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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 18.09.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1519/2024R.g.
Tra
n.07/03/1972 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. ta Loredana Veltri
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sardanelli
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 05/07/2024, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro da luglio 2007 a giugno 2022, condannare in p.l.r.p.t. a corrispondere al lavoratore, a titolo Controparte_2 di differenze retributive, la cifra di euro 13.732,62 € come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi-con maggiorazione di legge, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti- da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, ex art. 93
c.p.c.”
1 Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva: A) rigettare l'avversa domanda, siccome inammissibile, illegittima ed infondata;
B) in subordine, e salvo gravame, ridimensionare
l'ammontare ex adverso preteso, decurtando la somma richiesta in ricorso delle differenze retributive per le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla Direttiva 2003/88 CE del 4/11/2003 e, quindi, certamente, per la componente “nuova indennità di presenza” dell'ERAS A e per l'ERAS B;
delle differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i
28 annui;
delle differenze retributive ormai prescritte;
C) con il favore delle spese e competenze di lite, o quantomeno con compensazione delle stesse.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 16.04.2025, e del 17.09.2025 frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c., con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nel giorno successivo alla scadenza del termine ex art.127terc.p.c. che si considera, dunque, letta in udienza.
Parte ricorrente deduce di non aver percepito, fin dall'assunzione, durante il godimento delle ferie, alcune delle indennità direttamente connesse all'espletamento delle mansioni che, a far data dal 2007, sono state conglobate nella voce retributiva denominata ERAS, nelle due componenti della ERAS A e della ERAS B.; deduce altresì che, dall'entrata in vigore dell'accordo del 2007 (1° febbraio
2007) e fino al giugno 2022 ha percepito ERAS A ed ERAS B, nella misura documentata dalle stesse buste paga, soltanto nei giorni in cui ha effettivamente reso la prestazione lavorativa e non nei giorni di fruizione del congedo (complessivamente individuati da parte ricorrente in
464).
Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36,3°co. Cost., dall'art.2109, 2°co.c.c., dall'art. 10, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini
2 dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155). L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie Europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie Europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. La normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale.
Ciò posto, si rileva che la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216) - con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione - ha statuito che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36
Cost. e art. 2109c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
L'assunto, che per i giorni eccedenti il numero di 28, l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva in oggetto non garantisce una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti. In ordine all'an dell'azionata pretesa, deve essere, dunque, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale
3 dell'ERAS. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale
(ERAS A e ERAS B), come di seguito individuate.
In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, eccependo, in primo luogo, la prescrizione parziale delle differenze retributive rivendicate e assumendo, poi, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva quanto segue: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246).
Nel caso di specie, al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) le pretese di parte ricorrente (decorrenti dal febbraio 2007), erano prescritte e, dunque, tale eccezione, va parzialmente accolta con riferimento all'annualità 2007. Diversamente, per le annualità successive non è iniziata la decorrenza del termine, non essendo cessato il rapporto di lavoro.
È altresì meritevole di accoglimento la domanda formulata da parte resistente di riduzione delle somme richieste per le differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui, in ragione dell'orientamento espresso dalla S.C., sopra enunciato.
Le somme dovute dalla resistente devono essere, dunque, parametrate sui giorni di ferie goduti dalla parte ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme non dovute, deve essere ritenuto accertato il diritto del prestatore odierno ricorrente alla corresponsione della somma di €11.585,21 che tiene conto, per l'eras A di un valore pari ad €
19,16 giornaliere, e per l'eras B dei valori individuati per ciascun anno, come da documentazione in atti.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, è stata esclusa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dalle voci in oggetto. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono compensate nella misura di un terzo e sono poste par la restante parte a carico della parte resistente soccombente, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle
4 spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma lorda di €11.585,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dalla maturazione e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive.
2) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite, liquidate in € 1.797,00 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria ex art. 93c.p.c.
Vibo Valentia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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