CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola de Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1027/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Emanuela Santoni;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Paolo Bonalume;
appellata avente ad oggetto: adempimento di contratto di somministrazione e cessione del credito;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, in accoglimento dei motivi di appello in narrativa e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 424/2023 del
26.05.2023, rigettare tutte le domande proposte in primo grado da (già Controparte_1 [...]
[...
[...] ) in via principale, subordinata e ulteriormente subordinata, siccome Controparte_2
infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria, con espressa dichiarazione di non voler invertire
l'onere della prova, insiste nell'ammissione della prova per testi richiesta in primo grado sulla seguente circostanza, indicando a testi i signori , residente in [...]e Testimone_1 CP_3
, residente a : 1) Dica se è vero che le fatture Edison che si esibiscono (all.
[...] Parte_1
10 fascicolo di parte attrice), riepilogate nell'elenco che si esibisce (all. 3 fascicolo di parte attrice) sono pervenute al a mezzo posta in formato cartaceo. Con la Parte_1
vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.”; appellata: “in via preliminare: rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza del Tribunale di Fermo n. 424/2023 (RG n. 1284/2020) pubblicata in data 26/05/2023 per assenza dei presupposti di legge. NEL MERITO: 1) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal con l'Atto Parte_1
di citazione in appello notificato in data 11/12/2023 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza del Tribunale di Fermo n. 424/2023 (RG n. 1284/2020) pubblicata in data
26/05/2023 (o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma
Corte);2) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Fermo n. 424/2023 (RG n. 1284/2020) pubblicata in data 26/05/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di oltre Parte_1 Controparte_1
che degli importi già riconosciuti in favore di all'esito del giudizio di primo Controparte_1
grado, dei seguenti ulteriori importi (ovvero di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a : I) Euro 235,01 a titolo di capitale portato dalla fattura n. Controparte_1
5750109722 emessa da Edison Energia s.p.a. in data 18/04/2015; II) interessi moratori
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
2 III) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alla fattura costituente la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha attribuito rilievo ostativo all'accoglimento della pretesa creditoria alla circostanza del mancato invio al somministrato, in pendenza della relazione contrattuale, delle fatture relative al contratto di somministrazione e da cui originano i crediti poi ceduti a Controparte_1
Il motivo si palesa suscettibile di accoglimento nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che, anche qualora si volesse ritenere che le fatture cartacee non siano mai state inviate dal somministrante al somministrato (ciò che, in carenza di ulteriori elementi conoscitivi, appare dissonante rispetto ad un criterio di ragionevole plausibilità
desumibile dalla comune esperienza), nondimeno vi è che esse sono state tempestivamente prodotte nel corso del giudizio di primo grado.
Vi è, pertanto, che (la cui qualità di cessionario dei crediti è stata affermata dal Controparte_1
Tribunale di Fermo con statuizione decisionale non attinta da alcun motivo di impugnazione)
3 tramite produzione del contratto di somministrazione e tramite deposito delle fatture, ha fornito adeguata prova della sussistenza della fonte negoziale delle obbligazioni, tanto più che l'avvenuta stipulazione di tale contratto costituisce circostanza pacifica.
Dunque, in ragione dinamica del riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità
contrattuale, grava in capo al somministrato l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sussistenza di connotati di invalidità della fonte negoziale o di presupposti di inefficacia.
Per quanto concerne le doglianze relative all'alterazione patologica del sinallagma stigmatizzate tramite proposizione dell'eccezione di inadempimento, vi è che, anche alla luce del principio della vicinanza, l'allegazione compiuta dal somministrato deve essere particolarmente circostanziata e, dunque, volta a lumeggiare in maniera precisa, chiara e specifica l'inadempimento del somministrante.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che il , oltre Parte_1 ad indugiare sul profilo dell'asserito mancato invio stragiudiziale delle fatture (doglianza che, come sopra indicato, il Collegio ritiene superata all'esito della tempestiva produzione delle fatture nel corso del giudizio di primo grado), ha omesso ogni specifica allegazione circa eventi critici per ipotesi verificatesi in pendenza della relazione negoziale e preclusivi del sorgere dell'altrui pretesa creditoria.
Le deduzioni difensive sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, invero, non si affrancano dal piano della genericità e dell'ipoteticità posto che la narrazione difensiva non compie allegazione di alcun fatto concreto (e, tantomeno, ne fornisce la prova) individuato cioè nelle sue modalità di verificazione e nelle sue coordinate di tempo e di luogo, relativo, ad esempio, a fenomeni di interruzione della somministrazione, alla sussistenza di addebiti fuori media dei consumi, all'errato funzionamento del contatore o all'alterazione di esso ad opera di terzi.
Il nemmeno ha allegato l'avvenuta stipulazione, nel medesimo periodo Parte_1
cronologico cui ineriscono le fatture prodotte, di un contratto di somministrazione con altro imprenditore, ciò che avrebbe potuto indurre ad una diversa perimetrazione temporale delle relazione negoziale intercorsa tra l'ente e la società cedente.
Anzi, come rilevato nell'esaminare il secondo motivo, il oltre a non Parte_1
aver formulato contestazioni specifiche, ha eccepito il parziale pagamento, premurandosi di fornire la prova correlata, ciò che si pone in dissidio con la circostanza (prospettata, lo si ripete,
in termini assolutamente generici ed ipotetici) della patologica alterazione del sinallagma negoziale.
4 Le considerazioni testè svolte, e dunque le rilevate carenze di allegazione, conducono al rigetto dell'eccezione di inadempimento, dovendosi ribadire che la cessionaria, anche in ragione dei riconoscimenti impliciti ed espliciti compiuti dalla controparte, ha fornito adeguata prova della fonte negoziale dell'obbligazione.
Tuttavia, la circostanza che le fatture siano state prodotte solo nel corso del giudizio di primo grado, o che comunque non vi sia prova dell'avvenuta consegna al somministrato in data pregressa a quella del deposito in giudizio, incide sull'individuazione del dies a quo degli interessi moratori e sulla debenza degli interessi anatocistici.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che la norma di cui al primo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Se la costituzione in mora non è necessaria, è pur sempre necessario che il debitore abbia avuto conoscenza del termine di pagamento (e, in ragione del principio generale di cui al primo comma dell'art. 2697 c.c., grava in capo al creditore l'onere di fornire tale prova) e qualora l'indicazione del termine sia contenuta nella fattura (come nel caso di specie) e non vi è prova che tale fattura sia stata portata a conoscenza del debitore in epoca pregressa a quella del deposito in giudizio
(sempre come nel caso di specie), gli interessi moratori avranno decorrenza dal momento in cui il debitore ha acquisito conoscenza della scadenza del termine di pagamento.
Nel caso di specie, ciò è avvenuto con l'invio della pec/raccomanda di messa in mora del
26.6.2020, cui risulta allegato l'elenco delle fatture con l'indicazione dei rispettivi termini.
Non vi è prova che il abbia acquisito tale conoscenza in epoca pregressa. Parte_1
Ciò preclude l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici poiché, in ragione di quanto testè esposto, gli interessi moratori non risultano scaduti al momento della proposizione della domanda (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n.
4830 del 10/03/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4935 del 08/03/2006, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 13478 del 26/05/2008).
In altri e più compiuti termini, “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti,
5 ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno (così, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 1164 del 18/01/2017)”.
II. Con il secondo motivo, il censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui ha rigettato l'eccezione di parziale adempimento incentrata sull'avvenuto pagamento della fattura n. 2007411914 del 10.03.2015, per un importo di euro 1.071,50.
Il motivo è fondato
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, emerge che il Tribunale di Fermo è giunto al rigetto dell'eccezione sull'assunto della mancata inclusione della fattura sopra indicata tra quelle sottese all'articolata pretesa creditoria e, dunque, con più precisione, in ragione del convincimento che il pagamento della somma di euro 1.071,50 non possa essere imputato al soddisfacimento della complessa obbligazione ancora pendente.
Tal ultimo convincimento si rivela erroneo proprio alla luce della documentazione tempestivamente prodotta dalla cessionaria che ha incluso la fattura n. Controparte_1
2007411914:
- nell'allegato 1 alla notifica di cessione (doc. 5);
- nell'elenco riepilogativo delle fatture (doc. 3); Cont
- tra i documenti allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (doc. 10 1ª fattura della cartella zip prodotta).
Non può dunque condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui detta fattura non fosse oggetto di cessione e, per tale ragione, non dovesse essere considerata nella valutazione dell'eccezione di intervenuto pagamento.
Altresì, risulta provato che il ha adempiuto l'obbligazione cui inerisce Parte_1 tale fattura, prima ancora della notifica della cessione del credito.
In particolare, il ha prodotto: Pt_1
- il mandato di pagamento n. 509 del 22.04.2015 avente come beneficiario la cessionaria
Edison Energia s.p.a.;
- le quietanze rilasciate dall'istituto tesoriere (Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. – succursale di ); Parte_1
- le contabili bancarie, complete della causale di versamento, in cui è espressamente menzionata la fattura n. 2007411914.
6 Tali documenti si elevano ad adeguata prova dell'avvenuto pagamento, tanto più Controparte_1 pur essendo stata posta nelle condizioni di contraddire sulla produzione del non ha mai Pt_1 contestato specificamente l'autenticità, la provenienza o la riferibilità del mandato e delle quietanze, limitandosi ad affermazioni generiche circa la pretesa inefficacia probatoria della documentazione prodotta dal debitore ceduto.
III. Alla luce di quanto osservato, e in parziale riforma della sentenza impugnata, il
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore di della minor Parte_1 Controparte_1
somma di euro 6.048,54, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 dalla domanda al saldo ed ulteriori accessori come indicato in dispositivo.
IV. Le spese del presente grado devono essere integralmente compensate in ragione dell'avvenuto integrale accoglimento del secondo motivo e del parziale accoglimento del primo (limitatamente ai profili della decorrenza degli interessi moratori e della debenza degli interessi anatocistici) nonché in ragione della condotta processuale della parti, al riguardo dovendosi evidenziare che il ha accettato la proposta di conciliazione formulata con ordinanza del Parte_1
22.4.2024 (incentrata sul riconoscimento della pretesa creditoria della cessionaria in misura di euro 7.000,00 ) mentre è rimasta inerte alle sollecitazioni della Corte, omettendo Controparte_1
financo di esprimere la propria posizione in merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 6.048,54 oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 dal 26.6.2020 al saldo, e della somma di euro 40,00 per ogni fattura depositata con esclusione delle fatture n. 5750109722 del 18.04.2015 e n. 2007411914 del 10.03.2015;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola de Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1027/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Emanuela Santoni;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Paolo Bonalume;
appellata avente ad oggetto: adempimento di contratto di somministrazione e cessione del credito;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, in accoglimento dei motivi di appello in narrativa e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 424/2023 del
26.05.2023, rigettare tutte le domande proposte in primo grado da (già Controparte_1 [...]
[...
[...] ) in via principale, subordinata e ulteriormente subordinata, siccome Controparte_2
infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria, con espressa dichiarazione di non voler invertire
l'onere della prova, insiste nell'ammissione della prova per testi richiesta in primo grado sulla seguente circostanza, indicando a testi i signori , residente in [...]e Testimone_1 CP_3
, residente a : 1) Dica se è vero che le fatture Edison che si esibiscono (all.
[...] Parte_1
10 fascicolo di parte attrice), riepilogate nell'elenco che si esibisce (all. 3 fascicolo di parte attrice) sono pervenute al a mezzo posta in formato cartaceo. Con la Parte_1
vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.”; appellata: “in via preliminare: rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza del Tribunale di Fermo n. 424/2023 (RG n. 1284/2020) pubblicata in data 26/05/2023 per assenza dei presupposti di legge. NEL MERITO: 1) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal con l'Atto Parte_1
di citazione in appello notificato in data 11/12/2023 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza del Tribunale di Fermo n. 424/2023 (RG n. 1284/2020) pubblicata in data
26/05/2023 (o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma
Corte);2) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Fermo n. 424/2023 (RG n. 1284/2020) pubblicata in data 26/05/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di oltre Parte_1 Controparte_1
che degli importi già riconosciuti in favore di all'esito del giudizio di primo Controparte_1
grado, dei seguenti ulteriori importi (ovvero di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a : I) Euro 235,01 a titolo di capitale portato dalla fattura n. Controparte_1
5750109722 emessa da Edison Energia s.p.a. in data 18/04/2015; II) interessi moratori
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
2 III) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alla fattura costituente la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha attribuito rilievo ostativo all'accoglimento della pretesa creditoria alla circostanza del mancato invio al somministrato, in pendenza della relazione contrattuale, delle fatture relative al contratto di somministrazione e da cui originano i crediti poi ceduti a Controparte_1
Il motivo si palesa suscettibile di accoglimento nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che, anche qualora si volesse ritenere che le fatture cartacee non siano mai state inviate dal somministrante al somministrato (ciò che, in carenza di ulteriori elementi conoscitivi, appare dissonante rispetto ad un criterio di ragionevole plausibilità
desumibile dalla comune esperienza), nondimeno vi è che esse sono state tempestivamente prodotte nel corso del giudizio di primo grado.
Vi è, pertanto, che (la cui qualità di cessionario dei crediti è stata affermata dal Controparte_1
Tribunale di Fermo con statuizione decisionale non attinta da alcun motivo di impugnazione)
3 tramite produzione del contratto di somministrazione e tramite deposito delle fatture, ha fornito adeguata prova della sussistenza della fonte negoziale delle obbligazioni, tanto più che l'avvenuta stipulazione di tale contratto costituisce circostanza pacifica.
Dunque, in ragione dinamica del riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità
contrattuale, grava in capo al somministrato l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sussistenza di connotati di invalidità della fonte negoziale o di presupposti di inefficacia.
Per quanto concerne le doglianze relative all'alterazione patologica del sinallagma stigmatizzate tramite proposizione dell'eccezione di inadempimento, vi è che, anche alla luce del principio della vicinanza, l'allegazione compiuta dal somministrato deve essere particolarmente circostanziata e, dunque, volta a lumeggiare in maniera precisa, chiara e specifica l'inadempimento del somministrante.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che il , oltre Parte_1 ad indugiare sul profilo dell'asserito mancato invio stragiudiziale delle fatture (doglianza che, come sopra indicato, il Collegio ritiene superata all'esito della tempestiva produzione delle fatture nel corso del giudizio di primo grado), ha omesso ogni specifica allegazione circa eventi critici per ipotesi verificatesi in pendenza della relazione negoziale e preclusivi del sorgere dell'altrui pretesa creditoria.
Le deduzioni difensive sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, invero, non si affrancano dal piano della genericità e dell'ipoteticità posto che la narrazione difensiva non compie allegazione di alcun fatto concreto (e, tantomeno, ne fornisce la prova) individuato cioè nelle sue modalità di verificazione e nelle sue coordinate di tempo e di luogo, relativo, ad esempio, a fenomeni di interruzione della somministrazione, alla sussistenza di addebiti fuori media dei consumi, all'errato funzionamento del contatore o all'alterazione di esso ad opera di terzi.
Il nemmeno ha allegato l'avvenuta stipulazione, nel medesimo periodo Parte_1
cronologico cui ineriscono le fatture prodotte, di un contratto di somministrazione con altro imprenditore, ciò che avrebbe potuto indurre ad una diversa perimetrazione temporale delle relazione negoziale intercorsa tra l'ente e la società cedente.
Anzi, come rilevato nell'esaminare il secondo motivo, il oltre a non Parte_1
aver formulato contestazioni specifiche, ha eccepito il parziale pagamento, premurandosi di fornire la prova correlata, ciò che si pone in dissidio con la circostanza (prospettata, lo si ripete,
in termini assolutamente generici ed ipotetici) della patologica alterazione del sinallagma negoziale.
4 Le considerazioni testè svolte, e dunque le rilevate carenze di allegazione, conducono al rigetto dell'eccezione di inadempimento, dovendosi ribadire che la cessionaria, anche in ragione dei riconoscimenti impliciti ed espliciti compiuti dalla controparte, ha fornito adeguata prova della fonte negoziale dell'obbligazione.
Tuttavia, la circostanza che le fatture siano state prodotte solo nel corso del giudizio di primo grado, o che comunque non vi sia prova dell'avvenuta consegna al somministrato in data pregressa a quella del deposito in giudizio, incide sull'individuazione del dies a quo degli interessi moratori e sulla debenza degli interessi anatocistici.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che la norma di cui al primo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Se la costituzione in mora non è necessaria, è pur sempre necessario che il debitore abbia avuto conoscenza del termine di pagamento (e, in ragione del principio generale di cui al primo comma dell'art. 2697 c.c., grava in capo al creditore l'onere di fornire tale prova) e qualora l'indicazione del termine sia contenuta nella fattura (come nel caso di specie) e non vi è prova che tale fattura sia stata portata a conoscenza del debitore in epoca pregressa a quella del deposito in giudizio
(sempre come nel caso di specie), gli interessi moratori avranno decorrenza dal momento in cui il debitore ha acquisito conoscenza della scadenza del termine di pagamento.
Nel caso di specie, ciò è avvenuto con l'invio della pec/raccomanda di messa in mora del
26.6.2020, cui risulta allegato l'elenco delle fatture con l'indicazione dei rispettivi termini.
Non vi è prova che il abbia acquisito tale conoscenza in epoca pregressa. Parte_1
Ciò preclude l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici poiché, in ragione di quanto testè esposto, gli interessi moratori non risultano scaduti al momento della proposizione della domanda (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n.
4830 del 10/03/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4935 del 08/03/2006, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 13478 del 26/05/2008).
In altri e più compiuti termini, “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti,
5 ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno (così, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 1164 del 18/01/2017)”.
II. Con il secondo motivo, il censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui ha rigettato l'eccezione di parziale adempimento incentrata sull'avvenuto pagamento della fattura n. 2007411914 del 10.03.2015, per un importo di euro 1.071,50.
Il motivo è fondato
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, emerge che il Tribunale di Fermo è giunto al rigetto dell'eccezione sull'assunto della mancata inclusione della fattura sopra indicata tra quelle sottese all'articolata pretesa creditoria e, dunque, con più precisione, in ragione del convincimento che il pagamento della somma di euro 1.071,50 non possa essere imputato al soddisfacimento della complessa obbligazione ancora pendente.
Tal ultimo convincimento si rivela erroneo proprio alla luce della documentazione tempestivamente prodotta dalla cessionaria che ha incluso la fattura n. Controparte_1
2007411914:
- nell'allegato 1 alla notifica di cessione (doc. 5);
- nell'elenco riepilogativo delle fatture (doc. 3); Cont
- tra i documenti allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (doc. 10 1ª fattura della cartella zip prodotta).
Non può dunque condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui detta fattura non fosse oggetto di cessione e, per tale ragione, non dovesse essere considerata nella valutazione dell'eccezione di intervenuto pagamento.
Altresì, risulta provato che il ha adempiuto l'obbligazione cui inerisce Parte_1 tale fattura, prima ancora della notifica della cessione del credito.
In particolare, il ha prodotto: Pt_1
- il mandato di pagamento n. 509 del 22.04.2015 avente come beneficiario la cessionaria
Edison Energia s.p.a.;
- le quietanze rilasciate dall'istituto tesoriere (Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. – succursale di ); Parte_1
- le contabili bancarie, complete della causale di versamento, in cui è espressamente menzionata la fattura n. 2007411914.
6 Tali documenti si elevano ad adeguata prova dell'avvenuto pagamento, tanto più Controparte_1 pur essendo stata posta nelle condizioni di contraddire sulla produzione del non ha mai Pt_1 contestato specificamente l'autenticità, la provenienza o la riferibilità del mandato e delle quietanze, limitandosi ad affermazioni generiche circa la pretesa inefficacia probatoria della documentazione prodotta dal debitore ceduto.
III. Alla luce di quanto osservato, e in parziale riforma della sentenza impugnata, il
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore di della minor Parte_1 Controparte_1
somma di euro 6.048,54, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 dalla domanda al saldo ed ulteriori accessori come indicato in dispositivo.
IV. Le spese del presente grado devono essere integralmente compensate in ragione dell'avvenuto integrale accoglimento del secondo motivo e del parziale accoglimento del primo (limitatamente ai profili della decorrenza degli interessi moratori e della debenza degli interessi anatocistici) nonché in ragione della condotta processuale della parti, al riguardo dovendosi evidenziare che il ha accettato la proposta di conciliazione formulata con ordinanza del Parte_1
22.4.2024 (incentrata sul riconoscimento della pretesa creditoria della cessionaria in misura di euro 7.000,00 ) mentre è rimasta inerte alle sollecitazioni della Corte, omettendo Controparte_1
financo di esprimere la propria posizione in merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 6.048,54 oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 dal 26.6.2020 al saldo, e della somma di euro 40,00 per ogni fattura depositata con esclusione delle fatture n. 5750109722 del 18.04.2015 e n. 2007411914 del 10.03.2015;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
7