Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1980, n. 23
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16 febbraio 1980
Art. 1. Articolo unico

E' convertito in legge 11 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626 , concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Le modalita' di raccolta, valutazione e classificazione, la natura e l'entita' dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e l'uso, la tutela dei singoli nonche' i controlli complessivi saranno regolati per legge.
Art. 3-ter - (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia). - Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolare necessita', con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati, sale operative comuni".

Entrata in vigore il 16 febbraio 1980