Versione
19 settembre 1997
19 settembre 1997
Art. 2. 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli gia' esistenti.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e' assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', per le attivita' istituzionali.
4. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita'.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero della sanita' una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente nonche' sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero della sanita' gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e la riabilitazione visiva nonche' sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalita'.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e' assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', per le attivita' istituzionali.
4. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita'.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero della sanita' una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente nonche' sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero della sanita' gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e la riabilitazione visiva nonche' sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalita'.
Commentario • 1
- 1. Finanziaria 2004 - art. 4: finanziamento agli investimentiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2004 · 0.67052144
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/10/2015, n. 12016Provvedimento: N. 05589/2010 REG.RIC. N. 12016/2015 REG.PROV.COLL. N. 05589/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Argos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lubrano ed Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, Via Flaminia 79; contro Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Santo e Roberta Barone, con domicilio eletto …Leggi di più...
- normativa di settore·
- violazione di principi costituzionali·
- ammissione a benefici finanziari·
- violazione di leggi regionali·
- compensazione delle spese di lite·
- violazione di regolamenti regionali·
- prova del danno·
- silenzio-inadempimento·
- art. 2697 c.c.·
- risarcimento danni·
- art. 2043 c.c.·
- diniego di accreditamento istituzionale