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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.01.2025 da 1) nato il [...] a [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_1
( C.F._1
e
2) nata il [...] a [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
( ) C.F._2
Entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Bufano, del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Buenos Aires, 60, ove hanno eletto domicilio, come pure domicilio digitale presso Email_1 giusta delega allegata al ricorso introduttivo,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RC FE (SV) il 18.05.2002 (anno 2002 atto n. 1 reg. parte II serie A) pure trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n° 521, parte 2, serie B, anno 2002
separati consensualmente con sentenza n. 921/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 11.03.2025 (passata in giudicato v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato Milano il 06.01.2004 ), cittadino Parte_3 C.F._3 italiano, , nato a [...] il [...] ), cittadino Parte_4 C.F._4 italiano, entrambi residenti in [...]. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., come segue:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Pt_4 prevalente presso la madre.
3) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , la somma di 600,00 Pt_3 Pt_4
(€ 300,00 per ciascuno di essi) somma che sarà versata, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025. Quanto sopra fino ad intervenuta indipendenza economica dei ragazzi.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Pt_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e successive eventuali modificazioni quindi, allo stato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La casa familiare sita ES (MI), di proprietà del sig. viene assegnata alla moglie, Pt_1 in qualità di genitore collocatario della prole e fino ad intervenuta indipendenza economica dei figli, unitamente agli arredi che la compongono. Il sig. ha già lasciato la casa Pt_1 coniugale con il pieno consenso della moglie.
6) Il sig. sosterrà le spese condominiali di natura straordinaria, mentre quelle ordinarie Pt_1
e le utenze rimarranno a carico della sig.ra quale occupante dell'immobile insieme Pt_2 ai figli.
7) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. verserà alla stessa la somma Pt_1 di € 200,00 (duecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025.
8) Il sig. potrà fa visita e tenere con sé il figlio ogni qual volta ritenuto opportuno, Pt_1 Pt_4 previo accordo con la moglie e con il figlio stesso, come fino ad ora durante la separazione.
9) Il sig. potrà concordare con la moglie i periodi di vacanza da trascorrere insieme al Pt_1 figlio , fermo restando un periodo minimo di 15 giorni durante il mese di Luglio ed Pt_4 Agosto, anche in base alle volontà del figlio minore.
10) I coniugi hanno regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro ed acconsentono, fin d'ora, al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale di documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., confermando le condizioni concordate e rinunciando all'impugnazione della sentenza.
In data 05.03.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RC GL (SV) il
18.05.2002 tra e Parte_2 Parte_1 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RC GL (SV) e Milano, ove il matrimonio risulta trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.01.2025 da 1) nato il [...] a [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_1
( C.F._1
e
2) nata il [...] a [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
( ) C.F._2
Entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Bufano, del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Buenos Aires, 60, ove hanno eletto domicilio, come pure domicilio digitale presso Email_1 giusta delega allegata al ricorso introduttivo,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RC FE (SV) il 18.05.2002 (anno 2002 atto n. 1 reg. parte II serie A) pure trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n° 521, parte 2, serie B, anno 2002
separati consensualmente con sentenza n. 921/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 11.03.2025 (passata in giudicato v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato Milano il 06.01.2004 ), cittadino Parte_3 C.F._3 italiano, , nato a [...] il [...] ), cittadino Parte_4 C.F._4 italiano, entrambi residenti in [...]. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., come segue:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Pt_4 prevalente presso la madre.
3) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , la somma di 600,00 Pt_3 Pt_4
(€ 300,00 per ciascuno di essi) somma che sarà versata, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025. Quanto sopra fino ad intervenuta indipendenza economica dei ragazzi.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Pt_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e successive eventuali modificazioni quindi, allo stato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La casa familiare sita ES (MI), di proprietà del sig. viene assegnata alla moglie, Pt_1 in qualità di genitore collocatario della prole e fino ad intervenuta indipendenza economica dei figli, unitamente agli arredi che la compongono. Il sig. ha già lasciato la casa Pt_1 coniugale con il pieno consenso della moglie.
6) Il sig. sosterrà le spese condominiali di natura straordinaria, mentre quelle ordinarie Pt_1
e le utenze rimarranno a carico della sig.ra quale occupante dell'immobile insieme Pt_2 ai figli.
7) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. verserà alla stessa la somma Pt_1 di € 200,00 (duecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025.
8) Il sig. potrà fa visita e tenere con sé il figlio ogni qual volta ritenuto opportuno, Pt_1 Pt_4 previo accordo con la moglie e con il figlio stesso, come fino ad ora durante la separazione.
9) Il sig. potrà concordare con la moglie i periodi di vacanza da trascorrere insieme al Pt_1 figlio , fermo restando un periodo minimo di 15 giorni durante il mese di Luglio ed Pt_4 Agosto, anche in base alle volontà del figlio minore.
10) I coniugi hanno regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro ed acconsentono, fin d'ora, al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale di documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., confermando le condizioni concordate e rinunciando all'impugnazione della sentenza.
In data 05.03.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RC GL (SV) il
18.05.2002 tra e Parte_2 Parte_1 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RC GL (SV) e Milano, ove il matrimonio risulta trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG