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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere rel. dott. Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Giustino Di Cecco giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Via Pantano, n. 2, Milano (MI)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR ZA, giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Via Ambrogio da Fossano, n. 27, Pavia (PV)
APPELLATO
E CONTRO
C.F. e P. Controparte_2
I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
pagina 1 di 13 difesa dall'avv. Stefania Sozzi e dall'avv. Paolo Scrocchi giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Strada Farnesiana, n. 47, Piacenza (PC) APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 671/2022 del Tribunale di Lodi pubblicata in data 28/9/2022.
CONCLUSIONI
per l'appellante – e per essa, quale mandataria, Parte_1 Pt_2
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto: A- accogliere l'appello spiegato con il presente atto e, per l'effetto: B- dichiarare la nullità della impugnata sentenza per tutte le ragioni esposte con il presente atto;
per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: C- rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con tutte le conseguenti declaratorie del caso, così giudicare: In via principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto integralmente confermare l'impugnata sentenza;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello: NEL MERITO: Respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, in accoglimento dell'opposizione qui proposta, in via principale:
- accertare e dichiarare che, per le causali meglio esposte in atti, nulla l'opponente dott. deve all'opposta quale garante Controparte_1 Controparte_3 dell'obbligata principale Myrmex S.r.l. e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dall'opposta , o dal terzo intervenuto, siccome infondate in Controparte_3 fatto e in diritto;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare, per le causali meglio esposte in atti, l'inesistenza, la nullità, anche parziale, l'annullamento, l'invalidità o comunque l'inefficacia e l'inoperatività pagina 2 di 13 delle fideiussioni azionate dall'opposta e che nulla, per l'effetto, l'opponente dott.
[...] deve all'opposta quale garante dell'obbligata CP_1 Controparte_3 principale Myrmex S.r.l., con rigetto di tutte le domande svolte dall'opposta, o dal terzo intervenuto, siccome infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'opponente tenuto a garantire l'opposta Controparte_1
per le sole fideiussioni di cui l'opposta proverà esistenza, validità Controparte_3 ed efficacia e per i soli importi di cui l'opposta proverà l'esistenza e l'esatto ammontare, sia in linea capitale che per quota interessi.”
per l'appellata Controparte_2
“Insta affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e/o di legge, e previo consenso delle altre parti, dichiari l'estromissione di
[...]
dal presente giudizio, con Controparte_4 compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito Controparte_2 [...]
aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. CP_2
19782/2018, in data 24 agosto 2018, nei confronti di Myrmex s.r.l. e Controparte_1 per il pagamento della somma di € 1.025.492,99, oltre interessi e spese del monitorio. Il credito azionato era riconducibile:
− al saldo negativo di conto corrente (n. 033-145073/58), di titolarità della Myrmex, aperto in data 23 marzo 2006 (doc. 1 fascicolo primo grado appellato);
− a un mutuo chirografario (n. 17-540439), non prodotto dalle parti, ma la cui validità ed efficacia non è stata contestata in giudizio;
− a un contratto di affidamento per anticipi all'importazione stipulato il 12 gennaio 2007, con cui veniva accordato alla medesima società un finanziamento sotto forma di anticipi all'importazione dell'importo di € 200.000,00 (doc. 3 ibidem);
− a un contratto di mutuo chirografario (n. 033-540439/52), stipulato in data 15 marzo 2011 per € 2.000.000,00, somma erogata mediante accredito sul conto corrente intestato alla debitrice presso il medesimo istituto di credito (doc. 5). La banca aveva dedotto che, a garanzia delle obbligazioni della società, aveva CP_1 rilasciato tre fideiussioni, prodotte con il ricorso ex art. 633 cpc:
− la prima, sottoscritta il 30 marzo 2006, a garanzia del primo mutuo chirografario (n. 17-540439) (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado appellato);
− la seconda, sottoscritta in data 12 gennaio 2007, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto con la banca (doc. 4 ibidem);
− l'ultima, sottoscritta il 15 marzo 2011, a garanzia del secondo mutuo chirografario (033-54039/42) stipulato in pari data per € 2.000.000,00 (doc. 7). pagina 3 di 13 Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca proponevano opposizione la società debitrice e il garante. Il eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano CP_1
a emettere il provvedimento monitorio e concludeva per la revoca del decreto.
Nel costituirsi in giudizio, la banca opposta dava atto di aver rinunciato alla pretesa monitoria con atto in data 11 novembre 2019, notificato a parte ingiunta. L'istituto di credito opposto concludeva per l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in quanto la causa era stata iscritta tardivamente a ruolo in violazione dell'art. 165 c.p.c., e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 8538/2019, pubblicata in data 25 settembre 2019, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Lodi e dichiarava la nullità del provvedimento monitorio opposto.
Il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Lodi dal solo fideiussore CP_1
che – richiamando integralmente le difese già svolte nel giudizio di opposizione a
[...] decreto ingiuntivo – deduceva che:
− il mutuo chirografario garantito dalla fideiussione del 2006, cui il provvedimento monitorio faceva riferimento, era stato estinto e sostituito da altro mutuo sottoscritto in data 15 marzo 2011, a sua volta sostituito con una nuova pattuizione del 5 febbraio 2016;
− rispetto ai due nuovi mutui non era stata prestata alcuna garanzia;
− il credito collegato al saldo contabile non risultava certo e provato, non essendovi coincidenza tra l'importo indicato nell'estratto conto del 31 marzo 2018 e quello riportato nella certificazione ex art. 50 TUB. Conseguentemente, chiedeva che: CP_1
− fosse accertato che nulla era da lui dovuto in qualità di garante di Myrmex s.r.l. sulla base delle fideiussioni sottoscritte;
− in subordine, fosse accertato di essere tenuto a garantire soltanto il credito effettivamente provato;
− fosse esperita, in via istruttoria, CTU contabile;
− la banca fosse condannata al pagamento delle spese di lite.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. l'attore in riassunzione sollevava e sviluppava l'eccezione di nullità delle fideiussioni, riproduttive delle clausole del modello ABI del 2003 e dichiarate violative della disciplina antitrust dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Il garante rilevava, altresì, la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'istituto di credito dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo le obbligazioni principali garantite scadute:
pagina 4 di 13 − dal primo marzo 2017 – data a partire dalla quale la banca, a seguito del mancato rientro dall'esposizione maturata al 31 dicembre 2016, aveva iniziato ad addebitare gli interessi di mora – per l'obbligazione rappresentata dall'affidamento per anticipi all'importazione sottoscritto in data 12 gennaio 2007 (cfr. doc. 3 primo grado);
− dal primo ottobre 2015 per il mutuo chirografario sottoscritto in data 15 marzo 2011 (cfr. doc. 5 ibidem), come riferito dallo stesso istituto di credito nell'intimazione del 5 maggio 2018 – data del deposito, presso il Tribunale di Milano, del ricorso per decreto ingiuntivo.
Rimaneva contumace, nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Lodi,
[...]
pur regolarmente citata da parte Controparte_5 attrice.
Con comparsa 13 ottobre 2020, la – e per essa, quale mandataria, Parte_1
– interveniva volontariamente nel giudizio, quale cessionaria del credito Parte_2 vantato dalla nei confronti del Controparte_3 CP_1
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cpc la cessionaria rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di nullità delle fideiussioni mossa dal garante poichè formulata per la prima volta soltanto con la prima memoria istruttoria, in tesi, con indebito ampiamento del thema decidendum.
Con sentenza n. 671/2022, il Tribunale di Lodi accoglieva la domanda del di CP_1 accertamento negativo del credito. In motivazione, il Giudice di primo grado dichiarava l'autonomia del giudizio di cognizione introdotto innanzi al Tribunale di Lodi per l'accertamento negativo del credito rispetto al giudizio di opposizione precedentemente instaurato davanti al Tribunale di Milano e nel merito:
− rilevava che era onere del garante fornire la prova della fondatezza delle proprie domande e, quindi, dell'insussistenza di ogni suo debito nei confronti di
[...] in forza delle sottoscritte fideiussioni;
incombeva, invece, sulla banca CP_2 creditrice provare l'infondatezza della domanda avversaria in punto validità ed efficacia delle fideiussioni, da cui derivava il diritto di credito in contestazione;
− escludeva la fondatezza dell'eccezione mossa dalla cessionaria intervenuta in merito alla mutatio libelli, asseritamente posta in essere dal con la domanda di CP_1 accertamento di nullità delle fideiussioni, rilevando come il garante non avesse proposto alcuna domanda nuova nei confronti della banca creditrice, ma si fosse limitato a chiedere l'accertamento negativo del credito portato dal D.I. revocato per effetto della sentenza del Tribunale di Milano e fondato sulle tre fideiussioni dal medesimo sottoscritte nel 2006, nel 2007 e nel 2011;
pagina 5 di 13 − riteneva infondata l'eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust svolta dall'intervenuta, “dal momento che sin dal proprio atto introduttivo parte attrice ha chiesto che le fideiussioni poste alla base della pretesa creditoria di controparte fossero dichiarate nulle, provvedendo poi con memoria ex art. 183, n. 1), sesto comma, c.p.c. ad invocare la nullità, totale o parziale, delle medesime per la violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990) e, con memoria ex art. 183, n. 2) c.p.c. a meglio argomentare sul punto, producendo altresì copia dei provvedimenti sanzionatori di Banca d'Italia e AGCM” (cfr. p. 4 sentenza primo grado); rilevava, altresì, la piena instaurazione del contraddittorio sulla questione, avendo le parti, nei successivi atti difensivi,
“ampiamente dibattuto in merito all'eccepita nullità delle fideiussioni per cui è causa, in quanto conformi allo schema ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990, pertanto deve ritenersi pienamente instaurato il contraddittorio sulla questione” (ibidem);
− escludeva che le fideiussioni in contestazione costituissero contratti autonomi di garanzia, come eccepito dalla cessionaria intervenuta, atteso: i) il riferimento, nel testo dei contratti, redatto unilateralmente dalla banca, alle fideiussioni;
ii) la mancata previsione di un'espressa limitazione della facoltà di sollevare eccezioni al solo caso di escussione abusiva della garanzia, con mantenimento dell'accessorietà propria della fideiussione;
iii) la previsione dell'obbligo del fideiussore di tenersi aggiornato sulle condizioni patrimoniali del debitore e sullo svolgimento dei suoi rapporti con la banca, e dell'obbligo assunto dall'istituto di credito di comunicare al garante, su richiesta di quest'ultimo, l'entità dell'esposizione debitoria del debitore principale, a ulteriore garanzia del carattere di accessorietà della garanzia;
− accertava la nullità parziale delle fideiussioni e l'operatività della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; in particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità che presuppone la natura giudiziale dell'istanza proposta ex art. 1957 c.c. quale requisito essenziale ai fini della sua validità, rilevava come la banca fosse incorsa in decadenza, in quanto “le obbligazioni principali risultano scadute l'01.03.2017 (data a partire dalla quale la banca, a seguito del mancato rientro dell'esposizione maturata al 31.12.2016, ha iniziato ad addebitare gli interessi di mora), per l'obbligazione rappresentata dall'affidamento per anticipi alla importazione, e l'01.10.2015 per il contratto di mutuo, come riferito dalla stessa banca nell'intimazione datata 05.05.2018 allegata al ricorso monitorio e riprodotta da parte attrice sub doc. 30” (cfr. p. 7 sentenza primo grado).
ha interposto appello, affidando l'impugnazione ad una pluralità di Parte_1 motivi, come di seguito rubricati.
pagina 6 di 13 1. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 – Errore di sussunzione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.”
2. “Errata interpretazione della domanda e delle eccezioni proposte – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cpc in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 99 e 101 c.p.c., nonché dell'art. 183 co. 5° e 6° c.p.c. in relazione all'art. 153 c.p.c. e all'art. 276 cpc co. 2° – Nullità della sentenza.” 3. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 1957 c.c. e 2969 c.c.”
Si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità e, comunque, la Controparte_1 fondatezza, nel merito, dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado. Il garante ha quindi riproposto, per la denegata ipotesi di ammissibilità e CP_1 fondatezza del gravame avversario, le difese già svolte nell'ambito del primo grado di giudizio.
Si è, altresì, costituita , ribadendo che, in forza Controparte_2 della cessione del credito ex l. 130/1999 intervenuta il 2 dicembre 2019 in favore della quest'ultima dovesse ritenersi l'unica titolare sostanziale del Parte_1 rapporto giuridico sotteso al procedimento e chiedendo, conseguentemente, la propria estromissione dal giudizio.
All'udienza di prima comparizione la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024. A tale udienza la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. Con decreto n. 3286/2024, del 20 novembre 2024, la Corte, dato atto di aver ricevuto comunicazione dell'intervenuto decesso dell'unico difensore costituito dell'appellata dichiarava l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 301 Controparte_2
c.p.c. a partire dal 4 novembre 2024. Il giudizio veniva riassunto a seguito di ricorso presentato ex art. 303 c.p.c. dall'appellante Parte_1
Si costituivano nel giudizio riassunto le parti appellate e Controparte_1 [...]
CP_2
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva nuovamente rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa perviene a decisione. pagina 7 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene necessario e opportuno, in via preliminare, specificare l'ambito del presente contenzioso.
L'appello è stato mosso avverso la sentenza n. 671/2022 del Tribunale di Lodi, pronunciatosi a conclusione del giudizio instaurato da ai fini Controparte_1 dell'accertamento negativo della validità delle fideiussioni dal medesimo sottoscritte e, conseguentemente, dell'insussistenza di una sua posizione debitoria nei confronti della
Controparte_3
Trattasi di un giudizio -come osservato dal Giudice di primo grado- del tutto autonomo rispetto a quello proposto dallo stesso dinnanzi al Tribunale di Milano in CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo (n. 19782/2018 del 24/8/2018), nell'ambito del quale la banca aveva dichiarato di rinunciare al provvedimento monitorio (atto di rinuncia in data 11 gennaio 2019) e dichiarato nullo a seguito della pronuncia di incompetenza. L'oggetto dell'odierno contenzioso è circoscritto alle sole domande e conclusioni rassegnate dalle parti costituite (dapprima innanzi al Tribunale di Lodi e, poi, innanzi a questa Corte) relative: i) all'accertamento dell'esistenza, validità ed efficacia delle fideiussioni sottoscritte dal ii) al rigetto, formulato dall'appellante CP_1 [...]
delle domande svolte dal fideiussore, così come reiterate in appello;
iii) alla Parte_1 domanda di estromissione svolta dalla cedente Controparte_2
Tale ultima domanda è stata formulata dall'istituto di credito a fronte della cessione in favore della intervenuta ex artt. 1, 4 e 7 l. 130/1999 in data 2 Parte_1 dicembre 2019, avente a oggetto il credito vantato nei confronti della Myrmex s.r.l. e garantito dal CP_1
Ritiene la Corte che la domanda non possa essere accolta in quanto non si rinviene negli atti del giudizio, così come formulati, una chiara manifestazione del consenso richiesto alle altre parti dall'art. 111, comma 3, c.p.c.
Con il primo motivo di appello la società cessionaria ha lamentato che il Tribunale di Lodi, nel dichiarare la nullità parziale delle garanzie sottoscritte in data 30 marzo 2006 e 15 marzo 2011, non ne aveva rilevato la natura di fideiussioni specifiche e che erroneamente aveva fatto ricorso al valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ritenendo così raggiunta la prova di condotte dell'istituto di credito in violazione della normativa antitrust di cui alla l. 287/90. In tesi, la difformità di tali garanzie rispetto a quella presa in esame della Banca d'Italia comporterebbe l'impossibilità di estendere la decisone assunta con il provvedimento n. 55 del 2005 alle fideiussioni specifiche, con la conseguenza che il non aveva CP_1 fornito, come era suo onere, la prova della sussistenza dell'intesa illecita all'atto della loro sottoscrizione. pagina 8 di 13 ha replicato sostenendo l'applicabilità, comunque, del provvedimento n. 55/2005 CP_1 anche alle fideiussioni specifiche, in quanto riproduttive delle stesse clausole censurate nel provvedimento n. 55/2005 per le fideiussioni omnibus.
Con il secondo motivo di appello la ha lamentato il mancato Parte_1 accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata con riguardo alla pretesa nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto introdotta soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Il garante appellato ha replicato sostenendo la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di nullità delle fideiussioni in ogni stato e grado del giudizio e ha escluso, altresì, la lamentata lesione del diritto di difesa, in quanto, una volta introdotta la questione, controparte aveva accettato il contraddittorio su di essa.
Con il terzo motivo di appello la ha ribadito la tardività Parte_1 dell'eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata dal garante con la seconda memoria ex CP_1 art. 183, comma 6 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso proprio e di parte. L'appellato ha contestato tale qualifica dell'eccezione. CP_1
La Corte, nell'anticipare il giudizio di fondatezza dell'appello, rileva e osserva quanto segue.
La nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva
“a monte”, è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti1. Come evidenziato dal primo Giudice, il garante ha svolto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della con l'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Lodi, precisando i confini della richiesta nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6 c.p.c. (nella versione antecedente alla riformulazione apportata con d.lgs. 149/2022 – c.d. riforma Cartabia). Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il fideiussore ha meglio circostanziato la domanda di nullità delle fideiussioni, evidenziando come al loro interno fossero riprodotte le clausole nn. 2, 6 ed 8 del modello ABI del 2003, tacciate di anti- concorrenzialità ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990. Così difendendosi, il garante non è incorso in alcuna preclusione processuale, essendosi limitato a giustificare l'eccezione di nullità già mossa alle fideiussioni con riferimento alla violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso, deve affermarsi la fondatezza del primo motivo di appello. 1 Confronta, in tal senso, il fondamentale arresto delle Sezioni Unite registratosi con la sentenza n. 41994/2021. pagina 9 di 13 Risulta documentalmente provato che il si sia reso garante della debitrice CP_1 principale in favore della con tre distinte Parte_3 Controparte_2 fideiussioni, di cui:
− la prima, stipulata in data 30 marzo 2006, a garanzia di un mutuo chirografario della durata di cinque anni e per l'importo di € 2.500.000,00 concesso dalla
[...] alla (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado); CP_2 Parte_3
− la seconda, stipulata in data il 12 gennaio 2007 “sino alla concorrenza dell'importo di Euro 240.000,00”, a garanzia dell'adempimento “di qualsiasi obbligazione verso” la medesima banca, “dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”, nonché “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi” (cfr. doc. 4 ibidem);
− la terza, stipulata in data 15 marzo 2011 a garanzia del mutuo chirografario della durata di sessanta mesi e per l'importo di € 2.000.000,00 concesso dalla banca alla società in pari data (cfr. docc. 5 e 6 ibidem). La stessa denominazione delle garanzie, sottoscritte dal rende evidente la natura CP_1 delle fideiussioni: entrambe le garanzie stipulate nel 2006 e nel 2011 sono denominate, rispettivamente, nell'intestazione dei documenti contrattuali, “FIDEIUSSIONE SPECIFICA”; il contenuto del contratto stipulato nel 2007, invece, ne sottolinea la natura di fideiussione omnibus. Come già espresso in plurime occasioni da questa Corte, l'accertamento condotto dalla d'Italia posto alla base del provvedimento n. 55/2005 ha riguardato CP_2 esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus e non anche il diverso modello negoziale delle fideiussioni specifiche, attesa anche la differenza funzionale tra le due garanzie. Laddove, infatti, la fideiussione specifica, conformemente all'ordinaria disciplina prevista per tale negozio, è posta a garanzia di specifici rapporti negoziali, cui le parti fanno puntuale riferimento nel contratto, la fideiussione omnibus si caratterizza proprio per essere volta a garantire plurime operazioni, anche ipotetiche, future e indeterminate del debitore principale nei confronti della creditrice, che potrebbero chiaramente cagionare, a differenza della fideiussione codicistica, un'alterazione della misura della garanzia. Ne deriva che solo nell'ambito di tale ultimo negozio le c.d. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. possano determinare effetti anticoncorrenziali, di fatto esponendo il fideiussore che presti tale tipo di garanzia a oneri più gravosi e non prevedibili al momento della stipula e, in generale, a una disciplina del contratto deteriore rispetto a quella prevista dal codice, che rifletta la posizione predominante del beneficiario della garanzia. pagina 10 di 13 Sul punto si rinvia a più recenti arresti della Corte di Cassazione: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”2. Ancora, è stato rilevato come “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.”3. Ne deriva che, non avendo il provato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale CP_1 con riferimento alle fideiussioni specifiche stipulate nel 2006 e nel 2011, le stesse non possano essere tacciate di nullità per violazione della normativa antitrust.
Diversamente è a dirsi con riferimento alla fideiussione omnibus, sottoscritta in data 12 gennaio 2007, ove si ritenga il provvedimento n. 55/2005 atto ad assolvere la funzione di prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità parziale della fideiussione, conformemente al fondamentale arresto della giurisprudenza di legittimità registratosi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021. Ne deriva la nullità parziale, per tale contratto, delle sole clausole riproduttive del modello ABI del 2003, con riespansione dei principi generali codicistici dalle medesime derogate, cui segue il potere/dovere della Corte di indagare se tali clausole abbiano trovato applicazione nel caso di specie e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia abbia tratto vantaggio dalla deroga al regime legale ordinario contenuta nelle clausole colpite da nullità. Il fideiussore, nel giudizio di primo grado, non ha contestato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dalle clausole nn. 2 e 8 del negozio fideiussorio e ha indirizzato le proprie difese unicamente verso la dedotta violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.. 2 Cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 21841/2024. 3 Cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 26847/2024. pagina 11 di 13 Il ha invocato l'intervenuta decadenza dalla garanzia per avere la banca creditrice CP_1 agito in giudizio oltre il termine semestrale. La tesi difensiva del garante è stata accolta dal Tribunale di Lodi, che ha escluso che la domanda stragiudiziale di adempimento (atto di costituzione in mora del 5 maggio 2018), potesse costituire una valida richiesta ai sensi dell'art. 1957 c.c. La Corte non condivide tali conclusioni, ritenendo assorbente la considerazione - come osservato dall'appellante - che l'eccezione di decadenza è stata sollevata dal garante soltanto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cpc e, dunque, CP_1 tardivamente. Contrariamente a quanto affermato dall'appellato non può invero dubitarsi della CP_1 natura di eccezione in senso stretto dell'eccezione relativa alla decadenza del termine ex art. 1957 c.c., come espressamente e ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte4. Il motivo di appello, conclusivamente, deve ritenersi fondato.
L'appellante cessionaria, come in premessa evidenziato, non ha formulato alcuna richiesta di condanna del credito in contestazione.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dal fideiussore devono essere rigettate, con condanna dello CP_1 stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con la precisazione che, per il giudizio di primo grado, la condanna è in favore della cessionaria non avendo la banca cedente ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale di Lodi, mentre, per il giudizio di appello, la condanna, in favore della cessionaria appellante e della cedente appellata, è liquidata complessivamente come unica posizione. La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal D.M. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità media), dell'assenza di attività istruttoria per il grado di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e per essa da Parte_1 avverso la sentenza n. 671/2022 del Tribunale di Lodi, pubblicata il 28 Parte_2 settembre 2022, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone: 4 Confronta Cass. n. 3612/2024, in motivazione. pagina 12 di 13 1. accoglie l'appello proposto da e per essa da e, in Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da CP_1
[...]
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in Controparte_1 favore di liquidandole in € 10.860,00 per compensi (di cui € Parte_1
2.127,00 per fase studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in Controparte_1 favore di e della Parte_1 Controparte_2 liquidate nel complesso in € 8.470,00 per compensi (di cui € 2.518,00 per
[...] fase studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, e € 4.287,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 10/9/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere rel. dott. Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Giustino Di Cecco giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Via Pantano, n. 2, Milano (MI)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR ZA, giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Via Ambrogio da Fossano, n. 27, Pavia (PV)
APPELLATO
E CONTRO
C.F. e P. Controparte_2
I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
pagina 1 di 13 difesa dall'avv. Stefania Sozzi e dall'avv. Paolo Scrocchi giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Strada Farnesiana, n. 47, Piacenza (PC) APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 671/2022 del Tribunale di Lodi pubblicata in data 28/9/2022.
CONCLUSIONI
per l'appellante – e per essa, quale mandataria, Parte_1 Pt_2
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto: A- accogliere l'appello spiegato con il presente atto e, per l'effetto: B- dichiarare la nullità della impugnata sentenza per tutte le ragioni esposte con il presente atto;
per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: C- rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con tutte le conseguenti declaratorie del caso, così giudicare: In via principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto integralmente confermare l'impugnata sentenza;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello: NEL MERITO: Respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, in accoglimento dell'opposizione qui proposta, in via principale:
- accertare e dichiarare che, per le causali meglio esposte in atti, nulla l'opponente dott. deve all'opposta quale garante Controparte_1 Controparte_3 dell'obbligata principale Myrmex S.r.l. e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dall'opposta , o dal terzo intervenuto, siccome infondate in Controparte_3 fatto e in diritto;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare, per le causali meglio esposte in atti, l'inesistenza, la nullità, anche parziale, l'annullamento, l'invalidità o comunque l'inefficacia e l'inoperatività pagina 2 di 13 delle fideiussioni azionate dall'opposta e che nulla, per l'effetto, l'opponente dott.
[...] deve all'opposta quale garante dell'obbligata CP_1 Controparte_3 principale Myrmex S.r.l., con rigetto di tutte le domande svolte dall'opposta, o dal terzo intervenuto, siccome infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'opponente tenuto a garantire l'opposta Controparte_1
per le sole fideiussioni di cui l'opposta proverà esistenza, validità Controparte_3 ed efficacia e per i soli importi di cui l'opposta proverà l'esistenza e l'esatto ammontare, sia in linea capitale che per quota interessi.”
per l'appellata Controparte_2
“Insta affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e/o di legge, e previo consenso delle altre parti, dichiari l'estromissione di
[...]
dal presente giudizio, con Controparte_4 compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito Controparte_2 [...]
aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. CP_2
19782/2018, in data 24 agosto 2018, nei confronti di Myrmex s.r.l. e Controparte_1 per il pagamento della somma di € 1.025.492,99, oltre interessi e spese del monitorio. Il credito azionato era riconducibile:
− al saldo negativo di conto corrente (n. 033-145073/58), di titolarità della Myrmex, aperto in data 23 marzo 2006 (doc. 1 fascicolo primo grado appellato);
− a un mutuo chirografario (n. 17-540439), non prodotto dalle parti, ma la cui validità ed efficacia non è stata contestata in giudizio;
− a un contratto di affidamento per anticipi all'importazione stipulato il 12 gennaio 2007, con cui veniva accordato alla medesima società un finanziamento sotto forma di anticipi all'importazione dell'importo di € 200.000,00 (doc. 3 ibidem);
− a un contratto di mutuo chirografario (n. 033-540439/52), stipulato in data 15 marzo 2011 per € 2.000.000,00, somma erogata mediante accredito sul conto corrente intestato alla debitrice presso il medesimo istituto di credito (doc. 5). La banca aveva dedotto che, a garanzia delle obbligazioni della società, aveva CP_1 rilasciato tre fideiussioni, prodotte con il ricorso ex art. 633 cpc:
− la prima, sottoscritta il 30 marzo 2006, a garanzia del primo mutuo chirografario (n. 17-540439) (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado appellato);
− la seconda, sottoscritta in data 12 gennaio 2007, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto con la banca (doc. 4 ibidem);
− l'ultima, sottoscritta il 15 marzo 2011, a garanzia del secondo mutuo chirografario (033-54039/42) stipulato in pari data per € 2.000.000,00 (doc. 7). pagina 3 di 13 Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca proponevano opposizione la società debitrice e il garante. Il eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano CP_1
a emettere il provvedimento monitorio e concludeva per la revoca del decreto.
Nel costituirsi in giudizio, la banca opposta dava atto di aver rinunciato alla pretesa monitoria con atto in data 11 novembre 2019, notificato a parte ingiunta. L'istituto di credito opposto concludeva per l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in quanto la causa era stata iscritta tardivamente a ruolo in violazione dell'art. 165 c.p.c., e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 8538/2019, pubblicata in data 25 settembre 2019, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Lodi e dichiarava la nullità del provvedimento monitorio opposto.
Il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Lodi dal solo fideiussore CP_1
che – richiamando integralmente le difese già svolte nel giudizio di opposizione a
[...] decreto ingiuntivo – deduceva che:
− il mutuo chirografario garantito dalla fideiussione del 2006, cui il provvedimento monitorio faceva riferimento, era stato estinto e sostituito da altro mutuo sottoscritto in data 15 marzo 2011, a sua volta sostituito con una nuova pattuizione del 5 febbraio 2016;
− rispetto ai due nuovi mutui non era stata prestata alcuna garanzia;
− il credito collegato al saldo contabile non risultava certo e provato, non essendovi coincidenza tra l'importo indicato nell'estratto conto del 31 marzo 2018 e quello riportato nella certificazione ex art. 50 TUB. Conseguentemente, chiedeva che: CP_1
− fosse accertato che nulla era da lui dovuto in qualità di garante di Myrmex s.r.l. sulla base delle fideiussioni sottoscritte;
− in subordine, fosse accertato di essere tenuto a garantire soltanto il credito effettivamente provato;
− fosse esperita, in via istruttoria, CTU contabile;
− la banca fosse condannata al pagamento delle spese di lite.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. l'attore in riassunzione sollevava e sviluppava l'eccezione di nullità delle fideiussioni, riproduttive delle clausole del modello ABI del 2003 e dichiarate violative della disciplina antitrust dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Il garante rilevava, altresì, la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'istituto di credito dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo le obbligazioni principali garantite scadute:
pagina 4 di 13 − dal primo marzo 2017 – data a partire dalla quale la banca, a seguito del mancato rientro dall'esposizione maturata al 31 dicembre 2016, aveva iniziato ad addebitare gli interessi di mora – per l'obbligazione rappresentata dall'affidamento per anticipi all'importazione sottoscritto in data 12 gennaio 2007 (cfr. doc. 3 primo grado);
− dal primo ottobre 2015 per il mutuo chirografario sottoscritto in data 15 marzo 2011 (cfr. doc. 5 ibidem), come riferito dallo stesso istituto di credito nell'intimazione del 5 maggio 2018 – data del deposito, presso il Tribunale di Milano, del ricorso per decreto ingiuntivo.
Rimaneva contumace, nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Lodi,
[...]
pur regolarmente citata da parte Controparte_5 attrice.
Con comparsa 13 ottobre 2020, la – e per essa, quale mandataria, Parte_1
– interveniva volontariamente nel giudizio, quale cessionaria del credito Parte_2 vantato dalla nei confronti del Controparte_3 CP_1
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cpc la cessionaria rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di nullità delle fideiussioni mossa dal garante poichè formulata per la prima volta soltanto con la prima memoria istruttoria, in tesi, con indebito ampiamento del thema decidendum.
Con sentenza n. 671/2022, il Tribunale di Lodi accoglieva la domanda del di CP_1 accertamento negativo del credito. In motivazione, il Giudice di primo grado dichiarava l'autonomia del giudizio di cognizione introdotto innanzi al Tribunale di Lodi per l'accertamento negativo del credito rispetto al giudizio di opposizione precedentemente instaurato davanti al Tribunale di Milano e nel merito:
− rilevava che era onere del garante fornire la prova della fondatezza delle proprie domande e, quindi, dell'insussistenza di ogni suo debito nei confronti di
[...] in forza delle sottoscritte fideiussioni;
incombeva, invece, sulla banca CP_2 creditrice provare l'infondatezza della domanda avversaria in punto validità ed efficacia delle fideiussioni, da cui derivava il diritto di credito in contestazione;
− escludeva la fondatezza dell'eccezione mossa dalla cessionaria intervenuta in merito alla mutatio libelli, asseritamente posta in essere dal con la domanda di CP_1 accertamento di nullità delle fideiussioni, rilevando come il garante non avesse proposto alcuna domanda nuova nei confronti della banca creditrice, ma si fosse limitato a chiedere l'accertamento negativo del credito portato dal D.I. revocato per effetto della sentenza del Tribunale di Milano e fondato sulle tre fideiussioni dal medesimo sottoscritte nel 2006, nel 2007 e nel 2011;
pagina 5 di 13 − riteneva infondata l'eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust svolta dall'intervenuta, “dal momento che sin dal proprio atto introduttivo parte attrice ha chiesto che le fideiussioni poste alla base della pretesa creditoria di controparte fossero dichiarate nulle, provvedendo poi con memoria ex art. 183, n. 1), sesto comma, c.p.c. ad invocare la nullità, totale o parziale, delle medesime per la violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990) e, con memoria ex art. 183, n. 2) c.p.c. a meglio argomentare sul punto, producendo altresì copia dei provvedimenti sanzionatori di Banca d'Italia e AGCM” (cfr. p. 4 sentenza primo grado); rilevava, altresì, la piena instaurazione del contraddittorio sulla questione, avendo le parti, nei successivi atti difensivi,
“ampiamente dibattuto in merito all'eccepita nullità delle fideiussioni per cui è causa, in quanto conformi allo schema ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990, pertanto deve ritenersi pienamente instaurato il contraddittorio sulla questione” (ibidem);
− escludeva che le fideiussioni in contestazione costituissero contratti autonomi di garanzia, come eccepito dalla cessionaria intervenuta, atteso: i) il riferimento, nel testo dei contratti, redatto unilateralmente dalla banca, alle fideiussioni;
ii) la mancata previsione di un'espressa limitazione della facoltà di sollevare eccezioni al solo caso di escussione abusiva della garanzia, con mantenimento dell'accessorietà propria della fideiussione;
iii) la previsione dell'obbligo del fideiussore di tenersi aggiornato sulle condizioni patrimoniali del debitore e sullo svolgimento dei suoi rapporti con la banca, e dell'obbligo assunto dall'istituto di credito di comunicare al garante, su richiesta di quest'ultimo, l'entità dell'esposizione debitoria del debitore principale, a ulteriore garanzia del carattere di accessorietà della garanzia;
− accertava la nullità parziale delle fideiussioni e l'operatività della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; in particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità che presuppone la natura giudiziale dell'istanza proposta ex art. 1957 c.c. quale requisito essenziale ai fini della sua validità, rilevava come la banca fosse incorsa in decadenza, in quanto “le obbligazioni principali risultano scadute l'01.03.2017 (data a partire dalla quale la banca, a seguito del mancato rientro dell'esposizione maturata al 31.12.2016, ha iniziato ad addebitare gli interessi di mora), per l'obbligazione rappresentata dall'affidamento per anticipi alla importazione, e l'01.10.2015 per il contratto di mutuo, come riferito dalla stessa banca nell'intimazione datata 05.05.2018 allegata al ricorso monitorio e riprodotta da parte attrice sub doc. 30” (cfr. p. 7 sentenza primo grado).
ha interposto appello, affidando l'impugnazione ad una pluralità di Parte_1 motivi, come di seguito rubricati.
pagina 6 di 13 1. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 – Errore di sussunzione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.”
2. “Errata interpretazione della domanda e delle eccezioni proposte – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cpc in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 99 e 101 c.p.c., nonché dell'art. 183 co. 5° e 6° c.p.c. in relazione all'art. 153 c.p.c. e all'art. 276 cpc co. 2° – Nullità della sentenza.” 3. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 1957 c.c. e 2969 c.c.”
Si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità e, comunque, la Controparte_1 fondatezza, nel merito, dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado. Il garante ha quindi riproposto, per la denegata ipotesi di ammissibilità e CP_1 fondatezza del gravame avversario, le difese già svolte nell'ambito del primo grado di giudizio.
Si è, altresì, costituita , ribadendo che, in forza Controparte_2 della cessione del credito ex l. 130/1999 intervenuta il 2 dicembre 2019 in favore della quest'ultima dovesse ritenersi l'unica titolare sostanziale del Parte_1 rapporto giuridico sotteso al procedimento e chiedendo, conseguentemente, la propria estromissione dal giudizio.
All'udienza di prima comparizione la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024. A tale udienza la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. Con decreto n. 3286/2024, del 20 novembre 2024, la Corte, dato atto di aver ricevuto comunicazione dell'intervenuto decesso dell'unico difensore costituito dell'appellata dichiarava l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 301 Controparte_2
c.p.c. a partire dal 4 novembre 2024. Il giudizio veniva riassunto a seguito di ricorso presentato ex art. 303 c.p.c. dall'appellante Parte_1
Si costituivano nel giudizio riassunto le parti appellate e Controparte_1 [...]
CP_2
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva nuovamente rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa perviene a decisione. pagina 7 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene necessario e opportuno, in via preliminare, specificare l'ambito del presente contenzioso.
L'appello è stato mosso avverso la sentenza n. 671/2022 del Tribunale di Lodi, pronunciatosi a conclusione del giudizio instaurato da ai fini Controparte_1 dell'accertamento negativo della validità delle fideiussioni dal medesimo sottoscritte e, conseguentemente, dell'insussistenza di una sua posizione debitoria nei confronti della
Controparte_3
Trattasi di un giudizio -come osservato dal Giudice di primo grado- del tutto autonomo rispetto a quello proposto dallo stesso dinnanzi al Tribunale di Milano in CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo (n. 19782/2018 del 24/8/2018), nell'ambito del quale la banca aveva dichiarato di rinunciare al provvedimento monitorio (atto di rinuncia in data 11 gennaio 2019) e dichiarato nullo a seguito della pronuncia di incompetenza. L'oggetto dell'odierno contenzioso è circoscritto alle sole domande e conclusioni rassegnate dalle parti costituite (dapprima innanzi al Tribunale di Lodi e, poi, innanzi a questa Corte) relative: i) all'accertamento dell'esistenza, validità ed efficacia delle fideiussioni sottoscritte dal ii) al rigetto, formulato dall'appellante CP_1 [...]
delle domande svolte dal fideiussore, così come reiterate in appello;
iii) alla Parte_1 domanda di estromissione svolta dalla cedente Controparte_2
Tale ultima domanda è stata formulata dall'istituto di credito a fronte della cessione in favore della intervenuta ex artt. 1, 4 e 7 l. 130/1999 in data 2 Parte_1 dicembre 2019, avente a oggetto il credito vantato nei confronti della Myrmex s.r.l. e garantito dal CP_1
Ritiene la Corte che la domanda non possa essere accolta in quanto non si rinviene negli atti del giudizio, così come formulati, una chiara manifestazione del consenso richiesto alle altre parti dall'art. 111, comma 3, c.p.c.
Con il primo motivo di appello la società cessionaria ha lamentato che il Tribunale di Lodi, nel dichiarare la nullità parziale delle garanzie sottoscritte in data 30 marzo 2006 e 15 marzo 2011, non ne aveva rilevato la natura di fideiussioni specifiche e che erroneamente aveva fatto ricorso al valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ritenendo così raggiunta la prova di condotte dell'istituto di credito in violazione della normativa antitrust di cui alla l. 287/90. In tesi, la difformità di tali garanzie rispetto a quella presa in esame della Banca d'Italia comporterebbe l'impossibilità di estendere la decisone assunta con il provvedimento n. 55 del 2005 alle fideiussioni specifiche, con la conseguenza che il non aveva CP_1 fornito, come era suo onere, la prova della sussistenza dell'intesa illecita all'atto della loro sottoscrizione. pagina 8 di 13 ha replicato sostenendo l'applicabilità, comunque, del provvedimento n. 55/2005 CP_1 anche alle fideiussioni specifiche, in quanto riproduttive delle stesse clausole censurate nel provvedimento n. 55/2005 per le fideiussioni omnibus.
Con il secondo motivo di appello la ha lamentato il mancato Parte_1 accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata con riguardo alla pretesa nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto introdotta soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Il garante appellato ha replicato sostenendo la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di nullità delle fideiussioni in ogni stato e grado del giudizio e ha escluso, altresì, la lamentata lesione del diritto di difesa, in quanto, una volta introdotta la questione, controparte aveva accettato il contraddittorio su di essa.
Con il terzo motivo di appello la ha ribadito la tardività Parte_1 dell'eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata dal garante con la seconda memoria ex CP_1 art. 183, comma 6 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso proprio e di parte. L'appellato ha contestato tale qualifica dell'eccezione. CP_1
La Corte, nell'anticipare il giudizio di fondatezza dell'appello, rileva e osserva quanto segue.
La nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva
“a monte”, è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti1. Come evidenziato dal primo Giudice, il garante ha svolto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della con l'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Lodi, precisando i confini della richiesta nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6 c.p.c. (nella versione antecedente alla riformulazione apportata con d.lgs. 149/2022 – c.d. riforma Cartabia). Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il fideiussore ha meglio circostanziato la domanda di nullità delle fideiussioni, evidenziando come al loro interno fossero riprodotte le clausole nn. 2, 6 ed 8 del modello ABI del 2003, tacciate di anti- concorrenzialità ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990. Così difendendosi, il garante non è incorso in alcuna preclusione processuale, essendosi limitato a giustificare l'eccezione di nullità già mossa alle fideiussioni con riferimento alla violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso, deve affermarsi la fondatezza del primo motivo di appello. 1 Confronta, in tal senso, il fondamentale arresto delle Sezioni Unite registratosi con la sentenza n. 41994/2021. pagina 9 di 13 Risulta documentalmente provato che il si sia reso garante della debitrice CP_1 principale in favore della con tre distinte Parte_3 Controparte_2 fideiussioni, di cui:
− la prima, stipulata in data 30 marzo 2006, a garanzia di un mutuo chirografario della durata di cinque anni e per l'importo di € 2.500.000,00 concesso dalla
[...] alla (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado); CP_2 Parte_3
− la seconda, stipulata in data il 12 gennaio 2007 “sino alla concorrenza dell'importo di Euro 240.000,00”, a garanzia dell'adempimento “di qualsiasi obbligazione verso” la medesima banca, “dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”, nonché “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi” (cfr. doc. 4 ibidem);
− la terza, stipulata in data 15 marzo 2011 a garanzia del mutuo chirografario della durata di sessanta mesi e per l'importo di € 2.000.000,00 concesso dalla banca alla società in pari data (cfr. docc. 5 e 6 ibidem). La stessa denominazione delle garanzie, sottoscritte dal rende evidente la natura CP_1 delle fideiussioni: entrambe le garanzie stipulate nel 2006 e nel 2011 sono denominate, rispettivamente, nell'intestazione dei documenti contrattuali, “FIDEIUSSIONE SPECIFICA”; il contenuto del contratto stipulato nel 2007, invece, ne sottolinea la natura di fideiussione omnibus. Come già espresso in plurime occasioni da questa Corte, l'accertamento condotto dalla d'Italia posto alla base del provvedimento n. 55/2005 ha riguardato CP_2 esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus e non anche il diverso modello negoziale delle fideiussioni specifiche, attesa anche la differenza funzionale tra le due garanzie. Laddove, infatti, la fideiussione specifica, conformemente all'ordinaria disciplina prevista per tale negozio, è posta a garanzia di specifici rapporti negoziali, cui le parti fanno puntuale riferimento nel contratto, la fideiussione omnibus si caratterizza proprio per essere volta a garantire plurime operazioni, anche ipotetiche, future e indeterminate del debitore principale nei confronti della creditrice, che potrebbero chiaramente cagionare, a differenza della fideiussione codicistica, un'alterazione della misura della garanzia. Ne deriva che solo nell'ambito di tale ultimo negozio le c.d. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. possano determinare effetti anticoncorrenziali, di fatto esponendo il fideiussore che presti tale tipo di garanzia a oneri più gravosi e non prevedibili al momento della stipula e, in generale, a una disciplina del contratto deteriore rispetto a quella prevista dal codice, che rifletta la posizione predominante del beneficiario della garanzia. pagina 10 di 13 Sul punto si rinvia a più recenti arresti della Corte di Cassazione: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”2. Ancora, è stato rilevato come “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.”3. Ne deriva che, non avendo il provato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale CP_1 con riferimento alle fideiussioni specifiche stipulate nel 2006 e nel 2011, le stesse non possano essere tacciate di nullità per violazione della normativa antitrust.
Diversamente è a dirsi con riferimento alla fideiussione omnibus, sottoscritta in data 12 gennaio 2007, ove si ritenga il provvedimento n. 55/2005 atto ad assolvere la funzione di prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità parziale della fideiussione, conformemente al fondamentale arresto della giurisprudenza di legittimità registratosi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021. Ne deriva la nullità parziale, per tale contratto, delle sole clausole riproduttive del modello ABI del 2003, con riespansione dei principi generali codicistici dalle medesime derogate, cui segue il potere/dovere della Corte di indagare se tali clausole abbiano trovato applicazione nel caso di specie e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia abbia tratto vantaggio dalla deroga al regime legale ordinario contenuta nelle clausole colpite da nullità. Il fideiussore, nel giudizio di primo grado, non ha contestato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dalle clausole nn. 2 e 8 del negozio fideiussorio e ha indirizzato le proprie difese unicamente verso la dedotta violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.. 2 Cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 21841/2024. 3 Cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 26847/2024. pagina 11 di 13 Il ha invocato l'intervenuta decadenza dalla garanzia per avere la banca creditrice CP_1 agito in giudizio oltre il termine semestrale. La tesi difensiva del garante è stata accolta dal Tribunale di Lodi, che ha escluso che la domanda stragiudiziale di adempimento (atto di costituzione in mora del 5 maggio 2018), potesse costituire una valida richiesta ai sensi dell'art. 1957 c.c. La Corte non condivide tali conclusioni, ritenendo assorbente la considerazione - come osservato dall'appellante - che l'eccezione di decadenza è stata sollevata dal garante soltanto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cpc e, dunque, CP_1 tardivamente. Contrariamente a quanto affermato dall'appellato non può invero dubitarsi della CP_1 natura di eccezione in senso stretto dell'eccezione relativa alla decadenza del termine ex art. 1957 c.c., come espressamente e ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte4. Il motivo di appello, conclusivamente, deve ritenersi fondato.
L'appellante cessionaria, come in premessa evidenziato, non ha formulato alcuna richiesta di condanna del credito in contestazione.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dal fideiussore devono essere rigettate, con condanna dello CP_1 stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con la precisazione che, per il giudizio di primo grado, la condanna è in favore della cessionaria non avendo la banca cedente ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale di Lodi, mentre, per il giudizio di appello, la condanna, in favore della cessionaria appellante e della cedente appellata, è liquidata complessivamente come unica posizione. La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal D.M. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità media), dell'assenza di attività istruttoria per il grado di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e per essa da Parte_1 avverso la sentenza n. 671/2022 del Tribunale di Lodi, pubblicata il 28 Parte_2 settembre 2022, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone: 4 Confronta Cass. n. 3612/2024, in motivazione. pagina 12 di 13 1. accoglie l'appello proposto da e per essa da e, in Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da CP_1
[...]
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in Controparte_1 favore di liquidandole in € 10.860,00 per compensi (di cui € Parte_1
2.127,00 per fase studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in Controparte_1 favore di e della Parte_1 Controparte_2 liquidate nel complesso in € 8.470,00 per compensi (di cui € 2.518,00 per
[...] fase studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, e € 4.287,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 10/9/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
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