CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL GIULIANO, Presidente
EM IO, TO
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1273/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipirello - Corso Trieste N. 30 90040 San Cipirello PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1112/2023 DEL 10.10.2023 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di San Cipirrello la Ricorrente_1 Società Cooperativa Sociale impugnava l'avviso di accertamento indicato in intestazione, relativo a TARI 2019, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di san Cipirrello, ritualmente costituito, chiedeva l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore annullato in autotutela l'atto impugnato.
Si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL GIULIANO, Presidente
EM IO, TO
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1273/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipirello - Corso Trieste N. 30 90040 San Cipirello PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1112/2023 DEL 10.10.2023 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di San Cipirrello la Ricorrente_1 Società Cooperativa Sociale impugnava l'avviso di accertamento indicato in intestazione, relativo a TARI 2019, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di san Cipirrello, ritualmente costituito, chiedeva l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore annullato in autotutela l'atto impugnato.
Si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.