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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/10/2025, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa RI IA AF Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2871/2020 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente TRA sig. , C.F. , rappresentato e/o difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carluccio Gianfranco, C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il Suo studio in Fiumicino (RM), Via Trincea delle Frasche, nr. 101/C, giusta procura stesa in atti ( comunicazioni presso il numero di tele-fax 06.65025102 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
Email_1
PARTE APPELLANTE E l'Avv. Francesco Palermo (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Quirino Ghisio Erba ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, giusta procura in atti ( comunicazioni si indicano il n. fax 0632501113 nonchè la mail pec
) Email_2
PARTE APPELLATA E (C.F. - P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato elettivamente domiciliata in Roma al viale Pinturicchio n. 204 presso e nello Studio dell'avv. Anna Paola Mormino (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_5 procura in atti ( comunicazioni al seguente numero di fax 06/3232159 od indirizzo di posta elettronica o Email_3
(pec) Email_4
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 2 E Sig. (C.F. ), elettivamente domiciliato CP_2 C.F._6 alla Via Cipro n. 77, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Lo Calzo (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti C.F._7
(comunicazione i seguenti: PEC: ; fax: Email_5
06/39726359) PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 3854/20 del 19/02/2020, resa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di trattazione;
la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2025, alla quale nessuno è comparso. Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'udienza predetta. Successivamente in data 3 ottobre 2025 il Procuratore di Parte Appellante ha depositato la seguente istanza “ rimettere la causa sul ruolo e, previa mancata comparizione delle parti al giudizio, cancellare definitivamente la causa dal ruolo generale”. Si osserva, sul punto, che non ricorrono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo, ai fini di quanto richiesto, giacché, alla stregua del disposto normativo sopra citato, con la presente sentenza viene dichiarata la richiesta cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti. Roma, così deciso 16 ottobre 2025 Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente
Dott.ssa RI IA AF
pagina 2 di 2
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2871/2020 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente TRA sig. , C.F. , rappresentato e/o difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carluccio Gianfranco, C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il Suo studio in Fiumicino (RM), Via Trincea delle Frasche, nr. 101/C, giusta procura stesa in atti ( comunicazioni presso il numero di tele-fax 06.65025102 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
Email_1
PARTE APPELLANTE E l'Avv. Francesco Palermo (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Quirino Ghisio Erba ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, giusta procura in atti ( comunicazioni si indicano il n. fax 0632501113 nonchè la mail pec
) Email_2
PARTE APPELLATA E (C.F. - P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato elettivamente domiciliata in Roma al viale Pinturicchio n. 204 presso e nello Studio dell'avv. Anna Paola Mormino (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_5 procura in atti ( comunicazioni al seguente numero di fax 06/3232159 od indirizzo di posta elettronica o Email_3
(pec) Email_4
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 2 E Sig. (C.F. ), elettivamente domiciliato CP_2 C.F._6 alla Via Cipro n. 77, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Lo Calzo (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti C.F._7
(comunicazione i seguenti: PEC: ; fax: Email_5
06/39726359) PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 3854/20 del 19/02/2020, resa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di trattazione;
la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2025, alla quale nessuno è comparso. Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'udienza predetta. Successivamente in data 3 ottobre 2025 il Procuratore di Parte Appellante ha depositato la seguente istanza “ rimettere la causa sul ruolo e, previa mancata comparizione delle parti al giudizio, cancellare definitivamente la causa dal ruolo generale”. Si osserva, sul punto, che non ricorrono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo, ai fini di quanto richiesto, giacché, alla stregua del disposto normativo sopra citato, con la presente sentenza viene dichiarata la richiesta cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti. Roma, così deciso 16 ottobre 2025 Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente
Dott.ssa RI IA AF
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