Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 513
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che le cartelle risultano regolarmente notificate e vi è prova in atti, inclusa la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con prova della compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei tributi

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto l'Agente della Riscossione ha prodotto diversi atti interruttivi della prescrizione in ordine cronologico, e ha evidenziato che l'omessa impugnazione di atti presupposti o dell'intimazione di pagamento comporta la consolidazione del credito e l'inammissibilità di eccezioni relative a vicende estintive anteriori.

  • Inammissibile
    Natura del tributo

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 06820110029004205000, trattandosi di un contributo per la refezione scolastica la cui giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 513
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 513
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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