TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott. Niccolo' Calvani Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11337/2024 tra le parti:
Parte_1
rappresentato e Parte_2 Parte_3 Parte_4 difeso dall'avv. VERONICA VENTURI e dall'avv. PIER LUIGI MISSERE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Pisa in via di Mezzana 19, come da procura allegata telematicamente.
ATTORE
e
e Controparte_1 CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
1 CONCLUSIONI
Attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via pregiudiziale confermare la propria competenza nel giudizio de qua. in via principale e nel merito accertare e dichiarare nullo e inopponibile nei confronti del per i motivi espressi in narrativa l'atto di conferimento Parte_1 ai Rogiti Dott. Rep. N. 10 10.463 Raccolta n. 7010 con i Persona_1 quali la conferiva nella i seguenti beni immobili e con Parte_2 CP_1 tutte le relative conseguenze di legge.
1) Piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in DE Via
VI EN 147 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE
Foglio 3 particella 121 sub.12 categoria A/2consistenza 7 vani mq 125. Fa parte delle proprietà anche 1/2 della piena proprietà di un locale di sgombero identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 3 particella
121 sub.11 Cat C/2.
2) Piena proprietà dell'immobile sito in DE (PI), Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
DE Foglio 12 particella 564 sub.10 categoria C/1 mq 47.
3) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI), Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.7 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60 rendita. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio
12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
4) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI) Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.8 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine
2 o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
Conseguentemente condannare la il socio illimitatamente CP_1 responsabile sig.ra a e restituire tutti i frutti civili / canoni percepiti CP_2 in forza dei contratti di locazione indicati in premessa che si quantificano nelle seguenti somme per contratto di locazione con Industria e Servizi s.r.l. per €
6.500,00 per il contratto con nella somma di € 37.700.00, Controparte_3 per il contratto con Yuan € 40.600,00 e ciò sino alla data della presente memoria oltre successivi canoni sino alla emissione della sentenza oltre interessi dal momento del conferimento al saldo
-In denegata ipotesi di non accoglimento della spiegata domanda di nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art 66 L.F e 2901 c.c. accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto di conferimento ai
Rogiti Dott. Rep. N. 10 10.463 Raccolta n. 7010 e per Persona_1
l'effetto revocarlo con il quale venivano conferiti i seguenti beni immobili:
1) Piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in DE Via
VI EN 147 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE
Foglio 3 particella 121 sub.12 categoria A/2consistenza 7 vani mq 125. Fa parte delle proprietà anche 1/2 della piena proprietà di un locale di sgombero identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 3 particella
121 sub.11 Cat C/2.
2) Piena proprietà dell'immobile sito in DE (PI), Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
DE Foglio 12 particella 564 sub.10 categoria C/1 mq 47.
3) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI), Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.7 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60 rendita. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio
3 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
4) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI) Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.8 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine
o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
Conseguentemente condannare la il socio illimitatamente CP_1 responsabile sig,ra e restituire tutti i frutti civili / canoni percepiti CP_2 in forza dei contratti di locazione indicati in premessa che si quantificano nelle seguenti somme per contratto di locazione con Industria e Servizi s.r.l. per €
6.500,00 per il contratto con nella somma di € 37.700.00, Controparte_3 per il contratto con Yuan € 40.600,00 e ciò sino alla data della presente memoria oltre successivi canoni sino alla emissione della sentenza oltre interessi dal momento del conferimento al saldo
In ogni caso ordinare al Responsabile della Conservatoria dei Registri immobiliare e Camera di Commercio competente alle conseguenti trascrizione e annotazione- con vittoria di spese e compensi professionale, Iva e Cap, come per Legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della società di fatto ha Parte_1 Parte_2 Parte_5 convenuto in giudizio (di seguito solo “ ”) e Controparte_1 CP_1
per sentir accertare e dichiarare la nullità dell'atto di CP_2 conferimento di ramo di azienda in s.n.c. operato da in favore di Parte_2
e revocare detto conferimento. CP_1
L'attrice ha riferito che:
4 - con sentenza del 19.10.2020 il Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento di società costituita da un unico socio, Parte_1
deceduta nel giugno 2019 senza che gli eredi Parte_1 provvedessero alla successione e alla modifica dell'intestazione delle quote sociali;
- successivamente, su ricorso del Fallimento, il Tribunale di Pisa con sentenza del 21.12.2021 ha dichiarato il fallimento della società di fatto composta da Parte_1 Parte_2 Parte_5
accertando l'esistenza di un unico centro di interessi
[...] economici e gestionali tra le predette società, con identità di compagine sociale e amministrativa, utilizzo promiscuo di forza lavoro e conti correnti, nonché assenza di scritture contabili e occultamento di ricavi;
- nel dicembre 2019 (di seguito solo “ ”) ha conferito un Parte_2 Pt_2 ramo di azienda immobiliare nella costituenda , le cui socie CP_1 fondatrici risultavano la stessa , amministrata da Pt_2 CP_4
, e la figlia di quest'ultimo, ;
[...] CP_1
- al momento del conferimento era priva di compagine sociale, Pt_2 essendo deceduta l'unica socia, e non essendo ancora Parte_1 subentrata la madre di quest'ultima, la quale ha Persona_2 acquisito la qualità di socia solo nel 2021;
- pertanto l'amministratore al momento del Controparte_4 conferimento era privo di poteri rappresentativi e gestori, non potendo compiere atti di straordinaria amministrazione né modificare l'assetto patrimoniale della società; a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui il conferimento ha determinato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale che ha privato la società del ramo di azienda costituente la gestione immobiliare;
- conseguentemente l'atto di conferimento sarebbenullo ai sensi degli artt. 1419 e 2470 c.c., non sarebbe opponibile al fallimento e sarebbe inefficace anche a mente degli artt. 2475 e ss. e 2479 c.c., in quanto l'unico motivo dell'atto risulta illecito essendo stato realizzato al solo 5 fine di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, svuotando la società del suo patrimonio e attribuendolo alla figlia dell'amministratore e, in ogni caso, sarebbestato posto in essere da un amministratore privo di poteri, circostanza di cui non poteva non essere a CP_1 conoscenza atteso il decesso della madre, socia unica di;
Pt_2
- la nuova società sarebbe stata costituita anche al fine di CP_1 girocontare denari in favore di e della sua famiglia;
CP_2
- l'atto di conferimento sarebbe inefficace ex artt. 165 CCII (ex art. 66
L.F) e 2901 c.c. in quanto revocabile avendo perseguito lo scopo di sottrarre i beni immobili alla aggressione dei creditori sostituendo beni liberamente aggredibili, quali gli immobili, in partecipazioni sociali con una variazione qualitativa che pregiudica i creditori;
- la revocabilità del conferimento emerge, secondo la prospettazione di parte, dall'esistenza di debiti anteriori all'atto contestato e in particolare da una esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per 1,5 milioni di euro;
- la sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori si inserirebbe in un contesto di grave decozione già in essere dal 2017, con debiti elevati e inadempienze verso istituti di credito;
allo stesso tempo
, amministratore di fatto di tutte le società del Controparte_4 gruppo, sarebbe statopienamente consapevole della situazione avendo rinegoziato i mutui non onorati e avendo effettuato prelievi di somme dalle casse sociali a proprio favore;
- l'atto di conferimento ha riguardato l'intero patrimonio immobiliare di
, costituito da quattro immobili siti in DE, di valore Pt_2 complessivo stimato in € 450.000, produttivi di reddito in virtù di contratti di locazione in essere;
a fronte di tale conferimento ha Pt_2 ottenuto una quota irrisoria (€ 1.200) rispetto al capitale sociale di
(€ 3.600), mentre all'altro socio è stata attribuita la maggior CP_1 quota di € 2.400 pur non essendovi traccia del relativo conferimento in denaro.
6 Alla luce dei fatti narrati l'attrice ha domandato in via principale di dichiarare la nullità del conferimento del ramo di azienda comprendente beni mobili, immobili e diritti da a e la condanna di quest'ultima a Pt_2 CP_1 restituire i frutti civili e i canoni percepiti in forza dei contratti di locazione in essere;
in via subordinata ha chiesto di revocare l'atto dispositivo.
Nonostante la regolarità della notifica le convenute non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
Depositati gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 25.11.2025 il procuratore di parte attrice ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, sicché il GI ha rimesso la causa al Collegio per la sentenza.
*** *** ***
1. Il Collegio osserva che oggetto dell'indagine giudiziale deve essere, in primo luogo, la domanda formulata in via principale dalla parte ovvero la richiesta di declaratoria di nullità del conferimento del ramo di azienda che ha posto in essere per liberare il capitale sociale sottoscritto in sede di Pt_2 costituzione di (cfr. doc. 4), oltre che la domanda avente a oggetto la CP_1 declaratoria di inopponibilità dell'atto al . Parte_1
Come emerge dalla lettura dell'atto dell'11.12.2019 è comparsa Pt_2 dinanzi allo studio notarile in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante , il quale in tale veste ha conferito in Controparte_4 CP_1
“la proprietà del ramo d'azienda composto dal complesso di beni e diritti organizzati per l'esercizio dell'attività di gestione immobiliare e locazione di immobili, come di seguito descritto, con relativi beni mobili, arredi, immobili, contratti in corso, diritti, interessi, ragioni e passività nonché ogni altro elemento compreso nel ramo aziendale”; in particolare sono stati conferiti beni mobili strumentali, i contratti di locazione degli immobili, il debito residuo di € 620 relativo a un mutuo fondiario e quello per finanziamento soci per € 440.000, oltre agli immobili.
Emerge poi dagli atti (doc. 6 fasc. att.) che l'unica socia di , Pt_2
(cfr. doc. 3 fasc. att. da cui emerge che le quote Controparte_5
7 erano integralmente intestate alla in atti identificata anche solo Pt_1 come , è deceduta il 28.6.2019, ovvero in data antecedente Parte_1 rispetto al conferimento di ramo di azienda operato dall'AU della società.
Il fatto che alla data del conferimento l'unico socio di fosse Pt_2 deceduto e allo stesso non fosse subentrato nessun successore, tanto che il trasferimento di quote per causa di morte in capo alla madre della defunta è stato comunicato solo successivamente ovvero in data 22.4.2021 (doc. 6 fasc. att.), comporta l'inevitabile deduzione che l'amministratore ha CP_2 posto in essere l'atto dispositivo senza previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
2. A questo punto occorre, quindi, verificare se l'AU poteva compiere l'atto di conferimento e a tal fine giova evidenziare che l'oggetto sociale di per come emerge dalla visura camerale depositata (doc. 5 fasc. att.) Pt_2 prevedeva le seguenti attività: produzione e commercio di calzature e articoli in pelle (lett. a), creazione di modelli e disegni (lett. b), prestazione di servizi tecnico commerciali (lett. c), commercio (lett. d), prestazione di servizi di tecnologia e consulenza (lett. e), acquisto, vendita, permuta, locazione, gestione e amministrazione di immobili residenziali e non (lett. f).
Ciò posto, va richiamato il principio secondo cui la rappresentanza generale dell'amministratore di cui all'art. 2475 bis c.c. trova un limite legale nell'oggetto sociale, espressione delle scelte economiche condivise dei soci nel momento di costituzione della società e quindi dello scopo di lucro perseguito;
è infatti riservato ai soci il diritto di decidere se compiere operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei loro diritti. Ne deriva in linea generale che l'attività dell'amministratore che esorbiti dai limiti indicati e conduca, senza alcuna autorizzazione dei soci, a una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, è un atto gestorio compiuto in assenza totale di poteri.
Tanto chiarito e considerato il disposto di cui all'art. 2479, comma II,
n. 5 c.c. secondo cui in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci…la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una
8 rilevante modificazione dei diritti dei soci, ritiene questo Tribunale che l'operazione compiuta dall'AU di in assenza di autorizzazione Pt_2 dell'assemblea sociale abbia ecceduto i limiti di rappresentanza previsti.
Invero, il conferimento di beni immobili in una società con la corrispondente attribuzione dei diritti partecipativi connessi (nel caso di specie € 1.200 a capitale sociale ed € 2.307,56 a riserva da conferimento) ha determinato una rilevante modifica dell'oggetto sociale, andando a elidere una delle principali attività esercitate dall'impresa (quella immobiliare che garantiva ricavi per mezzo delle locazioni in essere) a fronte di una diversa forma di partecipazione ad altra attività di impresa (nella specie, quella di che ha a oggetto la costruzione, acquisto, vendita, permuta, gestione, CP_1 ristrutturazione di immobili, terreni e fabbricati, con la possibilità in via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo…di compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari…nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, potendo anche prestare altresì fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi, attività quest'ultima espressamente esclusa, invece, dall'oggetto sociale di ). Pt_2
Peraltro occorre sottolineare che per mezzo dell'operazione ha Pt_2 modificato l'oggetto sociale cessando una delle attività previste e in particolare quella immobiliare, che le consentiva, per mezzo delle locazioni in essere, di finanziare l'attività sociale e di conseguirne l'oggetto; si tratta all'evidenza di oggetti sociali -quello immobiliare e quello di vendita di calzature- interdipendenti, proprio in quanto il primo regge il raggiungimento del secondo garantendone il finanziamento. Ciò, vieppiù, in un contesto in cui anche l'immobile ove veniva svolta l'attività di commercio era ricompreso nel ramo di azienda oggetto di conferimento.
3. Una volta affermato che la cessione di un ramo d'azienda -operata attraverso il conferimento in sede di sottoscrizione di capitale di altra società- ha determinato una rilevante modifica dell'oggetto sociale (incidendo altresì in maniera rilevante sui diritti dei soci), che avrebbe dovuto essere autorizzata dall'assemblea, per mezzo di una delibera che nel caso di specie
9 è mancata attesa la evidente impossibilità di una sua adozione a causa del decesso dell'unica socia e rilevato, quindi, che l'AU ha operato in presenza di un palese difetto del potere rappresentativo, è necessario indagare quali siano gli effetti che tale vizio ha sull'atto di conferimento compiuto ultra vires.
Certamente l'atto deve essere considerato invalido, ma si registrano orientamenti divergenti in ordine alla tipologia di invalidità invocabile, se nullità o annullabilità (vi è un terzo orientamento che afferma l'atto sarebbe improduttivo di effetti rispetto alla parte rappresentata, società e soci, con applicazione quindi dei principi generali di cui all'art. 1398 c.c.).
3.1 In dottrina e in giurisprudenza nell'ambito della più ampia categoria di atti compiuti ultra vires si evidenzia che possono aversi, da un lato, atti i quali, sebbene estranei all'oggetto sociale, non ne comportano una modifica e, dall'altro lato, atti che devono essere considerati estranei in quanto modificativi dell'oggetto sociale. Ebbene, mentre i primi seguono il regime di opponibilità di cui al secondo comma dell'art. 2475 bis c.c., i secondi sono ritenuti sempre opponibili ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo, proprio in quanto posti in essere in violazione di una limitazione legale. Questa seconda categoria di atti, i quali incidono in misura rilevante sull'oggetto sociale e per i quali il legislatore ha previsto la competenza decisoria dei soci, gode infatti di un regime di opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori. Se così è, allora, l'assenza di una decisione dei soci integra la violazione di una norma inderogabile posta a presidio di limiti legali (e non convenzionali come per la prima categoria) del potere di rappresentanza degli amministratori a cui corrisponde la sanzione della nullità.
3.2 L'orientamento che afferma, invece, l'annullabilità di tali atti poggia l'assunto, tra le altre cose, sul fatto che l'art. 2479, comma II, n. 5
c.c. non prevede il rimedio della nullità quale conseguenza della sua violazione. Tuttavia questa conclusione non appare insuperabile, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in
10 presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto l'art. 1418, comma I, c.c. costituisce l'espressione di un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Sicché in presenza di una violazione di norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, ma legali del potere di rappresentanza degli amministratori,
l'amministratore che agisca in assenza di una decisione dei soci compie un atto nullo.
3.3 Alla luce delle considerazioni svolte questo Tribunale ritiene di poter aderire all'orientamento -maggioritario- che afferma la nullità di questa tipologia di atti posti in essere in assenza di deliberazione da parte dei soci.
4. Facendo applicazione del principio suesposto va accolta la domanda svolta in via principale dall'attrice e diretta alla declaratoria di nullità dell'atto di conferimento compiuto dall'AU in assenza di delibera di autorizzazione dei soci, con la conseguente affermazione della sua inopponibilità al . Parte_1
5. Sempre in via principale l'attrice ha domandato la condanna di CP_1
e del suo socio illimitatamente responsabile a restituire tutti i CP_1 frutti civili/canoni percepiti in forza dei contratti di locazione indicati in citazione: anche questa domanda merita accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che il conferimento da a Pt_2 CP_1 ha previsto l'attribuzione a quest'ultima degli immobili e dei relativi contratti in corso espressamente indicati (cfr. doc. 4 fasc. att.); l'unico non previsto nell'atto è quello stipulato dalla stessa con (in quanto successivo CP_1 CP_6 alla data dell'atto) e riferito a un immobile oggetto del conferimento de quo
(in particolare si tratta di porzione dell'immobile di cui alla lett. B dell'art. 5 dell'atto costitutivo di ). CP_1
Ciò posto sono in atti i seguenti contratti di locazione dai quali è possibile ricavare i diversi canoni di affitto:
11 a) contratto tra e del 15.2.2023 per via Verdi 13 DE CP_1 CP_6 con canone di € 400 mensili (contratto per sei anni);
b) contratto tra e Industria Servizi con durata della locazione dal Pt_2
5.11.2018 al 4.11.2020, senza tacito rinnovo, per via NI 42
DE al canone di € 7.800 annui;
c) contratto tra e del 1°.
9.2019 con durata della locazione Pt_2 CP_3 dal 1°.
9.2019 al 1°.9.2023, tacitamente rinnovabile, per via NI 42
DE (altro appartamento) con canone di € 7.200 annui;
d) contratto tra e del 1°.
2.2019 con durata della Pt_2 Per_3 locazione dal 1°.
2.2019 al 1°.2.2023, tacitamente rinnovabile, per via
EN 147 DE al canone di € 8.400 annui.
Si deve ritenere, in assenza di prova contraria, che i contratti siano proseguiti regolarmente tra e i vari conduttori secondo le tempistiche CP_1 pattuite e che la prima abbia percepito i relativi canoni di locazione, sicché la domanda di restituzione dei frutti formulata dal deve essere Parte_1 accolta nella misura dallo stesso indicata con riferimento ai contratti di cui alle lettere b), c) e d) secondo i seguenti calcoli:
- € 6.500, pari a dieci mensilità dalla data del conferimento a quello della cessazione del rapporto, in relazione al contratto di cui alla lett. b);
- € 37.700 pari alle mensilità tra la data del conferimento e quella del giudizio, in relazione al contratto di cui alla lett. c);
- € 40.600 pari alle mensilità tra la data del conferimento e quella del giudizio, in relazione al contratto di cui alla lett. d).
Per quanto attiene al rapporto con si osserva che il contratto CP_6 prevede un canone mensile di € 400 e che il rapporto ha avuto avvio nel mese di marzo 2023, sicché si hanno dieci mensilità per il 2023 (€ 4.000), 12 mensilità per il 2024 (€ 4.800) e 11 mensilità per il 2025 (€ 4.400), per un totale di € 13.200 e non di € 16.200 come richiesto dalla parte.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta per l'importo complessivo di € 98.000, oltre agli interessi dal momento dell'incasso dei
12 singoli canoni al saldo dovendosi ritenere sussistente la mala fede della parte.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi con riferimento a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del decisum, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'aumento richiesto con la nota spese dalla parte ai sensi dell'art. 4, comma II, DM citato in ragione della unitarietà della domanda e della contumacia delle convenute che non ha determinato alcun aggravio di difesa derivante dalla pluralità di parti.
Non è richiesto, infine, il rimborso delle spese vive sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda principale e per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'atto di conferimento al rogito Notaio Persona_1
Rep. N. 10 10.463 Raccolta n. 7010 con il quale ha Parte_2 conferito in i seguenti beni immobili: CP_1
a. Piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in DE
Via VI EN 147 identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di DE Foglio 3 particella 121 sub.12 categoria
A/2consistenza 7 vani mq 125. Fa parte delle proprietà anche 1/2 della piena proprietà di un locale di sgombero identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 3 particella 121 sub.11 Cat C/2.
b. Piena proprietà dell'immobile sito in DE (PI), Via AC
NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.10 categoria
C/1 mq 47.
13 c. Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE
(PI), Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella
564 sub.7 categoria A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60 rendita. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
d. Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE
(PI) Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella
564 sub.8 categoria A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12,
2. condanna le convenute, in solido tra loro, a pagare al Fallimento della società di fatto Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
€ 98.000, oltre agli interessi come in motivazione, a Parte_4 titolo di restituzioni,
3. condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento della società di fatto Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite, liquidate in € 14.103 per compensi, Parte_4 oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al
CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 28.11.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
14 La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott. Niccolo' Calvani Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11337/2024 tra le parti:
Parte_1
rappresentato e Parte_2 Parte_3 Parte_4 difeso dall'avv. VERONICA VENTURI e dall'avv. PIER LUIGI MISSERE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Pisa in via di Mezzana 19, come da procura allegata telematicamente.
ATTORE
e
e Controparte_1 CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
1 CONCLUSIONI
Attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via pregiudiziale confermare la propria competenza nel giudizio de qua. in via principale e nel merito accertare e dichiarare nullo e inopponibile nei confronti del per i motivi espressi in narrativa l'atto di conferimento Parte_1 ai Rogiti Dott. Rep. N. 10 10.463 Raccolta n. 7010 con i Persona_1 quali la conferiva nella i seguenti beni immobili e con Parte_2 CP_1 tutte le relative conseguenze di legge.
1) Piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in DE Via
VI EN 147 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE
Foglio 3 particella 121 sub.12 categoria A/2consistenza 7 vani mq 125. Fa parte delle proprietà anche 1/2 della piena proprietà di un locale di sgombero identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 3 particella
121 sub.11 Cat C/2.
2) Piena proprietà dell'immobile sito in DE (PI), Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
DE Foglio 12 particella 564 sub.10 categoria C/1 mq 47.
3) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI), Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.7 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60 rendita. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio
12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
4) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI) Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.8 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine
2 o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
Conseguentemente condannare la il socio illimitatamente CP_1 responsabile sig.ra a e restituire tutti i frutti civili / canoni percepiti CP_2 in forza dei contratti di locazione indicati in premessa che si quantificano nelle seguenti somme per contratto di locazione con Industria e Servizi s.r.l. per €
6.500,00 per il contratto con nella somma di € 37.700.00, Controparte_3 per il contratto con Yuan € 40.600,00 e ciò sino alla data della presente memoria oltre successivi canoni sino alla emissione della sentenza oltre interessi dal momento del conferimento al saldo
-In denegata ipotesi di non accoglimento della spiegata domanda di nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art 66 L.F e 2901 c.c. accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto di conferimento ai
Rogiti Dott. Rep. N. 10 10.463 Raccolta n. 7010 e per Persona_1
l'effetto revocarlo con il quale venivano conferiti i seguenti beni immobili:
1) Piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in DE Via
VI EN 147 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE
Foglio 3 particella 121 sub.12 categoria A/2consistenza 7 vani mq 125. Fa parte delle proprietà anche 1/2 della piena proprietà di un locale di sgombero identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 3 particella
121 sub.11 Cat C/2.
2) Piena proprietà dell'immobile sito in DE (PI), Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
DE Foglio 12 particella 564 sub.10 categoria C/1 mq 47.
3) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI), Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.7 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60 rendita. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio
3 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
4) Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE (PI) Via
AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.8 categoria
A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine
o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
Conseguentemente condannare la il socio illimitatamente CP_1 responsabile sig,ra e restituire tutti i frutti civili / canoni percepiti CP_2 in forza dei contratti di locazione indicati in premessa che si quantificano nelle seguenti somme per contratto di locazione con Industria e Servizi s.r.l. per €
6.500,00 per il contratto con nella somma di € 37.700.00, Controparte_3 per il contratto con Yuan € 40.600,00 e ciò sino alla data della presente memoria oltre successivi canoni sino alla emissione della sentenza oltre interessi dal momento del conferimento al saldo
In ogni caso ordinare al Responsabile della Conservatoria dei Registri immobiliare e Camera di Commercio competente alle conseguenti trascrizione e annotazione- con vittoria di spese e compensi professionale, Iva e Cap, come per Legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della società di fatto ha Parte_1 Parte_2 Parte_5 convenuto in giudizio (di seguito solo “ ”) e Controparte_1 CP_1
per sentir accertare e dichiarare la nullità dell'atto di CP_2 conferimento di ramo di azienda in s.n.c. operato da in favore di Parte_2
e revocare detto conferimento. CP_1
L'attrice ha riferito che:
4 - con sentenza del 19.10.2020 il Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento di società costituita da un unico socio, Parte_1
deceduta nel giugno 2019 senza che gli eredi Parte_1 provvedessero alla successione e alla modifica dell'intestazione delle quote sociali;
- successivamente, su ricorso del Fallimento, il Tribunale di Pisa con sentenza del 21.12.2021 ha dichiarato il fallimento della società di fatto composta da Parte_1 Parte_2 Parte_5
accertando l'esistenza di un unico centro di interessi
[...] economici e gestionali tra le predette società, con identità di compagine sociale e amministrativa, utilizzo promiscuo di forza lavoro e conti correnti, nonché assenza di scritture contabili e occultamento di ricavi;
- nel dicembre 2019 (di seguito solo “ ”) ha conferito un Parte_2 Pt_2 ramo di azienda immobiliare nella costituenda , le cui socie CP_1 fondatrici risultavano la stessa , amministrata da Pt_2 CP_4
, e la figlia di quest'ultimo, ;
[...] CP_1
- al momento del conferimento era priva di compagine sociale, Pt_2 essendo deceduta l'unica socia, e non essendo ancora Parte_1 subentrata la madre di quest'ultima, la quale ha Persona_2 acquisito la qualità di socia solo nel 2021;
- pertanto l'amministratore al momento del Controparte_4 conferimento era privo di poteri rappresentativi e gestori, non potendo compiere atti di straordinaria amministrazione né modificare l'assetto patrimoniale della società; a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui il conferimento ha determinato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale che ha privato la società del ramo di azienda costituente la gestione immobiliare;
- conseguentemente l'atto di conferimento sarebbenullo ai sensi degli artt. 1419 e 2470 c.c., non sarebbe opponibile al fallimento e sarebbe inefficace anche a mente degli artt. 2475 e ss. e 2479 c.c., in quanto l'unico motivo dell'atto risulta illecito essendo stato realizzato al solo 5 fine di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, svuotando la società del suo patrimonio e attribuendolo alla figlia dell'amministratore e, in ogni caso, sarebbestato posto in essere da un amministratore privo di poteri, circostanza di cui non poteva non essere a CP_1 conoscenza atteso il decesso della madre, socia unica di;
Pt_2
- la nuova società sarebbe stata costituita anche al fine di CP_1 girocontare denari in favore di e della sua famiglia;
CP_2
- l'atto di conferimento sarebbe inefficace ex artt. 165 CCII (ex art. 66
L.F) e 2901 c.c. in quanto revocabile avendo perseguito lo scopo di sottrarre i beni immobili alla aggressione dei creditori sostituendo beni liberamente aggredibili, quali gli immobili, in partecipazioni sociali con una variazione qualitativa che pregiudica i creditori;
- la revocabilità del conferimento emerge, secondo la prospettazione di parte, dall'esistenza di debiti anteriori all'atto contestato e in particolare da una esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per 1,5 milioni di euro;
- la sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori si inserirebbe in un contesto di grave decozione già in essere dal 2017, con debiti elevati e inadempienze verso istituti di credito;
allo stesso tempo
, amministratore di fatto di tutte le società del Controparte_4 gruppo, sarebbe statopienamente consapevole della situazione avendo rinegoziato i mutui non onorati e avendo effettuato prelievi di somme dalle casse sociali a proprio favore;
- l'atto di conferimento ha riguardato l'intero patrimonio immobiliare di
, costituito da quattro immobili siti in DE, di valore Pt_2 complessivo stimato in € 450.000, produttivi di reddito in virtù di contratti di locazione in essere;
a fronte di tale conferimento ha Pt_2 ottenuto una quota irrisoria (€ 1.200) rispetto al capitale sociale di
(€ 3.600), mentre all'altro socio è stata attribuita la maggior CP_1 quota di € 2.400 pur non essendovi traccia del relativo conferimento in denaro.
6 Alla luce dei fatti narrati l'attrice ha domandato in via principale di dichiarare la nullità del conferimento del ramo di azienda comprendente beni mobili, immobili e diritti da a e la condanna di quest'ultima a Pt_2 CP_1 restituire i frutti civili e i canoni percepiti in forza dei contratti di locazione in essere;
in via subordinata ha chiesto di revocare l'atto dispositivo.
Nonostante la regolarità della notifica le convenute non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
Depositati gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 25.11.2025 il procuratore di parte attrice ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, sicché il GI ha rimesso la causa al Collegio per la sentenza.
*** *** ***
1. Il Collegio osserva che oggetto dell'indagine giudiziale deve essere, in primo luogo, la domanda formulata in via principale dalla parte ovvero la richiesta di declaratoria di nullità del conferimento del ramo di azienda che ha posto in essere per liberare il capitale sociale sottoscritto in sede di Pt_2 costituzione di (cfr. doc. 4), oltre che la domanda avente a oggetto la CP_1 declaratoria di inopponibilità dell'atto al . Parte_1
Come emerge dalla lettura dell'atto dell'11.12.2019 è comparsa Pt_2 dinanzi allo studio notarile in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante , il quale in tale veste ha conferito in Controparte_4 CP_1
“la proprietà del ramo d'azienda composto dal complesso di beni e diritti organizzati per l'esercizio dell'attività di gestione immobiliare e locazione di immobili, come di seguito descritto, con relativi beni mobili, arredi, immobili, contratti in corso, diritti, interessi, ragioni e passività nonché ogni altro elemento compreso nel ramo aziendale”; in particolare sono stati conferiti beni mobili strumentali, i contratti di locazione degli immobili, il debito residuo di € 620 relativo a un mutuo fondiario e quello per finanziamento soci per € 440.000, oltre agli immobili.
Emerge poi dagli atti (doc. 6 fasc. att.) che l'unica socia di , Pt_2
(cfr. doc. 3 fasc. att. da cui emerge che le quote Controparte_5
7 erano integralmente intestate alla in atti identificata anche solo Pt_1 come , è deceduta il 28.6.2019, ovvero in data antecedente Parte_1 rispetto al conferimento di ramo di azienda operato dall'AU della società.
Il fatto che alla data del conferimento l'unico socio di fosse Pt_2 deceduto e allo stesso non fosse subentrato nessun successore, tanto che il trasferimento di quote per causa di morte in capo alla madre della defunta è stato comunicato solo successivamente ovvero in data 22.4.2021 (doc. 6 fasc. att.), comporta l'inevitabile deduzione che l'amministratore ha CP_2 posto in essere l'atto dispositivo senza previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
2. A questo punto occorre, quindi, verificare se l'AU poteva compiere l'atto di conferimento e a tal fine giova evidenziare che l'oggetto sociale di per come emerge dalla visura camerale depositata (doc. 5 fasc. att.) Pt_2 prevedeva le seguenti attività: produzione e commercio di calzature e articoli in pelle (lett. a), creazione di modelli e disegni (lett. b), prestazione di servizi tecnico commerciali (lett. c), commercio (lett. d), prestazione di servizi di tecnologia e consulenza (lett. e), acquisto, vendita, permuta, locazione, gestione e amministrazione di immobili residenziali e non (lett. f).
Ciò posto, va richiamato il principio secondo cui la rappresentanza generale dell'amministratore di cui all'art. 2475 bis c.c. trova un limite legale nell'oggetto sociale, espressione delle scelte economiche condivise dei soci nel momento di costituzione della società e quindi dello scopo di lucro perseguito;
è infatti riservato ai soci il diritto di decidere se compiere operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei loro diritti. Ne deriva in linea generale che l'attività dell'amministratore che esorbiti dai limiti indicati e conduca, senza alcuna autorizzazione dei soci, a una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, è un atto gestorio compiuto in assenza totale di poteri.
Tanto chiarito e considerato il disposto di cui all'art. 2479, comma II,
n. 5 c.c. secondo cui in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci…la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una
8 rilevante modificazione dei diritti dei soci, ritiene questo Tribunale che l'operazione compiuta dall'AU di in assenza di autorizzazione Pt_2 dell'assemblea sociale abbia ecceduto i limiti di rappresentanza previsti.
Invero, il conferimento di beni immobili in una società con la corrispondente attribuzione dei diritti partecipativi connessi (nel caso di specie € 1.200 a capitale sociale ed € 2.307,56 a riserva da conferimento) ha determinato una rilevante modifica dell'oggetto sociale, andando a elidere una delle principali attività esercitate dall'impresa (quella immobiliare che garantiva ricavi per mezzo delle locazioni in essere) a fronte di una diversa forma di partecipazione ad altra attività di impresa (nella specie, quella di che ha a oggetto la costruzione, acquisto, vendita, permuta, gestione, CP_1 ristrutturazione di immobili, terreni e fabbricati, con la possibilità in via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo…di compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari…nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, potendo anche prestare altresì fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi, attività quest'ultima espressamente esclusa, invece, dall'oggetto sociale di ). Pt_2
Peraltro occorre sottolineare che per mezzo dell'operazione ha Pt_2 modificato l'oggetto sociale cessando una delle attività previste e in particolare quella immobiliare, che le consentiva, per mezzo delle locazioni in essere, di finanziare l'attività sociale e di conseguirne l'oggetto; si tratta all'evidenza di oggetti sociali -quello immobiliare e quello di vendita di calzature- interdipendenti, proprio in quanto il primo regge il raggiungimento del secondo garantendone il finanziamento. Ciò, vieppiù, in un contesto in cui anche l'immobile ove veniva svolta l'attività di commercio era ricompreso nel ramo di azienda oggetto di conferimento.
3. Una volta affermato che la cessione di un ramo d'azienda -operata attraverso il conferimento in sede di sottoscrizione di capitale di altra società- ha determinato una rilevante modifica dell'oggetto sociale (incidendo altresì in maniera rilevante sui diritti dei soci), che avrebbe dovuto essere autorizzata dall'assemblea, per mezzo di una delibera che nel caso di specie
9 è mancata attesa la evidente impossibilità di una sua adozione a causa del decesso dell'unica socia e rilevato, quindi, che l'AU ha operato in presenza di un palese difetto del potere rappresentativo, è necessario indagare quali siano gli effetti che tale vizio ha sull'atto di conferimento compiuto ultra vires.
Certamente l'atto deve essere considerato invalido, ma si registrano orientamenti divergenti in ordine alla tipologia di invalidità invocabile, se nullità o annullabilità (vi è un terzo orientamento che afferma l'atto sarebbe improduttivo di effetti rispetto alla parte rappresentata, società e soci, con applicazione quindi dei principi generali di cui all'art. 1398 c.c.).
3.1 In dottrina e in giurisprudenza nell'ambito della più ampia categoria di atti compiuti ultra vires si evidenzia che possono aversi, da un lato, atti i quali, sebbene estranei all'oggetto sociale, non ne comportano una modifica e, dall'altro lato, atti che devono essere considerati estranei in quanto modificativi dell'oggetto sociale. Ebbene, mentre i primi seguono il regime di opponibilità di cui al secondo comma dell'art. 2475 bis c.c., i secondi sono ritenuti sempre opponibili ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo, proprio in quanto posti in essere in violazione di una limitazione legale. Questa seconda categoria di atti, i quali incidono in misura rilevante sull'oggetto sociale e per i quali il legislatore ha previsto la competenza decisoria dei soci, gode infatti di un regime di opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori. Se così è, allora, l'assenza di una decisione dei soci integra la violazione di una norma inderogabile posta a presidio di limiti legali (e non convenzionali come per la prima categoria) del potere di rappresentanza degli amministratori a cui corrisponde la sanzione della nullità.
3.2 L'orientamento che afferma, invece, l'annullabilità di tali atti poggia l'assunto, tra le altre cose, sul fatto che l'art. 2479, comma II, n. 5
c.c. non prevede il rimedio della nullità quale conseguenza della sua violazione. Tuttavia questa conclusione non appare insuperabile, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in
10 presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto l'art. 1418, comma I, c.c. costituisce l'espressione di un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Sicché in presenza di una violazione di norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, ma legali del potere di rappresentanza degli amministratori,
l'amministratore che agisca in assenza di una decisione dei soci compie un atto nullo.
3.3 Alla luce delle considerazioni svolte questo Tribunale ritiene di poter aderire all'orientamento -maggioritario- che afferma la nullità di questa tipologia di atti posti in essere in assenza di deliberazione da parte dei soci.
4. Facendo applicazione del principio suesposto va accolta la domanda svolta in via principale dall'attrice e diretta alla declaratoria di nullità dell'atto di conferimento compiuto dall'AU in assenza di delibera di autorizzazione dei soci, con la conseguente affermazione della sua inopponibilità al . Parte_1
5. Sempre in via principale l'attrice ha domandato la condanna di CP_1
e del suo socio illimitatamente responsabile a restituire tutti i CP_1 frutti civili/canoni percepiti in forza dei contratti di locazione indicati in citazione: anche questa domanda merita accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che il conferimento da a Pt_2 CP_1 ha previsto l'attribuzione a quest'ultima degli immobili e dei relativi contratti in corso espressamente indicati (cfr. doc. 4 fasc. att.); l'unico non previsto nell'atto è quello stipulato dalla stessa con (in quanto successivo CP_1 CP_6 alla data dell'atto) e riferito a un immobile oggetto del conferimento de quo
(in particolare si tratta di porzione dell'immobile di cui alla lett. B dell'art. 5 dell'atto costitutivo di ). CP_1
Ciò posto sono in atti i seguenti contratti di locazione dai quali è possibile ricavare i diversi canoni di affitto:
11 a) contratto tra e del 15.2.2023 per via Verdi 13 DE CP_1 CP_6 con canone di € 400 mensili (contratto per sei anni);
b) contratto tra e Industria Servizi con durata della locazione dal Pt_2
5.11.2018 al 4.11.2020, senza tacito rinnovo, per via NI 42
DE al canone di € 7.800 annui;
c) contratto tra e del 1°.
9.2019 con durata della locazione Pt_2 CP_3 dal 1°.
9.2019 al 1°.9.2023, tacitamente rinnovabile, per via NI 42
DE (altro appartamento) con canone di € 7.200 annui;
d) contratto tra e del 1°.
2.2019 con durata della Pt_2 Per_3 locazione dal 1°.
2.2019 al 1°.2.2023, tacitamente rinnovabile, per via
EN 147 DE al canone di € 8.400 annui.
Si deve ritenere, in assenza di prova contraria, che i contratti siano proseguiti regolarmente tra e i vari conduttori secondo le tempistiche CP_1 pattuite e che la prima abbia percepito i relativi canoni di locazione, sicché la domanda di restituzione dei frutti formulata dal deve essere Parte_1 accolta nella misura dallo stesso indicata con riferimento ai contratti di cui alle lettere b), c) e d) secondo i seguenti calcoli:
- € 6.500, pari a dieci mensilità dalla data del conferimento a quello della cessazione del rapporto, in relazione al contratto di cui alla lett. b);
- € 37.700 pari alle mensilità tra la data del conferimento e quella del giudizio, in relazione al contratto di cui alla lett. c);
- € 40.600 pari alle mensilità tra la data del conferimento e quella del giudizio, in relazione al contratto di cui alla lett. d).
Per quanto attiene al rapporto con si osserva che il contratto CP_6 prevede un canone mensile di € 400 e che il rapporto ha avuto avvio nel mese di marzo 2023, sicché si hanno dieci mensilità per il 2023 (€ 4.000), 12 mensilità per il 2024 (€ 4.800) e 11 mensilità per il 2025 (€ 4.400), per un totale di € 13.200 e non di € 16.200 come richiesto dalla parte.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta per l'importo complessivo di € 98.000, oltre agli interessi dal momento dell'incasso dei
12 singoli canoni al saldo dovendosi ritenere sussistente la mala fede della parte.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi con riferimento a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del decisum, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'aumento richiesto con la nota spese dalla parte ai sensi dell'art. 4, comma II, DM citato in ragione della unitarietà della domanda e della contumacia delle convenute che non ha determinato alcun aggravio di difesa derivante dalla pluralità di parti.
Non è richiesto, infine, il rimborso delle spese vive sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda principale e per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'atto di conferimento al rogito Notaio Persona_1
Rep. N. 10 10.463 Raccolta n. 7010 con il quale ha Parte_2 conferito in i seguenti beni immobili: CP_1
a. Piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in DE
Via VI EN 147 identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di DE Foglio 3 particella 121 sub.12 categoria
A/2consistenza 7 vani mq 125. Fa parte delle proprietà anche 1/2 della piena proprietà di un locale di sgombero identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 3 particella 121 sub.11 Cat C/2.
b. Piena proprietà dell'immobile sito in DE (PI), Via AC
NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella 564 sub.10 categoria
C/1 mq 47.
13 c. Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE
(PI), Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella
564 sub.7 categoria A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60 rendita. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12.
d. Piena proprietà di immobile per civile abitazione sito in DE
(PI) Via AC NI angolo Via PE Verdi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di DE Foglio 12 particella
564 sub.8 categoria A/2 classe 2 consistenza 4,5 vani mq 60. E' compresa nella proprietà tutte quelle parti e servizi che devono intendersi comuni per legge, usi, consuetudine o destinazione, tra le quali in particolare quanto censito nel foglio 12 part.564 sub.11, vano scala a comune quale bene comune non censibile a comune dei sub.7 e 8 della part.564 del foglio 12,
2. condanna le convenute, in solido tra loro, a pagare al Fallimento della società di fatto Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
€ 98.000, oltre agli interessi come in motivazione, a Parte_4 titolo di restituzioni,
3. condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento della società di fatto Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite, liquidate in € 14.103 per compensi, Parte_4 oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al
CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 28.11.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
14 La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
15