vizi era stata mai fatta dal committente nei termini di cui all'art. 1667 cod. civ. con decadenza dal diritto di denuncia dei vizi medesimi. Con riferimento al mancato rilascio della dichiarazione di conformità,
Proc. n. 478/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. come prevista dal DM n. 37/2008, dedusse che l'impresa non è obbligata al rila-
scio della stessa laddove vi sia un parziale pagamento da parte del committente.
Con riguardo all'acconto riconobbe che la somma ricevuta ammontava ad €
15.085,00. Infine contestò la fondatezza della domanda riconvenzionale.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova testi, venne decisa con sentenza n. 1217/2022 pubblicata in data
28/04/2022, con la quale il Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione, revocò il DI
e condannò l'opponente al pagamento della somma di € 8.738,91 come accertata in corso di causa.
Il giudice ritenne che l'opponente non aveva provato di avere pagato il dovuto mentre la aveva provato l'accordo contrattuale posto a base del DI e CP_1
l'esecuzione delle opere conformemente a quanto indicato dalla committente.
L'eccezione relativa ai vizi venne ritenuta infondata in quanto gli stessi erano sta-
ti denunciati solo dopo la notifica del DI, laddove nessuna denuncia di vizi, nel rispetto dei termini dell'art. 1167 cod. civ., risultava mai pervenuta successiva-
mente al completamento delle opere, avvenuto nel 2016. Il primo giudice ritenne legittimo il mancato rilascio della dichiarazione di conformità in quanto giustifi-
cato dal rifiuto del cliente di pagare il prezzo richiesto. Osservò, infine, che i ma-
nufatti oggetto dell'appalto erano stati oggetto di rimozione, motivo per il quale l'obbligo di rilascio della certificazione doveva considerarsi estinto ex art. 1256
cod. civ. Infine rilevò che l'opposta aveva chiarito l'errore di calcolo per cui non aveva conteggiato l'acconto di € 3.000,00 e pertanto il credito ingiunto andava rideterminato in € 8.738,91, con conseguente revoca del DI e condanna dell'opponente al pagamento della minor somma accertata.
Proc. n. 478/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il Tribunale respinse la domanda riconvenzionale di danni in quanto sprovvista di prova.
Avverso la sentenza notificata in data 02/05/2022 ha proposto appello Pt_1
nella qualità di titolare della ditta individuale “Scalo 74 di Paiano Marco”,
[...]
con atto di citazione notificato in data 30/05/2022 chiedendone la riforma con 5
motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Nullità dell'appalto per violazione delle norme imperati-
ve di cui al D.M. n. 37/2008 – omessa pronuncia sul punto – errata motivazione”,
l'appellante censura la sentenza sostenendo che il primo giudice avrebbe fatto confusione tra la mancata consegna del certificato e la sua mancata redazione ab origine, a norma del DM 37/2008, del progetto per l' installazione degli impianti da parte della società appaltatrice, tenuta a tale adempimento – circostanza quest'ultima pacificamente affermata da parte dell'A.U. di Controparte_1
in sede di interrogatorio formale. Questi avrebbe, infatti confessato di non
[...]
aver né redatto, né mai, ovviamente, consegnato al committente né il progetto di impianto, né le certificazioni di conformità prescritte dalle norme cogenti in ma-
teria (D.M. 37/08). La mancata redazione del progetto sarebbe causa di nullità
del contratto di appalto in quanto violerebbe norme imperative di legge derivanti
Proc. n. 478/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dal predetto DM.
Con il secondo motivo rubricato “Carenza di prova in ordine all'esecuzione a regola
d'arte degli impianti tecnologici”, si censura la sentenza perché il giudice avrebbe omesso di valutare che l'opposta non aveva nemmeno provato di avere eseguito le opere impiantistiche a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. n.
37/2008.
Con il terzo motivo, rubricato “Infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla denuncia
di vizi dell'opera – Mancata contestazione della perizia di parte – Violazione dell'art. 115
c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato tardiva la denunzia dei vizi ex art. 1667 cod. civ. così motivando: “Ed invero, tutti i lavori ese-
guiti dalla in favore del sig. siano stati eseguiti a re- Controparte_1 Parte_1
gola dell'arte, ed in particolare è doveroso far presente che dal 2016 (data di esecuzione dei la-
vori) nessuna segnalazione di vizzi o difetti è mai pervenuta alla società Controparte_1
È noto infatti che l'art.1667 c.c. relativamente alla denunzia di vizi e difformità
[...]
all'appaltatore e per la conseguente azione giudiziale, dispone che "il committente deve, a pena
di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoper-
ta". Ebbene, nel caso di specie alcuna segnalazione e/o denuncia per vizzi e difetti, se non suc-
cessivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, è mai stata disposta dal sig. en- Pt_1
tro il suddetto termine”. Tale decisione sarebbe errata poiché i vizi dell'opera realiz-
zata rientrano nella categoria di quei vizi che possono e devono riconoscersi solo mediante l'ausilio di “un occhio esperto” ossia, nel caso di specie, di quello di un tecnico. L'opponente era venuto a conoscenza degli aspetti relativi all'opera e come contestati con la citazione solo a seguito della perizia di parte redatta il
02/05/2018 dall'ing. laddove poi la notifica della citazione in opposi- Per_1
Proc. n. 478/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zione è avvenuta in data 14/05/2018.
Con il quarto motivo rubricato “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie” la sen-
tenza è censurata per avere omesso una valutazione compiuta delle risultanze istruttorie basandosi invece su una ricostruzione sommaria e di parte.
I motivi, esaminabili congiuntamente, non sono fondati.
L'art. 5 co. I del D.M. 37/2008 e le altre disposizioni menzionate dall'appellante,
oltre a non contenere alcuna esplicita declaratoria di nullità negoziale in relazione alle attività ivi contemplate e disciplinate, non possono includersi nel novero del-
le norme imperative stabilite a pena di invalidità contrattuale (cfr. art. 1418 cod.
civ.). In sostanza non esiste una normativa che sanzioni la nullità contrattuale in assenza della redazione del progetto in questione, piuttosto rientrando la fatti-
specie dedotta nell'alveo del semplice inadempimento e della perdita del com-
penso, ove si accerti ovviamente tale inadempimento. Peraltro, per un verso al-
cuna disposizione contenuta nel DM richiamato pone a carico dell'appaltatore piuttosto che del committente la redazione del progetto. Per altro verso non ri-
sulta provato che tale obbligo a carico dell'appaltatore fosse previsto in contrat-
to. Ed infatti non esiste un contratto di appalto scritto che lo dimostri, e nulla in tal senso è riportato nel computo metrico della nel quale al punto 4 CP_1
(impianti di climatizzatore) sono riportati solo adempimenti di fornitura e messa in opera degli impianti. E durante l'interrogatorio (escusso Parte_1
all'udienza del 04.10.2019) si è limitato a confermare di “aver commissionato alla
[...]
i lavori descritti nel computo metrico allegato al fascicolo di parte oppo- Controparte_1
nente” tra i quali, come detto non risulta alcun obbligo progettuale a carico della
CP_1
Proc. n. 478/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. È certo, inoltre, che il committente prima di ricevere il DI opposto non ha effet-
tuato contestazioni specifiche a riguardo del reclamato progetto. Nella lettera pec del 20/10/2017, indirizzata alla (in atti) il , a mezzo il suo le- CP_1 Pt_1
gale, contesta solo genericamente il mancato completamento dei lavori senza fare alcun riferimento alla mancata redazione del progetto in questione. Nulla di di-
verso emerge dall'interrogatorio del legale rappresentante della il CP_1
quale si è limitato a riferire di non avere consegnato la certificazione di conformi-
tà ex DM 37/2008 poiché il non aveva mai inteso consegnare la certifica- Pt_1
zione relativa agli impianti precedentemente installati.
Non risulta in alcun modo che l'intervento della polizia municipale - si veda il verbale in atti redatto il 9 novembre 2018 - sia in qualche modo stato determina-
to dalle opere realizzate dall'appellato. Nello stesso verbale non sono precisate le ragioni per cui si procedette alla demolizione del manufatto esterno al locale, “a
servizio dell'attività commerciale stessa, inserito su spazio pubblico”. È certo che la demoli-
zione aveva in qualche modo attinenza con il giudizio penale nell'ambito del qua-
le era stato disposto il sequestro del manufatto ex art. 321 cod. proc. pen..
Ed infine, quanto alla mancata consegna della certificazione di conformità, essa come stabilito dal primo giudice, non ha allo stato più alcuna rilevanza atteso che il manufatto cui sarebbe servita è stato demolito, si ripete, per motivazioni rima-
ste sconosciute.
Venendo alle contestazioni dell'appellante in ordine al mancato completamento delle opere di cartongesso, la prova testi di parte opponente, in pieno contrasto con gli assunti dell'appellante, ha confermato che le opere in questione sono sta-
te tutte completate (cfr. teste , Direttore dei lavori, e Testimone_1 Tes_2
Proc. n. 478/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ). Per_2
Quanto ai pretesi vizi delle opere eseguite, occorre prima di tutto precisare che in tema di difformità e vizi dell'opera, è previsto che il committente, al fine di avva-
lersi della garanzia, ex art. 1667 cod. civ., deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a meno che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi oppure li abbia occulta-
ti. L'azione contro l'appaltatore, poi, si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, ma il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, in via di eccezione, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Secondo la consolidata giurisprudenza, “la scoperta dei vizi [...]
è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi;
co-
noscenza che può ritenersi, comunque, acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei
vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se
congruamente e logicamente motivato” (Cass. n. 26233/2013); come di recente ribadito,
“per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denun-
cia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino carat-
teri tali da poter essere individuati - nell'esistenza e nell'eziologia - anche in assenza o prima di
detto accertamento, competendo al giudice di merito la valutazione - insindacabile in sede di le-
gittimità, ove adeguatamente motivata - circa la sussistenza dei suddetti profili” (Cass. n.
19343/2022).
Orbene, con riferimento ai denunciati vizi relativi ad errati sistemi di fissaggio che avrebbero procurato i fenomeni di cedimento e spanciamento del controsof-
fitto, l'opponente non ha provato di avere effettuato la relativa denuncia entro 60
Proc. n. 478/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gg dalla loro scoperta ex art. 1667 cod. civ.. Infatti come emerso dalla prova testi lo spanciamento del controsoffitto si è manifestato nei giorni successivi alla ria-
pertura del locale (cfr. prova testi e . Lo stesso teste ha af- Tes_1 Tes_2 Tes_1
fermato che il contattò la ditta per risolvere i problemi che si erano mani- Pt_1
festati, pur non riferendo alcuna data o periodo preciso.
Per la tipologia e tempistica stessa dell'evento (cedimento e spanciamento del soffitto, avvenuto appena dopo la conclusione dei lavori) e per le rimostranze del all'indirizzo della ditta – rimostranze che non hanno una collocazione Pt_1
temporale determinata - si può ritenere che il committente sia stato in grado di riconoscere i vizi nell'immediatezza del completamento delle opere, senza neces-
sità di ricorrere ad una perizia. Del resto lo stesso consulente di parte rileva vizi relativi a “sistemi di fissaggio utilizzati per la pannellatura centrale realizzata con evidenti
fenomeni di cedimenti e sganciamenti della stessa” ed altri vizi (mancato completamento
- del “controsoffitto lateralmente alla struttura metallica portante esistente”; - del “sistema di
fissaggio sulle unità interne (n.2) installate nel controsoffitto citato”). Si tratta di deviazioni dalla realizzazione a regola d'arte per le quali, pur in assenza di rilievi fotografici da parte del ctp (che sarebbero stati quanto mai opportuni), può fondatamente escludersi che non fossero immediatamente rilevabili, senza l'ausilio di un accer-
tamento tecnico.
Pertanto sin dal momento del manifestarsi dei vizi il committente aveva l'onere di denunciare nei termini di cui all'art. 1667 cod. civ. i difetti. La denuncia nel ri-
spetto di tale termine non risulta provata.
Col quinto motivo di appello censura la sentenza per non avere accolto la Pt_1
domanda di danni per mancato guadagno, reiterando le deduzioni di primo gra-
Proc. n. 478/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. do in merito al fatto che si tratterebbe di danno in re ipsa.
Il motivo è generico e comunque non fondato.
Infatti l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio per valutare il dan-
no anche in soli termini equitativi. Non ha infatti provato che vi sia stata una di-
minuzione di clientela a causa dei disservizi lamentati ovvero una riduzione di fatturato collegata agli stessi disservizi, producendo, per esempio idonea docu-
mentazione probatoria. Non rientra la fattispecie tra i cd danni in re ipsa, invero limitati dalla giurisprudenza a casi specifici quale è l'ipotesi di occupazione senza titolo di immobili (cfr. Cass. sentenze a SSUU n. 33645/2022 e n. 33659/2022).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento in favo- Parte_1
re di delle spese di questo grado. Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di questo grado che liquida in € 2.000,00 oltre IVA, Controparte_1
CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
Proc. n. 478/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 478/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.