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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 66 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Sigg.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. ed est. dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 66/2024 promossa da
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.04.1986, residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv.
Maria Ingrid Baroni (c.f. ) del Foro di Lodi, ove elegge domicilio presso lo studio C.F._2 sito in Casalpusterlengo (Lo), Via Marsala N. 26/A;
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Casalpusterlengo (LO) – via Cavallotti n. 106, cittadino cubano, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco
Bocellari (c.f. ) del Foro di Milano con studio in P.le Libia n. 19 ed ivi elettivamente C.F._4 domiciliato;
Resistente
Data comunicazione al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.;
Oggetto: affido, collocamento e mantenimento dei figli minori da coppia non coniugata
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note depositate l'8.04.2024.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice delegata;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando l'affido condiviso dei figli e con collocazione prevalente presso di sé, la Per_1 Persona_2 regolamentazione delle visite paterne, la previsione a carico del resistente di un contributo di mantenimento dei figli pari ad € 800,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, la suddivisione a metà fra i coniugi dell'importo dell'assegno unico e la consegna dei passaporti dei minori da parte del resistente.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato come il rapporto sia entrato in crisi in ragione della relazione extraconiugale intrattenuta dal compagno e ha allegato le difficoltà di reperimento di un'idonea sistemazione abitativa in esito all'abbandono della casa coniugale, il peggioramento della propria condizione reddituale in ragione delle spese da sostenere in via esclusiva e lo squilibrio intercorrente tra le condizioni economiche della coppia.
2. Con comparsa di risposta depositata il 23.02.2024 si è costituito che ha Controparte_1 domandato l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite materne, di poter trattenere interamente l'importo dell'assegno unico e si è dichiarato disponibile a sostenere metà delle spese straordinarie per i figli. In via subordinata, la parte ha domandato l'affido congiunto con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne e si è dichiarata disponibile a corrispondere alla ricorrente quale contributo di mantenimento dei figli € 300,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla suddivisione a metà dell'importo dell'assegno unico.
3. All'udienza del 26.03.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, con note scritte depositate l'8.04.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni di seguito riportate: Per_
“1) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati in via prevalente Per_3 presso la madre, attualmente a Casalpusterlengo (LO) Via Battisti N.18, dove avranno altresì la residenza.
2) Il padre terrà presso di sé i figli:
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì, quando andrà a prenderli all'uscita di scuola, alla domenica alle ore
21.00, quando li riporterà a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, nella settimana in cui avrà i figli nel week end e due giorni infrasettimanali, mercoledì e venerdì, nella settimana di competenza materna, con le medesime modalità. Qualora
2 la madre organizzasse di partire con i figli nel fine settimana di sua competenza, il giorno infrasettimanale del venerdì verrà modificato, scegliendo un altro giorno;
- ad anni alterni con la madre, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, S. Stefano, dal 31.12 al 01.01, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e festività infrannuali in genere, indipendentemente dal normale regime di visita di cui sopra;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05;
- metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali;
- ponti scolastici alternati.
Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente i figli, chiamando l'altro genitore quando sono con quest'ultimo, garantendo una chiamata al giorno.
3) La casa familiare, sita in Casalpusterlengo Via Cavallotti 106, resterà assegnata al padre con tutto quanto in essa contenuto.
4) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 22 di ogni mese, quale contributo al mantenimento, tramite bonifico bancario, la somma di € 210,00 per ciascun figlio (complessivi € 420,00), oltre e i genitori suddivideranno al 50% le Org_1 spese straordinarie in favore dei figli, secondo criteri e modalità del protocollo del Tribunale di Milano.
5) Ciascun genitore percepirà la quota del 50% dell'Assegno Unico, inoltrando ciascuno la propria domanda. Fino a quando il padre lo percepirà ancora per intero, corrisponderà mensilmente la metà alla madre. Pt_
6) Il passaporto della GN , attualmente in possesso della sorella del signor , dovrà da quest'ultimo essere CP_1 consegnato alla prima entro una settimana a decorrere dal 26.03.2024. Per_ Il passaporto di è già in possesso della madre, che lo consegnerà al padre in caso di viaggio all'estero con i bambini. I genitori si impegnano a reperire il passaporto di al momento introvabile, con l'impegno da parte di entrambi a Per_3 denunciarne l'eventuale smarrimento ed a rifarlo sopportando le spese al 50%. Anche questo passaporto verrà conservato dalla madre e consegnato al padre in caso di viaggio. Pt_
7) La GN rimetterà la querela sporta il 30.01.2024 nei confronti del signor entro la prossima settimana, CP_1 mentre il signor contestualmente riconsegnerà il tablet alla GN che si impegna a non farlo utilizzare ai figli. Il signor CP_1
Pt_ si obbliga a non riprodurre o divulgare le fotografie personali della GN e a cancellare quelle che dovesse avere CP_1 già duplicato.
8) Ciascun viaggio all'estero con i bambini dovrà essere preavvisato e concordato ed ogni qualvolta il genitore porterà i figli in vacanza, dovrà comunicare all'altro indirizzi e recapiti.
9) Spese legali compensate tra le parti.”.
***
Ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., quale Tribunale nel cui circondario i figli minorenni della coppia hanno la propria residenza abituale.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento e non trovino ostacolo nella legge, né siano contrarie all'interesse della prole.
3 Ritenuto di non dover procedere all'ascolto dei minori, considerata l'età e i contenuti dell'accordo.
Ritenuto che le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo così provvede:
1) dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_4 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Casalpusterlengo (LO), via Battisti n. 18, dove avranno altresì la residenza;
2) dispone che il padre potrà esercitare la facoltà di visita dei figli secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì, quando andrà a prenderli all'uscita di scuola, alla domenica alle ore 21.00, quando li riporterà a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, nella settimana in cui avrà i figli nel week end e due giorni infrasettimanali, mercoledì e venerdì, nella settimana di competenza materna, con le medesime modalità. Qualora la madre organizzasse di partire con i figli nel fine settimana di sua competenza, il giorno infrasettimanale del venerdì verrà modificato, scegliendo un altro giorno;
- ad anni alterni con la madre, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, S. Stefano, dal 31.12 al 01.01,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo e festività infrannuali in genere, indipendentemente dal normale regime di visita di cui sopra;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05;
- metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali;
- ponti scolastici alternati.
- Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente i figli, chiamando l'altro genitore quando sono con quest'ultimo, garantendo una chiamata al giorno.
3) dispone che la casa familiare, sita in Casalpusterlengo Via Cavallotti 106, resti assegnata al sig. CP_1 con tutto quanto in essa contenuto;
[...]
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno CP_1 Parte_1
22 di ogni mese tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di
€ 420,00 (€ 210,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di Milano;
5) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che ciascun genitore percepirà la quota del 50% dell'Assegno Unico, inoltrando ciascuno la propria domanda, e che, fino a quando il padre lo percepirà ancora per intero, corrisponderà mensilmente la metà alla madre;
4 6) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che il passaporto della GN attualmente Pt_1 in possesso della sorella del signor dovrà da quest'ultimo essere consegnato alla prima entro una CP_1 settimana a decorrere dal 26.03.2024. Il passaporto di è già in possesso della madre, che lo Per_1 consegnerà al padre in caso di viaggio all'estero con i bambini. I genitori si impegnano a reperire il passaporto di al momento introvabile, con l'impegno da parte di entrambi a denunciarne Per_3
l'eventuale smarrimento ed a rifarlo sopportando le spese al 50%. Anche questo passaporto verrà conservato dalla madre e consegnato al padre in caso di viaggio;
7) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che la GN rimetterà la querela sporta Pt_1 il 30.01.2024 nei confronti del signor entro la prossima settimana, mentre il signor CP_1 CP_1 contestualmente riconsegnerà il tablet alla GN che si impegna a non farlo utilizzare ai figli. Il signor si obbliga a non riprodurre o divulgare le fotografie personali della GN e a cancellare CP_1 Pt_1 quelle che dovesse avere già duplicato;
8) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che ciascun viaggio all'estero con i bambini dovrà essere preavvisato e concordato ed ogni qualvolta il genitore porterà i figli in vacanza, dovrà comunicare all'altro indirizzi e recapiti;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 4.06.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Sigg.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. ed est. dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 66/2024 promossa da
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.04.1986, residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv.
Maria Ingrid Baroni (c.f. ) del Foro di Lodi, ove elegge domicilio presso lo studio C.F._2 sito in Casalpusterlengo (Lo), Via Marsala N. 26/A;
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Casalpusterlengo (LO) – via Cavallotti n. 106, cittadino cubano, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco
Bocellari (c.f. ) del Foro di Milano con studio in P.le Libia n. 19 ed ivi elettivamente C.F._4 domiciliato;
Resistente
Data comunicazione al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.;
Oggetto: affido, collocamento e mantenimento dei figli minori da coppia non coniugata
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note depositate l'8.04.2024.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice delegata;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando l'affido condiviso dei figli e con collocazione prevalente presso di sé, la Per_1 Persona_2 regolamentazione delle visite paterne, la previsione a carico del resistente di un contributo di mantenimento dei figli pari ad € 800,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, la suddivisione a metà fra i coniugi dell'importo dell'assegno unico e la consegna dei passaporti dei minori da parte del resistente.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato come il rapporto sia entrato in crisi in ragione della relazione extraconiugale intrattenuta dal compagno e ha allegato le difficoltà di reperimento di un'idonea sistemazione abitativa in esito all'abbandono della casa coniugale, il peggioramento della propria condizione reddituale in ragione delle spese da sostenere in via esclusiva e lo squilibrio intercorrente tra le condizioni economiche della coppia.
2. Con comparsa di risposta depositata il 23.02.2024 si è costituito che ha Controparte_1 domandato l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite materne, di poter trattenere interamente l'importo dell'assegno unico e si è dichiarato disponibile a sostenere metà delle spese straordinarie per i figli. In via subordinata, la parte ha domandato l'affido congiunto con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne e si è dichiarata disponibile a corrispondere alla ricorrente quale contributo di mantenimento dei figli € 300,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla suddivisione a metà dell'importo dell'assegno unico.
3. All'udienza del 26.03.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, con note scritte depositate l'8.04.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni di seguito riportate: Per_
“1) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati in via prevalente Per_3 presso la madre, attualmente a Casalpusterlengo (LO) Via Battisti N.18, dove avranno altresì la residenza.
2) Il padre terrà presso di sé i figli:
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì, quando andrà a prenderli all'uscita di scuola, alla domenica alle ore
21.00, quando li riporterà a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, nella settimana in cui avrà i figli nel week end e due giorni infrasettimanali, mercoledì e venerdì, nella settimana di competenza materna, con le medesime modalità. Qualora
2 la madre organizzasse di partire con i figli nel fine settimana di sua competenza, il giorno infrasettimanale del venerdì verrà modificato, scegliendo un altro giorno;
- ad anni alterni con la madre, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, S. Stefano, dal 31.12 al 01.01, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e festività infrannuali in genere, indipendentemente dal normale regime di visita di cui sopra;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05;
- metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali;
- ponti scolastici alternati.
Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente i figli, chiamando l'altro genitore quando sono con quest'ultimo, garantendo una chiamata al giorno.
3) La casa familiare, sita in Casalpusterlengo Via Cavallotti 106, resterà assegnata al padre con tutto quanto in essa contenuto.
4) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 22 di ogni mese, quale contributo al mantenimento, tramite bonifico bancario, la somma di € 210,00 per ciascun figlio (complessivi € 420,00), oltre e i genitori suddivideranno al 50% le Org_1 spese straordinarie in favore dei figli, secondo criteri e modalità del protocollo del Tribunale di Milano.
5) Ciascun genitore percepirà la quota del 50% dell'Assegno Unico, inoltrando ciascuno la propria domanda. Fino a quando il padre lo percepirà ancora per intero, corrisponderà mensilmente la metà alla madre. Pt_
6) Il passaporto della GN , attualmente in possesso della sorella del signor , dovrà da quest'ultimo essere CP_1 consegnato alla prima entro una settimana a decorrere dal 26.03.2024. Per_ Il passaporto di è già in possesso della madre, che lo consegnerà al padre in caso di viaggio all'estero con i bambini. I genitori si impegnano a reperire il passaporto di al momento introvabile, con l'impegno da parte di entrambi a Per_3 denunciarne l'eventuale smarrimento ed a rifarlo sopportando le spese al 50%. Anche questo passaporto verrà conservato dalla madre e consegnato al padre in caso di viaggio. Pt_
7) La GN rimetterà la querela sporta il 30.01.2024 nei confronti del signor entro la prossima settimana, CP_1 mentre il signor contestualmente riconsegnerà il tablet alla GN che si impegna a non farlo utilizzare ai figli. Il signor CP_1
Pt_ si obbliga a non riprodurre o divulgare le fotografie personali della GN e a cancellare quelle che dovesse avere CP_1 già duplicato.
8) Ciascun viaggio all'estero con i bambini dovrà essere preavvisato e concordato ed ogni qualvolta il genitore porterà i figli in vacanza, dovrà comunicare all'altro indirizzi e recapiti.
9) Spese legali compensate tra le parti.”.
***
Ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., quale Tribunale nel cui circondario i figli minorenni della coppia hanno la propria residenza abituale.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento e non trovino ostacolo nella legge, né siano contrarie all'interesse della prole.
3 Ritenuto di non dover procedere all'ascolto dei minori, considerata l'età e i contenuti dell'accordo.
Ritenuto che le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo così provvede:
1) dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_4 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Casalpusterlengo (LO), via Battisti n. 18, dove avranno altresì la residenza;
2) dispone che il padre potrà esercitare la facoltà di visita dei figli secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì, quando andrà a prenderli all'uscita di scuola, alla domenica alle ore 21.00, quando li riporterà a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, nella settimana in cui avrà i figli nel week end e due giorni infrasettimanali, mercoledì e venerdì, nella settimana di competenza materna, con le medesime modalità. Qualora la madre organizzasse di partire con i figli nel fine settimana di sua competenza, il giorno infrasettimanale del venerdì verrà modificato, scegliendo un altro giorno;
- ad anni alterni con la madre, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, S. Stefano, dal 31.12 al 01.01,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo e festività infrannuali in genere, indipendentemente dal normale regime di visita di cui sopra;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05;
- metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali;
- ponti scolastici alternati.
- Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente i figli, chiamando l'altro genitore quando sono con quest'ultimo, garantendo una chiamata al giorno.
3) dispone che la casa familiare, sita in Casalpusterlengo Via Cavallotti 106, resti assegnata al sig. CP_1 con tutto quanto in essa contenuto;
[...]
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno CP_1 Parte_1
22 di ogni mese tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di
€ 420,00 (€ 210,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di Milano;
5) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che ciascun genitore percepirà la quota del 50% dell'Assegno Unico, inoltrando ciascuno la propria domanda, e che, fino a quando il padre lo percepirà ancora per intero, corrisponderà mensilmente la metà alla madre;
4 6) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che il passaporto della GN attualmente Pt_1 in possesso della sorella del signor dovrà da quest'ultimo essere consegnato alla prima entro una CP_1 settimana a decorrere dal 26.03.2024. Il passaporto di è già in possesso della madre, che lo Per_1 consegnerà al padre in caso di viaggio all'estero con i bambini. I genitori si impegnano a reperire il passaporto di al momento introvabile, con l'impegno da parte di entrambi a denunciarne Per_3
l'eventuale smarrimento ed a rifarlo sopportando le spese al 50%. Anche questo passaporto verrà conservato dalla madre e consegnato al padre in caso di viaggio;
7) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che la GN rimetterà la querela sporta Pt_1 il 30.01.2024 nei confronti del signor entro la prossima settimana, mentre il signor CP_1 CP_1 contestualmente riconsegnerà il tablet alla GN che si impegna a non farlo utilizzare ai figli. Il signor si obbliga a non riprodurre o divulgare le fotografie personali della GN e a cancellare CP_1 Pt_1 quelle che dovesse avere già duplicato;
8) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che ciascun viaggio all'estero con i bambini dovrà essere preavvisato e concordato ed ogni qualvolta il genitore porterà i figli in vacanza, dovrà comunicare all'altro indirizzi e recapiti;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 4.06.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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