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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 406/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
(c.f. ), nato a Giugliano in [...] il Parte_1 C.F._1
11.05.1965, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Abbate (c.f.
), presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA), vico Pozzo n. 2, elett.te C.F._2
domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ida Bove (c.f. ), C.F._4
presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA), via Martiri di Ungheria n. 5, elett.te domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 All'udienza del 06.06.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che la resistente aveva aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per le figlie e che dunque vi era accordo tra le parti;
chiedevano pertanto assegnarsi la causa in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, il ricorrente premetteva: Parte_2
- che con decreto del 15.12.2015 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione consensuale tra le parti, con cui si disponeva un assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Per_2
24.04.1998) di euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascuna figlia);
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di separazione, in quanto le figlie maggiorenni e Persona_1 Per_2
avevano iniziato a svolgere attività lavorativa e pertanto erano divenute economicamente autosufficienti.
Chiedeva pertanto, a modifica delle condizioni di separazione, la revoca degli obblighi di mantenimento per le figlie e in subordine la riduzione dell'importo Persona_1 Per_2 dell'assegno.
Si costituiva in data 06.05.2025 la resistente la quale, pur evidenziando che i contratti Controparte_2
di lavoro delle figlie erano entrambi a tempo determinato, aderiva alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per le figlie.
All'udienza del 06.06.2025 le parti confermavano l'intesa raggiunta e il Giudice assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
L'art 473 bis 29 c.p.c prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al memento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove tali statuizioni possono essere modificate.
Orbene, parte resistente ha aderito alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per le figlie pagina 2 di 3 maggiorenni .
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo Tribunale.
Atteso l'accordo raggiunto le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
decide:
- a parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti reso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 15.12.2015, revoca l'assegno di mantenimento di euro
600,00 posto a carico di a favore di per le figlie Parte_1 Persona_3 Per_1
e
[...] Per_2
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, l'11.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
(c.f. ), nato a Giugliano in [...] il Parte_1 C.F._1
11.05.1965, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Abbate (c.f.
), presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA), vico Pozzo n. 2, elett.te C.F._2
domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ida Bove (c.f. ), C.F._4
presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA), via Martiri di Ungheria n. 5, elett.te domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 All'udienza del 06.06.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che la resistente aveva aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per le figlie e che dunque vi era accordo tra le parti;
chiedevano pertanto assegnarsi la causa in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, il ricorrente premetteva: Parte_2
- che con decreto del 15.12.2015 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione consensuale tra le parti, con cui si disponeva un assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Per_2
24.04.1998) di euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascuna figlia);
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di separazione, in quanto le figlie maggiorenni e Persona_1 Per_2
avevano iniziato a svolgere attività lavorativa e pertanto erano divenute economicamente autosufficienti.
Chiedeva pertanto, a modifica delle condizioni di separazione, la revoca degli obblighi di mantenimento per le figlie e in subordine la riduzione dell'importo Persona_1 Per_2 dell'assegno.
Si costituiva in data 06.05.2025 la resistente la quale, pur evidenziando che i contratti Controparte_2
di lavoro delle figlie erano entrambi a tempo determinato, aderiva alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per le figlie.
All'udienza del 06.06.2025 le parti confermavano l'intesa raggiunta e il Giudice assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
L'art 473 bis 29 c.p.c prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al memento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove tali statuizioni possono essere modificate.
Orbene, parte resistente ha aderito alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per le figlie pagina 2 di 3 maggiorenni .
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo Tribunale.
Atteso l'accordo raggiunto le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
decide:
- a parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti reso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 15.12.2015, revoca l'assegno di mantenimento di euro
600,00 posto a carico di a favore di per le figlie Parte_1 Persona_3 Per_1
e
[...] Per_2
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, l'11.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3