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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5518 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Franco Tuti e Sonia Martini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Giuseppina Pantalissi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza dell'11/09/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Per_1 tra gli stessi;
- disporre che frequenti i genitori previ accordi diretti con loro;
Per_1
- disporre che la casa coniugale resti nella disponibilità di fino al CP_1
30/6/2026 a titolo gratuito;
dovrà versare a soltanto CP_1 Parte_1
l'importo di € 50,00 mensili, con effetto a decorrere dal mese di settembre 2025, a titolo di rimborso delle spese per le utenze (intestate alla famiglia – ; detto Pt_1 CP_2 importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese fino a giugno 2026 compreso;
dovrà rilasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del 30/6/2026; CP_1
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto di durante il tempo Per_1 in cui il figlio sta con ciascuno di loro;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga versato direttamente a da parte Per_1 del genitore o dei genitori che lo percepiscono;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017; tra le spese straordinarie sono da ritenersi comprese anche le spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto, che in concreto saranno sostenute dai genitori una volta ciascuno (il prossimo abbonamento trimestrale farà carico alla madre); i genitori dovranno comunicare via email le spese sostenute o da sostenere, allegando, per quelle sostenute, la documentazione giustificativa;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è costituita in CP_1 giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti
2 che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza pubblicata il 02/03/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/04/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore
, nato il [...], il quale concorderà direttamente con i genitori i tempi di Per_1 frequentazione gli stessi.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CERRETO GUIDI (FI) in data
02/12/2007 da , n. a VINCI (FI) il 15/07/1975, e Parte_1 CP_1
, n. a LUCCA (LU) l'01/09/1976, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Cerreto UI (FI) al n. 13, parte 1, anno 2007;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5518 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Franco Tuti e Sonia Martini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Giuseppina Pantalissi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza dell'11/09/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Per_1 tra gli stessi;
- disporre che frequenti i genitori previ accordi diretti con loro;
Per_1
- disporre che la casa coniugale resti nella disponibilità di fino al CP_1
30/6/2026 a titolo gratuito;
dovrà versare a soltanto CP_1 Parte_1
l'importo di € 50,00 mensili, con effetto a decorrere dal mese di settembre 2025, a titolo di rimborso delle spese per le utenze (intestate alla famiglia – ; detto Pt_1 CP_2 importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese fino a giugno 2026 compreso;
dovrà rilasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del 30/6/2026; CP_1
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto di durante il tempo Per_1 in cui il figlio sta con ciascuno di loro;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga versato direttamente a da parte Per_1 del genitore o dei genitori che lo percepiscono;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017; tra le spese straordinarie sono da ritenersi comprese anche le spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto, che in concreto saranno sostenute dai genitori una volta ciascuno (il prossimo abbonamento trimestrale farà carico alla madre); i genitori dovranno comunicare via email le spese sostenute o da sostenere, allegando, per quelle sostenute, la documentazione giustificativa;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è costituita in CP_1 giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti
2 che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza pubblicata il 02/03/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/04/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore
, nato il [...], il quale concorderà direttamente con i genitori i tempi di Per_1 frequentazione gli stessi.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CERRETO GUIDI (FI) in data
02/12/2007 da , n. a VINCI (FI) il 15/07/1975, e Parte_1 CP_1
, n. a LUCCA (LU) l'01/09/1976, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Cerreto UI (FI) al n. 13, parte 1, anno 2007;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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