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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1582 R.G. cont. 2021
TRA
- C.F./P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in via Alessandria n.
129 - Roma presso lo studio dell'avv. Bruno GUGLIELMETTI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Viale dello Statuto n.
1 - Latina presso lo studio dell'avv. Stefano SABATINO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno - promessa del fatto del terzo.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita dal deposito di note scritte del 24/02/2025): “Piaccia alla Giustizia
1 dell'Ill.mo Tribunale, accertato l'inadempimento della Sig.ra per non CP_1 avere fornito nei termini l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale e che la risoluzione del contratto preliminare di compravendita tra essa attrice ed il Sig.
è dipesa unicamente dalla mancata consegna dell'atto di assenso alla CP_2 cancellazione dell'ipoteca nei termini pattuiti, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 310.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con il favore delle spese”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte del 25/02/2025): “Richiamando tutte le eccezioni, allegazioni e difese già svolte, si conclude, anche in via istruttoria, come da comparsa di costituzione
e risposta, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 23/03/2021, la società agricola ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentir accertare l'inadempimento della convenuta per non aver
[...] tempestivamente fornito, in qualità di creditrice, il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia di un suo credito, con conseguente condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni subìti, quantificati in € 310.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che in data
1/6/2017, ad istanza della convenuta, in forza dell'ordinanza di condanna n. 364/2017 pronunciata dal Tribunale di Latina, è stata iscritta ipoteca giudiziale su beni di proprietà di e precisamente appezzamenti di terreno, siti in Aprilia, Controparte_3 censiti nel Catasto terreni al foglio 132, p.lle 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33; che in data
14/3/2019 ha acquistato da tale compendio immobiliare con atto Controparte_3
(rep. n. 54160 - racc. n. 21212) ai rogiti del notaio , prendendo Persona_1 atto nell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria a favore dell'avv. CP_1 convenuta.
2 Estinto il debito da parte di a garanzia del quale, come detto, Controparte_3 era stata iscritta l'ipoteca giudiziale, mediante versamento della somma di € 43.289,36 con bonifico in data 30/12/2019, la cui copia è stata inviata con missiva del 30/12/2019, in cui era stata richiesta anche la consegna della documentazione necessaria ai fini della cancellazione dell'ipoteca, il successivo 2/1/2020 la società attrice ha sottoscritto con un contratto preliminare di compravendita del compendio immobiliare CP_2 come sopra identificato, assumendo l'obbligo di ottenere la cancellazione dell'ipoteca entro il 30/03/2020 (termine essenziale), con stipula del definitivo entro il 30/6/2020
(termine essenziale).
Versata in data 8/1/2020 la caparra confirmatoria prevista (€ 50.000,00), ancorché in più occasioni sollecitata da a consegnare la Controparte_3 documentazione necessaria già richiesta, parte convenuta non avrebbe provveduto.
La società attrice ha altresì rilevato che, stante il mancato adempimento della convenuta, in data 20/5/2020, ha inviato tramite fax sull'utenza 0773 470005 (studio legale Sabatino) lettera con invito a consegnare entro dieci giorni la CP_1 documentazione necessaria per la cancellazione dell'ipoteca; che, con lettera dell'8/6/2020, il promissario acquirente, , ha CP_2 comunicato che avrebbe atteso 15 giorni per la cancellazione, decorsi inutilmente i quali il contratto preliminare sarebbe stato risolto, con obbligo per la promittente venditrice di pagare il doppio della caparra confirmatoria;
che con lettera dell'11/6/2020, ricevuta dalla convenuta il 18/6/2020, ha diffidato la stessa a consegnare la documentazione richiesta, rendendola edotta della sussistenza del termine previsto per la stipula del definitivo e dei danni eventualmente conseguenti alla risoluzione;
che, con PEC del 19/6/2020, parte convenuta ha comunicato di aver richiesto un appuntamento presso il notaio per il giorno 22/6/2020; Per_2 che, con lettera del 23/6/2020, ha comunicato alla convenuta che avrebbe potuto rivolgersi anche ad altro notaio di fiducia, qualora non fosse stato possibile fissare un appuntamento con il notaio prescelto;
che, con lettera del 1/7/2020, il promissario acquirente, , constatata CP_2
l'omessa cancellazione dell'ipoteca giudiziale nel termine previsto, ha dichiarato l'intenzione di recedere dal contratto, chiedendo il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, importo versato da essa attrice in data 8/9/2020;
3 che la convenuta ha prestato il proprio assenso alla cancellazione, sottoscrivendo il relativo atto, in data 13/7/2020.
Dedotta la responsabilità di parte convenuta per non aver provveduto tempestivamente alla consegna dell'atto di assenso necessario per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, da cui, nella prospettazione attorea, sarebbe derivato un danno patrimoniale in termini di danno emergente (pagamento del doppio della caparra confirmatorio a seguito del recesso operato dal promissario acquirente) e lucro cessante
(differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo pattuito nel contratto preliminare), parte attrice ha così concluso: “Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale, accertato
l'inadempimento della Sig.ra per non avere fornito nei termini l'atto di CP_1 assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale e che la risoluzione del contratto preliminare di compravendita tra essa attrice ed il Sig. è dipesa CP_2 unicamente dalla mancata consegna dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca nei termini pattuiti, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 310.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 15/12/2021, si è costituita in giudizio la quale ha rilevato come, prima della lettera CP_1 dell'11/6/2020, consegnatale in data 18/6/2020, non mai ricevuto, né da
[...]
(non corrispondendo a verità che la stessa le avesse richiesto l'atto di CP_3 assenso, avendo solo manifestato la volontà di estinguere il debito), né dalla società attrice, alcuna richiesta di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, non essendole mai pervenute le lettere inviate tramite fax, indicate dall'attrice, e ciò a causa di un guasto all'apparecchio di ricezione dei telefax di cui era dotato il suo studio legale.
Alcun rilievo assumerebbe, secondo quanto dedotto da parte convenuta, la richiesta di liberazione contenuta nella causale del bonifico, eseguito sul conto corrente Con intestato allo studio legale associato , sul quale opera la sola Controparte_4 segretaria dello studio, preposta a tale mansione e a verificare l'effettivo accredito delle somme fatturate.
Negando di essere a conoscenza della stipula del preliminare e della necessità di prestare il proprio assenso ai fini della cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole fino al 18/6/2020 (data di ricezione della lettera inviata dall'attrice), parte convenuta ha
4 precisato come abbia immediatamente e diligentemente contattato il notaio , Per_2 come indicato e richiesto dall'attrice, al fine di fissare un appuntamento in data
22/6/2020, notiziando immediatamente di ciò la società attrice con PEC del 19/6/2020.
Stante l'indisponibilità del notaio a riceverla in quella data, con PEC del
22/6/2020, ha comunicato all'attrice di essere in attesa della conferma di un nuovo appuntamento, rappresentando la propria disponibilità, ove dalla stessa ritenuto necessario, a rivolgersi ad altro notaio di fiducia;
a tale PEC l'attrice ha dato tardivo riscontro con raccomandata a/r, spedita il 25/6/2020 e ricevuta il 9/7/2020 (quando ormai aveva ricevuto conferma dal notaio del nuovo appuntamento, fissato il Per_2
13/7/2020, data in cui il consenso è stato formalmente prestato).
Esclusa, dunque, la sussistenza di una propria responsabilità in ordine alla mancata stipula del contratto definitivo, avendo tenuto essa convenuta una condotta diligente e improntata a correttezza e buona fede, diversamente dalla società attrice, nonché esclusa l'esistenza di un nesso causale tra la condotta assunta e lo scioglimento del rapporto contrattuale tra la società attrice e , da ricondursi CP_2 esclusivamente a fatto e colpa di parte attrice, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si conclude affinché il Tribunale voglia rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata e condannare la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta da liquidarsi sulla scorta dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. ed istruita la causa mediante l'espletamento della prova per interpello e per testi, articolata dalle parti e ammessa con ordinanza del 28/1/2023, ritenuta chiusa l'istruttoria, con ordinanza del 9/6/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Si rende necessario premettere in fatto che, con atto di compravendita (rep. n.
54160 - racc. n. 21212) del 14/3/2019, la società attrice ha acquistato da
[...]
(estranea al presente giudizio) la piena proprietà dei seguenti appezzamenti di CP_3
5 terreno, con destinazione agricola, siti in Aprilia, località Fosso Buglione o Fosso
Sant'Appetito, identificati nel catasto terreni al foglio 132, p.lle 20, 28, 29, 30, 31, 32,
33.
Nel richiamato atto si fa espressa menzione dell'ipoteca giudiziale, insistente sui beni, iscritta il 1/6/2017 (reg. gen. n. 12343 - reg. part. n. 1845) in favore di CP_1
odierna convenuta, “ben nota alla parte acquirente che, come sopra
[...] rappresentata, la lascia sussistere ma che la stessa parte venditrice [
[...]
si obbliga a far cancellare a propria cura e spese” (cfr. doc. 1 allegato alla CP_3 memoria di replica di parte attrice).
Come si desume dal contenuto del contratto preliminare versato in atti (cfr. doc.
2 allegato alla memoria di replica di parte attrice), la società attrice si è obbligata a far cancellare entro e non oltre la data del 31/3/2020 l'iscrizione pregiudizievole, quale termine ultimo ed essenziale per la predetta cancellazione. In difetto di cancellazione
l'odierno contratto si intenderà risolto per fatto e colpa della con espresso Parte_1 diritto del sig. a recedere dal contratto e richiedere il versamento del doppio CP_2 della caparra versata (cfr. artt. 3 e 10 del contratto preliminare).
Decorso inutilmente tale termine, il promissario acquirente ha esercitato il diritto di recesso, stante la mancata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente obbligo della società attrice inadempiente di versare il doppio della caparra confirmatoria.
Imputando l'inadempimento ad essa contestato alla tardività con cui la convenuta, avvocata , ha prestato il suo assenso alla cancellazione CP_1 dell'iscrizione ipotecaria, parte attrice ha agito nel presente giudizio ai fini della condanna della convenuta stessa al risarcimento dei danni che reputa di aver subito in conseguenza della predetta condotta.
3. Va premesso in diritto che è indiscutibile che l'inadempimento di un'obbligazione, derivante da un contratto o da un vincolo negoziale, sia imputabile solo alla parte contrattuale inadempiente e non anche ad un terzo (rispetto al contratto).
Nel caso di specie, alcuna obbligazione risulta assunta da parte convenuta (terza estranea al rapporto negoziale intervenuto tra la società attrice e soggetti terzi in relazione alla vendita dell'immobile gravato da ipoteca).
6 È parte attrice ad aver assunto l'obbligazione di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile venduto (che implica il fatto del terzo) ed è
l'inadempimento a tale obbligazione, nel termine contrattualmente previsto, che ha
“legittimato” il recesso del promissario acquirente, con obbligo di ripetizione del doppio della caparra confirmatoria versata.
Fatta tale premessa, pare opportuno rilevare come, alla stregua del principio di relatività del contratto che permea il nostro ordinamento, il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi espressamente previsti (art. 1372, secondo comma,
c.c.).
Ne deriva che il contratto non può imporre obblighi a carico di coloro che non sono parti del rapporto negoziale, né può sottrarre al terzo i suoi diritti (artt. 1478 e
1479 c.c.) o impedire al terzo di acquistare diritti.
In passato si riteneva che all'autonomia negoziale, in assenza di una manifestazione di volontà, fosse precluso di incidere sulla sfera giuridica del terzo, a prescindere dall'effetto favorevole o sfavorevole che ne conseguiva.
Si è, nel tempo, assistito ad un'evoluzione di tale pensiero giuridico, che ha condotto ad una nuova e diversa lettura dell'art. 1372 c.c., per cui il principio di relatività non impedirebbe l'attribuzione al terzo di effetti favorevoli, ferma restando la facoltà del terzo stesso di opporre il rifiuto.
In applicazione del principio di relatività degli effetti contrattuali, l'art. 1381 c.c. stabilisce che la promessa del fatto del terzo ha efficacia esclusivamente tra promittente e promissario, ma non crea vincoli di sorta per il terzo, la cui estraneità al rapporto costituisce presupposto per l'applicazione della norma (“colui che ha promesso
l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso” art. 1381 c.c.).
Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi"; sicché "qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a
7 disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno", il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare - in attuazione dell'obbligazione di "dare" - allorché "il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato
(Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19873).
4. Nel caso di specie, parte attrice ha assunto l'obbligazione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, che, stante la natura dell'ipoteca che viene in rilievo, implica un “fatto del terzo” (l'assenso del creditore alla cancellazione, una volta estinto il debito, a garanzia del quale l'ipoteca è stata iscritta).
Il terzo, come già osservato, anche laddove non compisse il fatto promesso dalla parte contrattuale, non può ritenersi inadempiente, non avendo assunto alcuna obbligazione contrattuale.
Né sussiste un obbligo, in via generale, del creditore a cancellare automaticamente l'iscrizione ipotecaria giudiziale, una volta che sia estinto il debito.
Il creditore non è obbligato a chiedere di sua iniziativa la cancellazione, gravando l'onere di chiederla su chiunque vi abbia interesse e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile, su cui risulta iscritta l'ipoteca (“l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze affinché il consenso prestato pervenga al debitore mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere di sua iniziativa la cancellazione della iscrizione ipotecaria, gravando su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere tale cancellazione e, quindi, in primo luogo, sul debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo reale” - così Cass. civ., sez. III, 20/6/2013, n. 15435).
Invero, come si evince dall'art. 2882 c.c. l'ipoteca giudiziale può essere cancellata quando è consentita dalle parti interessate, qualora si verifichi una delle condizioni indicate dall'art. 2878 c.c..
Per parti interessate si intende non solo il creditore ma anche il debitore, pertanto, non vi è un obbligo esclusivo in capo al creditore, il quale, però, a fronte della
8 richiesta del debitore, se l'obbligazione è stata estinta, è tenuto a prestare il proprio consenso.
4.1 Nel caso di specie, la formale richiesta di cancellazione dell'ipoteca risulta avvenuta solo con lettera a/r dell'11/6/2020, consegnata a parte convenuta in data
18/6/2020.
Le precedenti richieste del 30/12/2019 e del 20/05/2020 avanzate da
[...]
(debitrice e dante causa della società attrice), come emerso anche CP_3 dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, non sono mai state ricevute dalla convenuta a causa del malfunzionamento del fax presente nel proprio studio legale.
Sul cap. 1 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (“vero che il numero del fax dello Legale Associato è 0773470005 e, nelle date Pt_2 Parte_3 del 30.12.2019 e del 20.05.2020, l'apparecchio di ricezione dei fax presso il suddetto studio era guasto”), la teste, , escussa all'udienza del 19/12/2023, ha Testimone_1 dichiarato: “Voglio premettere che io stessa sono un avvocato e ho svolto questa attività presso lo studio lì mi recavo, nel periodo indicato, tutti i giorni e vi CP_1 permanevo per molte ore al giorno come accade usualmente. Confermo che lo studio
[...] aveva il numero di fax che mi si legge. Posso altresì confermare che a partire dal CP_1 mese di dicembre del 2019, ci accorgemmo che l'apparecchio non funzionava. Ce ne siamo accorti perché io stessa avrei dovuto ricevere con questo mezzo delle comunicazioni, ma il cliente non riusciva ad inviare il fax. ADR. Si decise di chiamare un tecnico, di cui ricordo il nome e al quale facevamo riferimento come studio per problemi tecnici: si tratta del sig. ; questi provò a riparare Persona_3
l'apparecchio, ma constatò che la carta non usciva. Si tentò sino al mese di giugno
2020 di ripararlo, ma alla fine si decise di abbandonare questa modalità di comunicazione, ormai desueta. ADR. “Nel periodo indicato, dal dicembre del 2019 e sino a giugno dell'anno successivo il fax non ha funzionato;
di seguito si decise di disattivarlo definitivamente. ADR. Quanto alle ricevute del fax che mi vengono mostrate
(allegate alla seconda memoria di parte attrice - doc. 5 e 6) posso richiamare quanto ho detto, vale a dire che il nostro fax non riusciva a stampare e restituire il documento inviatoci;
questo non esclude che il mittente abbia effettivamente inviato il fax, ma sta di fatto che a noi la macchina, non lo restituiva, come constatato dal tecnico ”. Per_3
9 Il mancato funzionamento del fax è stato confermato anche dal teste, Per_3
, tecnico incaricato della riparazione, il quale, escusso all'udienza del 29/2/2024,
[...] ha dichiarato: “Posso premettere che, a partire dall'anno 2013 se ben ricordo ho prestato assistenza allo studio – Sabatino;
l'assistenza tecnica fornita CP_1 riguardava i computer, le stampanti ed i fax. Sul capitolo di prova: Posso dire che nella prima parte del mese di dicembre 2019, non ricordo il giorno, fui chiamato dallo studio legale per un intervento sul fax;
il problema era che si inceppava la carta;
intervenni io stesso il giorno della chiamata o al più il giorno successivo, come di solito accade;
ricordo che il problema era determinato dal fatto che il rullo che trascina la carta si inceppava. Dopo il mio intervento apparentemente l'apparecchio ha ripreso a funzionare;
dopo qualche giorno, tuttavia, fui richiamato dallo studio perché il fax continuava a dare problemi. Il rullo interessato dal problema era quello di stampa;
il foglio si inceppava e si piegava su se stesso a fisarmonica rendendo il testo illeggibile.
ADR. Dopo le vacanze di Natale di quell'anno, ritirammo dallo studio legale
l'apparecchio del fax;
quindi, ci fu il blocco per il COVID e lo riconsegnammo in primavera, credo ad aprile. Ancora una volta dopo l'intervento l'apparecchio mostrava di funzionare, ma alla fine ricordo che l'apparecchio fu dimesso. Infatti, dopo qualche tempo dalla riconsegna, il fax tuttavia continuava ad incepparsi, cosicché si decise di non riparalo. ADR. Non fornii altri fax allo studio ”. CP_1
Può, dunque, ritenersi dimostrato, in assenza di prova in ordine ad un ulteriori contatti tra le parti, che la convenuta, anteriormente alla lettere a/r dell'11/6/2020, ricevuta il 18/6/2020, non ha mai ricevuto né da , né dalla società Controparte_3 attrice altra comunicazione con la quale le venisse richiesto di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria insistente sul bene oggetto di contratto preliminare o venisse informata della sussistenza del contratto preliminare e di un termine essenziale (anche sotto tale profilo si evidenzia che il terzo in alcun modo può essere chiamato a rispondere per le conseguenze derivanti da vicende contrattuali alle quali è rimasto del tutto estraneo).
Dalla documentazione versata in atti si evince che, una volta ricevuta la richiesta di prestare il proprio assenso e resa edotta dell'esistenza del contratto preliminare, parte convenuta ha contattato in data 19/6/2020 il notaio al fine di prendere Persona_4
10 un appuntamento per rilasciate la richiesta dichiarazione di assenso (cfr. doc. 2 - 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Risulta altresì che, comunicatale l'indisponibilità da parte del Notaio di riceverla il 22/6/2020, la convenuta ha immediatamente comunicato la situazione alla società attrice (doc. 4 - 6 - 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), la quale con lettera a/r del 23/6/2020 (ricevuta dalla convenuta il 9/7/2020, quando ormai era peraltro già decorso il termine per la stipula del contratto definitivo), ha invitato la convenuta a rivolgersi anche ad altro notaio di sua fiducia.
L'atto di assenso è stato prestato dalla convenuta in data 13/7/2020.
Le circostanze verificatesi nel caso concreto, come descritte, consentono di ritenere che la condotta tenuta dalla convenuta (terza rispetto alle parti contrattuali) è stata comunque improntata a diligenza, correttezza e buona fede, pertanto, ad essa non sono in alcun modo imputabili le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso operato dal promissario acquirente per la mancata cancellazione entro il termine pattuito dell'iscrizione ipotecaria esistente sul bene oggetto di preliminare, senza, peraltro, considerare, come già osservato, che il terzo, la cui prestazione è stata promessa da una delle parti contrattuali, in alcun modo può essere chiamato a rispondere per le conseguenze derivanti da vicende contrattuali alle quali è rimasto del tutto estraneo.
Si precisa che, trattandosi di promessa del fatto del terzo, dell'eventuale inadempimento deve sempre rispondere il promittente e non anche il terzo, difettando, peraltro, un nesso causale tra la condotta eventualmente inadempiente del terzo (nel caso di specie, insussistente) e lo scioglimento del rapporto contrattuale ai fini del risarcimento del danno.
4.2 Né può ritenersi che la condotta tenuta da parte convenuta integri gli estremi di un fatto illecito, difettando gli elementi essenziali della fattispecie sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Invero, la stessa società agricola non ricostruisce la Parte_1 fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale, facendo derivare l'obbligazione risarcitoria, come sopra esposto, dai rapporti contrattuali intercorsi tra sé ed altri soggetti;
rapporti cui la conventa è rimasta estranea.
4.3 Per completezza può essere aggiunto che in alcun modo i danni richiesti, connessi alla mancata conclusione dell'affare da parte dell'attrice, avrebbero potuto essere imputati alla convenuta, difettando integralmente i requisiti dell'art. 1223 c.c. sul
11 nesso di consequenzialità immediata e diretta con la condotta della pretesa parte inadempiente o autrice di fatto illecito. Ed infatti, come detto, le operazioni contrattuali della società sono del tutto estranee alla sfera di conoscenza e conoscibilità della Pt_1 convenuta e in alcun modo riconducibili all'ambito di pertinenza delle proprie condotte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve considerarsi infondata e non può essere dunque accolta.
5. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
applicato lo scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 ed i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della non rilevante complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti di Parte_1
CP_1
- condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_1
€ 11.228,50 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 30/10/2025
Il giudice
CA TT
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1582 R.G. cont. 2021
TRA
- C.F./P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in via Alessandria n.
129 - Roma presso lo studio dell'avv. Bruno GUGLIELMETTI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Viale dello Statuto n.
1 - Latina presso lo studio dell'avv. Stefano SABATINO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno - promessa del fatto del terzo.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita dal deposito di note scritte del 24/02/2025): “Piaccia alla Giustizia
1 dell'Ill.mo Tribunale, accertato l'inadempimento della Sig.ra per non CP_1 avere fornito nei termini l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale e che la risoluzione del contratto preliminare di compravendita tra essa attrice ed il Sig.
è dipesa unicamente dalla mancata consegna dell'atto di assenso alla CP_2 cancellazione dell'ipoteca nei termini pattuiti, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 310.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con il favore delle spese”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte del 25/02/2025): “Richiamando tutte le eccezioni, allegazioni e difese già svolte, si conclude, anche in via istruttoria, come da comparsa di costituzione
e risposta, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 23/03/2021, la società agricola ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentir accertare l'inadempimento della convenuta per non aver
[...] tempestivamente fornito, in qualità di creditrice, il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia di un suo credito, con conseguente condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni subìti, quantificati in € 310.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che in data
1/6/2017, ad istanza della convenuta, in forza dell'ordinanza di condanna n. 364/2017 pronunciata dal Tribunale di Latina, è stata iscritta ipoteca giudiziale su beni di proprietà di e precisamente appezzamenti di terreno, siti in Aprilia, Controparte_3 censiti nel Catasto terreni al foglio 132, p.lle 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33; che in data
14/3/2019 ha acquistato da tale compendio immobiliare con atto Controparte_3
(rep. n. 54160 - racc. n. 21212) ai rogiti del notaio , prendendo Persona_1 atto nell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria a favore dell'avv. CP_1 convenuta.
2 Estinto il debito da parte di a garanzia del quale, come detto, Controparte_3 era stata iscritta l'ipoteca giudiziale, mediante versamento della somma di € 43.289,36 con bonifico in data 30/12/2019, la cui copia è stata inviata con missiva del 30/12/2019, in cui era stata richiesta anche la consegna della documentazione necessaria ai fini della cancellazione dell'ipoteca, il successivo 2/1/2020 la società attrice ha sottoscritto con un contratto preliminare di compravendita del compendio immobiliare CP_2 come sopra identificato, assumendo l'obbligo di ottenere la cancellazione dell'ipoteca entro il 30/03/2020 (termine essenziale), con stipula del definitivo entro il 30/6/2020
(termine essenziale).
Versata in data 8/1/2020 la caparra confirmatoria prevista (€ 50.000,00), ancorché in più occasioni sollecitata da a consegnare la Controparte_3 documentazione necessaria già richiesta, parte convenuta non avrebbe provveduto.
La società attrice ha altresì rilevato che, stante il mancato adempimento della convenuta, in data 20/5/2020, ha inviato tramite fax sull'utenza 0773 470005 (studio legale Sabatino) lettera con invito a consegnare entro dieci giorni la CP_1 documentazione necessaria per la cancellazione dell'ipoteca; che, con lettera dell'8/6/2020, il promissario acquirente, , ha CP_2 comunicato che avrebbe atteso 15 giorni per la cancellazione, decorsi inutilmente i quali il contratto preliminare sarebbe stato risolto, con obbligo per la promittente venditrice di pagare il doppio della caparra confirmatoria;
che con lettera dell'11/6/2020, ricevuta dalla convenuta il 18/6/2020, ha diffidato la stessa a consegnare la documentazione richiesta, rendendola edotta della sussistenza del termine previsto per la stipula del definitivo e dei danni eventualmente conseguenti alla risoluzione;
che, con PEC del 19/6/2020, parte convenuta ha comunicato di aver richiesto un appuntamento presso il notaio per il giorno 22/6/2020; Per_2 che, con lettera del 23/6/2020, ha comunicato alla convenuta che avrebbe potuto rivolgersi anche ad altro notaio di fiducia, qualora non fosse stato possibile fissare un appuntamento con il notaio prescelto;
che, con lettera del 1/7/2020, il promissario acquirente, , constatata CP_2
l'omessa cancellazione dell'ipoteca giudiziale nel termine previsto, ha dichiarato l'intenzione di recedere dal contratto, chiedendo il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, importo versato da essa attrice in data 8/9/2020;
3 che la convenuta ha prestato il proprio assenso alla cancellazione, sottoscrivendo il relativo atto, in data 13/7/2020.
Dedotta la responsabilità di parte convenuta per non aver provveduto tempestivamente alla consegna dell'atto di assenso necessario per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, da cui, nella prospettazione attorea, sarebbe derivato un danno patrimoniale in termini di danno emergente (pagamento del doppio della caparra confirmatorio a seguito del recesso operato dal promissario acquirente) e lucro cessante
(differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo pattuito nel contratto preliminare), parte attrice ha così concluso: “Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale, accertato
l'inadempimento della Sig.ra per non avere fornito nei termini l'atto di CP_1 assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale e che la risoluzione del contratto preliminare di compravendita tra essa attrice ed il Sig. è dipesa CP_2 unicamente dalla mancata consegna dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca nei termini pattuiti, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 310.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 15/12/2021, si è costituita in giudizio la quale ha rilevato come, prima della lettera CP_1 dell'11/6/2020, consegnatale in data 18/6/2020, non mai ricevuto, né da
[...]
(non corrispondendo a verità che la stessa le avesse richiesto l'atto di CP_3 assenso, avendo solo manifestato la volontà di estinguere il debito), né dalla società attrice, alcuna richiesta di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, non essendole mai pervenute le lettere inviate tramite fax, indicate dall'attrice, e ciò a causa di un guasto all'apparecchio di ricezione dei telefax di cui era dotato il suo studio legale.
Alcun rilievo assumerebbe, secondo quanto dedotto da parte convenuta, la richiesta di liberazione contenuta nella causale del bonifico, eseguito sul conto corrente Con intestato allo studio legale associato , sul quale opera la sola Controparte_4 segretaria dello studio, preposta a tale mansione e a verificare l'effettivo accredito delle somme fatturate.
Negando di essere a conoscenza della stipula del preliminare e della necessità di prestare il proprio assenso ai fini della cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole fino al 18/6/2020 (data di ricezione della lettera inviata dall'attrice), parte convenuta ha
4 precisato come abbia immediatamente e diligentemente contattato il notaio , Per_2 come indicato e richiesto dall'attrice, al fine di fissare un appuntamento in data
22/6/2020, notiziando immediatamente di ciò la società attrice con PEC del 19/6/2020.
Stante l'indisponibilità del notaio a riceverla in quella data, con PEC del
22/6/2020, ha comunicato all'attrice di essere in attesa della conferma di un nuovo appuntamento, rappresentando la propria disponibilità, ove dalla stessa ritenuto necessario, a rivolgersi ad altro notaio di fiducia;
a tale PEC l'attrice ha dato tardivo riscontro con raccomandata a/r, spedita il 25/6/2020 e ricevuta il 9/7/2020 (quando ormai aveva ricevuto conferma dal notaio del nuovo appuntamento, fissato il Per_2
13/7/2020, data in cui il consenso è stato formalmente prestato).
Esclusa, dunque, la sussistenza di una propria responsabilità in ordine alla mancata stipula del contratto definitivo, avendo tenuto essa convenuta una condotta diligente e improntata a correttezza e buona fede, diversamente dalla società attrice, nonché esclusa l'esistenza di un nesso causale tra la condotta assunta e lo scioglimento del rapporto contrattuale tra la società attrice e , da ricondursi CP_2 esclusivamente a fatto e colpa di parte attrice, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si conclude affinché il Tribunale voglia rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata e condannare la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta da liquidarsi sulla scorta dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. ed istruita la causa mediante l'espletamento della prova per interpello e per testi, articolata dalle parti e ammessa con ordinanza del 28/1/2023, ritenuta chiusa l'istruttoria, con ordinanza del 9/6/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Si rende necessario premettere in fatto che, con atto di compravendita (rep. n.
54160 - racc. n. 21212) del 14/3/2019, la società attrice ha acquistato da
[...]
(estranea al presente giudizio) la piena proprietà dei seguenti appezzamenti di CP_3
5 terreno, con destinazione agricola, siti in Aprilia, località Fosso Buglione o Fosso
Sant'Appetito, identificati nel catasto terreni al foglio 132, p.lle 20, 28, 29, 30, 31, 32,
33.
Nel richiamato atto si fa espressa menzione dell'ipoteca giudiziale, insistente sui beni, iscritta il 1/6/2017 (reg. gen. n. 12343 - reg. part. n. 1845) in favore di CP_1
odierna convenuta, “ben nota alla parte acquirente che, come sopra
[...] rappresentata, la lascia sussistere ma che la stessa parte venditrice [
[...]
si obbliga a far cancellare a propria cura e spese” (cfr. doc. 1 allegato alla CP_3 memoria di replica di parte attrice).
Come si desume dal contenuto del contratto preliminare versato in atti (cfr. doc.
2 allegato alla memoria di replica di parte attrice), la società attrice si è obbligata a far cancellare entro e non oltre la data del 31/3/2020 l'iscrizione pregiudizievole, quale termine ultimo ed essenziale per la predetta cancellazione. In difetto di cancellazione
l'odierno contratto si intenderà risolto per fatto e colpa della con espresso Parte_1 diritto del sig. a recedere dal contratto e richiedere il versamento del doppio CP_2 della caparra versata (cfr. artt. 3 e 10 del contratto preliminare).
Decorso inutilmente tale termine, il promissario acquirente ha esercitato il diritto di recesso, stante la mancata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente obbligo della società attrice inadempiente di versare il doppio della caparra confirmatoria.
Imputando l'inadempimento ad essa contestato alla tardività con cui la convenuta, avvocata , ha prestato il suo assenso alla cancellazione CP_1 dell'iscrizione ipotecaria, parte attrice ha agito nel presente giudizio ai fini della condanna della convenuta stessa al risarcimento dei danni che reputa di aver subito in conseguenza della predetta condotta.
3. Va premesso in diritto che è indiscutibile che l'inadempimento di un'obbligazione, derivante da un contratto o da un vincolo negoziale, sia imputabile solo alla parte contrattuale inadempiente e non anche ad un terzo (rispetto al contratto).
Nel caso di specie, alcuna obbligazione risulta assunta da parte convenuta (terza estranea al rapporto negoziale intervenuto tra la società attrice e soggetti terzi in relazione alla vendita dell'immobile gravato da ipoteca).
6 È parte attrice ad aver assunto l'obbligazione di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile venduto (che implica il fatto del terzo) ed è
l'inadempimento a tale obbligazione, nel termine contrattualmente previsto, che ha
“legittimato” il recesso del promissario acquirente, con obbligo di ripetizione del doppio della caparra confirmatoria versata.
Fatta tale premessa, pare opportuno rilevare come, alla stregua del principio di relatività del contratto che permea il nostro ordinamento, il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi espressamente previsti (art. 1372, secondo comma,
c.c.).
Ne deriva che il contratto non può imporre obblighi a carico di coloro che non sono parti del rapporto negoziale, né può sottrarre al terzo i suoi diritti (artt. 1478 e
1479 c.c.) o impedire al terzo di acquistare diritti.
In passato si riteneva che all'autonomia negoziale, in assenza di una manifestazione di volontà, fosse precluso di incidere sulla sfera giuridica del terzo, a prescindere dall'effetto favorevole o sfavorevole che ne conseguiva.
Si è, nel tempo, assistito ad un'evoluzione di tale pensiero giuridico, che ha condotto ad una nuova e diversa lettura dell'art. 1372 c.c., per cui il principio di relatività non impedirebbe l'attribuzione al terzo di effetti favorevoli, ferma restando la facoltà del terzo stesso di opporre il rifiuto.
In applicazione del principio di relatività degli effetti contrattuali, l'art. 1381 c.c. stabilisce che la promessa del fatto del terzo ha efficacia esclusivamente tra promittente e promissario, ma non crea vincoli di sorta per il terzo, la cui estraneità al rapporto costituisce presupposto per l'applicazione della norma (“colui che ha promesso
l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso” art. 1381 c.c.).
Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi"; sicché "qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a
7 disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno", il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare - in attuazione dell'obbligazione di "dare" - allorché "il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato
(Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19873).
4. Nel caso di specie, parte attrice ha assunto l'obbligazione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, che, stante la natura dell'ipoteca che viene in rilievo, implica un “fatto del terzo” (l'assenso del creditore alla cancellazione, una volta estinto il debito, a garanzia del quale l'ipoteca è stata iscritta).
Il terzo, come già osservato, anche laddove non compisse il fatto promesso dalla parte contrattuale, non può ritenersi inadempiente, non avendo assunto alcuna obbligazione contrattuale.
Né sussiste un obbligo, in via generale, del creditore a cancellare automaticamente l'iscrizione ipotecaria giudiziale, una volta che sia estinto il debito.
Il creditore non è obbligato a chiedere di sua iniziativa la cancellazione, gravando l'onere di chiederla su chiunque vi abbia interesse e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile, su cui risulta iscritta l'ipoteca (“l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze affinché il consenso prestato pervenga al debitore mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere di sua iniziativa la cancellazione della iscrizione ipotecaria, gravando su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere tale cancellazione e, quindi, in primo luogo, sul debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo reale” - così Cass. civ., sez. III, 20/6/2013, n. 15435).
Invero, come si evince dall'art. 2882 c.c. l'ipoteca giudiziale può essere cancellata quando è consentita dalle parti interessate, qualora si verifichi una delle condizioni indicate dall'art. 2878 c.c..
Per parti interessate si intende non solo il creditore ma anche il debitore, pertanto, non vi è un obbligo esclusivo in capo al creditore, il quale, però, a fronte della
8 richiesta del debitore, se l'obbligazione è stata estinta, è tenuto a prestare il proprio consenso.
4.1 Nel caso di specie, la formale richiesta di cancellazione dell'ipoteca risulta avvenuta solo con lettera a/r dell'11/6/2020, consegnata a parte convenuta in data
18/6/2020.
Le precedenti richieste del 30/12/2019 e del 20/05/2020 avanzate da
[...]
(debitrice e dante causa della società attrice), come emerso anche CP_3 dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, non sono mai state ricevute dalla convenuta a causa del malfunzionamento del fax presente nel proprio studio legale.
Sul cap. 1 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (“vero che il numero del fax dello Legale Associato è 0773470005 e, nelle date Pt_2 Parte_3 del 30.12.2019 e del 20.05.2020, l'apparecchio di ricezione dei fax presso il suddetto studio era guasto”), la teste, , escussa all'udienza del 19/12/2023, ha Testimone_1 dichiarato: “Voglio premettere che io stessa sono un avvocato e ho svolto questa attività presso lo studio lì mi recavo, nel periodo indicato, tutti i giorni e vi CP_1 permanevo per molte ore al giorno come accade usualmente. Confermo che lo studio
[...] aveva il numero di fax che mi si legge. Posso altresì confermare che a partire dal CP_1 mese di dicembre del 2019, ci accorgemmo che l'apparecchio non funzionava. Ce ne siamo accorti perché io stessa avrei dovuto ricevere con questo mezzo delle comunicazioni, ma il cliente non riusciva ad inviare il fax. ADR. Si decise di chiamare un tecnico, di cui ricordo il nome e al quale facevamo riferimento come studio per problemi tecnici: si tratta del sig. ; questi provò a riparare Persona_3
l'apparecchio, ma constatò che la carta non usciva. Si tentò sino al mese di giugno
2020 di ripararlo, ma alla fine si decise di abbandonare questa modalità di comunicazione, ormai desueta. ADR. “Nel periodo indicato, dal dicembre del 2019 e sino a giugno dell'anno successivo il fax non ha funzionato;
di seguito si decise di disattivarlo definitivamente. ADR. Quanto alle ricevute del fax che mi vengono mostrate
(allegate alla seconda memoria di parte attrice - doc. 5 e 6) posso richiamare quanto ho detto, vale a dire che il nostro fax non riusciva a stampare e restituire il documento inviatoci;
questo non esclude che il mittente abbia effettivamente inviato il fax, ma sta di fatto che a noi la macchina, non lo restituiva, come constatato dal tecnico ”. Per_3
9 Il mancato funzionamento del fax è stato confermato anche dal teste, Per_3
, tecnico incaricato della riparazione, il quale, escusso all'udienza del 29/2/2024,
[...] ha dichiarato: “Posso premettere che, a partire dall'anno 2013 se ben ricordo ho prestato assistenza allo studio – Sabatino;
l'assistenza tecnica fornita CP_1 riguardava i computer, le stampanti ed i fax. Sul capitolo di prova: Posso dire che nella prima parte del mese di dicembre 2019, non ricordo il giorno, fui chiamato dallo studio legale per un intervento sul fax;
il problema era che si inceppava la carta;
intervenni io stesso il giorno della chiamata o al più il giorno successivo, come di solito accade;
ricordo che il problema era determinato dal fatto che il rullo che trascina la carta si inceppava. Dopo il mio intervento apparentemente l'apparecchio ha ripreso a funzionare;
dopo qualche giorno, tuttavia, fui richiamato dallo studio perché il fax continuava a dare problemi. Il rullo interessato dal problema era quello di stampa;
il foglio si inceppava e si piegava su se stesso a fisarmonica rendendo il testo illeggibile.
ADR. Dopo le vacanze di Natale di quell'anno, ritirammo dallo studio legale
l'apparecchio del fax;
quindi, ci fu il blocco per il COVID e lo riconsegnammo in primavera, credo ad aprile. Ancora una volta dopo l'intervento l'apparecchio mostrava di funzionare, ma alla fine ricordo che l'apparecchio fu dimesso. Infatti, dopo qualche tempo dalla riconsegna, il fax tuttavia continuava ad incepparsi, cosicché si decise di non riparalo. ADR. Non fornii altri fax allo studio ”. CP_1
Può, dunque, ritenersi dimostrato, in assenza di prova in ordine ad un ulteriori contatti tra le parti, che la convenuta, anteriormente alla lettere a/r dell'11/6/2020, ricevuta il 18/6/2020, non ha mai ricevuto né da , né dalla società Controparte_3 attrice altra comunicazione con la quale le venisse richiesto di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria insistente sul bene oggetto di contratto preliminare o venisse informata della sussistenza del contratto preliminare e di un termine essenziale (anche sotto tale profilo si evidenzia che il terzo in alcun modo può essere chiamato a rispondere per le conseguenze derivanti da vicende contrattuali alle quali è rimasto del tutto estraneo).
Dalla documentazione versata in atti si evince che, una volta ricevuta la richiesta di prestare il proprio assenso e resa edotta dell'esistenza del contratto preliminare, parte convenuta ha contattato in data 19/6/2020 il notaio al fine di prendere Persona_4
10 un appuntamento per rilasciate la richiesta dichiarazione di assenso (cfr. doc. 2 - 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Risulta altresì che, comunicatale l'indisponibilità da parte del Notaio di riceverla il 22/6/2020, la convenuta ha immediatamente comunicato la situazione alla società attrice (doc. 4 - 6 - 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), la quale con lettera a/r del 23/6/2020 (ricevuta dalla convenuta il 9/7/2020, quando ormai era peraltro già decorso il termine per la stipula del contratto definitivo), ha invitato la convenuta a rivolgersi anche ad altro notaio di sua fiducia.
L'atto di assenso è stato prestato dalla convenuta in data 13/7/2020.
Le circostanze verificatesi nel caso concreto, come descritte, consentono di ritenere che la condotta tenuta dalla convenuta (terza rispetto alle parti contrattuali) è stata comunque improntata a diligenza, correttezza e buona fede, pertanto, ad essa non sono in alcun modo imputabili le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso operato dal promissario acquirente per la mancata cancellazione entro il termine pattuito dell'iscrizione ipotecaria esistente sul bene oggetto di preliminare, senza, peraltro, considerare, come già osservato, che il terzo, la cui prestazione è stata promessa da una delle parti contrattuali, in alcun modo può essere chiamato a rispondere per le conseguenze derivanti da vicende contrattuali alle quali è rimasto del tutto estraneo.
Si precisa che, trattandosi di promessa del fatto del terzo, dell'eventuale inadempimento deve sempre rispondere il promittente e non anche il terzo, difettando, peraltro, un nesso causale tra la condotta eventualmente inadempiente del terzo (nel caso di specie, insussistente) e lo scioglimento del rapporto contrattuale ai fini del risarcimento del danno.
4.2 Né può ritenersi che la condotta tenuta da parte convenuta integri gli estremi di un fatto illecito, difettando gli elementi essenziali della fattispecie sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Invero, la stessa società agricola non ricostruisce la Parte_1 fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale, facendo derivare l'obbligazione risarcitoria, come sopra esposto, dai rapporti contrattuali intercorsi tra sé ed altri soggetti;
rapporti cui la conventa è rimasta estranea.
4.3 Per completezza può essere aggiunto che in alcun modo i danni richiesti, connessi alla mancata conclusione dell'affare da parte dell'attrice, avrebbero potuto essere imputati alla convenuta, difettando integralmente i requisiti dell'art. 1223 c.c. sul
11 nesso di consequenzialità immediata e diretta con la condotta della pretesa parte inadempiente o autrice di fatto illecito. Ed infatti, come detto, le operazioni contrattuali della società sono del tutto estranee alla sfera di conoscenza e conoscibilità della Pt_1 convenuta e in alcun modo riconducibili all'ambito di pertinenza delle proprie condotte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve considerarsi infondata e non può essere dunque accolta.
5. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
applicato lo scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 ed i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della non rilevante complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti di Parte_1
CP_1
- condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_1
€ 11.228,50 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 30/10/2025
Il giudice
CA TT
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