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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2838 R.G. degli affari contenziosi del 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'08.07.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
(già Parte_1 [...]
, con sede Parte_2
legale in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, iscritta al REA presso la
C.C.I.A.A. di Roma al n. 417224, C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , P.I. , che agisce in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Funzionario e Procuratore speciale Dott. Controparte_1
rapp.ta e difesa con poteri disgiunti dagli Avv. Gianluigi Iannetti e dall'Avv.
AN U. LI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Via Claudio Monteverdi 20, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, i quali dichiarano di voler le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
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APPELLANTE
E
(numero d'iscrizione al Controparte_2
r.g. n. 1 Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Avellino e codice fiscale:
), in persona del legale rappresentante in carica, Sig. P.IVA_3 Pt_3
rappresentata e difesa, giusta la procura speciale estesa su foglio
[...]
separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione, autenticata sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), elettivamente domiciliata presso il difensore al domicilio digitale Email_3
per esso iscritto al Registro generale degli indirizzi elettronici
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma 5706/2022, pubblicata in data 14.04.2022.
CONCLUSIONI: All'udienza dell'08.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.000,00 per spese Controparte_2
legali oltre iva e cpa ed euro 1.200,00 per spese generali.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia:
In via preliminare:
Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione ex art. 615
c.p.c. e, ritenuti i presupposti di legge
In via principale:
r.g. n. 2 In riforma della sentenza del Tribunale di Roma numero 5706/2022 (non notificata) pubblicata il 14 aprile 2022 nel Giudizio 33927/21, accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità e/o l'inefficacia del precetto di pagamento notificato con il quale la ha intimato alla Parte_4
opponente il pagamento dell'importo pari ad € 124.312,02 e per l'effetto Pt_2
annullarlo in accoglimento dei motivi di cui in premessa.
In ogni caso, accertare che la opponente nulla deve alla Pt_2 Parte_4
in quanto il credito da quest'ultima azionato con il precetto di €
[...]
124.312,02 è estinto per compensazione con il maggiore controcredito della di € 553.920,00, come sopra dedotto e documentato;
con vittoria di spese Pt_2
e compensi;
salvis iuribus.
Si costituiva in giudizio la per rassegnare le CP_2 Parte_4
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
I. rigettare l'appello perché improcedibile, inammissibile, nonché infondato, in fatto e in diritto;
II. condannare alla refusione delle Parte_1
spese e dei compensi del giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Con ordinanza in data 14. 10. 2022 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 29.12.2023 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza del 09.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 3 L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato il travisamento del fatto e l'omessa pronuncia.
L'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata si sarebbe basata sull'erronea circostanza che fosse onere della banca formulare l'eccezione di compensazione nella sede di formazione del titolo esecutivo (la sentenza T.
Roma num. 10415/2019) in quanto, secondo l'erronea valutazione effettuata dal Tribunale: … i fatti estintivi o modificativi del diritto, ivi compresa
l'eccezione di compensazione del creditore sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo. Nel caso di specie è pacifico che i crediti opposti in compensazione sono sorti anteriormente al giudizio da cui è sorto il titolo azionato con la conseguenza che andavano fatti valere nel giudizio di cognizione.
Ma il Tribunale non avrebbe considerato che il credito eccepito in compensazione dalla banca era fondato sul D.I. num. n. 2238/2014 e sul residuo credito finanziato dalla banca (e non restituito dall'opposta) giusta il contratto di Locazione Finanziaria num. 3061120200 (immobile Pt_1
sito in Comune di Nusco), mentre il credito oggetto della sentenza messa in esecuzione num. 10415/2019 era fondato sul contratto di Locazione
Finanziaria num. 3061120198 (immobile sito in Comune di Lioni). Pt_1
Il travisamento del fatto storico, che era stato chiaramente esposto dall'odierna appellante, avrebbe condotto ad una errata decisione perché il
Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare nella sentenza impugnata la diversità dei due titoli contrapposti.
Tale mancata percezione del fatto avrebbe completamente alterato il giudizio di primo grado, non avendo il Tribunale considerato che la formazione del titolo messo in esecuzione era stata oggetto di una domanda riconvenzionale della in un procedimento monitorio, in Parte_4
cui si discuteva di altro e diverso titolo giuridico ossia il contratto di r.g. n. 4 Locazione Finanziaria num. 3061120198 (immobile sito in Pt_1
Comune di Lioni); in tal modo il Tribunale avrebbe omesso di valutare che all'appellante era stato impedito di opporre in compensazione crediti fondati su titoli diversi rispetto a quello oggetto della domanda monitoria.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione di legge.
La decisione del Tribunale violerebbe un principio consolidato affermato dalla Suprema Corte, secondo cui le domande di adempimento contrattuale e quelle di arricchimento senza causa devono considerarsi distinte sia per la causa petendi che per il petitum;
quindi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di arricchimento senza causa è ammissibile solo qualora l'opponente introduca un ulteriore tema di indagine che la giustifichi;
in difetto, essa sarebbe inammissibile e tale vizio sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice.
Inoltre, i controcrediti si estinguono per compensazione ai sensi dell'art.1242 c.c. dal momento in cui entrambi i crediti risultino certi, liquidi ed esigibili.
Nel caso di specie:
-il primo credito di IBI, pari a € 505.920,00, relativo alla locazione finanziaria n.AL3061120200 sarebbe divenuto esigibile dal 29 gennaio 2010;
-il secondo credito di IBI di € 48.000,00 sarebbe divenuto esigibile dal
25 febbraio 2015;
-il controcredito di sarebbe divenuto Parte_4
esigibile solo con la sentenza n.10415/2019 del 17 maggio 2019.
Conseguentemente, l'ordinanza del 16/17 agosto 2021 dovrebbe essere revocata, poiché i crediti azionati dalle parti traevano origine da contratti di locazione differenti: Part
-quello di dal contratto n. AL3061120200 (“Lioni”);
-quello di dal contratto n. AL3061120198 Parte_4
r.g. n. 5 (“Nusco”).
L'appellante ha quindi dedotto in ordine all'onere di eccepire la compensazione nel giudizio di opposizione che si era concluso con la sentenza n. 10415/2019.
Trattandosi, nel caso di specie, di due contratti di locazione finanziaria stipulati costituenti due titoli giuridici diversi ognuno avente ad oggetto un immobile ben individuato e condizioni economico finanziarie differenti, secondo la Suprema Corte l'eccezione di compensazione di un controcredito non sarebbe ammessa quando il credito azionato sia oggetto di una domanda riconvenzionale fondata su altro titolo giuridico.
Nel caso di specie il titolo azionato da era stato Parte_4
Part reso nel giudizio di opposizione al D.I. ottenuto da num. 19134 RG
39059/13, che aveva condannato al pagamento delle Parte_4
morosità contrattuali della locazione finanziaria num. AL 3061120198 (c.d.
NUSCO). Infatti, in accoglimento della riconvenzionale dell'opponente in quel giudizio il Tribunale aveva ingiustamente Parte_4
applicato alla suddetta locazione finanziaria num. AL 3061120198 (c.d.
NUSCO) il vecchio regime di cui all'art. 1526 Cod. Civ., quando questo sarebbe ormai superato dalla sentenza della Suprema Corte (SS. UU.
2061/2021). Part Il Tribunale di Roma aveva condannato (in primo grado) al pagamento dell'importo di € 119.931,91 accogliendo la riconvenzionale di Part
ma non aveva l'onere, ed anzi non le era proprio Parte_4
consentito, di eccepire la compensazione dei suoi maggiori controcrediti rispetto alla domanda riconvenzionale della di Parte_4
accertamento di asserite somme dovute dalla scrivente Banca in applicazione dell'art. 1526 c. c.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti nei
r.g. n. 6 termini seguenti.
La Corte rileva che l'appellante ha Parte_1
censurato la pronuncia impugnata per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l'eccezione di compensazione, sostenendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui era scaturito il titolo esecutivo non le sarebbe stato consentito di far valere il proprio controcredito, in quanto fondato su un titolo diverso da quello oggetto del giudizio. L'assunto della banca, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al convenuto opposto non è consentito proporre domande nuove rispetto a quella originaria, salvo che esse siano conseguenza delle domande o delle eccezioni dell'opponente, non è condivisibile.
Infatti, il principio richiamato attiene alla diversa ipotesi della reconventio reconventionis, e non all'eccezione di compensazione, che, invece, in presenza di ragioni di credito preesistenti, avrebbe potuto e dovuto essere sollevata nel giudizio di merito conclusosi con la formazione del titolo esecutivo giudiziale.
La Suprema Corte ha, da tempo, chiarito che il rapporto tra domanda principale e domanda riconvenzionale non va inteso in senso restrittivo, non essendo necessario che esse traggano origine da un unico titolo, essendo sufficiente un collegamento oggettivo tale da rendere opportuna la trattazione contestuale (simultaneus processus: v. Cass. n. 27564/2011 e n.
6091/2020); tale principio si applica anche alle eccezioni di compensazione, che devono essere fatte valere nel giudizio di cognizione, ove le ragioni di controcredito siano preesistenti;
correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'eccezione di compensazione, rilevando che i controcrediti dedotti da rano anteriori al Parte_1
giudizio nel quale si era formato il titolo esecutivo (RG n. 82774/2013 del
Tribunale di Roma).
Dagli stessi atti dell'appellante risulta, infatti, che i pretesi crediti di €
r.g. n. 7 505.920,00 e di € 48.000,00 risalivano all'anno 2011, mentre il procedimento in cui si è formato il titolo giudiziale è stato instaurato nel
2013 e definito nel 2019.
È principio consolidato (v. Cass. n. 23573/2013) che l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi inammissibile ove si fondi su fatti estintivi o modificativi del diritto già verificatisi prima o durante la formazione del titolo giudiziale, e che, in relazione al momento della loro insorgenza, devono essere dedotti nel giudizio di merito.
Ed ancora (v. Cass. 30677/2023): «in sede di opposizione all'esecuzione, è utilmente invocabile solo la compensazione intervenuta successivamente alla formazione del titolo dell'opposto»; consentire il contrario significherebbe violare il principio di intangibilità del giudicato, consentendo una rimessione in discussione del credito accertato.
Né può giovare all'appellante invocare la disciplina di cui all'art. 1242
c.c. per giungere ad una conclusione diversa.
Infatti, la compensazione legale opera alla data della coesistenza di crediti reciprocamente certi, liquidi ed esigibili, ma l'eccezione deve essere sollevata nella sede processuale appropriata, avuto riguardo al titolo ed alla sequenza processuale.
Nel caso di specie, i crediti vantati dall'appellante difettano, in ogni caso, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art.1243 c.c., non risultando accertati giudizialmente e derivando da un contratto di locazione finanziaria contestato nella sua validità e nei suoi effetti.
Non può attribuirsi rilievo, inoltre, alla garanzia fideiussoria invocata, trattandosi di garanzia accessoria e non autonoma rispetto al rapporto principale;
parimenti infondato è il richiamo al controcredito di € 48.000,00, il quale, oltre a non essere certo e liquido, riguarda in parte spese e competenze relative ad un precetto inefficace, che, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., restano definitivamente a carico dell'intimante.
r.g. n. 8 Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi essere confermata la valutazione effettuata dal Tribunale che ha respinto l'eccezione di compensazione proposta da perché Parte_1
inammissibile ed infondata, sia sul piano processuale che sostanziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i due motivi di appello devono ritenersi infondati e devono essere respinti;
l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 33927/2021, pubblicata in data
14.04.2022 così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna lla rifusione, in Parte_1
favore del difensore della Avv. Aurelio Parte_4
Marino dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 10.500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle r.g. n. 9 spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 10