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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4895/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GEN.LE ARIMONDI, 1/Z, presso lo studio degli Avv.ti ANZALDI MARCO e SIINO ROSANNA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
EL , nata a [...], in data [...], Pt_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GEN.LE ARIMONDI, 1/Z, presso lo studio degli Avv.ti ANZALDI MARCO e SIINO ROSANNA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, giorno 08/06/2022 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) CASA CONIUGALE
La casa coniugale di via Filippo di Giovanni, 81, Palermo, condotta in locazione dal sig. viene assegnata a questi, che ne manterrà la Parte_1 disponibilità esclusiva. Le spese relative al canone locativo ed alle utenze domestiche, a partire dalla sottoscrizone del presente accordo, graveranno esclusivamnete su di lui.
La sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza Parte_3 altrove, senza alcuna contribuzione del sig. Peri né all'eventuale canone locativo, né alle utenze, né ad ogno altra spesa (T.A.RI. ecc.).
2) ARREDI E SUPPELLETTILI DELLA CASA CONIUGALE, BENI DI
PROPRIETA' COMUNE ED INDIVIDUALE.
I coniugi qui riconoscono di avere di comune accordo già diviso equamente gli arredi e le suppellettili della casa coniugale e gli altri beni di proprietà comune, e di aver ricevuto la restituzione di quelli di rispettiva proprietà individuale. I medesimi riconoscono inoltre di aver già ricevuto la propria parte delle somme di comune spettanza (conti correnti, denaro contante ecc.).
Nessuna questione patrimoniale rimane pertanto tra loro pendente.
3) SITUAZIONE REDDITUALE E CONTRIBUZIONE MANTENIMENTO.
La sig.ra , ormai divenuta insegnante con contratto di Parte_3 lavoro a tempo indetrminato, percepisce stipendio sufficiente al proprio mantenimento, e quindi rinuncia a qualsivoglia assegno a carico del sig.
Parte_1
Il sig. portiere senza alloggio di stabile condominiale, con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, parimenti percepisce stipendio sufficiente al proprio mantenimento, e quindi rinuncia anch'egli a qualsivoglia assegno a carico della sig.ra . Parte_3
Le anzidette rinunce di ciascun coniuge alla contribuzione al proprio
2 mantenimento conserveranno efficacia anche rispetto a qualsivoglia futura richiesta economica che perverrà dopo la separazione.
In merito ad ognuno degli accordi economici che precedono, e con particolare riferimento a quello della rispettiva rinuncia a future richieste di contribuzione al proprio mantenimento, i coniugi qui dichiarano di aver agito liberamente ed in piena consapevolezza.
4) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA.
Ciascun coniuge si obbliga a comunicare per iscritto all'altro coniuge l'eventuale proprio cambio di residenza anagrafica, immediatamente dopo l'annotazione della variazione nei Registri Anagrafici.
5) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI PASSAPORTI E/O DEGLI ALTRI
DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO.
I Coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 71, P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4895/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GEN.LE ARIMONDI, 1/Z, presso lo studio degli Avv.ti ANZALDI MARCO e SIINO ROSANNA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
EL , nata a [...], in data [...], Pt_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GEN.LE ARIMONDI, 1/Z, presso lo studio degli Avv.ti ANZALDI MARCO e SIINO ROSANNA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, giorno 08/06/2022 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) CASA CONIUGALE
La casa coniugale di via Filippo di Giovanni, 81, Palermo, condotta in locazione dal sig. viene assegnata a questi, che ne manterrà la Parte_1 disponibilità esclusiva. Le spese relative al canone locativo ed alle utenze domestiche, a partire dalla sottoscrizone del presente accordo, graveranno esclusivamnete su di lui.
La sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza Parte_3 altrove, senza alcuna contribuzione del sig. Peri né all'eventuale canone locativo, né alle utenze, né ad ogno altra spesa (T.A.RI. ecc.).
2) ARREDI E SUPPELLETTILI DELLA CASA CONIUGALE, BENI DI
PROPRIETA' COMUNE ED INDIVIDUALE.
I coniugi qui riconoscono di avere di comune accordo già diviso equamente gli arredi e le suppellettili della casa coniugale e gli altri beni di proprietà comune, e di aver ricevuto la restituzione di quelli di rispettiva proprietà individuale. I medesimi riconoscono inoltre di aver già ricevuto la propria parte delle somme di comune spettanza (conti correnti, denaro contante ecc.).
Nessuna questione patrimoniale rimane pertanto tra loro pendente.
3) SITUAZIONE REDDITUALE E CONTRIBUZIONE MANTENIMENTO.
La sig.ra , ormai divenuta insegnante con contratto di Parte_3 lavoro a tempo indetrminato, percepisce stipendio sufficiente al proprio mantenimento, e quindi rinuncia a qualsivoglia assegno a carico del sig.
Parte_1
Il sig. portiere senza alloggio di stabile condominiale, con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, parimenti percepisce stipendio sufficiente al proprio mantenimento, e quindi rinuncia anch'egli a qualsivoglia assegno a carico della sig.ra . Parte_3
Le anzidette rinunce di ciascun coniuge alla contribuzione al proprio
2 mantenimento conserveranno efficacia anche rispetto a qualsivoglia futura richiesta economica che perverrà dopo la separazione.
In merito ad ognuno degli accordi economici che precedono, e con particolare riferimento a quello della rispettiva rinuncia a future richieste di contribuzione al proprio mantenimento, i coniugi qui dichiarano di aver agito liberamente ed in piena consapevolezza.
4) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA.
Ciascun coniuge si obbliga a comunicare per iscritto all'altro coniuge l'eventuale proprio cambio di residenza anagrafica, immediatamente dopo l'annotazione della variazione nei Registri Anagrafici.
5) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI PASSAPORTI E/O DEGLI ALTRI
DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO.
I Coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 71, P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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