Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3281/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3281/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pecora, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Annarosa Coratelli, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 22.10.2024.
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con ricorso depositato il 02.05.2023 sponeva: - di aver contratto matrimonio Parte_1 con la signora in data 18/12/2003; - che dalla loro unione Controparte_1 nasceva la figlia (12/9/2004); - che il Tribunale di Lecce aveva pronunciato Persona_1 con sentenza la separazione personale dei coniugi, ratificando le condizioni concordate [1) La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso la madre. Gli incontri con il padre, stante l'età della minore, verranno concordati direttamente da con il padre. 2) La casa famigliare viene assegnata alla Per_1 sig.ra che continuerà a viverci con la figlia. La SI.ra si impegna a CP_1 CP_1 volturare il contratto di locazione dell'abitazione famigliare a suo nome, il sig. si Pt_1 impegna a spostare la residenza dall'abitazione famigliare. 3) Il SI. si impegna a Pt_1 versare a titolo di mantenimento della minore la somma di € 350,00 comprensivi di assegni famigliari. La figlia rimarrà a carico del sig. che percepirà in via esclusiva gli assegni Pt_1 familiari. L'assegno in questione verrà ridimensionato nel caso di periodo di disoccupazione superiore ad almeno sei mesi e verrà corrisposta la somma di € 200,00 mensili. Fatto salvo l'obbligo di versare la somma dovuta a titolo di assegno familiare, nel caso di nuova occupazione. Spese straordinarie come da Protocollo di Intesa applicato nel Foro di Lecce, a carico di entrambi in pari misura. 4) I coniugi dichiarano di essere allo stato, economicamente autosufficienti. 5) L'autovettura tg. CV 618 PG intestata ad entrambi i coniugi e in uso alla SI.ra , sarà a totale carico e uso della resistente che si impegna a partire dalla data CP_1 di oggi a sostenere gli oneri conseguenti manlevando il ricorrente dal pagamento di bolli, assicurazioni, verbali di violazione CdS. Tutto ciò che è pregresso verrà saldato dal ricorrente];
- che, trascorsi quasi due anni dal giorno dell'udienza presidenziale del 15/4/2021, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi;
- che nelle more il signor aveva trasferito Pt_1 la propria residenza in San Cesario alla via della masseria Caputo n. 8. 1
- che il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso il fast- food di in Lecce dalle ore 17:30 alle ore 2:00 del mattino successivo, Persona_2 riuscendo di rado a vedere la figlia e guadagnando cifre superiori rispetto a quelle Per_1 dichiarate;
- di essere impossibilitata a lavorare, in quanto affetta da postumi di infarto, sindrome di Meniere, obesità, beneficiando per tali motivi una pensione di invalidità pari a € 320,00, oltre al reddito di cittadinanza pari ad euro 700,00; - che, accettate le condizioni di separazione innanzi richiamate e, in particolare, l'impegno di volturare a suo nome il contratto di locazione dell'immobile in cui risiedevano, apprendeva, in seguito alla ricezione di ricorso ex articolo 1810 c.c. con cui il proprietario del suddetto le intimava il rilascio per via del mancato pagamento dei canoni da parte del MOCKA, che non vi era alcun contratto di locazione, bensì di comodato – che, per scongiurare il rischio di perdere la disponibilità del predetto immobile, adibito a casa coniugale, si sobbarcava l'onere del pagamento della somma di euro 1.500,00 per i canoni non corrisposti, con rate mensili di euro 50,00, oltre al pagamento del canone mensile di locazione di euro 260,00 e alle spese per il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo; - che si occupava in maniera esclusiva e con grosse difficoltà della figlia la quale, avvedutasi dei problemi economici della madre, decideva di lasciare gli studi per reperire un'attività lavorativa, poi abbandonata per tornare a scuola. Tanto premesso, concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un contributo di mantenimento per la figlia di euro 350,00, oltre ad euro 100,00 per Per_1 esigenze abitative, il versamento di euro 150 a titolo di assegno divorzile, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 473 bis 17 co. 1, 2, e 3. All'udienza di prima comparizione del 19.9.2023 il giudice procedeva all'ascolto delle parti, riservatosi in merito ai provvedimenti da assumere, con successiva ordinanza del 5 marzo 2024, così disponeva: autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente;
poneva a carico di un contributo di mantenimento in favore della figlia pari ad € Parte_1
250,00; ripartiva al 50% le spese straordinarie in favore della figlia, da individuarsi secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
rigettava le richieste istruttorie formulate e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 22.10.2024 assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.. A seguito del deposito di note conclusione, all'udienza del 22.10.2024 il Giudice relatore assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** 1. Sulla eccezione di irritualità per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 co.3 lett. a, b e c.p.c L'eccezione formulata va disattesa, in quanto la norma richiamata non prevede alcuna sanzione in caso di omesso o ritardato deposito della documentazione ivi prevista, potendo al più il Giudice, in ossequio al disposto dell'art. 473 bis/18 recante il dovere di leale collaborazione, valutare, ai sensi dell'art. 116 comma secondo c.p.c., nonché degli artt. 92 comma primo e 96 c.p.c., il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, renda informazioni o effettui produzioni documentali inesatte o incomplete. Norma, questa, la cui
2 introduzione sarebbe stata del resto priva di senso ove il tardivo deposito della documentazione in questione avesse determinato l'inammissibilità del ricorso. Va in ogni caso evidenziato come parte ricorrente abbia depositato al momento dell'introduzione del presente giudizio C.U. dell'anno 2022, relativa ai redditi prodotti nel 2021 e C.U. del 2020, afferente a quelli del 2019, riferendo di non aver documentazione attestante la propria condizione economica nel 2021, non avendo svolto alcuna attività lavorativa nel 2020, nel rispetto delle misure imposte per il contrasto della pandemia. A tale documentazione va aggiunta quella integrata in corso di causa e consistente nella C.U. dell'anno 2023, per i redditi del 2022, nelle buste paga dei mesi di giugno e luglio 2023 e nell'estratto trimestrale del conto acceso presso la Banca Intesa San Paolo. Alla luce della menzionata produzione, vi sono quindi gli elementi sufficienti per valutare la reale consistenza economica del soggetto tenuto alla corresponsione dei contributi economici.
2. Mantenimento dei figli maggiorenni Parte ricorrente si dichiara disponibile a che venga disposto il versamento a suo carico della somma di euro 250,00 quale contributo di mantenimento per la figlia e la Persona_1 ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
parte resistente, invece, domanda che il contributo per il mantenimento per la figlia sia elevato ad € 350,00 mensili, oltre al Per_1 riconoscimento di un ulteriore somma di euro 100,00 per esigenze abitative. La domanda del ricorrente va accolta, con conseguente rigetto dell'istanza di aumento del suddetto importo e di contributo abitativo avanzata dalla SI.ra . CP_1 Dalla documentazione in atti è infatti emerso che ha fatto ingresso nel Persona_1 mondo del lavoro, prestando, in particolare, la propria attività lavorativa, seppur per un periodo di prova, presso un panificio (cfr. verbale di udienza del 19.09.2023), circostanza questa confermata dalla stessa resistente che, sia nella comparsa conclusionale che nella memoria di replica, fa proprio riferimento alla necessità di garantire alla ragazza la serena ricerca di un'attività lavorativa in linea con le proprie aspirazioni. Pertanto, alla luce di quanto premesso, essendo la figlia maggiorenne ed inserita nel mercato del lavoro, sebbene ancora non del tutto economicamente autosufficiente, appare corretto disporre in suo favore il versamento di un contributo di mantenimento pari ad € 250,00. Oltre al contributo ordinario, i genitori provvederanno a ripartire tra loro le spese straordinarie per la figlia al 50%, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Per_1
3. Assegno divorzile Passando, infine, all'ultima questione prospettata, la formula domanda di assegno CP_1 di divorzio. Com'è noto, l'art. 5, 6° co., l. 898/1970 (c.d. l. divorzio), prevede la possibilità per uno degli ex-coniugi di ottenere un assegno post-matrimoniale a carico dell'altro e, a tal fine, fissa i criteri per l'attribuzione e per la determinazione dello stesso. In particolare, alla luce anche di un costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento dell'assegno divorzile si fonda sui presupposti dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex-coniuge e/o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, con applicazione, inoltre, dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, 6°co., l. divorzio (valutazione comparativa delle condizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ragioni della decisione, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex-coniugi, durata del matrimonio), i quali costituiscono il parametro di riferimento per decidere sia sull'an sia sul quantum dell'assegno. È solo la considerazione complessiva di tali parametri che permette all'organo giudicante di cogliere ogni aspetto della storia di quel matrimonio e di valorizzarlo adeguatamente, al fine di determinare un giusto assegno. In questi termini, pertanto, la funzione dell'assegno post- matrimoniale non è solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, quest'ultime derivanti dalla diversità reddituale e dal contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare (Cass. S.S.U.U, 18287/2018, Cass. civ. 25635/2021, Cass. civ. 23318/2021). Nel caso di specie la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla
3 resistente non merita di essere accolta. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria condotta è emerso che la resistente non svolge alcuna attività lavorativa e percepisce sia il reddito di cittadinanza, sia la pensione di invalidità, per un totale di € 1.020,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 19.09.2023 e cedolini pensione INPS di giugno e luglio 2023). Ancora, che la stessa vive, unitamente alla figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in un'abitazione sita in San Cesario di Lecce per la quale corrisponde un canone di locazione pari ad € 260,00 mensili, oltre ad € 50,00 mensili per un debito relativo ad un vecchio affitto (cfr. contratto di locazione del
24.10.2022 e verbale di udienza del 19.09.2023).
È stato altresì documentato che il ricorrente, dal canto suo, svolge regolare attività lavorativa presso un Fast food con uno stipendio di circa € 800,00 mensili (cfr. buste paga di giugno e luglio 2023) ed un reddito annuale di lavoro dipendente pari ad € 9.856,16 (cfr. Certificazione Unica 2023).
Orbene, alla luce di quanto visto, stante la sostanziale equivalenza sia dei redditi sia degli oneri abitativi di entrambe le parti, non sussistono nel caso i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente. In aggiunta, anche a voler considerare il contributo che la ha apportato al nucleo CP_1 familiare e al patrimonio, nonché il nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione della resistente/richiedente al momento del divorzio, nulla la resistente ha provato in giudizio. Infatti, aldilà di generiche affermazioni su quanto la stessa si sia occupata e spesa per la famiglia, non risultano dimostrati eventuali sacrifici, anche professionali, che la SI.ra ha posto in essere per contribuire alla cura della famiglia (cfr. Cass. ordinanza n. CP_1 1786/2021, sent. n. 35434/2023).
4. Spese di lite. Infine, le spese di lite possono essere compensate in ragione del comportamento processuale del ricorrente, che non ha provveduto a documentare correttamente la propria posizione reddituale, come richiesto dalla legge, e dalla circostanza sopravvenuta rispetto alla costituzione della resistente relativa all'attività lavorativa, seppur in prova, espletata dalla figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 2.5.2023 da , ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa ed assordita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.12.2003 tra
Parte_1 Controparte_1 2) Pone a carico di un contributo di mantenimento in favore della figlia Parte_1
di € 250,00 mensili, oltre alle spese straordinarie al 50% in favore della Persona_1 stessa, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 6.02.2024 Il Giudice estensore La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
La presente sentenza è stata redatta, sotto la supervisione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa Ludovica Stefanelli, magistrato ordinario in tirocinio generico.
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