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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 30 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 711/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
( , ed elettivamente domiciliato in Patti C.F._1
Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonio
TIMPANARO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Valente, Maria
Francesca Lallai e Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di Vecchiaia Anticipata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.02.2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 29.01.2021, domanda di pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetto da una serie di infermità in grado di compromettere la capacità lavorativa;
che, a seguito di visita medica, l' , con nota del 22/02/2021, comunicava di CP_1
avere respinto la suddetta domanda, in quanto non sussisteva nessuna invalidità in misura pari o superiore al 80%; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' , che veniva CP_1
respinto in data 12.11.2021. Affermava che le infermità da cui era affetto determinavano una invalidità pari o superiore all'80%, con diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che, in conseguenza delle infermità da cui era affetto, presentava una invalidità pari o superiore all'80% e, pertanto, si trovava nelle condizioni previste per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' alla CP_1
liquidazione ed al pagamento della suddetta prestazione, nella misura di legge e con decorrenza di cui sopra, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei propri difensori. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 06.03.2024 CP_1
eccependo il difetto dei requisiti di legge. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di
C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
2 Va rilevato che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati ...8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, ha accertato che è affetto da patologie, analiticamente descritte Parte_1
nella relazione, che comportano una invalidità in misura pari al
80% e pertanto sufficienti, a norma di legge, a garantire il conseguimento della provvidenza invocata, a decorrere dalla data di Agosto 2023.
Il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica e le conclusioni cui giunge sono coerenti con l'esame obiettivo da egli condotto e con la documentazione medica esaminata.
Nel caso di specie, risultano sussistenti in capo al ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico.
3 Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto la sussistenza dello status sanitario legittimante la richiesta della ricorrente a decorrere da Agosto 2023.
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n.
29191).
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata e va accolta con la condanna dell' a liquidare e pagare al ricorrente la CP_1
pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da Agosto 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In ragione del riconoscimento della prestazione invocata soltanto in corso di causa, e dunque in epoca notevolmente successiva al rigetto della domanda amministrativa del ricorrente, facendo applicazione del principio di causalità al caso di specie, appaiono obiettive e fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la
4 domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi”
(Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di c.t.u., CP_1
liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 25/02/2022 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che ha maturato i requisiti per il Parte_1
conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere da Agosto 2023 e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere i relativi ratei a decorrere da Agosto 2024, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi CP_1
alla consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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