TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4378/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], in Vicolo Situla n.2, rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Larentis (C.F.: ; pec: C.F._3
fax 0461/980042), con studio in Trento, via Brigata Email_1
Acqui n. 4, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in forza di procura ad litem conferita su supporto cartaceo in calce al ricorso e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83/3 c.p.c. unitamente al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 10 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio rumeno, in data 26.05.2001, in Romania, come da certificato di matrimonio serie CB no. 831658, rilasciato il 26.05.2001; che, dalla loro unione, erano nati i figli in data 02.05.2007 e in data 08.03.2011; Per_1 Per_2 che intendevano addivenire allo scioglimento del matrimonio in forma consensuale, secondo la legge rumena, dai medesimi prescelta come legge applicabile al divorzio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010; che potevano divorziare per “accordo tra le parti”, ai sensi del codice civile rumeno, art. 373 lett. a) e art. 374, anche se residenti all'estero, mediante ricorso giudiziale e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita a Cembra Parte_1
Lisignano (TN), in Vicolo Situla 2, insieme ai figli presso di lei collocati in via principale;
3. i figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
4. in merito alla frequentazione dei figli, a fronte della loro età, 14 e 18 anni, staranno col padre a weekend alternati dal venerdì alle 20.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30/21.00. Durante la settimana il sig.
starà con i figli una sera sino alle ore 21.00 con onere di riaccompagnamento presso Pt_1 la residenza materna o dove stabilito concordemente dai genitori;
5. le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà fra i genitori con alternanza, in merito alle prime, del giorno 24 e del 25 dicembre ed ad anni alterni, la giornata del 31 gennaio;
6. nel corso delle vacanze estive, i figli staranno col padre 2 settimane anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori;
nei restanti periodi di vacanze, proseguirà la frequentazione di cui al punto 4);
7. il sig. provvederà al mantenimento ordinario mensile dei figli nell'ammontare di Pt_1
500,00 euro (250,00 euro ciascuno) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, a decorrere dal mese di settembre 2025; 8. l'assegno unico universale così come ogni altro contributo o aiuto erogato dall'ente pubblico verrà goduto unicamente dalla sig. Pt_1
, a prescindere da chi ne faccia richiesta;
9. i genitori provvederanno al pagamento
[...] delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno, preventivamente concordate se superiori ad € 100 e documentate. Ciascun genitore, ove possibile, provvederà in maniera diretta al pagamento della sua quota;
in caso contrario, il rimborso della propria quota avverrà entro una settimana dall'avvenuto esborso;
ai fini dell'individuazione di tali spese, i genitori faranno riferimento alle linee guida del CNF (doc. 6); 10. dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
11. dare atto che
intende conservare l'uso del cognome dell'altro coniuge acquisito con il Parte_1 matrimonio;
12. ordinare la trascrizione della sentenza nei registri di stato civile competenti in Romania, anche tramite trasmissione al Consolato rumeno in Italia”. All'udienza del 10-12-2025, celebrata ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. Il procuratore delle parti ha, inoltre, precisato che la domanda proposta è da intendersi come richiesta di divorzio diretto secondo la legge rumena ed ha integrato la documentazione prodotta con il deposito del testo normativo di riferimento con la relativa traduzione.
……… La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 co. 1 (La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge). Giova ancora osservare che ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 1259 del 2010 (Scelta della legge applicabile dalle parti) “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.” La scelta della legge applicabile può essere esercitata dai coniugi a favore di una qualsiasi delle leggi indicate, senza che tra le stesse sia stabilita alcuna gerarchia e potrà esplicarsi anche a favore della legge di uno Stato non membro dell'Unione europea, stante la portata universale del regolamento. Ciò posto, ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 5 lett. C per la scelta dei coniugi di applicazione della legge rumena, osservandosi che non è necessario procedere alla verifica della cittadinanza “prevalente”, ossia la cittadinanza dello Stato con il quale i coniugi presentino i legami più stretti (Corte di Giustizia 16 luglio 2009, causa C-168/08), potendo, pertanto, trovare applicazione la legge divorzile rumena. Nel caso di specie, per altro, risulta che i coniugi sono entrambi di cittadinanza rumena (come da atto di matrimonio), ragione per cui si ritiene, a fortiori, che nulla osta all'applicazione della superiore legge. Quanto poi al requisito formale dell'optio legis, ritiene il Tribunale che la scelta sia stata validamente espressa nel rispetto della forma scritta poiché la concorde volontà delle parti e l'univoca designazione di una data legge statale (nel caso specifico, quella rumena) come legge regolatrice risulta in modo univoco dalla dichiarazione resa nel ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti, non essendo necessarie ulteriori formalità. Tanto ritenuto, va osservato che, dalla documentazione acquisita in atti, risulta che il codice civile rumeno, per quanto attiene allo status personale, consente, all'articolo 373, lettera a), e all'articolo 374, lo scioglimento del matrimonio (divorzio) senza prevedere un precedente periodo di separazione legale. Nel caso che occupa, ritiene, dunque, il Collegio che, nella ricorrenza delle condizioni previste dal codice civile rumeno, la domanda di scioglimento del matrimonio possa trovare accoglimento. Stante la natura congiunta del ricorso, si reputa, infine, che le spese di lite vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 29 settembre 2025, così provvede: -dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania in data 26.05.2001 (certificato di matrimonio serie CB no. 831658, rilasciato il 26.05.2001) da , nata Parte_1 in Moldavia il 15.08.1979 e , nato il [...] in [...], alle Parte_2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore Dott.ssa Laura Di Bernardi