Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2026, proposto da:
HE BU, TO BU, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Baffa, Giuseppe Squillante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - dell'ordinanza prot. gen. n. 45120 del 24.10.2025 (fasc. n. 8/23), successivamente notificata, con la quale il Comune di Sarno ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi di alcune opere realizzate nell'ambito di un immobile sito alla Via Lavorate Centro n. 154/c;
b - ove e per quanto occorra, della relazione tecnica dell'Ufficio Gestione e Controllo Edilizio del Territorio del Comune di Sarno prot. n. 47949/2023 del 12.12.2023, richiamata nel provvedimento sub a);
c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa ET NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, proprietari di un immobile sito alla Via Lavorate Centro n. 154/c, distinto in catasto al Foglio 36, p.lle nn. 815, 1456, 1457 e 1283, erano destinatari dell’ordinanza, n. 45120 del 24.10.2025, con la quale il Comune di Sarno ingiungeva la demolizione di alcune opere, così descritte: un locale ad uso deposito; una tettoia con struttura in legno e pilastrini rivestiti in mattoncini; cambio della destinazione d’uso al piano terra; vano scala che collega il piano terra al primo piano; porticato realizzato in aderenza al vano scala; tettoia; unità immobiliare; tetto termico a falde; 3 vasche di raccolta dei reflui domestici; muro di confine di 1, 70 m. di altezza.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 4 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
in data 01.02.2026, i ricorrenti hanno depositato istanza di accertamento di conformità, con contestuale istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 presso il Comune di Sarno.
Per giurisprudenza consolidata, la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Pertanto, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
E tanto basta al Collegio.
Sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET NA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET NA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO