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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ROMBI CESARE C.F._1
e
CP_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ROMBI CESARE C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“a) in data 30 Giugno 2017 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa con sentenza n. 2242/2017 del seguente tenore: “il Tribunale, 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Carloforte il 27 Agosto 2008, tra , nato CP_1
a Carloforte il 1 Aprile 1964, e , nata a [...] il [...], trascritto nel CP_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Carloforte, anno 2008, parte I, atto n. 6, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2)
dispone che il IG. , al fine di ottemperare agli obblighi di mantenimento nei confronti della CP_1
CP_ ex coniuge, versi alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 1.500,00. Lo
stesso verserà la somma annuale pari ad €. 1.239,00 afferente la polizza n. 7157637, sino alla CP_3
naturale scadenza prevista per l'anno 2023; 3) dichiara interamente compensate le spese processuali;
b) il IG. ha estinto il pagamento della polizza n. 7157637 di cui CP_1 CP_3
aveva assunto l'impegno;
c) le condizioni economiche attuali del IG. che si è risposato e ha creato un nuovo CP_1
nucleo familiare non gli consentono di far fronte alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; infatti dal nuovo matrimonio è nata una bambina di cui deve prendersi CP_2
integralmente cura essendo la moglie disoccupata così come deve prendersi cura della figlia _4
, avuta da un precedente matrimonio, affetta da una grave malattia;
[...]
d) dal canto proprio la IG.ra ha una stabile convivenza con un nuovo compagno. CP_2
Tutto ciò premesso il IG. e la IG.ra , come sopra rappresentati e difesi, sussistendo i CP_1 CP_2
presupposti di legge chiedono congiuntamente che l'intestato Tribunale, tenuto conto di quanto sopra, previa fissazione dell'udienza per la comparizione dei coniugi che, fin da ora si chiede venga svolta con trattazione scritta
VOGLIA
modificare le condizioni stabilite in sede di divorzio e per l'effetto:
- revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della SI.ra . CP_2
- con compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2242/2017
del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 30.6.2017 nel procedimento RG 4293/2017,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.04.2025
Il Presidente
Giorgio Latti