Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1567/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Manuel Costantino (c.f. ), CodiceFiscale_2
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
Vincenzo De Martino (c.f. , con domicilio eletto in Bari alla CodiceFiscale_4 via Montenegro n. 13,
pec: Email_2
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1215/2021, pronunciata dal Tribunale di
Bari a definizione del giudizio RG 4725/2016 in data 26 marzo 2021, non notificata.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
La causa di primo grado venne promossa quale fase di merito del giudizio cautelare instaurato da nei confronti di e della CCIAA CP_1 Parte_1 di Bari, con cui la ricorrente, premesso di aver acquistato dalla ditta del convenuto alcune forniture commerciali per un importo complessivo di € 16.500,00 e di aver contestualmente sottoscritto n. 16 effetti cambiari;
b) di essere stata attinta, in data
24.06.2015, in qualità di terzo pignorato, da atto di pignoramento presso terzi per un importo di €.3.314,82 proposto dal sig. , in qualità di creditore Persona_1 esecutante, nei confronti di in qualità di debitore principale;
c) di Parte_1 aver reso al creditore la dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c. , deduceva che il sig. ignorando il pignoramento in atto, provvedeva Parte_1 ugualmente a portare le cambiali in suo possesso all'incasso ed a far emettere i relativi protesti.
Chiedeva, pertanto, al Giudice del procedimento cautelare di dichiarare l'illegittimità dei protesti elevati a suo carico, ordinare per l'effetto in via di urgenza alla , Industri di Bari, l'immediata Controparte_2 Controparte_2 cancellazione di tutti i protesti illegittimamente levati e disporre il sequestro delle ulteriori cambiali ancora in possesso del sig. . Il Giudice accoglieva il Parte_1 ricorso. Proponeva reclamo il sig. chiedendone l'integrale riforma. Il Parte_1
Tribunale di Bari, riunito in Camera di Consiglio, con ordinanza del 6/05/2016, rigettava il reclamo.
La Sig.ra instaurava quindi il giudizio di merito per la cancellazione CP_1 definitiva dei protesti, la restituzione delle cambiali ed il risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza della condotta posta in essere dal sig. . Pt_1
Si costituiva in giudizio il e riproponeva l'eccezione relativa alla Pt_1 sussistenza di una ulteriore fornitura di beni di cui ad altra proposta di vendita datata
24/5/2014 per € 6.215,00 oltre iva (pari ad €.7.582,30) e che in forza di tale ulteriore credito, oltre al residuo importo a lui dovuto per €.4.815,00 (e dunque in totale il credito del ammontava ad € 12.397,30), legittima si palesava la Pt_1 pag. 2/7 messa all'incasso delle cambiali ammontanti ad € 3.295,00 ed emesse a garanzia del credito del;
tanto, anche in considerazione del vincolo pignoratizio fino alla Pt_1 concorrenza di € 3.314,82. Conseguentemente ritenendo infondata la domanda attorea, ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria delle spese di lite
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della C.C.I.A.A. di Bari, accoglieva la domanda.
2: la sentenza appellata
Secondo la prospettazione dell'attrice, il diritto alla cancellazione del protesto scaturiva dalla illegittimità/erroneità della sua levata, e tanto a prescindere dai rapporti dare e avere. Atteso il vincolo imposto dal pignoramento, non poteva che ritenersi legittimo il rifiuto del pagamento con riferimento ai 4 effetti cambiari indicati nell'atto introduttivo, il cui importo complessivo era quasi pari a quello della somma staggita. Poiché il diritto della parte attrice a non pagare gli effetti in virtù del vincolo pignoratizio era svincolato dall'eventuale credito della parte convenuta, la domanda veniva accolta.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la detta sentenza proponeva appello il , chiedendone la riforma Pt_1 per i seguenti motivi:
-Erroneità, illogicità e contraddittorietà della decisione per aver ritenuto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 c.p.c., oltre che degli artt. 1997 c.c., 115
c.p.c. e 232 c.p.c., l'illegittimità della levata dei protesti in virtù della sussistenza del vincolo del pignoramento presso terzi sul credito del sig. portato dai titoli Pt_1 cambiari per cui è causa.
Premesso che non erano oggetto di gravame le parti della sentenza con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria azionata nei confronti del e disattesa Pt_1 anche la domanda restitutoria dei titoli, riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato lì dove aveva ritenuto fondata la domanda attorea - e dunque il diritto alla cancellazione dei protesti in capo alla sig.ra a prescindere dai rapporti di CP_1 dare e avere sussistenti fra le parti.
Ai sensi dell'art. 546 c.p.c., richiamato in sentenza, il vincolo pignoratizio impedisce al terzo (debitor debitoris) di disporre delle somme pignorate, ma non può pag. 3/7 affermarsi in alcun modo che il vincolo del pignoramento renda legittimo il rifiuto di pagamento riferito ai quattro effetti cambiari solo perché l'importo dei titoli, ammontante ad €3.295,00, sarebbe corrispondente a quello pignorato per €3.314,82
(con ciò affermandosi implicitamente che il credito pignorato fosse quello di cui alle quattro cambiali indicate).
L'atto di pignoramento presso terzi nulla dice in merito alle quattro cambiali in questione, né tantomeno sottopone le cambiali stesse al vincolo pignoratizio, e pertanto, ai sensi dell'art. 1997 c.c. il pignoramento presso terzi notificato alla sig.ra quale terzo pignorato sarebbe inefficace in quanto non attuato sui titoli ma CP_1 sul diritto (di credito) incorporato nei titoli. Pertanto, non poteva ritenersi legittimo il rifiuto del pagamento con riferimento ai 4 effetti cambiari indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tanto più che in corso di causa era risultata provata la sussistenza di un ben maggiore credito. Pertanto, stante il riferimento contenuto nel pignoramento presso terzi a “tutti i crediti del sig. presso la Pt_1 sig.ra ” ed in virtù del reale ammontare dei debiti della nei confronti CP_1 CP_1 del (tot. € 12.397,30= IVA compresa), la ben avrebbe potuto Pt_1 CP_1 provvedere ad accantonare la somma di € 3.314,82= vincolata dal pignoramento e a adempiere ugualmente al pagamento delle cambiali poste all'incasso dal Pt_1 facendo così non soltanto fronte al credito da quest'ultimo vantato nei suoi confronti, ma rimanendo comunque pienamente ottemperante all'intimazione dell'Ufficiale
Giudiziario.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere del tutto inconsistente la richiesta avanzata dall'attrice in ordine alla cancellazione dei protesti iscritti in suo danno, incorrendo nell' errore di aver considerato i quattro titoli cambiari per cui è causa “soggetti al vincolo del pignoramento”, giustificando in tal modo il rifiuto al pagamento da parte della e la pronuncia di illegittimità dei protesti in CP_1 questione.
Si costituiva in giudizio parte appellata deducendo in rito la inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
Rilevava come la fattura relativa al secondo contratto di vendita fosse stata emessa nel giugno del 2015, e dunque successivamente al rilascio delle cambiali ed al pignoramento presso terzi notificato;
corretta era stata la decisione del Giudice monocratico, che, ribadendo e richiamando di fatto quanto già affermato dal
Tribunale Civile di Bari nelle precedenti fasi cautelari con ordinanza del 10.01.2016 pag. 4/7 (Giudice dott.ssa Carlotta Soria nel procedimento rubricato al numero di r.g.
13487/15) e del 06.05.2016 (relativa al reclamo) nel giudizio recante r.g. n. 1582/16
(Camera di Consiglio composto dai Magistrati Raffaella Simone Presidente, Rosa
Pasculli Giudice ed Antonio Ruffino Giudice rel.), aveva riconosciuto fondate le ragioni della sig.ra . CP_1
Per tale motivo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, corretto era stato il comportamento della di non disporre delle somme da lei dovute al CP_1 sig. rifiutando, per il tramite della Banca domiciliataria, il pagamento delle 4 Pt_1 cambiali venute a scadenza successivamente alla data del pignoramento del
24.06.2015, siccome di importo sostanzialmente corrispondente (in totale,
€3.295,00) alla somma indisponibile per effetto del pignoramento (€3.314,82). Per tale motivo rendeva al creditore la dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e provvedeva, a seguito di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari del
18.12.2016 (proc. esec. n. 3016/19 – rep. 216/16) a corrispondere al sig. , Per_1 quale creditore del sig. , con assegno circolare n. 250502010203 emesso in Pt_1 data 11 marzo 2016, la somma di € 3.368,02.
Ciò nonostante, il Mesto, consapevole del pignoramento in atto e della intimazione ricevuta dalla sig.ra di non disporre dei crediti assoggettati a CP_1 pignoramento, provvedeva ugualmente a portare le cambiali in suo possesso, per complessivi € 3.295,00 all'incasso ed a far emettere i relativi protesti.
Faceva inoltre presente che tanto la firma apposta al secondo contratto di vendita, quanto quelle relative ai documenti di trasporto erano state espressamente disconosciute, poiché palesemente apocrife, dalla sig.ra sia nel giudizio CP_1 cautelare, precisamente all'udienza del 14.10.2015 (prima difesa utile) e sia nel giudizio di merito in sede di atto di citazione e nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c. Tra l'altro, con riferimento a detto secondo contratto di vendita, espressamente disconosciuto, impugnato e contestato da parte della sig.ra pendeva presso il Tribunale Penale di Bari (proc. 18608/18 r.g.) CP_1 giudizio incardinato nei confronti del sig. per i reati di truffa aggravata e falsità Pt_1 in scrittura privata. Inoltre, non poteva applicarsi l'art. 1997 c.c. al caso di specie non trattandosi di sequestro giudiziario di cambiali e/o assegni.
Concludeva per il rigetto del gravame.
pag. 5/7 All'udienza del 2 febbraio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il thema decidendum va necessariamente limitato alle obbligazioni assunte dalla appellata nei confronti dell'appellante prima della notifica del pignoramento presso terzi. Ai sensi dell'art. 543 c.p.c., dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute. Ciò vale a dire che ove il terzo pagasse nei confronti del debitore esecutato le somme allo stesso dovute, nonostante il vincolo apposto, resterebbe comunque debitore anche nei confronti del creditore pignorante.
Il vincolo apposto sulle somme a credito, pertanto, prevale su ogni altra obbligazione, e tanto sino a concorrenza delle somme pignorate, maggiorate degli interessi legali, delle spese e delle competenze professionali.
Risulta in atti – e non vi è contestazione – che comunque la corrispose CP_1 al creditore pignorante le somme allo stesso dovute e pertanto in tal modo finì per estinguere per il medesimo importo l'obbligazione originariamente vantata dal
. Pt_1
Come correttamente valutato dai Giudici che si erano già interessati della vicenda, i crediti successivi maturati pertanto non potevano avere alcuna rilevanza rispetto a quelli da ritenersi estinti per l'intervenuto pignoramento.
Né rileva ai fini della decisione l'applicabilità dell'art. 1997 c.c., atteso che la fattispecie invocata dall'appellante non si attaglia al caso concreto in esame: differente sarebbe stato se ad essere oggetto di pignoramento fossero state le medesime cambiali, ove pignorate mentre erano in possesso dell'odierno appellante.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vengono liquidate in base allo scaglione determinato dal valore della lite, secondo la tariffa vigente.
pag. 6/7 6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1567/2021, promossa da Parte_1 contro CP_3 Controparte_2
avverso la sentenza nr. 1215/2021, pronunciata dal
[...]
Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 4725/2016 in data 26 marzo 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in €uro 2.915,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per
[...] legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con attribuzione in favore dell'Avv.
Vincenzo De Martino, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 7/7