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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5035/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Sara Fioroni Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore fallimentare Rag. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Briganti, elettivamente domiciliato presso lo Parte_3
Studio del medesimo difensore in Perugia, Via M. Fanti n. 2
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Luccarini, elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via della Treggia 42/B
(C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_3 C.F._3
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giovanni Levati e Maria Francesca Genova, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Perugia, Piazza della Repubblica n.77, e
CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Per l'attore: “Accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg. , e CP_3 CP_2
per i danni arrecati alla ed ai creditori sociali in virtù delle condotte Controparte_1 Pt_1 Pt_2
descritte in citazione, e conseguentemente, condannarli in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore del Be da liquidarsi in € 4.902.858,31 o in quella somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. In subordine ND CP_3
Pa e in solido tra loro al pagamento in favore del Fallimento della
[...] CP_2 Pt_1
somma di € 4.872.670,31 ed il sig. in solido con i primi due la somma di €4.839.267,31 Controparte_1
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. In ulteriore subordine ND , e al CP_3 CP_2 Controparte_1
Pa pagamento in favore del in solido tra loro della somma di € 249.010,50. Il tutto oltre Parte_1
agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di fallimento al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per i convenuti e “chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta dal Controparte_1 CP_2
nei loro confronti: in via pregiudiziale dichiarandone l'improcedibilità per Controparte_4
intervenuto decorso dei termini massimi di prescrizione della relativa azione, ovvero, nel merito, respingendola integralmente perché sfornita dei presupposti in fatto e in diritto e/o per mancanza di prova in ordine ai primi. In ulteriore e mero subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico dei convenuti, stabilire i termini della condanna nei limiti in cui sarà riconosciuta
l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile, tenuto conto delle compensazioni spettanti a ciascuno di loro per effetto dei crediti ammessi nello stato passivo del Fallimento e delle poste debitorie CP_4
già direttamente loro imputabili da parte dei medesimi soggetti che si sono insinuati nella procedura
( ). In ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accertamento di Controparte_5
responsabilità a carico dei convenuti, ritenerli entrambi esenti da qualsivoglia responsabilità in relazione ad una parte del debito accumulato da per effetto di operazioni imputabili a CP_4
COMEI IMMOBILIARE DI IC IO CESARE S.n.c. […] Vittoria di spese e competenze professionali in ordine alle quali il sottoscritto procuratore si dichiara fin d'ora antistatario”.
Per il convenuto “insistono nuovamente sull'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_3
così come articolato nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.; ferma la presente richiesta, nella
pagina 2 di 13 denegata ipotesi in cui il Giudicante non intenda ammetterla, la scrivente difesa conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2020 e chiede fissarsi termine ex art 190 c.p.c..”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio i convenuti, nella loro qualità di ex amministratori della società fallita, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e contestandogli, in particolare:
1) la mancata, o irregolare, tenuta dei libri e delle scritture contabili, non idonei a rappresentare fedelmente i fatti gestionali, nonché l'omessa approvazione e l'omesso deposito di bilanci al Registro delle Imprese. Nello specifico:
- la mancata tenuta del libro degli inventari, prescritto dall'art. 2214 c.c., e del libro delle decisioni dei soci, prescritto dall'art. 2478 c.c.;
- la mancata approvazione e deposito nel Registro delle imprese dei bilanci relativi agli esercizi 2008,
2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché, per l'anno 2008, addirittura la mancata predisposizione del bilancio;
Contr
- la mancata iscrizione nei bilanci di un debito per € 233.770,80 nei confronti di (in forza CP_7
del quale è stata presentata istanza di fallimento) e, al contrario, l'iscrizione di un presunto credito della fallita per € 2.224.226,57, nonché di immobilizzazioni materiali per € 70.438,64 e di immobilizzazioni finanziarie per € 27.225,00, credito e immobilizzazioni privi di riscontro;
tutte violazioni dalle quali sarebbe derivato il danno rappresentato dall'impossibilità di effettuare un'attendibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché il danno derivante dalla mancanza di alcun attivo societario, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare e, dunque, in assenza di un qualunque attivo fallimentare, pari ad € 4.902.858,31;
2) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale, avvenuta già con l'esercizio 2003, che avrebbe portato le perdite complessive, fino al 2018, ad un ammontare pari ad €
1.075.124,49.
L'attore quantificava quindi in € 4.872.670,31, e cioè nella differenza tra il patrimonio netto della società alla data del fallimento (negativo per € 4.902.858,31) e quello alla data del verificarsi della perdita del capitale sociale (anno 2003, negativo per € 30.188,00) il danno complessivo da addebitarsi solidalmente pagina 3 di 13 ai convenuti e , unici amministratori alla data di approvazione del bilancio 2003; CP_3 CP_2
quantificava poi nella differenza, pari ad € 4.839.267,31, tra il patrimonio netto della società alla data del fallimento, negativo per € 4.902.858,31, e quello relativo all'anno 2005, negativo per € 63.591,00, la quota del danno complessivo di cui sopra (€ 4.872.670,31) da addebitarsi, solidalmente coi convenuti e , anche al convenuto nominato membro del c.d.a. appunto in data 15 CP_3 CP_2 CP_1
dicembre 2005;
3) di aver illegittimamente disposto, in proprio favore, tre bonifici per € 83.003,50 ciascuno, prelevando i relativi fondi dalla somma, pari ad € 301.153,28, incassata dalla società fallita in data 29 febbraio 2016
a titolo di rimborso IVA, di cui chiedeva la restituzione.
B) Si costituivano in giudizio i convenuti e contestando quanto ex adverso dedotto, CP_2 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dall'attore nei loro confronti, essendo il relativo termine quinquennale iniziato a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale era risultato insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali;
e nel merito:
- il fatto che la crisi aziendale fosse stata determinata dal mancato realizzo dei ricavi sperati e che pertanto, quand'anche tale circostanza fosse attribuibile ad errori di valutazione del suo management, la stessa non avrebbe potuto rappresentare il presupposto di una responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
- la corretta iscrizione, fra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di completamento ed adeguamento strutturale dell'immobile preso in gestione per lo svolgimento dell'attività sociale, fra gli “altri debiti vs.
Contr fornitori” del debito per € 233.770.80 nei confronti di e del credito per 2,224 milioni di euro CP_7
quale importo attualizzato delle immobilizzazioni immateriali;
- il fatto che l'azione di responsabilità promossa contro gli ex amministratori dal curatore fallimentare presuppone che quest'ultimo dia prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal loro comportamento illecito, non potendo la responsabilità stessa discendere in re ipsa dal fatto dell'irregolare tenuta delle scritture contabili e potendosi configurare un'inversione del predetto onere della prova solo quando l'assoluta mancanza o un'effettiva e riconosciuta inaffidabilità sul piano sostanziale delle scritture stesse rendano impossibile la dimostrazione dei suddetti presupposti: ciò che non potrebbe dirsi nel caso di specie, atteso che la documentazione sociale, benché incompleta, non può dirsi totalmente assente o tale da precludere al curatore la possibilità di provare il nesso di pagina 4 di 13 causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il lamentato pregiudizio, anche in considerazione del fatto che, a parte quanto deriva dal mancato pagamento di utenze ed un minimo carico esattoriale, al passivo del fallimento si distinguerebbero soltanto le pretese di per le Controparte_8
operazioni di finanziamento ed affidamento bancario e quelle dei soci per i prestiti forniti alla società, ovvero nulla che non trovi puntuale riscontro nelle scritture in possesso del Curatore e che egli ha ricevuto in deposito dall'amministratore in data 15.4.2019; CP_3
- riguardo, in particolare, alle pretese il fatto che queste sarebbero già da tempo oggetto Controparte_8
di recupero giudiziale mediante l'escussione della garanzia reale sull'immobile gestito dalla società fallita (cosicché l'importo insinuato dalla dovrebbe, in questa sede, comunque considerarsi al CP_5
lordo di quanto da essa verrà incassato in sede di distribuzione del ricavato dalla citata vendita giudiziale), nonché il fatto che la stessa ha ottenuto dal Tribunale di Perugia in data 10.6.2010 il decreto n. CP_5
Par 1094/2010 Ing. che ha condannato in qualità di obbligato diretto nonché e Pt_1 Controparte_1
in qualità di fideiussori, al pagamento in suo favore della somma di Euro 514.621,86, CP_2
oltre interessi al tasso legale a far data dal 3.5.2010 e fino al saldo effettivo, somma questa che andrebbe dunque decurtata dall'importo oggetto di qualunque ulteriore condanna dovesse essere decisa in questa sede nei confronti dei soggetti medesimi;
- riguardo alla contestazione, svolta dall'attore nei confronti dei convenuti, di essersi questi ultimi illegittimamente appropriati della somma di € 83.003,50 ciascuno, a fronte di un superiore rimborso fiscale erogato alla società, il fatto di aver visto escutere, in precedenza, un pegno di propri titoli, sottoscritti in occasione di un finanziamento bancario concesso a e costituiti in garanzia a CP_4
beneficio della banca, e di godere, quindi, del diritto di regresso di cui all'art. 2871 c.c., con conseguente infondatezza della domanda dell'attore di dichiarare l'“illegittimo prelievo” di tali somme da parte dei convenuti e, quindi, il diritto alla restituzione in suo favore delle somme stesse.
C) Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando quanto ex adverso dedotto, CP_3
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
- in via preliminare, l'intervenuto decorso dei termini massimi di prescrizione della relativa azione ex art. 2394 c.c., avendo il Fallimento notificato l'atto di citazione finalizzato ad incardinare il presente procedimento ad ottobre del 2019, sulla scorta della dichiarazione di fallimento della intervenuta CP_4
con sentenza nel mese di marzo del medesimo anno, ma essendovi fatti di assoluta evidenza che pagina 5 di 13 rendevano oggettivamente conoscibile a qualsiasi terzo, ed a maggior ragione ai creditori, lo stato d'insufficienza patrimoniale in cui versava la società già in epoca anteriore rispetto a quella del dichiarato fallimento e dovendo quindi far decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c. dal dato oggettivo denunciato dalla stessa curatela e costituito, appunto, dalla conclamata insufficienza del patrimonio societario a far fronte ai propri crediti;
- nel merito, il fatto che l'azione promossa dalla curatela si fonda unicamente sulla denunciata irregolare tenuta delle scritture contabili, presupponendo che dalla stessa discenda in re ipsa il danno lamentato, quando, al contrario, il pregiudizio derivante da condotte illegittime degli amministratori non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente, non potendosi considerare la mera prosecuzione dell'attività d'impresa in presenza di una causa di scioglimento di per sé causa dell'intero aggravamento del dissesto finanziario di una società;
- il fatto che una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, configurandosi in questo modo quei comportamenti come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza, che non potrebbe comunque essere quantificata nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare;
- il fatto che, nel caso di specie, la documentazione sociale fornita al Curatore dall'amministratore non può dirsi del tutto assente o tale da precludere al curatore la possibilità di provare il CP_3
nesso di causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il presunto danno;
- l'infondatezza della contestazione di essersi appropriato di una somma di € 83.003,50 senza giustificazione alcuna, non essendovi traccia di alcun bonifico in favore del sig. ma solo un CP_3
versamento, in pari data e per il medesimo importo, a favore della Comei Immobiliare recante quale causale “saldo e stralcio locazione immobile”, nei confronti della quale società all'epoca dei fatti la e aveva un debito per oltre 250.000,00 euro, a titolo di canoni di locazione non pagati. Pt_1
D) Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c. – in seno alla prima delle quali l'attore eccepiva l'intervenuta decadenza del convenuto dalla facoltà di eccepire la presunta CP_3
intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata, sempre dall'attore, nei suoi confronti,
pagina 6 di 13 essendosi lo stesso convenuto costituito nel presente giudizio successivamente alla prima udienza e dunque, tardivamente rispetto alla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio – il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Le domande formulate dall'attore possono trovare accoglimento nei limiti che seguono.
1) Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità.
Sia i convenuti e che il convenuto , costituendosi, hanno eccepito la CP_2 CP_1 CP_3
prescrizione dell'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ex art. 146 LF.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che sia per l'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2393-
2394 c.c. che per l'azione ex art. 2476 c.c. vale il principio per cui l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dai convenuti, a pena di decadenza, costituendosi in giudizio “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione… ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma” (ex art. 166 cpc vecchio testo, in vigore all'atto dell'instaurazione del presente giudizio).
Nel nostro caso, il convenuto risulta essersi costituito in giudizio dopo la scadenza del termine CP_3
citato, mentre i convenuti e risultano essersi costituiti, formulando l'eccezione de quo, CP_2 CP_1
entro il termine medesimo. L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto deve dunque CP_3
dichiararsi inammissibile, in quanto, appunto, proposta oltre il termine decadenziale di legge;
al contrario, quella formulata da e è ammissibile in quanto tempestiva, ma infondata nel CP_2 CP_1
merito.
Ed invero, come costantemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F. cumula le due diverse azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393-2394 c.c. e dall'art. 2476 c.c. in un rimedio unitario ed inscindibile, finalizzato al risultato di acquisire all'attivo fallimentare,
a tutela degli interessi sia della massa dei creditori che della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori (cfr. ex multis, Cass. n. 2772 del 1999; Cass.
n. 10488 del 1998). Pertanto, è sufficiente che una sola delle azioni “sottostanti” non sia prescritta affinché permanga in capo alla curatela la possibilità di attivarsi per far dichiarare la responsabilità degli amministratori: e questo è senz'altro il caso di specie, in quanto, a mente dell'art. 2393 c.c. l'azione di pagina 7 di 13 responsabilità degli amministratori verso la società, “può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica” (art. 2393 c.c.). Dal momento che gli amministratori convenuti erano ancora in carica al momento della dichiarazione di fallimento della società (marzo 2019),
e che la presente causa è stata iscritta a ruolo nel medesimo anno, con tutta evidenza non è decorso il termine di prescrizione;
né possono condividersi i rilievi mossi dalla difesa di e nella CP_1 CP_2
seconda memoria ex art. 183 cpc: ed infatti, posto che l'azione dei responsabilità sociale ben può proporsi anche in seno a società che - come la fallita nel 2003 - contano solo due soci al 50%, entrambi amministratori (avendo l'uno l'obbligo di astenersi in sede di assemblea, e computandosi ai fini del quorum solo le quote dell'altro), l'azione del curatore mantiene una propria autonomia e sarebbe dunque esperibile anche qualora, in ipotesi, l'azione ex art. 2476 c.c. non lo fosse stata.
2) Sulla responsabilità degli amministratori per mancata, o irregolare, tenuta dei libri e delle scritture contabili
Come detto, la curatela ha contestato agli amministratori della fallita numerose inadempienze in materia di tenuta delle scritture contabili, sostenendo che tali inadempienze avrebbero determinato l'impossibilità di effettuare un'attendibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
e ha chiesto pertanto che i convenuti venissero condannati a risarcire un danno quantificato in € 4.902.858,31, pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (si vedano sul punto Cass. 25056/2020, Cass.
22911/2010, Cass. 17441/2016, Cass. 2975/2020) che la regola in tema di responsabilità degli amministratori verso la società – responsabilità che, pacificamente, ha natura contrattuale – prevede che l'attrice abbia l'onere di dimostrare:
a) la sussistenza delle violazioni al dovere di diligenza dell'amministratore,
b) il danno patito;
c) il nesso di causalità fra detti elementi;
mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Nel caso di specie la curatela fallimentare ha senz'altro soddisfatto l'onere probatorio con riferimento al punto a): è infatti indubbio - ed ammesso, in una qualche misura, dai convenuti stessi - che le scritture pagina 8 di 13 contabili non siano state tenute regolarmente, circostanza che costituisce una violazione del dovere di diligenza posto in capo all'amministratore. Tuttavia, non pare al Collegio che tale onere sia stato adempiuto anche con riferimento agli altri due punti menzionati, ed in particolare al nesso causale che deve necessariamente sussistere tra la condotta contra legem ed il danno patito, non potendosi ritenere che la mancata tenuta della contabilità costituisca motivo automatico di responsabilità risarcitoria (come chiarito da Cass. Civ. 15245 del 2022, a mente della quale «in tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere»; nonché da Cass. Civ. 13220 del 2021, la quale ha stabilito come occorra sempre provare la presenza di specifiche condotte astrattamente idonee a cagionare un danno, dal momento che la mancanza di scritture contabili comporta - come si vedrà infra
- un alleggerimento degli oneri probatori in punto di quantum, ma non di an).
3) Sulla responsabilità degli amministratori per aver proseguito l'attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale
Con riferimento alla seconda domanda avanzata dall'attrice, vale a dire quella che fonda la richiesta di risarcimento del danno sull'illegittima prosecuzione, per volontà degli amministratori stessi, dell'attività sociale successivamente alla perdita integrale del capitale sociale avvenuta già nel 2003, appare utile al collegio ribadire quanto anche recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass.
8069/2024), e cioè che «colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche
pagina 9 di 13 espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari».
Appare al collegio che tale onere probatorio sia stato dalla curatela ampiamente soddisfatto, dal momento che la stessa ha dimostrato la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società (peraltro, mai state negate dai convenuti) e che risulta per tabulas come la società abbia compiuto, successivamente al verificarsi di tale causa di scioglimento, atti che palesemente comportano nuovo rischio di impresa (si pensi ai contratti con risalenti al 2005, nonché ai due contratti con Comei Immobiliare, CP_5
rispettivamente del 2006 e del 2007). Di converso i convenuti non hanno affatto dato dimostrazione della necessarietà di tali atti (anzi, non l'hanno neppure allegata), limitandosi ad affermare - si veda la comparsa di costituzione di e - che il mancato conseguimento dei ricavi sperati facesse CP_1 CP_2
parte dell'alea tipica dell'attività di impresa: circostanza senz'altro vera nella teoria, ma insostenibile allorché si discute, come nel caso in esame, di atti pacificamente posti in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.
3.1 Sulla quantificazione del danno subito dalla società
Se non vi sono dubbi circa l'an del danno subito dalla fallita a seguito del mancato scioglimento della società, più complesso risulta stabilirne il quantum, anche in ragione della deficitaria tenuta delle scritture contabili, di cui si è detto supra.
La giurisprudenza di legittimità ritiene infatti ammissibile – qualora l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo – la liquidazione in misura pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (Cass. 01/02/2018 n. 2500; SS.UU, n. 9100/2015), ovvero – qualora, in presenza degli stessi presupposti, si versi nell'impossibilità di una ricostruzione analitica delle cause del dissesto per l'incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento – la liquidazione in misura pari alla differenza dei netti patrimoniali (così Cass. n. 9983/2017).
pagina 10 di 13 Detti criteri sono stati da ultimo recepiti, ed anzi ampliati, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha aggiunto nell'art. 2486 c.c., un comma 3 in base al quale "Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento
e fino al compimento della liquidazione." (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 24431 del 23 maggio
– 30 settembre 2019).
Nel caso di specie, pur a fronte della suddetta lacunosità delle scritture contabili, appare possibile ricorrere al criterio della differenza tra i netti patrimoniali. Ed infatti, la bozza di bilancio relativa all'anno
2018 (allegata dalla curatela attrice) riporta alla voce “totale attivo” la cifra di € 3.640.072,01. Come evidenziato dall'attrice, tale cifra non può, in sé stessa, essere ritenuta veritiera, dal momento che varie voci che concorrono a formarla non trovano riscontro nella realtà dei fatti: ci si riferisce, in particolare, alle voci crediti diversi (€ 2.224.226,57), immobilizzazioni materiali (€ 70.438,64) e immobilizzazioni finanziarie (€ 27.225,00). Depurando il totale attivo da tali somme si arriva alla cifra di € 1.318.181,80.
A tale cifra va poi sottratto il valore del passivo effettivo. A tale valore si giunge, prendendo a riferimento il bilancio 2018, sottraendo al totale delle passività, pari ad € 3.631.347,79, il patrimonio netto
(30.562,02), operazione che consente di giungere alla cifra di € 3.600.785,77.
La differenza tra l'attivo effettivo (€ 1.318.181,80) ed il passivo effettivo (€ 3.600.785,77), differenza che costituisce il patrimonio netto alla data di apertura della procedura, è dunque pari ad € 2.282.603,97; mentre il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento è pari ad
€ 30.188,00 per quanto riguarda i convenuti e (trattasi infatti del patrimonio netto CP_2 CP_3
negativo al 2003, data in cui venne eroso il capitale sociale), per il divenuto amministratore solo CP_1
nel 2005, si dovrà tener conto del patrimonio netto relativo all'esercizio di quell'anno, che ammonta ad
€ 63.591.
Di conseguenza, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali si giungerà ad individuare tale differenza in:
pagina 11 di 13 – € 2.252.415,97 per quanto riguarda e;
CP_3 CP_2
– € 2.219.012,97 per quanto riguarda CP_1
A tali cifre andranno poi detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione: operazione che il collegio ritiene di operare forfettariamente, in conformità con la prassi di altri tribunali (si vedano: Tribunale di
Milano, 27 febbraio 2020; Tribunale di Firenze, 14 aprile 2020, n. 927; Tribunale di Firenze, 1° marzo
2021; Tribunale di Milano 12 aprile 2022). Alle cifre summenzionate andrà quindi decurtato un valore pari al 10%, con la conseguenza che il danno risarcibile ammonterà:
– ad € 2.027.174,37 per quanto riguarda e;
CP_3 CP_2
– ad € 1.997.111,67 per quanto riguarda CP_1
Non possono trovare accoglimento le richieste di compensazione avanzate dai convenuti, posto che le stesse costituirebbero un'evidente violazione del principio di par condicio creditorum.
4) Sulla responsabilità degli amministratori per pagamenti effettuati in proprio favore
Tale domanda – da inquadrare come un'azione ex art. 146 LF in cui il danno viene fatto coincidere con l'esborso, e non come una ripetizione dell'indebito (ciò si evince chiaramente dalla formulazione delle conclusioni di parte attrice, che chiede la condanna dei convenuti in solido alla restituzione della somma complessiva di € 249.010,50; terminologia che richiama senz'altro l'azione di responsabilità, e non quella per indebito arricchimento) – deve considerarsi assorbita stante l'accoglimento della seconda domanda avanzata da parte attrice. .
5) Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate - quanto agli scaglioni di riferimento - tenendo conto della condanna e non della domanda.
Stante l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, i convenuti soccombenti dovranno Parte_1
essere condannati al pagamento delle spese in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002; spese, che qui si liquidano - salva la diversa quantificazione in favore del difensore a carico dell'erario con separato provvedimento (si veda Cass 13666/2023) - come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti, assorbita ogni altra deduzione e eccezione, così provvede:
– in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti per i fatti descritti ai punti 2 e 3 dell'atto di citazione, e per l'effetto:
-condanna, in solido fra loro, i convenuti e al risarcimento del danno CP_2 CP_3
che si liquida in € 2.027.174,37, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- condanna il convenuto , in solido con i convenuti e , al risarcimento Controparte_1 CP_2 CP_3
del danno che si liquida in € 1.997.111,67, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
– condanna i convenuti all'integrale rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite in favore dello
Stato ex art. 133 DPR 115/2002, che si liquidano - avendo riguardo alla condanna effettiva, e non alla domanda - in euro 20.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e IVA come per legge.
Perugia, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Sara Fioroni Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore fallimentare Rag. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Briganti, elettivamente domiciliato presso lo Parte_3
Studio del medesimo difensore in Perugia, Via M. Fanti n. 2
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Luccarini, elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via della Treggia 42/B
(C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_3 C.F._3
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giovanni Levati e Maria Francesca Genova, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Perugia, Piazza della Repubblica n.77, e
CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Per l'attore: “Accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg. , e CP_3 CP_2
per i danni arrecati alla ed ai creditori sociali in virtù delle condotte Controparte_1 Pt_1 Pt_2
descritte in citazione, e conseguentemente, condannarli in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore del Be da liquidarsi in € 4.902.858,31 o in quella somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. In subordine ND CP_3
Pa e in solido tra loro al pagamento in favore del Fallimento della
[...] CP_2 Pt_1
somma di € 4.872.670,31 ed il sig. in solido con i primi due la somma di €4.839.267,31 Controparte_1
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. In ulteriore subordine ND , e al CP_3 CP_2 Controparte_1
Pa pagamento in favore del in solido tra loro della somma di € 249.010,50. Il tutto oltre Parte_1
agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di fallimento al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per i convenuti e “chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta dal Controparte_1 CP_2
nei loro confronti: in via pregiudiziale dichiarandone l'improcedibilità per Controparte_4
intervenuto decorso dei termini massimi di prescrizione della relativa azione, ovvero, nel merito, respingendola integralmente perché sfornita dei presupposti in fatto e in diritto e/o per mancanza di prova in ordine ai primi. In ulteriore e mero subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico dei convenuti, stabilire i termini della condanna nei limiti in cui sarà riconosciuta
l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile, tenuto conto delle compensazioni spettanti a ciascuno di loro per effetto dei crediti ammessi nello stato passivo del Fallimento e delle poste debitorie CP_4
già direttamente loro imputabili da parte dei medesimi soggetti che si sono insinuati nella procedura
( ). In ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accertamento di Controparte_5
responsabilità a carico dei convenuti, ritenerli entrambi esenti da qualsivoglia responsabilità in relazione ad una parte del debito accumulato da per effetto di operazioni imputabili a CP_4
COMEI IMMOBILIARE DI IC IO CESARE S.n.c. […] Vittoria di spese e competenze professionali in ordine alle quali il sottoscritto procuratore si dichiara fin d'ora antistatario”.
Per il convenuto “insistono nuovamente sull'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_3
così come articolato nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.; ferma la presente richiesta, nella
pagina 2 di 13 denegata ipotesi in cui il Giudicante non intenda ammetterla, la scrivente difesa conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2020 e chiede fissarsi termine ex art 190 c.p.c..”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio i convenuti, nella loro qualità di ex amministratori della società fallita, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e contestandogli, in particolare:
1) la mancata, o irregolare, tenuta dei libri e delle scritture contabili, non idonei a rappresentare fedelmente i fatti gestionali, nonché l'omessa approvazione e l'omesso deposito di bilanci al Registro delle Imprese. Nello specifico:
- la mancata tenuta del libro degli inventari, prescritto dall'art. 2214 c.c., e del libro delle decisioni dei soci, prescritto dall'art. 2478 c.c.;
- la mancata approvazione e deposito nel Registro delle imprese dei bilanci relativi agli esercizi 2008,
2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché, per l'anno 2008, addirittura la mancata predisposizione del bilancio;
Contr
- la mancata iscrizione nei bilanci di un debito per € 233.770,80 nei confronti di (in forza CP_7
del quale è stata presentata istanza di fallimento) e, al contrario, l'iscrizione di un presunto credito della fallita per € 2.224.226,57, nonché di immobilizzazioni materiali per € 70.438,64 e di immobilizzazioni finanziarie per € 27.225,00, credito e immobilizzazioni privi di riscontro;
tutte violazioni dalle quali sarebbe derivato il danno rappresentato dall'impossibilità di effettuare un'attendibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché il danno derivante dalla mancanza di alcun attivo societario, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare e, dunque, in assenza di un qualunque attivo fallimentare, pari ad € 4.902.858,31;
2) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale, avvenuta già con l'esercizio 2003, che avrebbe portato le perdite complessive, fino al 2018, ad un ammontare pari ad €
1.075.124,49.
L'attore quantificava quindi in € 4.872.670,31, e cioè nella differenza tra il patrimonio netto della società alla data del fallimento (negativo per € 4.902.858,31) e quello alla data del verificarsi della perdita del capitale sociale (anno 2003, negativo per € 30.188,00) il danno complessivo da addebitarsi solidalmente pagina 3 di 13 ai convenuti e , unici amministratori alla data di approvazione del bilancio 2003; CP_3 CP_2
quantificava poi nella differenza, pari ad € 4.839.267,31, tra il patrimonio netto della società alla data del fallimento, negativo per € 4.902.858,31, e quello relativo all'anno 2005, negativo per € 63.591,00, la quota del danno complessivo di cui sopra (€ 4.872.670,31) da addebitarsi, solidalmente coi convenuti e , anche al convenuto nominato membro del c.d.a. appunto in data 15 CP_3 CP_2 CP_1
dicembre 2005;
3) di aver illegittimamente disposto, in proprio favore, tre bonifici per € 83.003,50 ciascuno, prelevando i relativi fondi dalla somma, pari ad € 301.153,28, incassata dalla società fallita in data 29 febbraio 2016
a titolo di rimborso IVA, di cui chiedeva la restituzione.
B) Si costituivano in giudizio i convenuti e contestando quanto ex adverso dedotto, CP_2 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dall'attore nei loro confronti, essendo il relativo termine quinquennale iniziato a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale era risultato insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali;
e nel merito:
- il fatto che la crisi aziendale fosse stata determinata dal mancato realizzo dei ricavi sperati e che pertanto, quand'anche tale circostanza fosse attribuibile ad errori di valutazione del suo management, la stessa non avrebbe potuto rappresentare il presupposto di una responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
- la corretta iscrizione, fra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di completamento ed adeguamento strutturale dell'immobile preso in gestione per lo svolgimento dell'attività sociale, fra gli “altri debiti vs.
Contr fornitori” del debito per € 233.770.80 nei confronti di e del credito per 2,224 milioni di euro CP_7
quale importo attualizzato delle immobilizzazioni immateriali;
- il fatto che l'azione di responsabilità promossa contro gli ex amministratori dal curatore fallimentare presuppone che quest'ultimo dia prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal loro comportamento illecito, non potendo la responsabilità stessa discendere in re ipsa dal fatto dell'irregolare tenuta delle scritture contabili e potendosi configurare un'inversione del predetto onere della prova solo quando l'assoluta mancanza o un'effettiva e riconosciuta inaffidabilità sul piano sostanziale delle scritture stesse rendano impossibile la dimostrazione dei suddetti presupposti: ciò che non potrebbe dirsi nel caso di specie, atteso che la documentazione sociale, benché incompleta, non può dirsi totalmente assente o tale da precludere al curatore la possibilità di provare il nesso di pagina 4 di 13 causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il lamentato pregiudizio, anche in considerazione del fatto che, a parte quanto deriva dal mancato pagamento di utenze ed un minimo carico esattoriale, al passivo del fallimento si distinguerebbero soltanto le pretese di per le Controparte_8
operazioni di finanziamento ed affidamento bancario e quelle dei soci per i prestiti forniti alla società, ovvero nulla che non trovi puntuale riscontro nelle scritture in possesso del Curatore e che egli ha ricevuto in deposito dall'amministratore in data 15.4.2019; CP_3
- riguardo, in particolare, alle pretese il fatto che queste sarebbero già da tempo oggetto Controparte_8
di recupero giudiziale mediante l'escussione della garanzia reale sull'immobile gestito dalla società fallita (cosicché l'importo insinuato dalla dovrebbe, in questa sede, comunque considerarsi al CP_5
lordo di quanto da essa verrà incassato in sede di distribuzione del ricavato dalla citata vendita giudiziale), nonché il fatto che la stessa ha ottenuto dal Tribunale di Perugia in data 10.6.2010 il decreto n. CP_5
Par 1094/2010 Ing. che ha condannato in qualità di obbligato diretto nonché e Pt_1 Controparte_1
in qualità di fideiussori, al pagamento in suo favore della somma di Euro 514.621,86, CP_2
oltre interessi al tasso legale a far data dal 3.5.2010 e fino al saldo effettivo, somma questa che andrebbe dunque decurtata dall'importo oggetto di qualunque ulteriore condanna dovesse essere decisa in questa sede nei confronti dei soggetti medesimi;
- riguardo alla contestazione, svolta dall'attore nei confronti dei convenuti, di essersi questi ultimi illegittimamente appropriati della somma di € 83.003,50 ciascuno, a fronte di un superiore rimborso fiscale erogato alla società, il fatto di aver visto escutere, in precedenza, un pegno di propri titoli, sottoscritti in occasione di un finanziamento bancario concesso a e costituiti in garanzia a CP_4
beneficio della banca, e di godere, quindi, del diritto di regresso di cui all'art. 2871 c.c., con conseguente infondatezza della domanda dell'attore di dichiarare l'“illegittimo prelievo” di tali somme da parte dei convenuti e, quindi, il diritto alla restituzione in suo favore delle somme stesse.
C) Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando quanto ex adverso dedotto, CP_3
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
- in via preliminare, l'intervenuto decorso dei termini massimi di prescrizione della relativa azione ex art. 2394 c.c., avendo il Fallimento notificato l'atto di citazione finalizzato ad incardinare il presente procedimento ad ottobre del 2019, sulla scorta della dichiarazione di fallimento della intervenuta CP_4
con sentenza nel mese di marzo del medesimo anno, ma essendovi fatti di assoluta evidenza che pagina 5 di 13 rendevano oggettivamente conoscibile a qualsiasi terzo, ed a maggior ragione ai creditori, lo stato d'insufficienza patrimoniale in cui versava la società già in epoca anteriore rispetto a quella del dichiarato fallimento e dovendo quindi far decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c. dal dato oggettivo denunciato dalla stessa curatela e costituito, appunto, dalla conclamata insufficienza del patrimonio societario a far fronte ai propri crediti;
- nel merito, il fatto che l'azione promossa dalla curatela si fonda unicamente sulla denunciata irregolare tenuta delle scritture contabili, presupponendo che dalla stessa discenda in re ipsa il danno lamentato, quando, al contrario, il pregiudizio derivante da condotte illegittime degli amministratori non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente, non potendosi considerare la mera prosecuzione dell'attività d'impresa in presenza di una causa di scioglimento di per sé causa dell'intero aggravamento del dissesto finanziario di una società;
- il fatto che una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, configurandosi in questo modo quei comportamenti come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza, che non potrebbe comunque essere quantificata nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare;
- il fatto che, nel caso di specie, la documentazione sociale fornita al Curatore dall'amministratore non può dirsi del tutto assente o tale da precludere al curatore la possibilità di provare il CP_3
nesso di causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il presunto danno;
- l'infondatezza della contestazione di essersi appropriato di una somma di € 83.003,50 senza giustificazione alcuna, non essendovi traccia di alcun bonifico in favore del sig. ma solo un CP_3
versamento, in pari data e per il medesimo importo, a favore della Comei Immobiliare recante quale causale “saldo e stralcio locazione immobile”, nei confronti della quale società all'epoca dei fatti la e aveva un debito per oltre 250.000,00 euro, a titolo di canoni di locazione non pagati. Pt_1
D) Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c. – in seno alla prima delle quali l'attore eccepiva l'intervenuta decadenza del convenuto dalla facoltà di eccepire la presunta CP_3
intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata, sempre dall'attore, nei suoi confronti,
pagina 6 di 13 essendosi lo stesso convenuto costituito nel presente giudizio successivamente alla prima udienza e dunque, tardivamente rispetto alla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio – il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Le domande formulate dall'attore possono trovare accoglimento nei limiti che seguono.
1) Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità.
Sia i convenuti e che il convenuto , costituendosi, hanno eccepito la CP_2 CP_1 CP_3
prescrizione dell'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ex art. 146 LF.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che sia per l'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2393-
2394 c.c. che per l'azione ex art. 2476 c.c. vale il principio per cui l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dai convenuti, a pena di decadenza, costituendosi in giudizio “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione… ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma” (ex art. 166 cpc vecchio testo, in vigore all'atto dell'instaurazione del presente giudizio).
Nel nostro caso, il convenuto risulta essersi costituito in giudizio dopo la scadenza del termine CP_3
citato, mentre i convenuti e risultano essersi costituiti, formulando l'eccezione de quo, CP_2 CP_1
entro il termine medesimo. L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto deve dunque CP_3
dichiararsi inammissibile, in quanto, appunto, proposta oltre il termine decadenziale di legge;
al contrario, quella formulata da e è ammissibile in quanto tempestiva, ma infondata nel CP_2 CP_1
merito.
Ed invero, come costantemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F. cumula le due diverse azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393-2394 c.c. e dall'art. 2476 c.c. in un rimedio unitario ed inscindibile, finalizzato al risultato di acquisire all'attivo fallimentare,
a tutela degli interessi sia della massa dei creditori che della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori (cfr. ex multis, Cass. n. 2772 del 1999; Cass.
n. 10488 del 1998). Pertanto, è sufficiente che una sola delle azioni “sottostanti” non sia prescritta affinché permanga in capo alla curatela la possibilità di attivarsi per far dichiarare la responsabilità degli amministratori: e questo è senz'altro il caso di specie, in quanto, a mente dell'art. 2393 c.c. l'azione di pagina 7 di 13 responsabilità degli amministratori verso la società, “può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica” (art. 2393 c.c.). Dal momento che gli amministratori convenuti erano ancora in carica al momento della dichiarazione di fallimento della società (marzo 2019),
e che la presente causa è stata iscritta a ruolo nel medesimo anno, con tutta evidenza non è decorso il termine di prescrizione;
né possono condividersi i rilievi mossi dalla difesa di e nella CP_1 CP_2
seconda memoria ex art. 183 cpc: ed infatti, posto che l'azione dei responsabilità sociale ben può proporsi anche in seno a società che - come la fallita nel 2003 - contano solo due soci al 50%, entrambi amministratori (avendo l'uno l'obbligo di astenersi in sede di assemblea, e computandosi ai fini del quorum solo le quote dell'altro), l'azione del curatore mantiene una propria autonomia e sarebbe dunque esperibile anche qualora, in ipotesi, l'azione ex art. 2476 c.c. non lo fosse stata.
2) Sulla responsabilità degli amministratori per mancata, o irregolare, tenuta dei libri e delle scritture contabili
Come detto, la curatela ha contestato agli amministratori della fallita numerose inadempienze in materia di tenuta delle scritture contabili, sostenendo che tali inadempienze avrebbero determinato l'impossibilità di effettuare un'attendibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
e ha chiesto pertanto che i convenuti venissero condannati a risarcire un danno quantificato in € 4.902.858,31, pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (si vedano sul punto Cass. 25056/2020, Cass.
22911/2010, Cass. 17441/2016, Cass. 2975/2020) che la regola in tema di responsabilità degli amministratori verso la società – responsabilità che, pacificamente, ha natura contrattuale – prevede che l'attrice abbia l'onere di dimostrare:
a) la sussistenza delle violazioni al dovere di diligenza dell'amministratore,
b) il danno patito;
c) il nesso di causalità fra detti elementi;
mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Nel caso di specie la curatela fallimentare ha senz'altro soddisfatto l'onere probatorio con riferimento al punto a): è infatti indubbio - ed ammesso, in una qualche misura, dai convenuti stessi - che le scritture pagina 8 di 13 contabili non siano state tenute regolarmente, circostanza che costituisce una violazione del dovere di diligenza posto in capo all'amministratore. Tuttavia, non pare al Collegio che tale onere sia stato adempiuto anche con riferimento agli altri due punti menzionati, ed in particolare al nesso causale che deve necessariamente sussistere tra la condotta contra legem ed il danno patito, non potendosi ritenere che la mancata tenuta della contabilità costituisca motivo automatico di responsabilità risarcitoria (come chiarito da Cass. Civ. 15245 del 2022, a mente della quale «in tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere»; nonché da Cass. Civ. 13220 del 2021, la quale ha stabilito come occorra sempre provare la presenza di specifiche condotte astrattamente idonee a cagionare un danno, dal momento che la mancanza di scritture contabili comporta - come si vedrà infra
- un alleggerimento degli oneri probatori in punto di quantum, ma non di an).
3) Sulla responsabilità degli amministratori per aver proseguito l'attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale
Con riferimento alla seconda domanda avanzata dall'attrice, vale a dire quella che fonda la richiesta di risarcimento del danno sull'illegittima prosecuzione, per volontà degli amministratori stessi, dell'attività sociale successivamente alla perdita integrale del capitale sociale avvenuta già nel 2003, appare utile al collegio ribadire quanto anche recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass.
8069/2024), e cioè che «colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche
pagina 9 di 13 espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari».
Appare al collegio che tale onere probatorio sia stato dalla curatela ampiamente soddisfatto, dal momento che la stessa ha dimostrato la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società (peraltro, mai state negate dai convenuti) e che risulta per tabulas come la società abbia compiuto, successivamente al verificarsi di tale causa di scioglimento, atti che palesemente comportano nuovo rischio di impresa (si pensi ai contratti con risalenti al 2005, nonché ai due contratti con Comei Immobiliare, CP_5
rispettivamente del 2006 e del 2007). Di converso i convenuti non hanno affatto dato dimostrazione della necessarietà di tali atti (anzi, non l'hanno neppure allegata), limitandosi ad affermare - si veda la comparsa di costituzione di e - che il mancato conseguimento dei ricavi sperati facesse CP_1 CP_2
parte dell'alea tipica dell'attività di impresa: circostanza senz'altro vera nella teoria, ma insostenibile allorché si discute, come nel caso in esame, di atti pacificamente posti in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.
3.1 Sulla quantificazione del danno subito dalla società
Se non vi sono dubbi circa l'an del danno subito dalla fallita a seguito del mancato scioglimento della società, più complesso risulta stabilirne il quantum, anche in ragione della deficitaria tenuta delle scritture contabili, di cui si è detto supra.
La giurisprudenza di legittimità ritiene infatti ammissibile – qualora l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo – la liquidazione in misura pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (Cass. 01/02/2018 n. 2500; SS.UU, n. 9100/2015), ovvero – qualora, in presenza degli stessi presupposti, si versi nell'impossibilità di una ricostruzione analitica delle cause del dissesto per l'incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento – la liquidazione in misura pari alla differenza dei netti patrimoniali (così Cass. n. 9983/2017).
pagina 10 di 13 Detti criteri sono stati da ultimo recepiti, ed anzi ampliati, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha aggiunto nell'art. 2486 c.c., un comma 3 in base al quale "Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento
e fino al compimento della liquidazione." (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 24431 del 23 maggio
– 30 settembre 2019).
Nel caso di specie, pur a fronte della suddetta lacunosità delle scritture contabili, appare possibile ricorrere al criterio della differenza tra i netti patrimoniali. Ed infatti, la bozza di bilancio relativa all'anno
2018 (allegata dalla curatela attrice) riporta alla voce “totale attivo” la cifra di € 3.640.072,01. Come evidenziato dall'attrice, tale cifra non può, in sé stessa, essere ritenuta veritiera, dal momento che varie voci che concorrono a formarla non trovano riscontro nella realtà dei fatti: ci si riferisce, in particolare, alle voci crediti diversi (€ 2.224.226,57), immobilizzazioni materiali (€ 70.438,64) e immobilizzazioni finanziarie (€ 27.225,00). Depurando il totale attivo da tali somme si arriva alla cifra di € 1.318.181,80.
A tale cifra va poi sottratto il valore del passivo effettivo. A tale valore si giunge, prendendo a riferimento il bilancio 2018, sottraendo al totale delle passività, pari ad € 3.631.347,79, il patrimonio netto
(30.562,02), operazione che consente di giungere alla cifra di € 3.600.785,77.
La differenza tra l'attivo effettivo (€ 1.318.181,80) ed il passivo effettivo (€ 3.600.785,77), differenza che costituisce il patrimonio netto alla data di apertura della procedura, è dunque pari ad € 2.282.603,97; mentre il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento è pari ad
€ 30.188,00 per quanto riguarda i convenuti e (trattasi infatti del patrimonio netto CP_2 CP_3
negativo al 2003, data in cui venne eroso il capitale sociale), per il divenuto amministratore solo CP_1
nel 2005, si dovrà tener conto del patrimonio netto relativo all'esercizio di quell'anno, che ammonta ad
€ 63.591.
Di conseguenza, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali si giungerà ad individuare tale differenza in:
pagina 11 di 13 – € 2.252.415,97 per quanto riguarda e;
CP_3 CP_2
– € 2.219.012,97 per quanto riguarda CP_1
A tali cifre andranno poi detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione: operazione che il collegio ritiene di operare forfettariamente, in conformità con la prassi di altri tribunali (si vedano: Tribunale di
Milano, 27 febbraio 2020; Tribunale di Firenze, 14 aprile 2020, n. 927; Tribunale di Firenze, 1° marzo
2021; Tribunale di Milano 12 aprile 2022). Alle cifre summenzionate andrà quindi decurtato un valore pari al 10%, con la conseguenza che il danno risarcibile ammonterà:
– ad € 2.027.174,37 per quanto riguarda e;
CP_3 CP_2
– ad € 1.997.111,67 per quanto riguarda CP_1
Non possono trovare accoglimento le richieste di compensazione avanzate dai convenuti, posto che le stesse costituirebbero un'evidente violazione del principio di par condicio creditorum.
4) Sulla responsabilità degli amministratori per pagamenti effettuati in proprio favore
Tale domanda – da inquadrare come un'azione ex art. 146 LF in cui il danno viene fatto coincidere con l'esborso, e non come una ripetizione dell'indebito (ciò si evince chiaramente dalla formulazione delle conclusioni di parte attrice, che chiede la condanna dei convenuti in solido alla restituzione della somma complessiva di € 249.010,50; terminologia che richiama senz'altro l'azione di responsabilità, e non quella per indebito arricchimento) – deve considerarsi assorbita stante l'accoglimento della seconda domanda avanzata da parte attrice. .
5) Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate - quanto agli scaglioni di riferimento - tenendo conto della condanna e non della domanda.
Stante l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, i convenuti soccombenti dovranno Parte_1
essere condannati al pagamento delle spese in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002; spese, che qui si liquidano - salva la diversa quantificazione in favore del difensore a carico dell'erario con separato provvedimento (si veda Cass 13666/2023) - come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti, assorbita ogni altra deduzione e eccezione, così provvede:
– in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti per i fatti descritti ai punti 2 e 3 dell'atto di citazione, e per l'effetto:
-condanna, in solido fra loro, i convenuti e al risarcimento del danno CP_2 CP_3
che si liquida in € 2.027.174,37, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- condanna il convenuto , in solido con i convenuti e , al risarcimento Controparte_1 CP_2 CP_3
del danno che si liquida in € 1.997.111,67, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
– condanna i convenuti all'integrale rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite in favore dello
Stato ex art. 133 DPR 115/2002, che si liquidano - avendo riguardo alla condanna effettiva, e non alla domanda - in euro 20.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e IVA come per legge.
Perugia, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
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