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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Brusati Presidente dott. Antonino Fazio Giudice Relatore dott. Maddalena Ghisolfi Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Si definisce oggi il procedimento di opposizione allo stato passivo del Controparte_1
, promosso da avverso il provvedimento del G.D. di non ammissione
[...] Parte_1 al passivo del credito vantato dall'odierno opponente.
L rivendica crediti retributivi nei confronti della fallita per un importo Pt_1 Controparte_1 complessivo di Euro 27.695,10, derivanti da un asserito rapporto di lavoro subordinato. Il giudice delegato ha rigettato la domanda sulla base di argomentazioni e rilievi che anche il Collegio ritiene pienamente condivisibili. Emerge in atti come l abbia esercitato, sin dalla costituzione della Pt_1 società nel 2003, funzioni di amministratore di fatto, gestendo autonomamente e con piena discrezionalità
l'intera attività aziendale. Tale ruolo gestorio si è manifestato attraverso il controllo esclusivo dei rapporti bancari, la gestione del personale, i rapporti con i professionisti e le decisioni strategiche aziendali, inclusa la decisione di affittare il ramo d'azienda alla propria società (res ipsa loquitur). Parte_2
Osserva il Collegio come i pochi elementi di prova non documentali depongano comunque in senso contrario all ad esempio le dichiarazioni dell'amministratore formale, sig. di non aver Pt_1 Tes_1 mai partecipato attivamente alla gestione societaria e di aver disconosciuto la propria firma sui contratti di assunzione. A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dalla curatela, costituita dalle comunicazioni elettroniche recuperate dai server aziendali, dimostra inequivocabilmente come Pt_1
pagina 1 di 3 assumesse decisioni imprenditoriali in totale autonomia, impartisse direttive ai dipendenti e gestisse i rapporti commerciali senza alcun controllo gerarchico superiore.
Con il che, osserva il Collegio, viene a cadere ogni presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro, posto che “Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.”
(Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19596).
2. Sotto diverso, ancorché connesso, profilo va confermata la valutazione del giudice delegato di incompatibilità strutturale tra la posizione di amministratore unico di (società affittuaria) Parte_2
e il presunto rapporto di lavoro subordinato con (società affittante). Posto che la Controparte_1 vicenda negoziale ha avuto come effetto, con tutta evidenza, la privazione di ogni strumento operativo per l'affittante, divenuta sostanzialmente una scatola vuota, non si comprende su che basi possa l' Pt_1 aver svolto attività lavorativa in favore della fallita, oltretutto in una condizione di radicale e insuperato conflitto di interessi (la fattispecie è tecnicamente quella del contratto con se stesso, avendo agito in qualità di legale rappresentante dell'affittuaria e senza prova alcuna di un processo deliberativo a monte: di tal che può presumersi l'utilizzo della società come mero schermo dell'iniziativa individuale). Come documentato dal curatore fallimentare, l'affittante era rimasta priva di risorse umane e CP_1 strumentali, non disponeva più di uffici operativi e aveva cessato ogni attività imprenditoriale, limitandosi alla riscossione dei canoni di affitto. In tale contesto, risulta oggettivamente impossibile che abbia potuto svolgere prestazioni lavorative subordinate nel periodo per il quale rivendica i crediti Pt_1 retributivi (marzo-giugno 2021). Tali considerazioni non possono in alcun modo essere superate dalla produzione delle buste paga da parte dell a fronte del disconoscimento della sottoscrizione delle Pt_1 stesse da parte del (legale rappresentante della presunta datrice di lavoro), che ne conferma la Pt_3 valenza artificiosa e strumentale.
Il provvedimento impugnato va pertanto confermato. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
pagina 2 di 3 Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.500,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonino Fazio dott. Stefano Brusati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Brusati Presidente dott. Antonino Fazio Giudice Relatore dott. Maddalena Ghisolfi Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Si definisce oggi il procedimento di opposizione allo stato passivo del Controparte_1
, promosso da avverso il provvedimento del G.D. di non ammissione
[...] Parte_1 al passivo del credito vantato dall'odierno opponente.
L rivendica crediti retributivi nei confronti della fallita per un importo Pt_1 Controparte_1 complessivo di Euro 27.695,10, derivanti da un asserito rapporto di lavoro subordinato. Il giudice delegato ha rigettato la domanda sulla base di argomentazioni e rilievi che anche il Collegio ritiene pienamente condivisibili. Emerge in atti come l abbia esercitato, sin dalla costituzione della Pt_1 società nel 2003, funzioni di amministratore di fatto, gestendo autonomamente e con piena discrezionalità
l'intera attività aziendale. Tale ruolo gestorio si è manifestato attraverso il controllo esclusivo dei rapporti bancari, la gestione del personale, i rapporti con i professionisti e le decisioni strategiche aziendali, inclusa la decisione di affittare il ramo d'azienda alla propria società (res ipsa loquitur). Parte_2
Osserva il Collegio come i pochi elementi di prova non documentali depongano comunque in senso contrario all ad esempio le dichiarazioni dell'amministratore formale, sig. di non aver Pt_1 Tes_1 mai partecipato attivamente alla gestione societaria e di aver disconosciuto la propria firma sui contratti di assunzione. A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dalla curatela, costituita dalle comunicazioni elettroniche recuperate dai server aziendali, dimostra inequivocabilmente come Pt_1
pagina 1 di 3 assumesse decisioni imprenditoriali in totale autonomia, impartisse direttive ai dipendenti e gestisse i rapporti commerciali senza alcun controllo gerarchico superiore.
Con il che, osserva il Collegio, viene a cadere ogni presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro, posto che “Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.”
(Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19596).
2. Sotto diverso, ancorché connesso, profilo va confermata la valutazione del giudice delegato di incompatibilità strutturale tra la posizione di amministratore unico di (società affittuaria) Parte_2
e il presunto rapporto di lavoro subordinato con (società affittante). Posto che la Controparte_1 vicenda negoziale ha avuto come effetto, con tutta evidenza, la privazione di ogni strumento operativo per l'affittante, divenuta sostanzialmente una scatola vuota, non si comprende su che basi possa l' Pt_1 aver svolto attività lavorativa in favore della fallita, oltretutto in una condizione di radicale e insuperato conflitto di interessi (la fattispecie è tecnicamente quella del contratto con se stesso, avendo agito in qualità di legale rappresentante dell'affittuaria e senza prova alcuna di un processo deliberativo a monte: di tal che può presumersi l'utilizzo della società come mero schermo dell'iniziativa individuale). Come documentato dal curatore fallimentare, l'affittante era rimasta priva di risorse umane e CP_1 strumentali, non disponeva più di uffici operativi e aveva cessato ogni attività imprenditoriale, limitandosi alla riscossione dei canoni di affitto. In tale contesto, risulta oggettivamente impossibile che abbia potuto svolgere prestazioni lavorative subordinate nel periodo per il quale rivendica i crediti Pt_1 retributivi (marzo-giugno 2021). Tali considerazioni non possono in alcun modo essere superate dalla produzione delle buste paga da parte dell a fronte del disconoscimento della sottoscrizione delle Pt_1 stesse da parte del (legale rappresentante della presunta datrice di lavoro), che ne conferma la Pt_3 valenza artificiosa e strumentale.
Il provvedimento impugnato va pertanto confermato. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
pagina 2 di 3 Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.500,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonino Fazio dott. Stefano Brusati
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