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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente e Relatore MILICI PAOLA, Giudice MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - indirizzo_1
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024MC0081023 CATASTO-ALTRO - sul ricorso n. 745/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024MC0081024 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti. Resistente: L'Agenzia Entrate conclude come in atti e conferma che nella prospettiva dell'ufficio sono validi gli elementi emersi dalla CTU del precedente giudizio RGR 186/2023 - 187/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 novembre 2024, recante R.G. 744/2024, la Ricorrente_1 Luogo_1con sede a , ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024MC0081023 del 24 luglio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Uff. Territorio di Macerata, con cui viene stabilito il classamento di beni siti in Comune di Luogo_2, per gli immobili dati catastali_1 , con una valutazione di euro 111.000,00.
Con altro ricorso depositato in pari data, recante R.G. 745/2024, la stessa società ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024MC0081024 del 24 luglio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Uff. Territorio di Macerata, con cui viene stabilito il classamento di beni siti in Comune di Luogo_3, per gli immobili in dati catastali_2, con una valutazione di euro 47.500,00. I due complessi immobiliari, posti nel territorio dei due Comuni, costituiscono un unico impianto attività_1industriale, già adibito a . Stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, la Sezione dispone la riunione del fascicolo n. 745/2024 in quello n. 744/2024.
In entrambe le impugnazioni, parte ricorrente ha lamentato:
1. illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 54 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto eseguito senza l'espletamento del sopralluogo dell'immobile;
2. illegittimità dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione;
3. infondatezza dell'avviso di accertamento stante la non corretta determinazione del valore del compendio immobiliare;
ed ha concluso: - in via preliminare, annullare l'avviso per mancato espletamento del sopralluogo preventivo, nonché in quanto firmato da soggetto privo dei poteri di rappresentanza dell'Ente accertatore;
- nel merito, l'annullamento dell'avviso o la rideterminazione della rendita catastale della cementeria. Con distinte memorie, l'ufficio si è costituito il 19 dicembre 2024 per ciascuno dei due ricorsi, ha contrastato le avverse pretese ed ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa riunione degli stessi, con condanna di parte ricorrente alle spese. Con note congiunte del 6 ottobre 2025 per entrambi i giudizi, le parti hanno formulato richiesta di rinvio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 233/2025 dell'11 luglio 2025 (RGR 186/2023 e 187/2023), pronunciata tra le parti, che ha rideterminato la rendita catastale degli immobili in questione.
Nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2025, considerate le difficoltà di collegamento telematico, il giudizio è stato rinviato al 17 dicembre 2025. Parte ricorrente ha depositato il 26 novembre 2025, per entrambi i giudizi, nota tecnica di approfondimento
L'ufficio ha depositato memoria il 3 dicembre 2025, riferendo di aver avviato interlocuzioni con la controparte ed ha rilevato che nelle note tecniche depositate dalla società ricorrente non vi è alcun cenno all'esistenza della CTU disposta dalla Corte nell'ambito dei precedenti giudizi sopra citati (RGR 186/2023 e 187/2023); in quella sede, il CTU, previo sopralluogo e con articolata perizia, ha indicato i criteri di stima che, seppur parzialmente non condivisibili dall'Ufficio, hanno portato a rendite intermedie tra i valori proposti dalla Parte e quelli accertati dall'Ufficio; trattandosi dei medesimi immobili, l'ufficio ha prodotto la perizia resa dal CTU, laddove questa possa risultare utile al Giudice ai fini della decisione.
Parte ricorrente ha insistito con distinte memorie del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che per gli stessi immobili oggetto del presente contenzioso, questa Corte ha emesso la sentenza n. 233/2025 dell'11 luglio 2025, resa tra le stesse parti, nei giudizi riuniti R.G. 186/2023-187/2023.
Ciò premesso, trattandosi di identiche questioni, sulle quali si sono sovrapposti – nel corso della trattazione del precedente giudizio RG 186/2023-187/2023 da cui è scaturita la sentenza n. 233/2025 dell'11 luglio 2025 – due avvisi di accertamento concernenti gli stessi impianti, questa Corte ritiene di potersi avvalere delle risultanze della perizia già resa tra le parti e depositata dall'ufficio in questo giudizio. Va inoltre rigettata l'istanza di rinvio della trattazione dei presenti giudizi, formulata il 6 ottobre 2025, in quanto finalizzata ad una sospensione impropria del giudizio per una lunga durata e comunque superata dal successivo contegno processuale delle parti in funzione di una decisione nel merito. In via preliminare, il primo motivo di impugnazione è infondato, in quanto l'immobile, come riportato nella memoria di costituzione, è conosciuto all'Ufficio, perché è stato oggetto di un precedente accertamento, sottoposto ad un distinto giudizio per il quale è stata disposta CTU.
Il secondo motivo di impugnazione, in ordine alla firma del funzionario, è anch'esso infondato, in quanto l'ufficio ha correttamente rilevato che non esiste obbligo di allegare il provvedimento che autorizza alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento il soggetto delegato, ma vi è solo un onere di dimostrare in giudizio, qualora contestato, la regolarità del proprio operato (Cass. 17400/2012), ed ha prodotto copia del provvedimento di conferimento di delega, che nel caso di specie reca il n. 20/2024, da cui si evince che gli avvisi di accertamento potevano essere firmati anche dalla Capo Nominativo_1Area dei Servizi cartografici e catastali, , in caso di assenza del Direttore UPT, Direttore UPT, Nominativo_2; l'ufficio ha specificato che l'atto, emesso in data 24/07/2024, è stato sottoscritto Nominativo_1dalla Capo Area poiché il Direttore UPT quel giorno era assente dal servizio;
unitamente alla sopra citata delega di firma e all'allegato Tab. H, è stata prodotta documentazione attestante l'assenza dal servizio del Direttore Nominativo_2.
Nel merito, e sulla base della CTU versata in atti che - si sottolinea - riguarda gli stessi immobili in contestazione ed è stata resa il 7 aprile 2025, in altro parallelo giudizio (R.G. 186/2023 e 187/2023 riuniti), allorché gli avvisi di accertamento qui impugnati erano già stati emessi il 24 luglio 2024, i ricorsi riuniti sono meritevoli di parziale accoglimento. Le numerose contestazioni della società ricorrente inerenti il merito delle valutazioni operate dall'Ufficio impositore, involgendo misurazioni, stati di fatto, valutazioni di tipo tecnico, ecc., non potevano che essere risolte tramite l'affidamento di incarico peritale a soggetto dotato delle competenze specifiche: di qui la nomina del CTU nel parallelo giudizio.
Alla luce della specificità delle contestazioni ed osservazioni delle parti, e quindi della necessità di avere competenze tecniche del settore per poter risolvere i vari contrasti, questa Corte non può che riportarsi, condividendole e non rilevando pecche di sorta, alle conclusioni cui è giunto il CTU, dopo avere compiutamente risposto alle osservazioni delle parti.
Luogo_3Pertanto al compendio immobiliare sito in Comune di , porzione del ccomplesso industriale_1, deve attribuirsi un valore complessivo a stima diretta di euro 1.917.995,37, dal quale discende una rendita catastale pari ad euro 38.360,00. La rendita calcolata dal CTU si colloca in posizione mediana rispetto alla forbice tra la rendita catastale originaria (23.382,00) e quella ricalcolata dall'Ufficio nel giudizio intermedio (48.980,00) e nel giudizio qui in esame (47.500,00).
Luogo_2Al compendio immobiliare sito in Comune di , porzione del ccomplesso industriale_2, deve attribuirsi un valore complessivo a stima diretta di euro 4.075.387,59, dal quale discende una rendita catastale pari ad euro 81.500,00,00. La rendita calcolata dal CTU si colloca in posizione mediana rispetto alla forbice tra la rendita catastale originaria (36.800,00) e quella ricalcolata dall'Ufficio nel giudizio intermedio (127.400,00) e nel giudizio qui in esame (111.000,00).
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, i ricorsi riuniti vanno parzialmente accolti, mediante rideterminazione delle rendite catastali, nei termini che seguono: complesso industriale_1 Luogo_3- per la porzione di ricadente in Comune di , distinta al dati catastali_1, viene attribuita la rendita di euro 38.360,00; complesso industriale_2 Luogo_2- per la porzione di ricadente in Comune di , distinta con dati catastali_2 viene attribuita la rendita di euro 81.500,00.
Stante l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, previa riunione del giudizio 745/2024 nel giudizio 744/2024, accoglie parzialmente i ricorsi riuniti nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore (Dott. Fabio Gaetano Galeffi)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente e Relatore MILICI PAOLA, Giudice MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - indirizzo_1
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024MC0081023 CATASTO-ALTRO - sul ricorso n. 745/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024MC0081024 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti. Resistente: L'Agenzia Entrate conclude come in atti e conferma che nella prospettiva dell'ufficio sono validi gli elementi emersi dalla CTU del precedente giudizio RGR 186/2023 - 187/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 novembre 2024, recante R.G. 744/2024, la Ricorrente_1 Luogo_1con sede a , ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024MC0081023 del 24 luglio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Uff. Territorio di Macerata, con cui viene stabilito il classamento di beni siti in Comune di Luogo_2, per gli immobili dati catastali_1 , con una valutazione di euro 111.000,00.
Con altro ricorso depositato in pari data, recante R.G. 745/2024, la stessa società ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024MC0081024 del 24 luglio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Uff. Territorio di Macerata, con cui viene stabilito il classamento di beni siti in Comune di Luogo_3, per gli immobili in dati catastali_2, con una valutazione di euro 47.500,00. I due complessi immobiliari, posti nel territorio dei due Comuni, costituiscono un unico impianto attività_1industriale, già adibito a . Stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, la Sezione dispone la riunione del fascicolo n. 745/2024 in quello n. 744/2024.
In entrambe le impugnazioni, parte ricorrente ha lamentato:
1. illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 54 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto eseguito senza l'espletamento del sopralluogo dell'immobile;
2. illegittimità dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione;
3. infondatezza dell'avviso di accertamento stante la non corretta determinazione del valore del compendio immobiliare;
ed ha concluso: - in via preliminare, annullare l'avviso per mancato espletamento del sopralluogo preventivo, nonché in quanto firmato da soggetto privo dei poteri di rappresentanza dell'Ente accertatore;
- nel merito, l'annullamento dell'avviso o la rideterminazione della rendita catastale della cementeria. Con distinte memorie, l'ufficio si è costituito il 19 dicembre 2024 per ciascuno dei due ricorsi, ha contrastato le avverse pretese ed ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa riunione degli stessi, con condanna di parte ricorrente alle spese. Con note congiunte del 6 ottobre 2025 per entrambi i giudizi, le parti hanno formulato richiesta di rinvio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 233/2025 dell'11 luglio 2025 (RGR 186/2023 e 187/2023), pronunciata tra le parti, che ha rideterminato la rendita catastale degli immobili in questione.
Nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2025, considerate le difficoltà di collegamento telematico, il giudizio è stato rinviato al 17 dicembre 2025. Parte ricorrente ha depositato il 26 novembre 2025, per entrambi i giudizi, nota tecnica di approfondimento
L'ufficio ha depositato memoria il 3 dicembre 2025, riferendo di aver avviato interlocuzioni con la controparte ed ha rilevato che nelle note tecniche depositate dalla società ricorrente non vi è alcun cenno all'esistenza della CTU disposta dalla Corte nell'ambito dei precedenti giudizi sopra citati (RGR 186/2023 e 187/2023); in quella sede, il CTU, previo sopralluogo e con articolata perizia, ha indicato i criteri di stima che, seppur parzialmente non condivisibili dall'Ufficio, hanno portato a rendite intermedie tra i valori proposti dalla Parte e quelli accertati dall'Ufficio; trattandosi dei medesimi immobili, l'ufficio ha prodotto la perizia resa dal CTU, laddove questa possa risultare utile al Giudice ai fini della decisione.
Parte ricorrente ha insistito con distinte memorie del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che per gli stessi immobili oggetto del presente contenzioso, questa Corte ha emesso la sentenza n. 233/2025 dell'11 luglio 2025, resa tra le stesse parti, nei giudizi riuniti R.G. 186/2023-187/2023.
Ciò premesso, trattandosi di identiche questioni, sulle quali si sono sovrapposti – nel corso della trattazione del precedente giudizio RG 186/2023-187/2023 da cui è scaturita la sentenza n. 233/2025 dell'11 luglio 2025 – due avvisi di accertamento concernenti gli stessi impianti, questa Corte ritiene di potersi avvalere delle risultanze della perizia già resa tra le parti e depositata dall'ufficio in questo giudizio. Va inoltre rigettata l'istanza di rinvio della trattazione dei presenti giudizi, formulata il 6 ottobre 2025, in quanto finalizzata ad una sospensione impropria del giudizio per una lunga durata e comunque superata dal successivo contegno processuale delle parti in funzione di una decisione nel merito. In via preliminare, il primo motivo di impugnazione è infondato, in quanto l'immobile, come riportato nella memoria di costituzione, è conosciuto all'Ufficio, perché è stato oggetto di un precedente accertamento, sottoposto ad un distinto giudizio per il quale è stata disposta CTU.
Il secondo motivo di impugnazione, in ordine alla firma del funzionario, è anch'esso infondato, in quanto l'ufficio ha correttamente rilevato che non esiste obbligo di allegare il provvedimento che autorizza alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento il soggetto delegato, ma vi è solo un onere di dimostrare in giudizio, qualora contestato, la regolarità del proprio operato (Cass. 17400/2012), ed ha prodotto copia del provvedimento di conferimento di delega, che nel caso di specie reca il n. 20/2024, da cui si evince che gli avvisi di accertamento potevano essere firmati anche dalla Capo Nominativo_1Area dei Servizi cartografici e catastali, , in caso di assenza del Direttore UPT, Direttore UPT, Nominativo_2; l'ufficio ha specificato che l'atto, emesso in data 24/07/2024, è stato sottoscritto Nominativo_1dalla Capo Area poiché il Direttore UPT quel giorno era assente dal servizio;
unitamente alla sopra citata delega di firma e all'allegato Tab. H, è stata prodotta documentazione attestante l'assenza dal servizio del Direttore Nominativo_2.
Nel merito, e sulla base della CTU versata in atti che - si sottolinea - riguarda gli stessi immobili in contestazione ed è stata resa il 7 aprile 2025, in altro parallelo giudizio (R.G. 186/2023 e 187/2023 riuniti), allorché gli avvisi di accertamento qui impugnati erano già stati emessi il 24 luglio 2024, i ricorsi riuniti sono meritevoli di parziale accoglimento. Le numerose contestazioni della società ricorrente inerenti il merito delle valutazioni operate dall'Ufficio impositore, involgendo misurazioni, stati di fatto, valutazioni di tipo tecnico, ecc., non potevano che essere risolte tramite l'affidamento di incarico peritale a soggetto dotato delle competenze specifiche: di qui la nomina del CTU nel parallelo giudizio.
Alla luce della specificità delle contestazioni ed osservazioni delle parti, e quindi della necessità di avere competenze tecniche del settore per poter risolvere i vari contrasti, questa Corte non può che riportarsi, condividendole e non rilevando pecche di sorta, alle conclusioni cui è giunto il CTU, dopo avere compiutamente risposto alle osservazioni delle parti.
Luogo_3Pertanto al compendio immobiliare sito in Comune di , porzione del ccomplesso industriale_1, deve attribuirsi un valore complessivo a stima diretta di euro 1.917.995,37, dal quale discende una rendita catastale pari ad euro 38.360,00. La rendita calcolata dal CTU si colloca in posizione mediana rispetto alla forbice tra la rendita catastale originaria (23.382,00) e quella ricalcolata dall'Ufficio nel giudizio intermedio (48.980,00) e nel giudizio qui in esame (47.500,00).
Luogo_2Al compendio immobiliare sito in Comune di , porzione del ccomplesso industriale_2, deve attribuirsi un valore complessivo a stima diretta di euro 4.075.387,59, dal quale discende una rendita catastale pari ad euro 81.500,00,00. La rendita calcolata dal CTU si colloca in posizione mediana rispetto alla forbice tra la rendita catastale originaria (36.800,00) e quella ricalcolata dall'Ufficio nel giudizio intermedio (127.400,00) e nel giudizio qui in esame (111.000,00).
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, i ricorsi riuniti vanno parzialmente accolti, mediante rideterminazione delle rendite catastali, nei termini che seguono: complesso industriale_1 Luogo_3- per la porzione di ricadente in Comune di , distinta al dati catastali_1, viene attribuita la rendita di euro 38.360,00; complesso industriale_2 Luogo_2- per la porzione di ricadente in Comune di , distinta con dati catastali_2 viene attribuita la rendita di euro 81.500,00.
Stante l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, previa riunione del giudizio 745/2024 nel giudizio 744/2024, accoglie parzialmente i ricorsi riuniti nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore (Dott. Fabio Gaetano Galeffi)