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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. n. 15574-2018 proposto da: TI LL, rappresentata e difesa dagli avvocati AL IA E BI SA
- ricorrente -
contro GRASSO CARLO, SS LAURA E SS ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocato GASPARE MOLLICA -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 586/2018 depositata il 13.3.2018 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. SA PE che ha chiesto l’accoglimento del secondo e, in Civile Sent. Sez. 2 Num. 8047 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 21/03/2023 2 di 10 parte, del terzo motivo del ricorso principale, nonchè del ricorso incidentale condizionato;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. Nella controversia relativa alla stipula di due contratti preliminari di vendita immobiliare intervenuta tra i promissari acquirenti RL GR, AU ME e EL ME e la promittente venditrice AB LV, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 586/2018 resa pubblica il 13.3.2018, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla convenuta LV contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Catania n. 3414/2014), ha riformato la decisione nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice;
ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dagli attori- appellati GR-ME e ha condannato l’appellante LV alla restituzione del doppio della caparra (€. 45.000,00 in favore di EL ME ed €. 45.000,00 in favore del GR e di AU ME). Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato: - che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda degli attori GR-ME andava qualificata come accertamento della legittimità del recesso e non come risoluzione contrattuale per inadempimento della LV;
- che l’intervenuto trasferimento degli immobili ad un terzo in pendenza del termine per la stipula del definitivo aveva comportato la trasformazione dei contratti in preliminari di vendita di cosa altrui, e tale trasferimento (disposto dalla LV in favore della società dalla stessa amministrata) non configurava inadempimento contrattuale della promittente venditrice, che si era comunque attivata per fare acquistare la proprietà ai promissari acquirenti GR-ME; 3 di 10 - che comunque il recesso di costoro era legittimo, perchè al momento della scadenza del termine per la stipula del definitivo gli immobili non risultavano completati nelle parti essenziali e non erano effettivamente abitabili, anche a prescindere dal sopravvenuto rilascio della relativa certificazione. 2. Contro tale sentenza, la LV ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi contrastati con controricorso dai GR-ME, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Il Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del secondo e, in parte, del terzo motivo del ricorso principale, nonchè del ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Col primo di motivo di ricorso la LV denunzia il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc e la violazione delle norme sull’appello incidentale ex artt. 343 e 346 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc. In particolare, rimprovera alla Corte d’Appello di avere accolto la domanda di recesso ex art. 1385 cc in assenza di appello incidentale condizionato degli attori, posto che il Tribunale aveva accolto una domanda mai proposta (quella di risoluzione per inadempimento) e quindi era incorso nel vizio di ultrapetizione. Il motivo è infondato. Come costantemente affermato da questa Corte, la modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata - solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 Rv. 649336; Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 4 di 10 01/08/2013 Rv. 627588; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 Rv. 586044). E ancora, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 Rv. 652131; Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009 Rv. 609719; Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006 Rv. 589062). Nel caso in esame, dall’esame degli atti – che la natura procedurale del vizio dedotto consente di compiere - risulta che gli attori GR-ME in primo grado avevano azionato il recesso ex 1385 comma 2 (la citazione non è chiarissima, ma a pag. 7 vi è un preciso riferimento a tale norma) e quindi il Tribunale aveva errato nel ravvisare una domanda di risoluzione per inadempimento non proposta, ma tuttavia non aveva attribuito agli attori (promissari acquirenti) beni della vita diversi o ulteriori rispetto a quelli (scioglimento dal vincolo contrattuale e restituzione del doppio della caparra) richiesti con l’atto introduttivo. Orbene, la proposizione - da parte della convenuta (odierna ricorrente) – di uno specifico motivo di appello sulla ritenuta risoluzione per inadempimento (ne dà atto lo stesso ricorso a pag. 4) ha ovviamente precluso la formazione di un giudicato interno su 5 di 10 tale qualificazione della domanda e dunque la Corte d’Appello, nell’esercizio dei suoi poteri, ben poteva procedere ad una diversa qualificazione in linea con la domanda degli attori anche in assenza di appello incidentale degli stessi che - essendo comunque risultati vittoriosi sul nucleo essenziale della domanda (scioglimento del contratto e restituzione del doppio della caparra) - non avevano l’onere di proporre appello incidentale. 1.2 Col secondo motivo si denunzia motivazione apparente e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, dolendosi dell’omesso esame delle istanze istruttorie in ordine all’inadempimento della promittente alienante e alla presunta valutazione comparativa dei comportamenti. Osserva la ricorrente che sul tema dell’abitabilità e del completamento dei lavori aveva articolato, già nel giudizio di primo grado, istanze istruttorie che, se ammesse, avrebbero potuto escludere qualunque inadempimento;
precisa di avere reiterato le richieste anche in grado di appello e rimprovera alla Corte territoriale di avere posto a base del proprio convincimento la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti senza offrirle la possibilità di articolare i mezzi di prova e senza neppure spiegare le ragioni della mancata ammissione. Il motivo è fondato. L’appellante in sede di gravame aveva riproposto le istanze istruttorie volte, a suo dire, a escludere l’inadempimento e non ammesse in primo grado;
la richiesta era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Alle pagine 14 e ss del ricorso trascrive integralmente le istanze istruttorie. La Corte d’Appello (v. sentenza pagg. 10 e ss.) è pervenuta ad un giudizio di responsabilità dell’appellante sulla scorta di “una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti” senza consentire previamente all’appellante di far assumere i mezzi istruttori finalizzati – a suo dire – ad escludere la responsabilità e 6 di 10 senza motivare il diniego dell’ammissione, avendo letteralmente ignorato le istanze all’uopo formulate, come si evince dal fatto che non si è assolutamente espressa su di esse. 1.3 Col terzo motivo, la ricorrente denunzia ancora la motivazione apparente e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e 360 n. 4 cpc dolendosi sempre della mancata risposta alle istanze di ammissione di mezzi istruttori per comprovare l’inesistenza del suo inadempimento;
denunzia altresì l’omessa motivazione sulle ragioni di dissenso rispetto alle motivazioni proposte dall’appellante per negare il proprio inadempimento. Il motivo è infondato sotto il profilo della motivazione apparente. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). 7 di 10 Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nel caso in esame, il “minimo costituzionale” della motivazione è rispettato e quindi la motivazione non è apparente, avendo la Corte d’Appello a pag. 10 e ss accertato che gli immobili non risultavano completati in alcune parti essenziali come emerso da una relazione del perito della banca a cui si erano rivolti i compratori per ottenere un finanziamento. La censura appare invece fondata con riferimento alla violazione del diritto di difesa per mancato riscontro delle istanze istruttorie che la parte venditrice aveva articolato per dimostrare l’inesistenza del proprio inadempimento e, in definitiva, l’illegittimità del recesso degli attori e al riguardo, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle argomentazioni esposte nella trattazione del precedente motivo. 1.4 Resta a questo punto logicamente assorbito l’esame del quarto motivo del ricorso principale con cui la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc l’omessa pronuncia e l’erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, auspicando che dall’accoglimento dei motivi precedenti discenda l’accertamento della illegittimità del recesso degli attori ME- GR e l’accoglimento della domanda riconvenzionale di 8 di 10 inadempimento degli attori, implicitamente rigettata e, in ogni caso, non esaminata. 2.1 L’esito dello scrutinio del ricorso principale rende necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato: col primo motivo i ME-GR denunziano violazione degli artt. 1385, 1453, 1455, 1230 e 1235 cc e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’affermazione secondo cui la vendita dei beni oggetto dei preliminari a un terzo in pendenza del termine per la stipula del definitivo non costituisce grave inadempimento. Il fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’Appello sarebbe – ad avviso dei GR-ME – la circostanza che al momento della sottoscrizione dei preliminari i beni appartenevano, non ad un terzo, ma alla promissaria alienante e che il trasferimento al terzo era avvenuto proprio durante la pendenza del termine per la stipula dell’atto definitivo, all’insaputa dei promissari acquirenti. Rilevano quindi i ricorrenti incidentali che nel caso di specie non sono applicabili le norme sul preliminare di vendita di cose altrui, figura giuridica che presuppone l’appartenenza del bene al terzo sin dal momento della stipula del preliminare oltre che il consenso dei promissari acquirenti, che nella specie, neppure esiste. Rilevano ancora che nel caso in esame la promittente venditrice si era adoperata per far acquistare la proprietà ai promissari acquirenti solo dopo la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo. 2.2 Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si denunzia violazione degli artt. 1385, 1453 e 1455 cc per avere la Corte d’Appello ritenuto che la vendita a terzi dei beni oggetto del preliminare non costituisce un grave inadempimento. I due motivi - che per la stretta connessione si prestano ad esame unitario - sono fondati. 9 di 10 Con riguardo al contratto preliminare di vendita, poiché nella volontà espressa dal promittente venditore di trasferire al compratore, tramite il successivo contratto definitivo, la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferire la stessa cosa ad altri, la condotta del proprietario del bene che, dopo averlo promesso in vendita a una persona, lo venda successivamente a un terzo costituisce inadempimento contrattuale, con il conseguente diritto del promissario acquirente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, il cui termine di prescrizione decorre, secondo la regola generale, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, e dunque dal momento dell'inadempimento costituito dalla vendita del bene al terzo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 14/04/2004 Rv. 572051). E’ stato altresì affermato in giurisprudenza che in tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela (v. Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015 Rv. 634464; Sez. U, Sentenza n. 11624 del 18/05/2006 Rv. 588777). Nel caso in esame, i contratti stipulati non erano preliminari di cosa altrui perché la promittente venditrice LV era la proprietaria dei beni. Inoltre, è pacifico che la LV aveva alienato gli immobili ad un terzo (la società da essa amministrata) 10 di 10 dopo la stipula dei preliminari e, soprattutto, all’insaputa dei promittenti venditori. Ebbene, la Corte d’Appello (v. pag. 7) ha ritenuto semplicisticamente che si fosse in presenza di una mera trasformazione in contratti preliminari di cosa altrui, senza valutare l’epoca di alienazione degli immobili al terzo in rapporto alla data di sottoscrizione dei preliminari, la conoscenza o meno della circostanza da parte dei promissari acquirenti e, soprattutto, senza verificare in quale momento la LV si attivò per far conseguire la proprietà ai proprietari acquirenti. Un tale accertamento si rendeva imprescindibile ai fini di una corretta soluzione della lite in applicazione dei citati principi di diritto e pertanto si rende necessario un nuovo esame della vicenda. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione il terzo motivo;
dichiara assorbito il restante motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione. Roma, 2.2.2023.
- ricorrente -
contro GRASSO CARLO, SS LAURA E SS ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocato GASPARE MOLLICA -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 586/2018 depositata il 13.3.2018 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. SA PE che ha chiesto l’accoglimento del secondo e, in Civile Sent. Sez. 2 Num. 8047 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 21/03/2023 2 di 10 parte, del terzo motivo del ricorso principale, nonchè del ricorso incidentale condizionato;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. Nella controversia relativa alla stipula di due contratti preliminari di vendita immobiliare intervenuta tra i promissari acquirenti RL GR, AU ME e EL ME e la promittente venditrice AB LV, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 586/2018 resa pubblica il 13.3.2018, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla convenuta LV contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Catania n. 3414/2014), ha riformato la decisione nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice;
ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dagli attori- appellati GR-ME e ha condannato l’appellante LV alla restituzione del doppio della caparra (€. 45.000,00 in favore di EL ME ed €. 45.000,00 in favore del GR e di AU ME). Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato: - che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda degli attori GR-ME andava qualificata come accertamento della legittimità del recesso e non come risoluzione contrattuale per inadempimento della LV;
- che l’intervenuto trasferimento degli immobili ad un terzo in pendenza del termine per la stipula del definitivo aveva comportato la trasformazione dei contratti in preliminari di vendita di cosa altrui, e tale trasferimento (disposto dalla LV in favore della società dalla stessa amministrata) non configurava inadempimento contrattuale della promittente venditrice, che si era comunque attivata per fare acquistare la proprietà ai promissari acquirenti GR-ME; 3 di 10 - che comunque il recesso di costoro era legittimo, perchè al momento della scadenza del termine per la stipula del definitivo gli immobili non risultavano completati nelle parti essenziali e non erano effettivamente abitabili, anche a prescindere dal sopravvenuto rilascio della relativa certificazione. 2. Contro tale sentenza, la LV ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi contrastati con controricorso dai GR-ME, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Il Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del secondo e, in parte, del terzo motivo del ricorso principale, nonchè del ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Col primo di motivo di ricorso la LV denunzia il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc e la violazione delle norme sull’appello incidentale ex artt. 343 e 346 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc. In particolare, rimprovera alla Corte d’Appello di avere accolto la domanda di recesso ex art. 1385 cc in assenza di appello incidentale condizionato degli attori, posto che il Tribunale aveva accolto una domanda mai proposta (quella di risoluzione per inadempimento) e quindi era incorso nel vizio di ultrapetizione. Il motivo è infondato. Come costantemente affermato da questa Corte, la modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata - solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 Rv. 649336; Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 4 di 10 01/08/2013 Rv. 627588; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 Rv. 586044). E ancora, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 Rv. 652131; Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009 Rv. 609719; Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006 Rv. 589062). Nel caso in esame, dall’esame degli atti – che la natura procedurale del vizio dedotto consente di compiere - risulta che gli attori GR-ME in primo grado avevano azionato il recesso ex 1385 comma 2 (la citazione non è chiarissima, ma a pag. 7 vi è un preciso riferimento a tale norma) e quindi il Tribunale aveva errato nel ravvisare una domanda di risoluzione per inadempimento non proposta, ma tuttavia non aveva attribuito agli attori (promissari acquirenti) beni della vita diversi o ulteriori rispetto a quelli (scioglimento dal vincolo contrattuale e restituzione del doppio della caparra) richiesti con l’atto introduttivo. Orbene, la proposizione - da parte della convenuta (odierna ricorrente) – di uno specifico motivo di appello sulla ritenuta risoluzione per inadempimento (ne dà atto lo stesso ricorso a pag. 4) ha ovviamente precluso la formazione di un giudicato interno su 5 di 10 tale qualificazione della domanda e dunque la Corte d’Appello, nell’esercizio dei suoi poteri, ben poteva procedere ad una diversa qualificazione in linea con la domanda degli attori anche in assenza di appello incidentale degli stessi che - essendo comunque risultati vittoriosi sul nucleo essenziale della domanda (scioglimento del contratto e restituzione del doppio della caparra) - non avevano l’onere di proporre appello incidentale. 1.2 Col secondo motivo si denunzia motivazione apparente e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, dolendosi dell’omesso esame delle istanze istruttorie in ordine all’inadempimento della promittente alienante e alla presunta valutazione comparativa dei comportamenti. Osserva la ricorrente che sul tema dell’abitabilità e del completamento dei lavori aveva articolato, già nel giudizio di primo grado, istanze istruttorie che, se ammesse, avrebbero potuto escludere qualunque inadempimento;
precisa di avere reiterato le richieste anche in grado di appello e rimprovera alla Corte territoriale di avere posto a base del proprio convincimento la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti senza offrirle la possibilità di articolare i mezzi di prova e senza neppure spiegare le ragioni della mancata ammissione. Il motivo è fondato. L’appellante in sede di gravame aveva riproposto le istanze istruttorie volte, a suo dire, a escludere l’inadempimento e non ammesse in primo grado;
la richiesta era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Alle pagine 14 e ss del ricorso trascrive integralmente le istanze istruttorie. La Corte d’Appello (v. sentenza pagg. 10 e ss.) è pervenuta ad un giudizio di responsabilità dell’appellante sulla scorta di “una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti” senza consentire previamente all’appellante di far assumere i mezzi istruttori finalizzati – a suo dire – ad escludere la responsabilità e 6 di 10 senza motivare il diniego dell’ammissione, avendo letteralmente ignorato le istanze all’uopo formulate, come si evince dal fatto che non si è assolutamente espressa su di esse. 1.3 Col terzo motivo, la ricorrente denunzia ancora la motivazione apparente e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e 360 n. 4 cpc dolendosi sempre della mancata risposta alle istanze di ammissione di mezzi istruttori per comprovare l’inesistenza del suo inadempimento;
denunzia altresì l’omessa motivazione sulle ragioni di dissenso rispetto alle motivazioni proposte dall’appellante per negare il proprio inadempimento. Il motivo è infondato sotto il profilo della motivazione apparente. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). 7 di 10 Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nel caso in esame, il “minimo costituzionale” della motivazione è rispettato e quindi la motivazione non è apparente, avendo la Corte d’Appello a pag. 10 e ss accertato che gli immobili non risultavano completati in alcune parti essenziali come emerso da una relazione del perito della banca a cui si erano rivolti i compratori per ottenere un finanziamento. La censura appare invece fondata con riferimento alla violazione del diritto di difesa per mancato riscontro delle istanze istruttorie che la parte venditrice aveva articolato per dimostrare l’inesistenza del proprio inadempimento e, in definitiva, l’illegittimità del recesso degli attori e al riguardo, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle argomentazioni esposte nella trattazione del precedente motivo. 1.4 Resta a questo punto logicamente assorbito l’esame del quarto motivo del ricorso principale con cui la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc l’omessa pronuncia e l’erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, auspicando che dall’accoglimento dei motivi precedenti discenda l’accertamento della illegittimità del recesso degli attori ME- GR e l’accoglimento della domanda riconvenzionale di 8 di 10 inadempimento degli attori, implicitamente rigettata e, in ogni caso, non esaminata. 2.1 L’esito dello scrutinio del ricorso principale rende necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato: col primo motivo i ME-GR denunziano violazione degli artt. 1385, 1453, 1455, 1230 e 1235 cc e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’affermazione secondo cui la vendita dei beni oggetto dei preliminari a un terzo in pendenza del termine per la stipula del definitivo non costituisce grave inadempimento. Il fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’Appello sarebbe – ad avviso dei GR-ME – la circostanza che al momento della sottoscrizione dei preliminari i beni appartenevano, non ad un terzo, ma alla promissaria alienante e che il trasferimento al terzo era avvenuto proprio durante la pendenza del termine per la stipula dell’atto definitivo, all’insaputa dei promissari acquirenti. Rilevano quindi i ricorrenti incidentali che nel caso di specie non sono applicabili le norme sul preliminare di vendita di cose altrui, figura giuridica che presuppone l’appartenenza del bene al terzo sin dal momento della stipula del preliminare oltre che il consenso dei promissari acquirenti, che nella specie, neppure esiste. Rilevano ancora che nel caso in esame la promittente venditrice si era adoperata per far acquistare la proprietà ai promissari acquirenti solo dopo la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo. 2.2 Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si denunzia violazione degli artt. 1385, 1453 e 1455 cc per avere la Corte d’Appello ritenuto che la vendita a terzi dei beni oggetto del preliminare non costituisce un grave inadempimento. I due motivi - che per la stretta connessione si prestano ad esame unitario - sono fondati. 9 di 10 Con riguardo al contratto preliminare di vendita, poiché nella volontà espressa dal promittente venditore di trasferire al compratore, tramite il successivo contratto definitivo, la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferire la stessa cosa ad altri, la condotta del proprietario del bene che, dopo averlo promesso in vendita a una persona, lo venda successivamente a un terzo costituisce inadempimento contrattuale, con il conseguente diritto del promissario acquirente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, il cui termine di prescrizione decorre, secondo la regola generale, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, e dunque dal momento dell'inadempimento costituito dalla vendita del bene al terzo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 14/04/2004 Rv. 572051). E’ stato altresì affermato in giurisprudenza che in tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela (v. Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015 Rv. 634464; Sez. U, Sentenza n. 11624 del 18/05/2006 Rv. 588777). Nel caso in esame, i contratti stipulati non erano preliminari di cosa altrui perché la promittente venditrice LV era la proprietaria dei beni. Inoltre, è pacifico che la LV aveva alienato gli immobili ad un terzo (la società da essa amministrata) 10 di 10 dopo la stipula dei preliminari e, soprattutto, all’insaputa dei promittenti venditori. Ebbene, la Corte d’Appello (v. pag. 7) ha ritenuto semplicisticamente che si fosse in presenza di una mera trasformazione in contratti preliminari di cosa altrui, senza valutare l’epoca di alienazione degli immobili al terzo in rapporto alla data di sottoscrizione dei preliminari, la conoscenza o meno della circostanza da parte dei promissari acquirenti e, soprattutto, senza verificare in quale momento la LV si attivò per far conseguire la proprietà ai proprietari acquirenti. Un tale accertamento si rendeva imprescindibile ai fini di una corretta soluzione della lite in applicazione dei citati principi di diritto e pertanto si rende necessario un nuovo esame della vicenda. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione il terzo motivo;
dichiara assorbito il restante motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione. Roma, 2.2.2023.