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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1049/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello da
(C.F. , con l'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Pantaleoni e l'avv. Giovanni Zacchino
Appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellati
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Appello avverso la sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Belluno pubblicata in data 13/02/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante dichiarare nullo, invalido e comunque inefficace il decreto n. 808645/A emesso dal
Controparte_2
in data 26.05.2022, nonché dichiarare nulli, invalidi e comunque inefficaci gli
[...] atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, e comunque connessi al relativo procedimento;
- con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria,
- chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che l'assegno bancario n. 0682138559-11 è stato emesso, in favore del Sig.
in data 17.06.2021, immediatamente dopo la stipula dell'atto di compravendita Pt_2 in pari data avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Cortina
d'Ampezzo – Loc. Cianderies, in atti quale doc. 7; indica a teste il Sig.
[...]
, presso Era Group S.r.l., con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n. Testimone_1
212.
Per l'appellato
---in tutti i casi respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto
---comunque respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di Pt_3
giudizio.
MOTIVAZIONE
Con decreto n. 808645/A, notificato in data 22.06.2022, il
[...]
ha ingiunto a Controparte_3 [...]
il pagamento della somma di euro 1.020,00 a titolo di sanzione pecuniaria Parte_1 per aver emesso l'assegno bancario n.0682138559-11 privo della clausola di non trasferibilità in violazione dell'art. 49, quinto comma, decreto legislativo n.231/2007.
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n.150/2011 depositato in data 20.07.2022,
[...]
proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto Parte_1
contestando la regolarità della notifica avvenuta a mezzo posta pur non ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14 della legge n.890/1982. Nel merito affermava l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3, secondo comma, legge n.689/1981 poiché l'emissione pag. 2/8 dell'assegno privo della clausola di non trasferibilità era avvenuta in buona fede a causa di un errore non dipendente da sua colpa rilevando che un diverso assegno, tratto dal medesimo libretto in sede di rogito era stato qualificato dal notaio quale assegno bancario non trasferibile e che tale circostanza aveva ingenerato il convincimento della liceità della propria condotta anche tenuto conto che la Controparte_2 aveva disposto l'archiviazione del procedimento promosso nei
[...]
confronti di con riferimento a tale operazione. Parte_1
Con comparsa di costituzione si costituiva il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza delle doglianze.
Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 69/2024 depositata in data 13.02.2024 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava che l'opponente aveva emesso in data 17.06.2021 tre assegni tratti dallo stesso libretto privo della stampigliatura “non trasferibile” e che pur se uno di tali assegni (riportante il numero finale “09”) era stato riportato nell'atto di compravendita con indicazione da parte del notaio rogante “non trasferibile” era da escludere l'esimente della buona fede poiché l'emissione dell'assegno oggetto di contestazione era stata effettuata prima del rogito notarile e in maniera indipendente.
Quanto all'eccezione relativa alla notifica, rilevava come nonostante la difformità rispetto al modello legale, l'attività posta in essere era comunque qualificabile come attività di notifica non configurandosi inesistenza o nullità avendo raggiunto lo scopo a cui l'atto era destinato.
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, interponeva Parte_1 tempestivo appello avverso l'indicata sentenza chiedendo l'integrale riforma e la dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia del decreto n. 808645/A dichiarando altresì nulli, invalidi e comunque inefficaci gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 3/8 Con il gravame proposto, l'appellante deduce quale primo motivo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'inesistenza della notifica della contestazione nonostante fosse stata eseguita in violazione delle prescrizioni di legge.
Rilevava come la notificazione della contestazione dell'accertamento delle infrazioni di cui al D. Lgs. 231/2007 risulta assoggettata alla disciplina prevista dalla L. 890/1982, la quale prescrive che per la notificazione a mezzo servizio postale deve farsi uso di speciali buste e moduli di colore verde, deve essere apposto il numero cronologico e devono essere presenti sottoscrizione e sigillo dell'ufficio postale, dando notifica al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assumendo che la violazione di tali prescrizioni comportava l'inesistenza della notifica della contestazione come confermato con sentenza della Corte di Cassazione n. 24442/2008.
Dall'inesistenza della notifica del verbale di contestazione conseguiva l'estinzione della violazione per effetto del decorso del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 L.
689/1981.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha escluso la nullità in quanto sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo rilevando che il raggiungimento dello scopo avrebbe potuto verificarsi solo nell'ipotesi in cui avesse esercitato tempestivamente le difese con Parte_1 il deposito di scritti difensivi di cui all'art. 18 legge n. 689/1981.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto esistente l'esimente di cui all'art. 3, secondo comma, legge n. 689/1981. Rilevava come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'attestazione del notaio era stata rilasciata prima della emissione dell'assegno oggetto di contestazione, come provato dal numero di matrice, successivo rispetto al numero di matrice dell'assegno oggetto dell'attestazione resa dal notaio.
Con il quarto motivo appellante lamenta l'erroneità della condanna alle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente posto che il si era costituito nel CP_1
giudizio di primo grado a mezzo del direttore generale della
[...]
e a mezzo di funzionario presso tale ente. Controparte_4
Rilevava come l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio allorquando sta in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario delegato non può
pag. 4/8 ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato essendo liquidabili in favore dell'ente solo le spese, diverse da quelle generali, che abbia affrontato nel corso del giudizio e che risultino da apposita nota.
Tanto brevemente premesso, l'appello va solo limitatamente accolto per le seguenti ragioni.
Vanno rigettati i primi due motivi di gravame inerenti l'asserita violazione degli artt.2,3,8 della legge n.890/1982 con riferimento alla notifica a mezzo posta della contestazione dell'infrazione e in particolare il rilievo che la busta non era di colore verde (art.2), era priva della sottoscrizione dell'ufficiale incaricato della notifica (ex art.3) e non risultava esser stata inviata la notizia dell'avvenuto deposito del piego (ex art.8) sulla base del dirimente rilevo che tali violazioni non integrano ipotesi di inesistenza della notificazione.
Va rilevato in linea generale come la Suprema Corte ha chiaramente individuato che
“L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).” (cfr. Cass. civ. n.31085/2022).
All'evidenza le violazioni dedotte non costituiscono cause di inesistenza secondo la definizione indicata sicchè, come correttamente indicato nell'impugnata sentenza, la tempestiva impugnazione dell'atto sanzionatorio, sì come effettuata dall'appellante, ha determinato la sanatoria per raggiungimento dello scopo delle dedotte invalidità
Va inoltre sottolineato come nel caso di specie risulta dai documenti depositati che il funzionario dell'amministrazione che ha eseguito la notificazione a mezzo del servizio postale, ha steso sulla copia dell'atto la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma pag. 5/8 primo, della richiamata legge n. 890 del 1982 (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente).
Il mancato utilizzo di buste di colore verde costituisce all'evidenza una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
La busta reca la dicitura “ ” ed il timbro Controparte_1
”, il numero del registro cronologico ed Controparte_2
una sottoscrizione (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente), sicché risultano osservate le formalità prescritte dall'art. 3 della legge n. 890 del 1982, la cui inosservanza, in ogni caso, non comporterebbe l'invalidità della notificazione e ciò perché tale adempimento non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione ma risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale.
La notificazione eseguita dal funzionario deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto in primo grado il ha prodotto in giudizio la cartolina di ricevimento CP_1
recante la sottoscrizione dell'agente postale ed attestante il ritiro del plico avvenuto in data 17.09.2021, e quindi entro il termine perentorio di novanta giorni prescritto a pena di estinzione dell'obbligazione dall'art. 14, comma quarto della legge n. 689 del 1981
(v. doc. 3 del fascicolo di primo grado del resistente).
Va altresì rigettato il terzo motivo d'impugnazione non risultando configurabile l'esimente della buona fede tenuto conto che la medesima “rileva come esimente solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza “ ( cfr. cass. civ. n.2139/2020).
Va evidenziato come l'assegno oggetto di causa n.0682138559-11 riguarda il pagamento in favore di dell'acconto per la successiva compravendita Parte_4
del posto auto (stipulata in data 27 agosto 2021) senza che risulti rilevante - come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure - la circostanza che rispetto ad altro e diverso assegno (-09) il notaio rogante il diverso atto di compravendita del 21 giugno
2021 l'abbia qualificato (all'evidenza erroneamente) come non trasferibile.
Né appare rilevante il riferimento al provvedimento di archiviazione della sanzione relativa al diverso assegno “-09” posto che, come risulta espressamente da tale pag. 6/8 provvedimento, in tal caso ciò che veniva valorizzato era la circostanza che lo stesso assegno risultava esser stato materialmente negoziato a mani in sede di stipula ( doc. 8 fascicolo primo grado ricorrente).
Rigettati i primi tre motivi di appello va viceversa accolto il quarto motivo.
Erroneamente il giudice di prime cure a liquidato in favore dell'amministrazione costituitasi a mezzo di funzionario e in assenza di documentazione attestante il pagamento di spese, i compensi e le spese di lite.
In proposito va evidenziato come, secondo il condiviso e consolidato orientamento della
Suprema Corte “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( così Cass. civ. n.30597/2017 e conf.. n.11389/2011, n.2872/2007).
Per le ragioni suindicate in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta la sentenza di primo grado va dunque riformata solamente con riferimento alla pronuncia sulle spese, come indicato in dispositivo, restando confermata per il resto (con rigetto del ricorso proposto in primo grado e conferma del decreto sanzionatorio n.808645/A/VE opposto).
Attesa la prevalente soccombenza dell'appellante, le spese del procedimento del secondo grado di giudizio vengono compensate in ragione di un terzo e poste a carico dell'appellante per la quota residua che si liquida, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da 1.101,00 ad euro 5.200,00 per le sole fasi effettivamente svolte, in euro 650,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.69/2024 del Tribunale di
Belluno pubblicata in data 13/02/2024 e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata pag. 7/8 per il resto:
1. dichiara non doversi fare luogo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
2. compensa in ragione di un terzo fra le parti le spese del secondo grado di giudizio e condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
la quota residua che si liquida in euro 650,00 per compensi oltre alle spese
[...]
generali, iva e cpa se, e in quanto, dovute.
Venezia 10 giugno 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
L'estensore
Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1049/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello da
(C.F. , con l'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Pantaleoni e l'avv. Giovanni Zacchino
Appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellati
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Appello avverso la sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Belluno pubblicata in data 13/02/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante dichiarare nullo, invalido e comunque inefficace il decreto n. 808645/A emesso dal
Controparte_2
in data 26.05.2022, nonché dichiarare nulli, invalidi e comunque inefficaci gli
[...] atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, e comunque connessi al relativo procedimento;
- con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria,
- chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che l'assegno bancario n. 0682138559-11 è stato emesso, in favore del Sig.
in data 17.06.2021, immediatamente dopo la stipula dell'atto di compravendita Pt_2 in pari data avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Cortina
d'Ampezzo – Loc. Cianderies, in atti quale doc. 7; indica a teste il Sig.
[...]
, presso Era Group S.r.l., con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n. Testimone_1
212.
Per l'appellato
---in tutti i casi respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto
---comunque respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di Pt_3
giudizio.
MOTIVAZIONE
Con decreto n. 808645/A, notificato in data 22.06.2022, il
[...]
ha ingiunto a Controparte_3 [...]
il pagamento della somma di euro 1.020,00 a titolo di sanzione pecuniaria Parte_1 per aver emesso l'assegno bancario n.0682138559-11 privo della clausola di non trasferibilità in violazione dell'art. 49, quinto comma, decreto legislativo n.231/2007.
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n.150/2011 depositato in data 20.07.2022,
[...]
proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto Parte_1
contestando la regolarità della notifica avvenuta a mezzo posta pur non ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14 della legge n.890/1982. Nel merito affermava l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3, secondo comma, legge n.689/1981 poiché l'emissione pag. 2/8 dell'assegno privo della clausola di non trasferibilità era avvenuta in buona fede a causa di un errore non dipendente da sua colpa rilevando che un diverso assegno, tratto dal medesimo libretto in sede di rogito era stato qualificato dal notaio quale assegno bancario non trasferibile e che tale circostanza aveva ingenerato il convincimento della liceità della propria condotta anche tenuto conto che la Controparte_2 aveva disposto l'archiviazione del procedimento promosso nei
[...]
confronti di con riferimento a tale operazione. Parte_1
Con comparsa di costituzione si costituiva il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza delle doglianze.
Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 69/2024 depositata in data 13.02.2024 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava che l'opponente aveva emesso in data 17.06.2021 tre assegni tratti dallo stesso libretto privo della stampigliatura “non trasferibile” e che pur se uno di tali assegni (riportante il numero finale “09”) era stato riportato nell'atto di compravendita con indicazione da parte del notaio rogante “non trasferibile” era da escludere l'esimente della buona fede poiché l'emissione dell'assegno oggetto di contestazione era stata effettuata prima del rogito notarile e in maniera indipendente.
Quanto all'eccezione relativa alla notifica, rilevava come nonostante la difformità rispetto al modello legale, l'attività posta in essere era comunque qualificabile come attività di notifica non configurandosi inesistenza o nullità avendo raggiunto lo scopo a cui l'atto era destinato.
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, interponeva Parte_1 tempestivo appello avverso l'indicata sentenza chiedendo l'integrale riforma e la dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia del decreto n. 808645/A dichiarando altresì nulli, invalidi e comunque inefficaci gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 3/8 Con il gravame proposto, l'appellante deduce quale primo motivo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'inesistenza della notifica della contestazione nonostante fosse stata eseguita in violazione delle prescrizioni di legge.
Rilevava come la notificazione della contestazione dell'accertamento delle infrazioni di cui al D. Lgs. 231/2007 risulta assoggettata alla disciplina prevista dalla L. 890/1982, la quale prescrive che per la notificazione a mezzo servizio postale deve farsi uso di speciali buste e moduli di colore verde, deve essere apposto il numero cronologico e devono essere presenti sottoscrizione e sigillo dell'ufficio postale, dando notifica al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assumendo che la violazione di tali prescrizioni comportava l'inesistenza della notifica della contestazione come confermato con sentenza della Corte di Cassazione n. 24442/2008.
Dall'inesistenza della notifica del verbale di contestazione conseguiva l'estinzione della violazione per effetto del decorso del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 L.
689/1981.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha escluso la nullità in quanto sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo rilevando che il raggiungimento dello scopo avrebbe potuto verificarsi solo nell'ipotesi in cui avesse esercitato tempestivamente le difese con Parte_1 il deposito di scritti difensivi di cui all'art. 18 legge n. 689/1981.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto esistente l'esimente di cui all'art. 3, secondo comma, legge n. 689/1981. Rilevava come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'attestazione del notaio era stata rilasciata prima della emissione dell'assegno oggetto di contestazione, come provato dal numero di matrice, successivo rispetto al numero di matrice dell'assegno oggetto dell'attestazione resa dal notaio.
Con il quarto motivo appellante lamenta l'erroneità della condanna alle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente posto che il si era costituito nel CP_1
giudizio di primo grado a mezzo del direttore generale della
[...]
e a mezzo di funzionario presso tale ente. Controparte_4
Rilevava come l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio allorquando sta in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario delegato non può
pag. 4/8 ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato essendo liquidabili in favore dell'ente solo le spese, diverse da quelle generali, che abbia affrontato nel corso del giudizio e che risultino da apposita nota.
Tanto brevemente premesso, l'appello va solo limitatamente accolto per le seguenti ragioni.
Vanno rigettati i primi due motivi di gravame inerenti l'asserita violazione degli artt.2,3,8 della legge n.890/1982 con riferimento alla notifica a mezzo posta della contestazione dell'infrazione e in particolare il rilievo che la busta non era di colore verde (art.2), era priva della sottoscrizione dell'ufficiale incaricato della notifica (ex art.3) e non risultava esser stata inviata la notizia dell'avvenuto deposito del piego (ex art.8) sulla base del dirimente rilevo che tali violazioni non integrano ipotesi di inesistenza della notificazione.
Va rilevato in linea generale come la Suprema Corte ha chiaramente individuato che
“L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).” (cfr. Cass. civ. n.31085/2022).
All'evidenza le violazioni dedotte non costituiscono cause di inesistenza secondo la definizione indicata sicchè, come correttamente indicato nell'impugnata sentenza, la tempestiva impugnazione dell'atto sanzionatorio, sì come effettuata dall'appellante, ha determinato la sanatoria per raggiungimento dello scopo delle dedotte invalidità
Va inoltre sottolineato come nel caso di specie risulta dai documenti depositati che il funzionario dell'amministrazione che ha eseguito la notificazione a mezzo del servizio postale, ha steso sulla copia dell'atto la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma pag. 5/8 primo, della richiamata legge n. 890 del 1982 (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente).
Il mancato utilizzo di buste di colore verde costituisce all'evidenza una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
La busta reca la dicitura “ ” ed il timbro Controparte_1
”, il numero del registro cronologico ed Controparte_2
una sottoscrizione (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente), sicché risultano osservate le formalità prescritte dall'art. 3 della legge n. 890 del 1982, la cui inosservanza, in ogni caso, non comporterebbe l'invalidità della notificazione e ciò perché tale adempimento non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione ma risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale.
La notificazione eseguita dal funzionario deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto in primo grado il ha prodotto in giudizio la cartolina di ricevimento CP_1
recante la sottoscrizione dell'agente postale ed attestante il ritiro del plico avvenuto in data 17.09.2021, e quindi entro il termine perentorio di novanta giorni prescritto a pena di estinzione dell'obbligazione dall'art. 14, comma quarto della legge n. 689 del 1981
(v. doc. 3 del fascicolo di primo grado del resistente).
Va altresì rigettato il terzo motivo d'impugnazione non risultando configurabile l'esimente della buona fede tenuto conto che la medesima “rileva come esimente solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza “ ( cfr. cass. civ. n.2139/2020).
Va evidenziato come l'assegno oggetto di causa n.0682138559-11 riguarda il pagamento in favore di dell'acconto per la successiva compravendita Parte_4
del posto auto (stipulata in data 27 agosto 2021) senza che risulti rilevante - come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure - la circostanza che rispetto ad altro e diverso assegno (-09) il notaio rogante il diverso atto di compravendita del 21 giugno
2021 l'abbia qualificato (all'evidenza erroneamente) come non trasferibile.
Né appare rilevante il riferimento al provvedimento di archiviazione della sanzione relativa al diverso assegno “-09” posto che, come risulta espressamente da tale pag. 6/8 provvedimento, in tal caso ciò che veniva valorizzato era la circostanza che lo stesso assegno risultava esser stato materialmente negoziato a mani in sede di stipula ( doc. 8 fascicolo primo grado ricorrente).
Rigettati i primi tre motivi di appello va viceversa accolto il quarto motivo.
Erroneamente il giudice di prime cure a liquidato in favore dell'amministrazione costituitasi a mezzo di funzionario e in assenza di documentazione attestante il pagamento di spese, i compensi e le spese di lite.
In proposito va evidenziato come, secondo il condiviso e consolidato orientamento della
Suprema Corte “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( così Cass. civ. n.30597/2017 e conf.. n.11389/2011, n.2872/2007).
Per le ragioni suindicate in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta la sentenza di primo grado va dunque riformata solamente con riferimento alla pronuncia sulle spese, come indicato in dispositivo, restando confermata per il resto (con rigetto del ricorso proposto in primo grado e conferma del decreto sanzionatorio n.808645/A/VE opposto).
Attesa la prevalente soccombenza dell'appellante, le spese del procedimento del secondo grado di giudizio vengono compensate in ragione di un terzo e poste a carico dell'appellante per la quota residua che si liquida, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da 1.101,00 ad euro 5.200,00 per le sole fasi effettivamente svolte, in euro 650,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.69/2024 del Tribunale di
Belluno pubblicata in data 13/02/2024 e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata pag. 7/8 per il resto:
1. dichiara non doversi fare luogo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
2. compensa in ragione di un terzo fra le parti le spese del secondo grado di giudizio e condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
la quota residua che si liquida in euro 650,00 per compensi oltre alle spese
[...]
generali, iva e cpa se, e in quanto, dovute.
Venezia 10 giugno 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
L'estensore
Martina Gasparini
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