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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
ER AC LO, OR
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4310/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP COMPENSAZ. n. 06828202400002745000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto dal Ricorrente_1 avverso la notifica di rimborso e proposta di n. 06828202400002745000 notificata in relazione alle seguenti cartelle esattoriali
1) 06820100511182231000 Data notifica 28/04/2011 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIR. PROV.LE DI ZA E NZ LO:
2010/250638
2) 06820110029004205000 Data notifica 10/03/2014 COMUNE DI BRUGHERIO UFFICIO ISTRUZIONE
LO : 2011 / 4405.
3) 068201101574739000 Data notifica 10/03/2014 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE DI ZA E NZ
4) 06820110039066300000 Data notifica 10/03/2014 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIR. PROV.LE DI ZA E NZ LO:2011 / 550247.
5) 06820110157473900000 Data notifica 10/03/2014 CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO
ANNUALE DI ZA E NZ LO : 2011 / 10642.
6) 06820120130862838000 Data notifica 10/03/2014 CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO
ANNUALE DI ZA E NZ LO : 2012 / 9037.
Il ricorrente contesta l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione quinquennale dei tributi.
Si costituisce AD che sostiene la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara il DIFETTO DI GIURISDIZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CARTELLA N.
06820110029004205000. Trattandosi di un contributo per la refezione scolastica la Giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario benchè in cartella risulti la dizione “tassa frequenza mensa” attenendo ad una prestazione pecuniaria in relazione a diritti e obblighi di fonte contrattuale privata (Cass. civ., ord. sez. un.,
3 febbraio 2014, n. 2295; Cass., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5412).
Nel resto il ricorso va rigettato in quanto le cartelle risultano regolarmente notificate e vi è prova in atti.
Quanto alla prescrizione, AD produce diversi atti interruttivi in ordine cronologico :
Intimazione n. 06820189019418087000 (in all.7) notificata in data 21/09/2017 con riferimento alla cartella n. 06820110039066300000.
Intimazione n. 06820189026919652000 (in all.8) notificata in data 21/09/2018 con riferimento alla cartella n. 068201101574739000, 06820120130862838000.
Intimazione n. 06820229009778262000 (in all.9) notificata in data 13/06/2022 con riferimento alla cartella n. 06820100511182231000.
Intimazione n. 06820249002607726000 (in all.10) notificata in data 20/04/2024 con riferimento alle cartelle n. 06820100511182231000, 06820110039066300000, 06820110157473900000, 06820120130862838000.
La notifica avveniva ai sensi dell'art. 140 cpc. Vi è prova della notifica del CAD con raccomandata n.
67522378393-2 non ritirata e restituita per compiuta giacenza.
Secondo l'art. 19 comma 3 DLGS 546/92, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato: tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 19, comma
3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Pertanto, laddove il Contribuente ometta di impugnare l'atto consequenziale per omessa notifica dell'atto presupposto, non potrà nuovamente procedere con la suddetta eccezione laddove l'Agente della Riscossione provveda a notificare un nuovo atto esecutivo. Ciò sarebbe contrario ai dettami di cui all'art. 19 comma 3°
e al sistema di preclusioni processuali dallo stesso articolo introdotto, in quanto
– al contrario – si permetterebbe al Contribuente di riproporre la contestazione di omessa notifica della cartella esattoriale ogni qualvolta l'Agente della Riscossione dovesse notificare altri atti dell'esecuzione.
Infatti "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);”, Recentissimamente, infine, la Suprema Corte con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs.546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2000,00 per spese di giustizia.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
ER AC LO, OR
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4310/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP COMPENSAZ. n. 06828202400002745000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto dal Ricorrente_1 avverso la notifica di rimborso e proposta di n. 06828202400002745000 notificata in relazione alle seguenti cartelle esattoriali
1) 06820100511182231000 Data notifica 28/04/2011 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIR. PROV.LE DI ZA E NZ LO:
2010/250638
2) 06820110029004205000 Data notifica 10/03/2014 COMUNE DI BRUGHERIO UFFICIO ISTRUZIONE
LO : 2011 / 4405.
3) 068201101574739000 Data notifica 10/03/2014 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE DI ZA E NZ
4) 06820110039066300000 Data notifica 10/03/2014 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIR. PROV.LE DI ZA E NZ LO:2011 / 550247.
5) 06820110157473900000 Data notifica 10/03/2014 CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO
ANNUALE DI ZA E NZ LO : 2011 / 10642.
6) 06820120130862838000 Data notifica 10/03/2014 CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO
ANNUALE DI ZA E NZ LO : 2012 / 9037.
Il ricorrente contesta l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione quinquennale dei tributi.
Si costituisce AD che sostiene la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara il DIFETTO DI GIURISDIZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CARTELLA N.
06820110029004205000. Trattandosi di un contributo per la refezione scolastica la Giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario benchè in cartella risulti la dizione “tassa frequenza mensa” attenendo ad una prestazione pecuniaria in relazione a diritti e obblighi di fonte contrattuale privata (Cass. civ., ord. sez. un.,
3 febbraio 2014, n. 2295; Cass., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5412).
Nel resto il ricorso va rigettato in quanto le cartelle risultano regolarmente notificate e vi è prova in atti.
Quanto alla prescrizione, AD produce diversi atti interruttivi in ordine cronologico :
Intimazione n. 06820189019418087000 (in all.7) notificata in data 21/09/2017 con riferimento alla cartella n. 06820110039066300000.
Intimazione n. 06820189026919652000 (in all.8) notificata in data 21/09/2018 con riferimento alla cartella n. 068201101574739000, 06820120130862838000.
Intimazione n. 06820229009778262000 (in all.9) notificata in data 13/06/2022 con riferimento alla cartella n. 06820100511182231000.
Intimazione n. 06820249002607726000 (in all.10) notificata in data 20/04/2024 con riferimento alle cartelle n. 06820100511182231000, 06820110039066300000, 06820110157473900000, 06820120130862838000.
La notifica avveniva ai sensi dell'art. 140 cpc. Vi è prova della notifica del CAD con raccomandata n.
67522378393-2 non ritirata e restituita per compiuta giacenza.
Secondo l'art. 19 comma 3 DLGS 546/92, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato: tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 19, comma
3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Pertanto, laddove il Contribuente ometta di impugnare l'atto consequenziale per omessa notifica dell'atto presupposto, non potrà nuovamente procedere con la suddetta eccezione laddove l'Agente della Riscossione provveda a notificare un nuovo atto esecutivo. Ciò sarebbe contrario ai dettami di cui all'art. 19 comma 3°
e al sistema di preclusioni processuali dallo stesso articolo introdotto, in quanto
– al contrario – si permetterebbe al Contribuente di riproporre la contestazione di omessa notifica della cartella esattoriale ogni qualvolta l'Agente della Riscossione dovesse notificare altri atti dell'esecuzione.
Infatti "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);”, Recentissimamente, infine, la Suprema Corte con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs.546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2000,00 per spese di giustizia.