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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11902 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3574/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 12.55, innanzi al giudice RO GO, assistita dall'addetta al processo VI Martirani, sono comparsi: per parte appellata l'avv. PUGLIESE PAOLO;
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Pugliese conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO GO
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3574/2021 promossa da:
, c.f.: , in qualità di erede di , Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 elett.te dom.ta in Napoli alla via Aniello Falcone n. 56 presso lo studio dell'avv. Alberto
Saracino, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello a seguito di riassunzione
- APPELLANTE
E
, c.f.: elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1 C.F._3
Aida n. 40 presso lo studio dell'avv. Paolo Pugliese, c.f.: , dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 2.069,50 euro ai Persona_1 sensi dell'art. 63, penultimo comma, disp. att. c.c. .
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che con atto pubblico del 12.01.2012 (rogito notarile rep. n. 7774 Racc. n. 3945) aveva acquistato dal convenuto l'immobile sito in Napoli alla Via Acate n. 69, piano 2, int. 3, parte del;
che il Controparte_2
pagina 2 di 9 le aveva richiesto il pagamento della somma di 2.069,50 euro in virtù della CP_2
sentenza n. 3260/2016 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio portante r.g. n. 12363/2011 con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal condomino , il CP_3 CP_2
era stato condannato al pagamento di 4.971,80 euro, oltre interessi, (a titolo di rimborso dei lavori da quest'ultimo effettuati sul lastrico solare) nonché al pagamento dell'importo di
1.800,00 euro per spese processuali (in favore dell'avv. Lucia Polcino); di aver corrisposto al l'importo richiesto in ragione del vincolo di solidarietà con il proprio dante causa CP_2 di cui all'art. 63, penultimo comma, disp. att. c.c.; che, avendo acquistato il predetto immobile successivamente alla introduzione della causa civile intentata contro il Controparte_2 il pagamento dell'importo richiesto spettava al convenuto in qualità di proprietario al
[...]
momento in cui fu deliberata la costituzione in giudizio del Condominio ma anche tenuto conto della circostanza che, all'art. 5 dell'atto di compravendita intercorso tra le parti, Persona_1
garantiva < natura condominiale afferente l'immobile venduto>> e che gli <> sarebbero rimasti
<>, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Si costituiva che eccepiva di aver consegnato al notaio rogante un assegno Persona_1
dell'importo di 2019,70 euro a saldo degli oneri condominiali maturati, convenendo di riconsegnarglielo ove l'amministratore del Condominio avesse attestato l'avvenuto pagamento di ogni onere o di consegnarlo all'attrice ove l'amministratore avesse chiesto il pagamento di oneri ulteriori ma di non aver saputo più nulla delle sorti dell'assegno, ragione per cui chiedeva la chiamata in causa del notaio nonché dell'amministratore del condominio all'epoca in cui era stato richiesto il pagamento all'attrice, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, condannare il notaio e l'amministratrice del condominio a tenerlo indenne di quanto sarebbe stato condannato a corrispondere all'attrice ed, in via riconvenzionale, condannare l'attrice a corrispondergli gli interessi legali maturati sull'importo di 2019,70 euro di cui al predetto assegno dall'atto di compravendita, in cui gli sarebbe stato eventualmente consegnato, fino al 2018, anno in cui ha pagato l'importo preteso al CP_2
Rigettata la chiamata in causa, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti ed, all'esito, il Giudice Di Pace di Napoli,
pagina 3 di 9 con la sentenza n. 25816/2020, accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, condannava al pagamento dell'importo richiesto, rigettava la domanda riconvenzionale Persona_1 formulata da quest'ultimo e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Persona_1 impugnata per il malgoverno delle risultanze istruttorie, segnatamente per non aver tenuto conto che i pretesi oneri condominiali erano stati pagati con il richiamato assegno consegnato al notaio e per non aver tenuto conto che le delibera assembleari del 7/4/15 e del 9/5/17, con cui l'assemblea condominiale aveva preso atto dell'esposizione debitoria del in CP_2
ragione della predetta sentenza e ripartito gli oneri tra i condomini, non gli erano mai state notificate, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice ed accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e riproposta nel presente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma con riforma del solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite, in ordine al quale ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata e, nelle more del suo svolgimento, in ragione del sopravvenuto decesso dell'appellante, si è costituita in qualità di erede di quest'ultimo . Parte_1
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento.
pagina 4 di 9 La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito l'appello principale va rigettato previa integrazione della motivazione e della sentenza impugnata.
Giova premettere che l'art. 63 disp. att. c.c. delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante maturati nell'anno in corso ed in quello antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante.
In ordine all'individuazione del soggetto sul quale, nei rapporti interni tra venditore e compratore, ricade l'obbligo di contribuzione alle spese condominiali nell'ipotesi di trasferimento di proprietà di immobile sito in edificio condominiale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, occorre accertare la natura della spesa, dovendosi distinguere tra spesa necessaria alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune e spesa attinente a lavori che comportino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell'edificio.
Nel primo caso obbligato al pagamento delle spese è colui che risulta proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori miranti alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune ed in tal caso la fonte della pretesa creditoria è legale e risiede nell'art.1130, comma 1, n. 3, c.c. nella parte in cui dispone che l'amministratore riscuota i contributi ed eroghi le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, là dove, sebbene queste spese siano normalmente precedute dal preventivo annuale approvato dall'assemblea, la loro appostazione nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il prevede di dovere sostenere. CP_2
Nel secondo caso obbligato al pagamento delle spese è colui che risulta proprietario nel momento in cui viene deliberata, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. la relativa spesa ed pagina 5 di 9 in tal caso la fonte della pretesa creditoria è la delibera di approvazione della spesa da parte dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, cosicché l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11199).
In ordine alle spese legali conseguenti ai giudizi del condominio occorre fare una distinzione tra le spese dovute alla controparte a seguito della sconfitta subita dal condominio in giudizio e le somme da versare all'avvocato che lo ha difeso.
Nella prima ipotesi, obbligato al pagamento di quanto dovuto alla controparte è colui che risulta proprietario nel momento in cui viene avviata la procedura di riscossione della parte vittoriosa e non si farà riferimento al momento in cui è stata approvata la delibera di avviare la procedura o di resistere ad essa in quanto il giudizio può durare diversi anni e comunque non si tratterebbe di una spesa imprevedibile per l'acquirente che può chiedere all'alienante, prima di acquistare, l'attestazione delle liti in corso che l'amministratore è tenuto a fornire al condomino richiedente ai sensi dell'art. 1130 n. 9 c.c..
Nel caso in cui la spesa attenga al compenso da corrispondere al difensore del condominio, poiché l'obbligo sorge con il conferimento del mandato, obbligato al pagamento è colui che risultava proprietario nel momento in cui era stato deliberato il conferimento del mandato (cfr. sentenza della Cassazione civile, la n. 16975 del 18/06/05).
Nella fattispecie, l'importo corrisposto da attuale appellata, nella misura Controparte_1
di 2.069,50 euro, corrisponde alla quota dovuta per la soccombenza del condominio nel giudizio portante r.g. n. 12363/2011 nei confronti della condomina per cui applicando i CP_3
criteri sopra indicati avrebbe dovuto essere sopportata dall'attrice in quanto proprietaria nel momento in cui sono state pretese dalla parte vittoriosa di quel giudizio.
Tuttavia, nel richiamato atto di compravendita le parti hanno disciplinato i rapporti interni convenendo che fossero a carico di gli oneri relativi ad atti o fatti maturati fino Persona_1 alla compravendita anche se accertati o liquidati successivamente alla stessa.
pagina 6 di 9 Esaminando i termini dell'accordo sopra riferito, si è impegnato a tenere Persona_1
indenne l'acquirente, da qualsiasi onere condominiale afferente fatti Controparte_1 maturati fino alla data della compravendita e quindi anche dagli oneri relativi ai procedimenti giudiziari iniziati prima di quest'ultima ma accertati e liquidati dopo la data di perfezionamento della vendita.
Per cui, ferma la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., delle parti, nei confronti del Condominio, ha il diritto di ripetere da le Controparte_1 Persona_1 somme già versate al Condominio, a nulla valendo la circostanza per cui le citate delibere con cui si è preso atto della spesa e la si è ripartita non gli sarebbero mai state comunicate, perché non sussisteva alcun onere di comunicazione nei suoi confronti da parte dell'amministratore in ordine a provvedimenti assunti dall'assemblea condominiale nel periodo in cui non era più condomino.
Inoltre, del tutto inconferente è il richiamo alla consegna del predetto assegno al notaio atteso che non si sarebbe mai potuto riferire al pagamento degli oneri pretesi nel presente giudizio non essendo ancora maturati, come dimostra la circostanza che l'importo preteso, 2.069,50 euro, è difforme da quello dell'assegno, 2019,70 euro.
Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da perché non è Persona_1
stata raggiunta alcuna prova che l'assegno sia stato consegnato ad e che Controparte_1 sia stato versato dalla stessa in pagamento degli oneri di cui al presente giudizio.
Di contro, merita accoglimento l'appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata da in ordine alla erronea compensazione delle Controparte_1 spese di lite del primo grado del giudizio.
In punto di diritto giova premettere che l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti mentre la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite in assenza dei predetti presupposti, per cui va riformata disponendo la condanna di , in qualità di Parte_1 erede di al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Persona_1
di che si liquidano in 100,00 euro per spese e 913,00 euro per compensi, Controparte_1 applicati i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al
Giudice di Pace, di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali (15%), iva e CPA secondo le aliquote vigenti per legge .
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di in qualità di erede di Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Per_1 CP_1
che si liquidano in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del
[...]
2014i per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore compreso tra 1.101,00 e
5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (. si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per in giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , in qualità di erede di nei Parte_1 Persona_1 confronti di avverso la sentenza n. 25816/2020 del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli, così dispone:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, condanna di in qualità di erede di Parte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Persona_1
pagina 8 di 9 che si liquidano in 100,00 euro per spese e 913,00 euro per compensi, oltre Controparte_1
spese generali (15%), iva e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna di , in qualità di erede di al pagamento delle spese di Parte_1 Persona_1
lite del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in 1.276,00 Controparte_1 euro per compensi, oltre spese generali (15%), iva e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 16/12/2025
Il giudice
RO GO
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 12.55, innanzi al giudice RO GO, assistita dall'addetta al processo VI Martirani, sono comparsi: per parte appellata l'avv. PUGLIESE PAOLO;
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Pugliese conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO GO
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3574/2021 promossa da:
, c.f.: , in qualità di erede di , Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 elett.te dom.ta in Napoli alla via Aniello Falcone n. 56 presso lo studio dell'avv. Alberto
Saracino, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello a seguito di riassunzione
- APPELLANTE
E
, c.f.: elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1 C.F._3
Aida n. 40 presso lo studio dell'avv. Paolo Pugliese, c.f.: , dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 2.069,50 euro ai Persona_1 sensi dell'art. 63, penultimo comma, disp. att. c.c. .
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che con atto pubblico del 12.01.2012 (rogito notarile rep. n. 7774 Racc. n. 3945) aveva acquistato dal convenuto l'immobile sito in Napoli alla Via Acate n. 69, piano 2, int. 3, parte del;
che il Controparte_2
pagina 2 di 9 le aveva richiesto il pagamento della somma di 2.069,50 euro in virtù della CP_2
sentenza n. 3260/2016 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio portante r.g. n. 12363/2011 con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal condomino , il CP_3 CP_2
era stato condannato al pagamento di 4.971,80 euro, oltre interessi, (a titolo di rimborso dei lavori da quest'ultimo effettuati sul lastrico solare) nonché al pagamento dell'importo di
1.800,00 euro per spese processuali (in favore dell'avv. Lucia Polcino); di aver corrisposto al l'importo richiesto in ragione del vincolo di solidarietà con il proprio dante causa CP_2 di cui all'art. 63, penultimo comma, disp. att. c.c.; che, avendo acquistato il predetto immobile successivamente alla introduzione della causa civile intentata contro il Controparte_2 il pagamento dell'importo richiesto spettava al convenuto in qualità di proprietario al
[...]
momento in cui fu deliberata la costituzione in giudizio del Condominio ma anche tenuto conto della circostanza che, all'art. 5 dell'atto di compravendita intercorso tra le parti, Persona_1
garantiva < natura condominiale afferente l'immobile venduto>> e che gli <> sarebbero rimasti
<>, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Si costituiva che eccepiva di aver consegnato al notaio rogante un assegno Persona_1
dell'importo di 2019,70 euro a saldo degli oneri condominiali maturati, convenendo di riconsegnarglielo ove l'amministratore del Condominio avesse attestato l'avvenuto pagamento di ogni onere o di consegnarlo all'attrice ove l'amministratore avesse chiesto il pagamento di oneri ulteriori ma di non aver saputo più nulla delle sorti dell'assegno, ragione per cui chiedeva la chiamata in causa del notaio nonché dell'amministratore del condominio all'epoca in cui era stato richiesto il pagamento all'attrice, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, condannare il notaio e l'amministratrice del condominio a tenerlo indenne di quanto sarebbe stato condannato a corrispondere all'attrice ed, in via riconvenzionale, condannare l'attrice a corrispondergli gli interessi legali maturati sull'importo di 2019,70 euro di cui al predetto assegno dall'atto di compravendita, in cui gli sarebbe stato eventualmente consegnato, fino al 2018, anno in cui ha pagato l'importo preteso al CP_2
Rigettata la chiamata in causa, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti ed, all'esito, il Giudice Di Pace di Napoli,
pagina 3 di 9 con la sentenza n. 25816/2020, accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, condannava al pagamento dell'importo richiesto, rigettava la domanda riconvenzionale Persona_1 formulata da quest'ultimo e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Persona_1 impugnata per il malgoverno delle risultanze istruttorie, segnatamente per non aver tenuto conto che i pretesi oneri condominiali erano stati pagati con il richiamato assegno consegnato al notaio e per non aver tenuto conto che le delibera assembleari del 7/4/15 e del 9/5/17, con cui l'assemblea condominiale aveva preso atto dell'esposizione debitoria del in CP_2
ragione della predetta sentenza e ripartito gli oneri tra i condomini, non gli erano mai state notificate, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice ed accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e riproposta nel presente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma con riforma del solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite, in ordine al quale ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata e, nelle more del suo svolgimento, in ragione del sopravvenuto decesso dell'appellante, si è costituita in qualità di erede di quest'ultimo . Parte_1
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento.
pagina 4 di 9 La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito l'appello principale va rigettato previa integrazione della motivazione e della sentenza impugnata.
Giova premettere che l'art. 63 disp. att. c.c. delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante maturati nell'anno in corso ed in quello antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante.
In ordine all'individuazione del soggetto sul quale, nei rapporti interni tra venditore e compratore, ricade l'obbligo di contribuzione alle spese condominiali nell'ipotesi di trasferimento di proprietà di immobile sito in edificio condominiale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, occorre accertare la natura della spesa, dovendosi distinguere tra spesa necessaria alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune e spesa attinente a lavori che comportino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell'edificio.
Nel primo caso obbligato al pagamento delle spese è colui che risulta proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori miranti alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune ed in tal caso la fonte della pretesa creditoria è legale e risiede nell'art.1130, comma 1, n. 3, c.c. nella parte in cui dispone che l'amministratore riscuota i contributi ed eroghi le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, là dove, sebbene queste spese siano normalmente precedute dal preventivo annuale approvato dall'assemblea, la loro appostazione nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il prevede di dovere sostenere. CP_2
Nel secondo caso obbligato al pagamento delle spese è colui che risulta proprietario nel momento in cui viene deliberata, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. la relativa spesa ed pagina 5 di 9 in tal caso la fonte della pretesa creditoria è la delibera di approvazione della spesa da parte dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, cosicché l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11199).
In ordine alle spese legali conseguenti ai giudizi del condominio occorre fare una distinzione tra le spese dovute alla controparte a seguito della sconfitta subita dal condominio in giudizio e le somme da versare all'avvocato che lo ha difeso.
Nella prima ipotesi, obbligato al pagamento di quanto dovuto alla controparte è colui che risulta proprietario nel momento in cui viene avviata la procedura di riscossione della parte vittoriosa e non si farà riferimento al momento in cui è stata approvata la delibera di avviare la procedura o di resistere ad essa in quanto il giudizio può durare diversi anni e comunque non si tratterebbe di una spesa imprevedibile per l'acquirente che può chiedere all'alienante, prima di acquistare, l'attestazione delle liti in corso che l'amministratore è tenuto a fornire al condomino richiedente ai sensi dell'art. 1130 n. 9 c.c..
Nel caso in cui la spesa attenga al compenso da corrispondere al difensore del condominio, poiché l'obbligo sorge con il conferimento del mandato, obbligato al pagamento è colui che risultava proprietario nel momento in cui era stato deliberato il conferimento del mandato (cfr. sentenza della Cassazione civile, la n. 16975 del 18/06/05).
Nella fattispecie, l'importo corrisposto da attuale appellata, nella misura Controparte_1
di 2.069,50 euro, corrisponde alla quota dovuta per la soccombenza del condominio nel giudizio portante r.g. n. 12363/2011 nei confronti della condomina per cui applicando i CP_3
criteri sopra indicati avrebbe dovuto essere sopportata dall'attrice in quanto proprietaria nel momento in cui sono state pretese dalla parte vittoriosa di quel giudizio.
Tuttavia, nel richiamato atto di compravendita le parti hanno disciplinato i rapporti interni convenendo che fossero a carico di gli oneri relativi ad atti o fatti maturati fino Persona_1 alla compravendita anche se accertati o liquidati successivamente alla stessa.
pagina 6 di 9 Esaminando i termini dell'accordo sopra riferito, si è impegnato a tenere Persona_1
indenne l'acquirente, da qualsiasi onere condominiale afferente fatti Controparte_1 maturati fino alla data della compravendita e quindi anche dagli oneri relativi ai procedimenti giudiziari iniziati prima di quest'ultima ma accertati e liquidati dopo la data di perfezionamento della vendita.
Per cui, ferma la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., delle parti, nei confronti del Condominio, ha il diritto di ripetere da le Controparte_1 Persona_1 somme già versate al Condominio, a nulla valendo la circostanza per cui le citate delibere con cui si è preso atto della spesa e la si è ripartita non gli sarebbero mai state comunicate, perché non sussisteva alcun onere di comunicazione nei suoi confronti da parte dell'amministratore in ordine a provvedimenti assunti dall'assemblea condominiale nel periodo in cui non era più condomino.
Inoltre, del tutto inconferente è il richiamo alla consegna del predetto assegno al notaio atteso che non si sarebbe mai potuto riferire al pagamento degli oneri pretesi nel presente giudizio non essendo ancora maturati, come dimostra la circostanza che l'importo preteso, 2.069,50 euro, è difforme da quello dell'assegno, 2019,70 euro.
Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da perché non è Persona_1
stata raggiunta alcuna prova che l'assegno sia stato consegnato ad e che Controparte_1 sia stato versato dalla stessa in pagamento degli oneri di cui al presente giudizio.
Di contro, merita accoglimento l'appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata da in ordine alla erronea compensazione delle Controparte_1 spese di lite del primo grado del giudizio.
In punto di diritto giova premettere che l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti mentre la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite in assenza dei predetti presupposti, per cui va riformata disponendo la condanna di , in qualità di Parte_1 erede di al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Persona_1
di che si liquidano in 100,00 euro per spese e 913,00 euro per compensi, Controparte_1 applicati i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al
Giudice di Pace, di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali (15%), iva e CPA secondo le aliquote vigenti per legge .
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di in qualità di erede di Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Per_1 CP_1
che si liquidano in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del
[...]
2014i per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore compreso tra 1.101,00 e
5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (. si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per in giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , in qualità di erede di nei Parte_1 Persona_1 confronti di avverso la sentenza n. 25816/2020 del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli, così dispone:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, condanna di in qualità di erede di Parte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Persona_1
pagina 8 di 9 che si liquidano in 100,00 euro per spese e 913,00 euro per compensi, oltre Controparte_1
spese generali (15%), iva e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna di , in qualità di erede di al pagamento delle spese di Parte_1 Persona_1
lite del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in 1.276,00 Controparte_1 euro per compensi, oltre spese generali (15%), iva e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 16/12/2025
Il giudice
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