Decreto presidenziale 29 gennaio 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01484/2026REG.PROV.COLL.
N. 00505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2025, proposto da Mdm s.r.l. società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 165;
contro
il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Gaetano Esposito, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
della ditta Pdl Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Stigliano, ZO Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 289 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e di Pdl Invest s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. Emanuela OR; Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società DM S.r.l. (l’appellante) ha presentato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (il Consorzio) istanza, acquisita al protocollo in data 18 marzo 2022 n. 6842, per l’assegnazione dell’area sita nell’agglomerato industriale di Jesce, identificata in catasto Comune di Matera al foglio 8, particella 1148.
1.1. Effettuata l’attività istruttoria, a seguito della rilevata carenza di alcuni dei documenti richiesti dall’art. 5, comma 3, del “regolamento di assegnazione suoli”, il Consorzio, con nota del 17 febbraio 2023, ha emesso il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, con assegnazione del termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
1.2. L’appellante ha risposto alla menzionata nota con più comunicazioni, segnatamente quelle acquisite al protocollo del Consorzio al n. 625 del 28 febbraio 2023, n. 836 del 16 marzo 2023, n. 919 del 23 marzo 2023 e n. 954 del 27 marzo 2023.
1.3. Il Consorzio ha acquisito il successivo 14 aprile 2023 un parere del proprio consulente giuridico-amministrativo, che ha ritenuto «la documentazione presentata ex post non sanante, ora per allora, ma valutabile come nuova richiesta nel rispetto del criterio cronologico sancito dall’art.5 comma 6 del regolamento di assegnazione suoli vigente» .
1.4. Il Consorzio ha adottato il provvedimento impugnato.
2. L’appellante ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che per effetto dell’opposizione da parte dell’intimato Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera è stato trasposto dinanzi al T.a.r. per la Basilicata.
2.1. La DM s.r.l. ha dedotto, con un unico motivo, l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, sproporzione ed ingiustizia manifesta, nonché intrinseca contraddittorietà della decisione assunta.
2.2. Il T.a.r. per la Basilicata, con la sentenza appellata n. 289 del 5 giugno 2024, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio intimato, liquidando le stesse in misura di euro 3000,00 (tremila/00), e le ha compensate relativamente alla Pdl Invest s.r.l.
In particolare la sentenza di primo grado ha argomentato in ordine al fatto che “non ha pregio l’argomento secondo cui la <<carente originaria produzione documentale che accompagnava l’istanza ed il breve ritardo nell’integrazione documentale a tutto potevano condurre fuorché al rigetto in radice della domanda [……..] quantomeno il momento ultimo del totale assolvimento della produzione documentale ( 27 marzo 2023) doveva comportare ex se la concreta valutazione ( e non l’ipotesi di valutare la domanda) della domanda dell’assegnazione a quella data e non un rigetto puro e semplice differendo ancora una volta l’istruttoria e la relativa decisione sine die>>. Invero, il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto già statuito in analoga questione <<la ravvisata, incontroversa, incompletezza non può che ridondare nel senso dell’inammissibilità dell’istanza per cui è causa, come correttamente ritenuto nell’impugnato provvedimento, tenuto conto della regola iuris sancita dall’articolo 5, comma 6, del medesimo Regolamento, secondo cui “Le domande saranno esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di presentazione”. E invero, è proprio tale previsione regolamentare che, in ottica di tutela dei principi di par condicio e di celerità dell’azione amministrativa, da un lato, esige la completezza documentale dell’istanza di assegnazione (convinzione avvalorata, peraltro, dall’uso dell’indicativo deontico nella formulazione del comma 3 dell’art. 5 citato), dall’altro preclude la possibilità di integrazione postuma della stessa . A opinare diversamente, infatti, si finirebbe per svilire proprio il criterio di fondo che caratterizza il modulo procedimentale in questione, incentrato sull’esame delle plurime domande riguardanti il medesimo lotto secondo un criterio rigorosamente cronologico (in termini, T.A.R. Basilicata,30 gennaio 2024, n. 53)>>.
“D’altro canto, a ben vedere il Consorzio non ha disconosciuto tout court la valenza delle (tardive) integrazioni documentali, avendo soltanto operato un condivisibile e ragionevole contenmperamento tra l’istituto del soccorso istruttorio e le regole di parità delle parti di altri aspiranti; invero questi ultimi potrebbero agevolmente essere pretermessi a seguito della condotta ‘obliqua’ di chi sarebbe legittimato ad acquisire la priorità nell’assegnazione, presentando prima l’istanza ( stante l’operare del criterio cronologico di cui all’art 5, comma 6, del cennato regolamento consortile di ‘assegnazione dei suoli’) e solo successivamente provvedendo ad integrare le condizioni di ammissione ( in termini, T.A.R. Basilicata, 29 aprile 2024, n. 218).
Sempre secondo l’appellata sentenza, l’impugnazione della “comunicazione dei motivi ostativi “è inammissibile atteso il “difetto di interesse” e la “natura infraprocedimentale dell’atto” che non ha la forza di ledere “direttamente ed autonomamente interessi qualificati”.
3. Con l’appello in esame l’appellante società ha dedotto un unico articolato motivo sicché la sentenza sarebbe da annullare per “error in iudicando per violazione, erronea interpretazione ed applicazione della normativa effettivamente applicabile, in uno al mal governo delle risultanze processuali.”
3.1. L’appellante ha altresì riproposto, al § 2 dell’atto di appello, le censure già dedotte in primo grado.
4. Il Consorzio per lo sviluppo industriale si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 104 c.p.a. giacché la società appellante, in violazione dell’art. 104 c.p.a., ha introdotto in sede di appello eccezioni nuove e difformi rispetto a quelle formulate in primo grado. In particolare, l’appellante contesta per la prima volta al CSI:
a) di aver adottato una “condotta inerte” avendo quest’ultimo protocollato la domanda presentata dall’appellante in data 1 marzo 2022 “solo il successivo 18 marzo” ;
b) nonché l’asserita illegittimità dell’operato del Consorzio che avrebbe dovuto, a detta dell’appellante, prioritariamente scrutinare l’istanza di rimodulazione e variazione planoaltimetrica presentata il 20 maggio 2022 da EO, DM e DI.
Tali argomentazioni, che non sarebbero state sollevate nel giudizio di primo grado, risulterebbero pertanto inammissibili, essendo pacifica l’impossibilità di introdurre in appello nuove domande o eccezioni.
Il Consorzio ha chiesto altresì che l’appello sia respinto nel merito.
5. La ditta Pdl Invest s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e memorie di replica.
6.1. L’appellante ha depositato un’istanza di rinvio di almeno sei mesi motivata con un possibile accordo stragiudiziale tra le parti.
7. Alla udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.1. Il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione sia perché sussistono precedenti conformi ex art. 88, comma 2 lett. d), c.p.a. sia perché non ricorrono i presupposti di cui all’art. ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a., non avendo le parti documentato in modo circostanziato l’avanzata fase della trattativa in corso, sicché l’istanza di rinvio della pubblica udienza deve essere respinta.
8. L’appello è infondato sicché si può prescindere, per motivi di economia e speditezza processuale, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio.
8.1. L’appellante si duole per il fatto che il Consorzio avrebbe emanato un provvedimento illegittimo poiché ha valutato l’integrazione dei documenti presentati dalla stessa appellante, a seguito della prima incompleta richiesta di assegnazione dell’area, come una nuova istanza, provocando così lo slittamento cronologico nella valutazione delle richieste.
8.2. Il Collegio rileva che sulla specifica questione la Sezione si è già espressa motivatamente con la sentenza n. 6760 del 30 luglio 2025 che qui si richiama quale precedente conforme art. 88, comma 2 lett. d), c.p.a.
In particolare, ai sensi dell’art. 5, co. 3, del Regolamento consortile “Per ottenere l’assegnazione dei suoli o degli immobili ovvero per l’insediamento in ogni caso di un’iniziativa economica e anche in caso di progetti d’ampliamento e/o variante, le stesse Ditte sono tenute a produrre formale istanza corredandola della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio (allegati al presente Regolamento sub. A)”.
Deve essere altresì rilevato che ai sensi dell’art art. 5, comma 6, del medesimo Regolamento, “Le domande saranno esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di presentazione” .
Pertanto, se ne desume che la situazione delineata dal Regolamento non è sovrapponibile con quella di un procedimento di tipo concorsuale in cui le varie istanze sono poste in comparazione, ma ognuna di esse deve essere presentata corredata degli allegati ivi previsti. Ciò che determina la priorità nell’assegnazione è la il criterio cronologico di arrivo delle domande complete dei documenti prescritti.
Sotto tale profilo non è pertanto necessaria la clausola “a pena di inammissibilità” anche perché la domanda completa può essere ripresentata.
Nel caso in esame, il soccorso istruttorio vi è stato da parte del Consorzio nel senso che sono stati indicati i documenti mancanti ed è stata data alla società la possibilità di depositarli, ma l’integrazione documentale vale (o meglio è valutabile se vi sarà ancora l’interesse all’assegnazione) quale nuova richiesta. Ciò ha la funzione di rispettare il fondamentale criterio di assegnazione, che è quello cronologico di arrivo delle domande previsto dal Regolamento, finalizzato a mantenere la parità di trattamento tra gli aspiranti assegnatari e ad evitare che vengano presentate domande incomplete dei documenti necessari.
Conseguentemente, in applicazione in particolare dell’art. 5 comma 3 cit., la successiva nota del 27 marzo 2023, con la quale la società ha completato l’integrazione documentale, deve necessariamente essere valutata come nuova istanza
8.3. Sono infondate anche le ulteriori censure dedotte.
In particolare il provvedimento impugnato deve essere ricondotto alla sua base normativa costituita dall’art. 5 commi 3 e 6 del regolamento di assegnazione suoli e allo stretto criterio cronologico di arrivo delle domande complete dei documenti necessari alla istruzione della istanza.
8.4. Anche la censura di violazione dell’art. 6 l. n. 241 del 1990 è infondata.
Come affermato nel surrichiamato precedente di questa Sezione, il soccorso istruttorio vi è stato da parte del Consorzio nel senso che sono stati indicati i documenti mancanti ed è stata data alla società la possibilità di depositarli, ma l’integrazione documentale vale (o meglio è valutabile se vi sarà ancora l’interesse all’assegnazione) quale nuova richiesta. Ciò ha la funzione di rispettare il fondamentale criterio di assegnazione, che è quello cronologico di arrivo delle domande previsto dal Regolamento, finalizzato a mantenere la parità di trattamento tra gli aspiranti assegnatari e ad evitare che vengano presentate domande incomplete dei documenti necessari.
9. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- respinge l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica;
- respinge l’appello;
- condanna l’appellante a rifondere al Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) complessivi, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese nei confronti della ditta Pdl Invest s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZO AT, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela OR, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela OR | ZO AT |
IL SEGRETARIO