Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig.CRONOS IN NOM0.04 9 1 . per diritti L.6000 1 11 15.01.01 IL CANCELLIERE RTE SUPREMA DICASSAZIONE Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE ex art. 1678 c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 12465/98 GIULIANO Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.865 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 160 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI © Consigliere Ud. 25/09/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE ALBANO ADELINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig NICOLO' PORPORA 9, presso lo studio dell'avvocato per diritti L.. 6000 15 GEN. 2001 ANDREA DI NUNZIO, che la difende, giusta delega in IL CANCELLIERE atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. AGI contro per diritti L. 6000 IMPIANTI 15.01.01 COLFOSCO SPA, in persona del legale IL CANCELLIERE domiciliatarappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente dal Sig. REP per diritti L. 6000 2000 all'avvocato TITO BOSCAROLLI, giusta delega in atti;
15.01.01 1465
- controricorrente -
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiestacopiastudio avverso la sentenza della Corte d'Appello di TRENTO SEZ dal Sig. Beady per diritti ✓riti 1-60 DIST BOLZANO, emessa il 27/11/97 e depositata il 1.28 IL CANCELLIERE 13/01/98 (R.G. 203/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 25/09/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
OHM075-91 udito l'Avvocato Andrea DI NUNZIO;
DH075592 udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 1992, DE NO convenne in giudizio, davanti al tribunale di Bolzano, la società Colfosco s. p. a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso avvenuto il 24 agosto 1991. Espose, infatti, l'attrice che il giorno suindi- cato essa istante si trovava sulla seggiovia denominata "Col Pradat", in località Colfosco, quando giunta a de- stinazione, dopo la discesa, non trovando alcun addetto che l'aiutasse a scendere né che rallentasse o fermasse la corsa dell'impianto, perdeva l'equilibrio, cadendo al suolo: a seguito della caduta, riportò gravissime lesioni personali. 2 Radicatosi il contraddittorio, la convenuta conte- chiedendo la reiezione della doman- stò ogni addebito, da. A seguito della espletata istruttoria, il tribunale adito, con sentenza n.469/95 del 14 luglio 1995, re- spinse la domanda, con condanna dell'attrice al paga- mento delle spese di lite. Avverso detta sentenza propose appello DE Al- bano che fu respinto dalla Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano -, con sentenza deposita- ta in data 13 gennaio 1998. Osservò in parte motiva la corte territoriale: che, avendo l'appellante utilizzato per la discesa dal Col Pradat la seggiovia dell'appellata, nella specie trovavano applicazione le norme di cui agli artt.1678 e segg. C.C., con particolare riferimento all'art. 1681 C.C., in forza del quale il vettore risponde dei sini- stri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di avere adottato tutte le mi- sure idonee ad evitare il danno;
che, peraltro, il vettore risulta esentato da responsabilità, nell'ipote- si che venga raggiunta la prova che il fatto dannoso sia stato conseguenza di caso fortuito, di fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato;
che, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, que- 3 st'ultima ipotesi ricorreva nel caso in esame, nel qua- le la causa del sinistro andava ricercata non nell'in- dell'addetto tervento asseritamente mancato о tardivo alla seggiovia, ma esclusivamente nel comportamento, del tutto irrazionale ed imprevedibile, dell'attrice. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso DE NO, sulla base di tre moti- vi, cui resiste con controricorso la società Impianti Colfosco. La controricorrente ha depositato memoria ex art.378 C. p. C.. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando er- rata applicazione delle norme di cui agli arttt.1678 e 1681 c. C., deduce che, dovendosi applicare nella spe- cie le suindicate norme codicistiche, aveva errato la sentenza impugnata nel non valutare adeguatamente la condotta della società vettrice, la quale non aveva fornito la prova di avere adottato ogni cautela per evitare l'evento dannoso, posto che il dipendente della società resistente si era allontanato dal pulsante di arresto della seggiovia, non aveva seguito con la pre- scritta attenzione il comportamento dei passeggeri ed, infine, non aveva rallentato la corsa dell'impianto una volta accertato che essa ricorrente era in difficoltà. 4 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce erro- nea, arbitraria e carente valutazione delle prove te- stimoniali da parte del giudice di appello, con viola- zione delle norme di cui all'art.116 in relazione al- l'art.360 nn.3 e 5 C. P. C., non avendo valutato, tra l'altro, il giudice di merito che l'addetto all'impian- to era uno solo e, comunque, non aveva prestato alcuna attenzione alla discesa dell'NO, non intervenendo quando sarebbe stato facile farlo. I suindicati motivi, che vanno esaminati congiunta- mente per la loro stretta connessione, non sono fonda- ti. Invero, la decisione della corte territoriale, lad- dove ha riconosciuto che l'evento dannoso era addebita- bile unicamente al comportamento della danneggiata, non appare in contrasto con la disciplina dettata dal- l'art. 1681 C. C.. E' ben vero, infatti, che quest'ulti- ma norma pone una presunzione di colpa а carico del vettore, mentre il trasportato ha solo l'onere di pro- vare che il danno patito sia avvenuto durante ed in oc- casione del trasporto. Peraltro, la presunzione di re- sponsabilità del vettore non può essere certamente in contrasto con il principio generale della causalità, la cui incidenza nella fattispecie è rimasta addebitata, ad avviso del giudice di merito, al comportamento irra- 5 zionale ed imprevedibile della danneggiata, che, come leggesi nella sentenza gravata, alzando la sbarra di protezione del seggiolino sul quale era seduta e non richiamando, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l'attenzione dell'addetto della stazione a valle, indusse quest'ultimo fondatamente a ritenere che la medesima fosse capace di scendere da sola dalla seg- giovia;
inoltre, tenendosi aggrappata al seggiolino me- desimo durante la fase della discesa, non aveva consen- tito all'addetto alla stazione di tirarla giù dal seg- giolino medesimo. E' di tutta evidenza che l'anzidetto apprezzamento della corte territoriale in ordine al- l'incidenza causale esclusiva nella causazione del- l'evento dannoso ad opera della danneggiata appartiene all'esercizio di un potere istituzionalmente conferito al giudice di merito, di talché si sottrae a qualsiasi sindacato in sede di legittimità. Rileva, infatti, la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudi- ce di merito ed è insindacabile in cassazione, se, come nella specie, immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - primo comma- C. p. sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- C., terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il 6 principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo pruden- te apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, pur- ché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addive- nire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. A norma della menzionata disposizione di legge, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la violazione dell'art.360 n.5 C. p. C., per i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato ○ il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile con- trasto tra le argomentazioni addotte, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giu- ridico posto a base della decisione. Detti vizi, per- tanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso 7 dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'atten- dibilità e della concludenza, scegliendo tra le risul- tanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimo- strare i fatti in discussione. Può dirsi ius receptum il principio secondo cui i vizi di motivazione che con- sentono il sindacato di legittimità del giudice di le- gittimità non possono consistere nella difformità del- l'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalle par- ti. In sostanza, il vizio logico di motivazione è un rapporto di contrasto assoluto, che può consistere ○ nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ra- gioni di cui si compone la motivazione o nell'attribu- corso di causa zione a taluno degli elementi emersi nel di un significato fuori del senso comune ○ del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, la quale, dopo un'analitica disamina delle varie deposi- zioni testimoniali acquisite, oltre che delle dichiara- zioni rese dalla medesima attrice in sede di interroga- torio formale, perviene alla conclusione che, nelle specie, per effetto del comportamento colposo della 8 danneggiata, sia stata vinta la presunzione di colpa posta dall'art. 1681 c. C. a carico del vettore. Con il terzo motivo, deduce la ricorrente la viola- zione del disposto di cui all'art.246 c. p. C., per non avere il giudice di merito dichiarato l'incapacità a deporre dei testi RA e OR, entrambi dipendenti della società convenuta;
in particolare assurda appari- va la reiezione della relativa eccezione proposta da essa istante relativamente al secondo teste, trattando- si di soggetto direttamente responsabile dell'inciden- te, in quanto addetto all'impianto. La censura è manifestamente infondata. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma del- l'art. 246 p. C. C. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta ○ una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittima- zione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati. Per cui è, secondo la giuri- sprudenza di questa Corte, anche la pendenza di una di- versa (anche se, eventualmente, analoga) controversia tra un teste e taluna delle parti in causa, non vale a determinare la sussistenza di un interesse dello stesso teste rilevante ai sensi del citato art.246 cod. proc. civ. nella causa in cui viene escussO e non comporta quindi di per sé la sua incapacità a testimo- 9 niare o l'inutizzabilià della testimonianza assunta. Al riguardo, inoltre, questo Supremo Collegio ha affermato "il principio secondo cui Non importa incapacità a te- stimoniare per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima а partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio" (Cass. 4 marzo 1993, n.2641). Esattamente, pertanto, nella specie il giudice di merito ha respinto l'eccezione di incapacità a testimo- niare formulata dall'odierna ricorrente, dopo avere ri- levato che i testi suindicati non avevano alcuna parte- cipazione nella società convenuta, della quale erano inoltre, il giudizio proposto solo dipendenti e che, dall'attrice si fondava esclusivamente su un'azione di natura contrattuale nei confronti della società Colfo- SCO, che non avrebbe giammai legittimato la partecipa- zione dei testi medesimi al giudizio. 10 In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare integral- mente le spese di lite di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 25 settembre 2000. Il Consigliere relatore sed estensore и Il Presidente Grinkan Depositata in Carsoniere IL CANCELLIERE C1 15 GEN Concetta DO Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta DO 1 0 0 0 0 3 6 1 . 8 0 5 60000 310.000 22.1.0. M UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrationdo 64 SET, 2001 al n40681 4 versato £310,000 irecent pa mita - P. NG Servizi (Dottissa 9 FILIPPO! 0 1 Responsal Grudiziari (DRM. BACCICHING