Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2025, proposto dalla Cooperativa Sociale Residenza San Francesco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, PEC colucci0267@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Dell’Aglio, PEC madellag@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in Potenza Via Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Sviluppo Basilicata S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Nettis Resort S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-della Deliberazione n. 214 del 20.6.2025 (notificata con pec del 23.6.2025), con la quale l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. ha dichiarato la decadenza della Cooperativa Sociale Residenza San Francesco dal contributo, assentito con la precedente Deliberazione n. 155 del 22.3.2024, ed ha disposto lo svincolo della somma impegnata di € 50.970,37 e la cancellazione della predetta agevolazione dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
-degli artt. 12, 14, 15 e 17 dell’avviso pubblico, approvato con Del. G.R. n. 47 del 16.9.2022, se dovessero essere interpretati in senso ostativo all’accoglimento del ricorso;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LE AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. G.R. n. 47 del 16.9.2022 la Regione Basilicata ha indetto un procedimento di evidenza pubblica, per l’erogazione di contributi, finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica anche mediante l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed alla riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti degli impianti produttivi delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, ed ha approvato il relativo avviso pubblico, il quale:
-all’art. 8, ha statuito che: 1) il contributo non poteva essere superiore: A) al 45% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 900.000,00 per le grandi imprese e di € 1.300.000,00 per le imprese energivore; B) al 55% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 700.000,00 per le medie imprese e di € 1.000.000,00 per le imprese energivore; C) al 65% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 350.000,00 per le piccole imprese e di € 400.000,00 per le imprese energivore; D) al 65% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 150.000,00 per le piccole imprese e di € 200.000,00 per le imprese energivore (comma 1); 2) doveva essere garantito che almeno il 25% dell’investimento doveva essere privo di qualsiasi forma di sostegno pubblico (comma 2); l’intensità massima di aiuto per le spese di consulenza pari al 50% (comma 3);
-all’art. 10, comma 3, ha precisato che la procedura “è a sportello telematico, aperto dalle ore 8,00 del 3.10.2022 alle ore 18,00 del 15.11.2022” fino all’assorbimento dell’intera dotazione finanziaria;
-all’art. 11, ha disciplinato la verifica formale e di merito delle domande, specificando che sarebbero state ammesse alle agevolazioni le domande, che avessero superato la predetta verifica formale e di merito con un punteggio complessivo di 7/15,5;
-all’art. 12, ha stabilito che ai soggetti, che avevano presentato le domande ammesse ai contributi, sarebbero stati richiesti alcuni documenti (comma 1), tra cui la copia conforme del “titolo di disponibilità dell’immobile”, dove sarebbe stato realizzato l’investimento finanziato (lett. a), e la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, attestante di non aver “fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario” oppure di aver “fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario, indicandone la misura” (lett. d); specificando al comma 2, che tale documentazione sarebbe dovuta “pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta”; con la puntualizzazione al comma 6 che l’impresa beneficiaria avrebbe dovuto restituire il provvedimento di concessione del contributo entro 10 giorni dalla notifica, “quale formale accettazione delle condizioni in esso previste”;
-all’art. 13, ha disciplinato le modalità di erogazione del contributo;
-all’art. 14, sono stati indicati gli obblighi dei soggetti beneficiari, tra cui alla lett. k), quello di non alienare i beni oggetto di agevolazione “per un periodo minimo dal completamento delle operazioni” di 3 anni per le micro, piccole e medie imprese e di 5 anni per le grandi imprese;
-all’art. 15, i casi di decadenza dall’agevolazione, tra cui, alla lett. d), la mancata presentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, della documentazione, prevista dal suddetto art. 12;
-all’art. 16, i casi di revoca del contributo, tra cui quello della violazione del suddetto obbligo, statuito dall’art. 14, comma 1, lett. k);
-all’art. 17, è stato precisato che i contributi in discorso non potevano essere “cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un’intensità di aiuto superiore ai massimali stabiliti dal presente avviso pubblico” con il precedente art. 8; né “con aiuti de minimis concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un’intensità di aiuto superiore ai massimali stabiliti dal presente avviso pubblico”.
Con convenzione del 21.7.2023, integrata il 3.4.2024, la Regione Basilicata ha affidato la gestione del predetto procedimento a Sviluppo Basilicata S.p.A..
Con Del. n. 252 del 20.3.2023 la Regione Basilicata ha approvato l’elenco definitivo delle domande, istruibili e rientranti nella dotazione finanziaria del suddetto avviso pubblico, nell’ambito del quale la domanda della Cooperativa Sociale Residenza San Francesco, relativa “all’installazione di un impianto fotovoltaico, connesso ad un impianto di accumulo, e di una pompa di calore per il condizionamento invernale ed estivo”, pari ad una spesa complessiva di € 82.043,04, si è collocata in posizione utile, con il punteggio complessivo di 11,336 (dall’allegato a tale Delibera risulta che l’ultima domanda parzialmente finanziabile è quella della Nettis Resort S.r.l.).
Pertanto, Sviluppo Basilicata S.p.A.:
-con nota del 27.3.2024, dopo aver fatto presente che era stata esperita con esito positivo la fase della verifica formale e di merito, prevista dall’art. 11 dell’avviso pubblico, ha chiesto alla Cooperativa Sociale Residenza San Francesco i documenti, indicati nell’art. 12 dell’avviso pubblico, tra cui:
1) il contratto di comodato del 20.7.2022, registrato il 4.8.2022, dell’immobile aziendale, dove sarebbe stato realizzato l’investimento finanziato, sito nella Frazione Sant’Ilario del comune di Atella, in via Calvera n. 24, censito al foglio n. 62, particella n. 25, subalterno n. 3, specificando che “il titolo di disponibilità deve rientrare nella definizione di cui all’allegato A dell’avviso pubblico” (il quale, nel definire il requisito della “piena disponibilità del bene immobile”, precisa che “la titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato, coerente con il pertinente programma di investimento candidato”) e deve avere la “durata compatibile con gli obblighi previsti dall’art. 14 dell’avviso pubblico”;
2) la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, attestante di non aver “fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario” oppure di aver “fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario, indicandone la misura”;
-con nota del 3.6.2024 ha evidenziato che:
1) il certificato di agibilità si riferiva esclusivamente all’immobile foglio n. 62, particella n. 25, subalterno n. 1, mentre l’investimento avrebbe dovuto essere realizzato nel subalterno n. 3;
2) per il predetto immobile era stata presentata una CILA, relativa a lavori, finanziati con il superbonus di cui agli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020;
-con nota del 2.10.2024 ha comunicato l’avvio del procedimento, finalizzato alla decadenza del contributo in questione, concesso con la precedente Deliberazione n. 155 del 22.3.2024, in quanto:
1) non era pervenuta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta richiesta del 27.3.2024, la documentazione, relativa al “titolo di disponibilità dell’immobile”, dove avrebbe dovuto essere realizzato l’investimento finanziato, in quanto dal contratto di comodato del 20.7.2022 “non risulta riconducibile in modo univoco all’immobile oggetto di intervento”;
2) l’agevolazione superbonus era riconducibile allo stesso investimento, oggetto del contributo, e la Cooperativa Sociale Residenza San Francesco non aveva provato che la predetta agevolazione superbonus si riferiva alla parte non coperta dal contributo in questione;
-con Deliberazione n. 214 del 20.6.2025 (notificata con pec del 23.6.2025) ha dichiarato la decadenza della Cooperativa Sociale Residenza San Francesco dal contributo, assentito con la precedente Deliberazione n. 155 del 22.3.2024, ed ha disposto lo svincolo della somma impegnata di € 50.970,37 e la cancellazione della predetta agevolazione dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in quanto:
1) l’attestazione notarile del 23.12.2022, attestante il diritto di usufrutto sull’immobile, foglio n. 62, particella n. 25, subalterni nn. 3 e 5, ha la durata di 5 anni fino al 27.12.2027, inferiore al “periodo minimo di 3 anni dal completamento delle operazioni”, prestabilito per le micro, piccole e medie imprese dall’art. 14, lett. k), dell’avviso pubblico per l’obbligo di non alienare i beni oggetto dell’agevolazione;
2) la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8.8.2020 all’ultimo capoverso del punto 2.2.2, rubricato “Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo”, ha precisato che l’agevolazione del superbonus di cui agli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020 “non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale”, mentre la Del. G.R. n. 16 del 15.1.2025, con la quale sono stati indicati gli indirizzi operativi, con riferimento all’avviso pubblico in esame, ha puntualizzato la deroga del divieto di cumulo, stabilito dall’art. 17 dell’avviso pubblico, esclusivamente per il credito di imposta 4.0.
La Cooperativa Sociale Residenza San Francesco con il presente ricorso, notificato il 4.9.2025 e depositato il 10.9.2025, ha impugnato la predetta Deliberazione n. 214 del 20.6.2025 ed anche gli artt. 12, 14, 15 e 17 dell’avviso pubblico, approvato con Del. G.R. n. 47 del 16.9.2022, ove interpretati in senso ostativo all’accoglimento del ricorso, deducendo:
1) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e/o dell’art. 10 bis della stessa L. n. 241/1990, per la non corrispondenza con la comunicazione di avvio del procedimento del 2.10.2024;
2) l’errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 2, e 15, comma 1, lett. d), dell’avviso pubblico;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riferimento al contratto di comodato del 20.7.2022;
4) l’errata interpretazione del citato l’art. 14, comma 1, lett. k), dell’avviso pubblico, tenuto conto dell’allegato A all’avviso pubblico;
5) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, con riferimento al divieto di cumulo, stabilito dall’art. 17 dell’avviso pubblico, tenuto conto della deroga prevista dalla Del. G.R. n. 16 del 15.1.2025;
6) la violazione dei principi in materia di autotutela.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Con memoria del 20.2.2026 la ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 25.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, in quanto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6 del 29.1.2014 ha statuito che il destinatario di finanziamenti o contributi pubblici vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di concessione dei benefici per vizi di legittimità o di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico, quanto di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro pubblico oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere.
Infatti, mentre nella fase procedimentale antecedente alla concessione del contributo pubblico la posizione soggettiva del potenziale destinatario del finanziamento assume la configurazione di interesse legittimo, la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. risulta attribuita in via esclusiva al Giudice Amministrativo, nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo pubblico la posizione del privato può assumere a seconda dei casi la configurazione di:
-diritto soggettivo, come per es. in caso di mancata erogazione materiale del contributo dopo la sua concessione, poiché in tal caso all’Autorità Amministrativa non è attribuito alcun potere discrezionale, ma il solo esercizio del controllo formale su alcuni adempimenti contabili; sussiste la posizione di diritto soggettivo anche in caso di inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dalle norme di fonte primaria o secondaria o dalle disposizioni particolari contenute nell’atto di concessione, disciplinanti le modalità esecutive di utilizzo del contributo;
-o di interesse legittimo nei confronti dei provvedimenti di autotutela emanati dall’Amministrazione erogatrice del contributo pubblico, come per es. l’autoannullamento del provvedimento di finanziamento per mancanza dei requisiti da parte del beneficiario o l’atto di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico.
Pertanto, poiché, nella specie, i motivi posti a base della decadenza si riferiscono ai requisiti di ammissione al contributo di cui è causa, l’impugnata Deliberazione n. 214 del 20.6.2025 va qualificata come un provvedimento di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 del provvedimento di concessione del contributo, emanato con la Deliberazione n. 155 del 22.3.2024.
Nel merito, il ricorso è infondato, in quanto è legittimo il secondo motivo, posto a base del provvedimento impugnato, relativo al divieto, stabilito dall’art. 17 dell’avviso pubblico, del cumulo del contributo di cui è causa “con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili”.
Pertanto, il Collegio ritiene di dover sovvertire l’ordine di trattazione dei motivi di impugnazione.
Il provvedimento impugnato si fonda sui seguenti due presupposti:
1) disponibilità dell’immobile, dove sarebbe stato realizzato l’investimento finanziato, per un periodo minimo dal completamento delle operazioni di 3 anni per le micro, piccole e medie imprese;
2) e divieto di cumulo con altre misure di sostegno, come previsto nell’art. 17 dell’avviso pubblico., Trattandosi di atto plurimotivato, ciascuno di tali presupposti risulta idoneo di per sé a supportarlo.
Va quindi esaminato prioritariamente il quinto motivo relativo al divieto di cumulo delle agevolazioni.
Con tale doglianza è stata censurata la parte dell’impugnata Deliberazione n. 214 del 20.6.2025, in cui viene richiamato l’ultimo capoverso del punto 2.2.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8.8.2020, rubricato “Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo”, con il quale è stato precisato che l’agevolazione del superbonus di cui agli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020 “non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale”, in quanto risulterebbe affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, perché la Del. G.R. n. 16 del 15.1.2025, relativa agli indirizzi operativi dell’avviso pubblico in esame, nella parte in cui prevede la deroga del divieto di cumulo, stabilito dall’art. 17 dell’avviso pubblico, per il credito di imposta 4.0, doveva ritenersi applicabile anche l’agevolazione superbonus, a condizione che la detrazione si applichi solo sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, come rappresentato dalla ricorrente in sede endoprocedimentale.
Tale censura è infondata, in quanto:
-mentre l’art. 7 quater, comma 3, D.L. n. 243/2016 conv. nella L. n. 18/2017, stabilisce espressamente che il credito di imposta 4.0 è una misura fiscale di carattere generale “cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano i medesimi costi ammessi a beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”;
-il comma 7 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020 statuisce che la detrazione del cd. superbonus di cui ai commi 5 e 6, che riferiscono rispettivamente agli impianti solari fotovoltaici ed ai sistemi di accumulo, cioè agli impianti, indicati nella domanda della ricorrente, “non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale” (tale disposizione è ripetuta nel medesimo paragrafo, rubricato “Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo”, della Guida, relativa al superbonus 110%, dell’Agenzia delle Entrate di giugno 2002);
-poiché il predetto comma 7 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020 statuisce un divieto di cumulo con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione europei, nazionali e/o regionali di tipo generalizzato, non può condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui tale divieto di cumulo non dovrebbe applicarsi alle spese rimaste a carico del contribuente, tenuto pure conto della circostanza che la detrazione del cd. superbonus avrebbe potuto essere finanziata per il 110%.
Pertanto, non occorre esaminare i primi quattro motivi di ricorso, che si riferiscono al primo motivo, posto a base del provvedimento impugnato, relativo alla disponibilità dell’immobile, dove sarebbe stato realizzato l’investimento finanziato, per un periodo minimo dal completamento delle operazioni di 3 anni per le micro, piccole e medie imprese, in quanto va ribadito che, in caso di autonomi motivi posti a fondamento di un provvedimento amministrativo impugnato in via giurisdizionale, tale provvedimento deve ritenersi legittimo anche se uno solo di essi è fondato e perciò idoneo a sorreggerne la validità.
Invece, va esaminato il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dei principi in materia di autotutela, perché la decadenza del contributo era stata adottata dopo il completamento delle operazioni, in quanto ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 all’epoca vigente il provvedimento amministrativo illegittimo poteva essere annullato entro 12 mesi.
Il predetto termine di 12 mesi è stato ridotto a 6 mesi con l’art. 1 L. n. 182/2025, entrato in vigore il 18.12.2025, ma tale riduzione, non essendo retroattiva, non può essere applicata alla fattispecie in esame.
Pertanto, deve ritenersi che l’impugnata Deliberazione n. 214 del 20.6.2025, con la quale è stato annullato la precedente Deliberazione n. 155 del 22.3.2024, di concessione del contributo in questione, è stata legittimamente adottata.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST ER, Presidente
LE AN, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | ST ER |
IL SEGRETARIO