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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN AN, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3018/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignore Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 1138803 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato col ricorso in epigrafe il provvedimento emesso dall'Agenzia delle entrate, notificatole in data 24/10/2023, con il quale è stata respinta la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente innanzi a questa Corte, introdotta con il ricorso R.G. 1767/23.
La ricorrente espone che il ricorso R.G. 1767/23 aveva ad oggetto una cartella di pagamento di importo complessivo pari ad euro 40.308,15, emessa in relazione a due ruoli del 2021: nn. 250067 e 250117. In pendenza di quel giudizio, era stata avviata con domanda del 16/6/2023 la procedura di definizione della lite pendente, ed erano stati versati in quattro tranches importi per complessivi euro 28.491,69.
Ciononostante, l'Agenzia delle entrate ha respinto la domanda di definizione della lite, avendo riscontrato un insufficiente versamento delle somme dovute per il perfezionamento di tale procedura, che invece avrebbero dovuto essere integralmente versate entro la scadenza del 30/09/2023. Più in particolare,
l'Agenzia ha rilevato che l'asserito versamento di euro 644 eseguito in data 19/5/2023 non avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini qui in esame, poiché non riconducibile né alla società, né al suo rappresentante legale.
La società ricorrente sostiene in ricorso: di aver successivamente provveduto ad eseguire in data 30/11/2023 un nuovo versamento della predetta somma di euro 644; di aver rappresentato tale circostanza all'Agenzia tramite apposita comunicazione;
di aver presentato cautelativamente la presente impugnativa nell'attesa di ottenere un intervento in autotutela da parte dell'Agenzia.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato e documentato, da una parte, di aver disposto lo sgravio in data 14/2/2024 in relazione alla somma di euro 644,44 iscritta al ruolo n. 2021/250117; dall'altra parte, ha precisato che i due ruoli portati ad esecuzione con la cartella e contraddistinti dai nn. 250067 e
250117 riguardavano, uno, l'importo di euro 644,44 (per IVA 2019), l'altro, l'importo di euro 1.314,24. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria la ricorrente ha chiesto alla Corte di accertare che il valore della controversia oggetto di definizione ammontasse complessivamente ad euro 28.491,69 e non alla inferiore somma indicata dall'Agenzia resistente quale oggetto della procedura di definizione.
All'udienza del 20 settembre 2024 è stata respinta l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato - al fine di comprendere l'esito del presente giudizio - che parte ricorrente ha depositato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, privo di data, nel quale tuttavia si dichiara in modo incontroveribile l'accoglimento del reclamo proposto avverso il diniego di definizione agevolata.
Tale provvedimento è motivato con riguardo all'avvenuto versamento in sanatoria della somma di euro 644
(ri)effettuato dalla società ricorrente in data 30/11/2023, e conclude affermando che il diniego di definizione della lite notificato il 24/10/2023 non produce alcun effetto. Dal che discende che la lite fiscale introdotta col ricorso R.G. 1767/23 è stata definita.
Va anche precisato che il ricorso qui in esame aveva ad oggetto proprio il diniego di definizione agevolata notificato il 24/10/2023 e richiedeva l'annullamento di tale atto, senza tuttavia specificare le ragioni di asserita illegittimità dello stesso, ma sulla base del semplice elemento fattuale che il versamento necessario al perfezionarsi della procedura era stato (seppur tardivamente) effettuato in data 30/11/2023. Alla luce di tali precisazioni, deve concludersi per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che l'accoglimento del reclamo ha integralmente soddisfatto la pretesa di parte ricorrente che - lo si ribadisce - era finalizzata ad ottenere l'annullamento di un atto di diniego di definizione della lite fiscale pendente.
A fronte di tale incontestabile conclusione, risultano fuori contesto le osservazioni e richieste contenute nella successiva memoria, nella quale la ricorrente introduce uno scenario nuovo riguardante l'entità economica del contenzioso oggetto di definizione e la latitudine dell'effetto estintivo connesso agli adempimenti curati dalla società stessa. Invero, lo si ribadisce, il ricorso era stato introdotto al fine di contestare la tesi dell'Agenzia imperniata sulla inesistenza del versamento di euro 644, e per conferire rilevanza al versamento di quella somma eseguito in data 30/11/2023 agli effetti della definizione della lite. Per ritenere cessata la materia del contendere è dunque sufficiente il rilievo che l'Agenzia abbia riconosciuto valenza al versamento tardivamente effettuato in data 30/11/2023, ed abbia conseguentemente fatto venir meno il proprio provvedimento di diniego di definizione. Ogni altro aspetto della vicenda - ampliata con la memoria difensiva
- non può essere preso in esame in quanto estraneo all'esatto perimetro tracciato col ricorso.
La complessità in fatto della vicenda consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN AN, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3018/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignore Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 1138803 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato col ricorso in epigrafe il provvedimento emesso dall'Agenzia delle entrate, notificatole in data 24/10/2023, con il quale è stata respinta la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente innanzi a questa Corte, introdotta con il ricorso R.G. 1767/23.
La ricorrente espone che il ricorso R.G. 1767/23 aveva ad oggetto una cartella di pagamento di importo complessivo pari ad euro 40.308,15, emessa in relazione a due ruoli del 2021: nn. 250067 e 250117. In pendenza di quel giudizio, era stata avviata con domanda del 16/6/2023 la procedura di definizione della lite pendente, ed erano stati versati in quattro tranches importi per complessivi euro 28.491,69.
Ciononostante, l'Agenzia delle entrate ha respinto la domanda di definizione della lite, avendo riscontrato un insufficiente versamento delle somme dovute per il perfezionamento di tale procedura, che invece avrebbero dovuto essere integralmente versate entro la scadenza del 30/09/2023. Più in particolare,
l'Agenzia ha rilevato che l'asserito versamento di euro 644 eseguito in data 19/5/2023 non avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini qui in esame, poiché non riconducibile né alla società, né al suo rappresentante legale.
La società ricorrente sostiene in ricorso: di aver successivamente provveduto ad eseguire in data 30/11/2023 un nuovo versamento della predetta somma di euro 644; di aver rappresentato tale circostanza all'Agenzia tramite apposita comunicazione;
di aver presentato cautelativamente la presente impugnativa nell'attesa di ottenere un intervento in autotutela da parte dell'Agenzia.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato e documentato, da una parte, di aver disposto lo sgravio in data 14/2/2024 in relazione alla somma di euro 644,44 iscritta al ruolo n. 2021/250117; dall'altra parte, ha precisato che i due ruoli portati ad esecuzione con la cartella e contraddistinti dai nn. 250067 e
250117 riguardavano, uno, l'importo di euro 644,44 (per IVA 2019), l'altro, l'importo di euro 1.314,24. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria la ricorrente ha chiesto alla Corte di accertare che il valore della controversia oggetto di definizione ammontasse complessivamente ad euro 28.491,69 e non alla inferiore somma indicata dall'Agenzia resistente quale oggetto della procedura di definizione.
All'udienza del 20 settembre 2024 è stata respinta l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato - al fine di comprendere l'esito del presente giudizio - che parte ricorrente ha depositato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, privo di data, nel quale tuttavia si dichiara in modo incontroveribile l'accoglimento del reclamo proposto avverso il diniego di definizione agevolata.
Tale provvedimento è motivato con riguardo all'avvenuto versamento in sanatoria della somma di euro 644
(ri)effettuato dalla società ricorrente in data 30/11/2023, e conclude affermando che il diniego di definizione della lite notificato il 24/10/2023 non produce alcun effetto. Dal che discende che la lite fiscale introdotta col ricorso R.G. 1767/23 è stata definita.
Va anche precisato che il ricorso qui in esame aveva ad oggetto proprio il diniego di definizione agevolata notificato il 24/10/2023 e richiedeva l'annullamento di tale atto, senza tuttavia specificare le ragioni di asserita illegittimità dello stesso, ma sulla base del semplice elemento fattuale che il versamento necessario al perfezionarsi della procedura era stato (seppur tardivamente) effettuato in data 30/11/2023. Alla luce di tali precisazioni, deve concludersi per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che l'accoglimento del reclamo ha integralmente soddisfatto la pretesa di parte ricorrente che - lo si ribadisce - era finalizzata ad ottenere l'annullamento di un atto di diniego di definizione della lite fiscale pendente.
A fronte di tale incontestabile conclusione, risultano fuori contesto le osservazioni e richieste contenute nella successiva memoria, nella quale la ricorrente introduce uno scenario nuovo riguardante l'entità economica del contenzioso oggetto di definizione e la latitudine dell'effetto estintivo connesso agli adempimenti curati dalla società stessa. Invero, lo si ribadisce, il ricorso era stato introdotto al fine di contestare la tesi dell'Agenzia imperniata sulla inesistenza del versamento di euro 644, e per conferire rilevanza al versamento di quella somma eseguito in data 30/11/2023 agli effetti della definizione della lite. Per ritenere cessata la materia del contendere è dunque sufficiente il rilievo che l'Agenzia abbia riconosciuto valenza al versamento tardivamente effettuato in data 30/11/2023, ed abbia conseguentemente fatto venir meno il proprio provvedimento di diniego di definizione. Ogni altro aspetto della vicenda - ampliata con la memoria difensiva
- non può essere preso in esame in quanto estraneo all'esatto perimetro tracciato col ricorso.
La complessità in fatto della vicenda consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.