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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'8.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1955/22 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carrozza, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola F 10;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Perone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Porzio n. 4, Centro
Direzionale Isola G 8;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, n. 1089 del 2022, con la quale era stata accolta la domanda diretta ad ottenere l'indennità di coordinamento per il periodo compreso tra il 13.02.2014 e il 9.12.2014, con condanna dell' al pagamento di € 1.291,10, oltre interessi, mentre era stata Controparte_1
rigettata quella relativa alle differenze retributive tra la posizione economica D e quella superiore DS.
In particolare, censurava il provvedimento impugnato lamentando un'erronea
1 interpretazione della sentenza sull' an (n. 1238 del 2018) e una non corretta applicazione del quadro normativo di riferimento (artt. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n.
165/2001 e 35 del CCNL comparto sanità 1998-2001). Evidenziava che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, DS non fosse una categoria superiore ma solo un livello economico riconosciuto ai dipendenti inquadrati in categoria D con mansioni di coordinamento in unità operativa complessa;
pertanto, sosteneva che nel conteggio delle differenze economiche tra la categoria D e il livello economico DS dovesse tenersi conto della posizione economica già acquisita nella stessa categoria.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è fondato con le precisazioni che seguono.
La dipendente dell'azienda convenuta, aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Pt_1
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 1238 del 2018 che aveva così statuito: “ʺriconosce la sussistenza dell'espletamento in fatto … delle mansioni corrispondenti al livello economico DS, cat. D, CCNL Comparto sanitario del 20.9.2001 e per l' effetto dichiara il diritto di alla Parte_1
corresponsione, da parte dell ..., della relativa Controparte_2
retribuzione per il quinquennio antecedente al 9.12.2004 nonchè della indennità di coordinamento per il periodo compreso tra il 13.2.14 e il 9.12.2014ʺ.
Con il ricorso di prime cure chiedeva la condanna dell' convenuta al CP_1
pagamento di complessivi € 28.227,95 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Il primo giudice riconosceva l'indennità di coordinamento, su cui, in carenza di appello, si è formato il giudicato, mentre, a seguito di CTU, disposta facendo conteggiare le eventuali differenze retributive tra il livello D4 in godimento e quello
DS riconosciuto con sentenza, concludeva che non vi fossero poste positive a favore dell'istante.
In particolare, affermava che “in esecuzione dell'incarico affidatogli il consulente ha rilevato che la retribuzione lorda per 12 mensilità alle quali aggiungere la tredicesima mensilità, per il livello DS è pari a € 23.826,66, mentre quella lorda per 12 mensilità alle quali aggiungere la tredicesima mensilità, per il livello D4 è pari ad € 25.110,72; sicché la retribuzione effettivamente percepita dalla è stata maggiore di quella Pt_1
2 naturalmente spettante per il livello DS”.
Il presente giudizio verte dunque esclusivamente sui parametri di calcolo da utilizzare per verificare le differenze retributive scaturenti dalla condanna generica di cui alla sentenza n. 1238 del 2018, fissati dal primo giudice con il raffronto tra le competenze
D4 e DS e invece richiesti dall'istante tra quelle D4 e DS4.
La Corte, innanzitutto, evidenzia che la statuizione sull'an individuava come spettante il livello DS, senza fornire altra precisazione o riconoscimento del diritto alla conservazione della progressione economica orizzontale acquisita nella categoria D.
E tale rilievo potrebbe già di per sé avere carattere assorbente.
In ogni caso, non si ignora che il CCNL comparto sanità, 1998-2001, all' art. 13 comma 4, recita: “I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto"”, e che nel sistema di classificazione era, dunque, previsto un livello economico “super” nell'ambito delle categorie B e D.
Si ritiene, però, rilevante che, per effetto delle mansioni svolte, vi fosse il riconoscimento di un livello (anche se solo economico) comunque diverso e superiore, per cui la richiesta di trasposizione, solo per mero automatismo, della posizione economica conseguita in quello inferiore, non poteva essere accolta.
Del resto, “Nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti
e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l.” (Cfr. Cass. n. 12562 del
2018).
Il primo giudice, dunque, correttamente individuava come parametro il livello DS.
La Corte, invece, non condivide la determinazione dell'altro termine del confronto
(D4), posto che il riconoscimento con sentenza del livello superiore non poteva essere vanificato dalla progressione economica intanto raggiunta dalla in quello Pt_1
inferiore.
Sul punto può essere richiamato, per identità di ratio, il principio espresso dalla
Suprema Corte in caso di riconoscimento di categoria superiore per cui: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate
3 categorie di lavoratori - si interpreta nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità” (cfr. Cass.n. 22958 del 2024).
Pertanto, in presenza di un giudicato che accordava il livello economico DS senza altro precisare, della carenza di una specifica ipotesi collettiva derogatoria e di ulteriori elementi non allegati e provati, ai fini della determinazione delle differenze retributive, la comparazione andava effettuata tra il trattamento economico iniziale del livello economico professionale in godimento (D) e quello accertato in sentenza (DS).
Tenuto conto dei conteggi fatti elaborare dalla parte in conformità al suddetto principio, che appaiono corretti e non oggetto di specifica censura, all'appellante, per il periodo dal 9.12.1999 al 9.12.2014, va riconosciuta a titolo di differenze retributive la somma di € 10.123,26, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite del doppio grado, per l'obiettiva particolarità della materia trattata e il richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte, possono essere compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 10.123,26, oltre interessi dalla Parte_1
maturazione dei singoli crediti al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida per il primo grado in € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, e per il presente grado in €
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli l'8.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'8.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1955/22 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carrozza, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola F 10;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Perone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Porzio n. 4, Centro
Direzionale Isola G 8;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, n. 1089 del 2022, con la quale era stata accolta la domanda diretta ad ottenere l'indennità di coordinamento per il periodo compreso tra il 13.02.2014 e il 9.12.2014, con condanna dell' al pagamento di € 1.291,10, oltre interessi, mentre era stata Controparte_1
rigettata quella relativa alle differenze retributive tra la posizione economica D e quella superiore DS.
In particolare, censurava il provvedimento impugnato lamentando un'erronea
1 interpretazione della sentenza sull' an (n. 1238 del 2018) e una non corretta applicazione del quadro normativo di riferimento (artt. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n.
165/2001 e 35 del CCNL comparto sanità 1998-2001). Evidenziava che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, DS non fosse una categoria superiore ma solo un livello economico riconosciuto ai dipendenti inquadrati in categoria D con mansioni di coordinamento in unità operativa complessa;
pertanto, sosteneva che nel conteggio delle differenze economiche tra la categoria D e il livello economico DS dovesse tenersi conto della posizione economica già acquisita nella stessa categoria.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è fondato con le precisazioni che seguono.
La dipendente dell'azienda convenuta, aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Pt_1
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 1238 del 2018 che aveva così statuito: “ʺriconosce la sussistenza dell'espletamento in fatto … delle mansioni corrispondenti al livello economico DS, cat. D, CCNL Comparto sanitario del 20.9.2001 e per l' effetto dichiara il diritto di alla Parte_1
corresponsione, da parte dell ..., della relativa Controparte_2
retribuzione per il quinquennio antecedente al 9.12.2004 nonchè della indennità di coordinamento per il periodo compreso tra il 13.2.14 e il 9.12.2014ʺ.
Con il ricorso di prime cure chiedeva la condanna dell' convenuta al CP_1
pagamento di complessivi € 28.227,95 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Il primo giudice riconosceva l'indennità di coordinamento, su cui, in carenza di appello, si è formato il giudicato, mentre, a seguito di CTU, disposta facendo conteggiare le eventuali differenze retributive tra il livello D4 in godimento e quello
DS riconosciuto con sentenza, concludeva che non vi fossero poste positive a favore dell'istante.
In particolare, affermava che “in esecuzione dell'incarico affidatogli il consulente ha rilevato che la retribuzione lorda per 12 mensilità alle quali aggiungere la tredicesima mensilità, per il livello DS è pari a € 23.826,66, mentre quella lorda per 12 mensilità alle quali aggiungere la tredicesima mensilità, per il livello D4 è pari ad € 25.110,72; sicché la retribuzione effettivamente percepita dalla è stata maggiore di quella Pt_1
2 naturalmente spettante per il livello DS”.
Il presente giudizio verte dunque esclusivamente sui parametri di calcolo da utilizzare per verificare le differenze retributive scaturenti dalla condanna generica di cui alla sentenza n. 1238 del 2018, fissati dal primo giudice con il raffronto tra le competenze
D4 e DS e invece richiesti dall'istante tra quelle D4 e DS4.
La Corte, innanzitutto, evidenzia che la statuizione sull'an individuava come spettante il livello DS, senza fornire altra precisazione o riconoscimento del diritto alla conservazione della progressione economica orizzontale acquisita nella categoria D.
E tale rilievo potrebbe già di per sé avere carattere assorbente.
In ogni caso, non si ignora che il CCNL comparto sanità, 1998-2001, all' art. 13 comma 4, recita: “I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto"”, e che nel sistema di classificazione era, dunque, previsto un livello economico “super” nell'ambito delle categorie B e D.
Si ritiene, però, rilevante che, per effetto delle mansioni svolte, vi fosse il riconoscimento di un livello (anche se solo economico) comunque diverso e superiore, per cui la richiesta di trasposizione, solo per mero automatismo, della posizione economica conseguita in quello inferiore, non poteva essere accolta.
Del resto, “Nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti
e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l.” (Cfr. Cass. n. 12562 del
2018).
Il primo giudice, dunque, correttamente individuava come parametro il livello DS.
La Corte, invece, non condivide la determinazione dell'altro termine del confronto
(D4), posto che il riconoscimento con sentenza del livello superiore non poteva essere vanificato dalla progressione economica intanto raggiunta dalla in quello Pt_1
inferiore.
Sul punto può essere richiamato, per identità di ratio, il principio espresso dalla
Suprema Corte in caso di riconoscimento di categoria superiore per cui: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate
3 categorie di lavoratori - si interpreta nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità” (cfr. Cass.n. 22958 del 2024).
Pertanto, in presenza di un giudicato che accordava il livello economico DS senza altro precisare, della carenza di una specifica ipotesi collettiva derogatoria e di ulteriori elementi non allegati e provati, ai fini della determinazione delle differenze retributive, la comparazione andava effettuata tra il trattamento economico iniziale del livello economico professionale in godimento (D) e quello accertato in sentenza (DS).
Tenuto conto dei conteggi fatti elaborare dalla parte in conformità al suddetto principio, che appaiono corretti e non oggetto di specifica censura, all'appellante, per il periodo dal 9.12.1999 al 9.12.2014, va riconosciuta a titolo di differenze retributive la somma di € 10.123,26, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite del doppio grado, per l'obiettiva particolarità della materia trattata e il richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte, possono essere compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 10.123,26, oltre interessi dalla Parte_1
maturazione dei singoli crediti al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida per il primo grado in € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, e per il presente grado in €
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli l'8.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
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