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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4379/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 10.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.VA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI (c.f. , presso cui ope legis è C.F._1 domiciliato, in via Diaz n. 11;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti CP_1 C.F._2 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. FUSCO TERESA (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio, sito in Caivano (NA), alla via C. Monteverdi n. 26;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. e P.VA , rappresentata a Controparte_2 P.VA_2 difesa, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. MARIA ESPOSITO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in LI, alla via C.F._4
Alcide De Gasperi n. 45;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 9.10.2024, l' , sede territoriale di Parte_1
, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 3363/2024, pubblicata in data Pt_1
15.7.2024 e mai notificata, con la quale il Tribunale di LI Nord, accogliendo l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 07l20219003713277000, CP_1 notificatagli il 17.11.2021, dichiarava la nullità dell'intimazione impugnata e della sottostante cartella di pagamento n. 07120180043944940000 relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno
2013.
In particolare, il Tribunale, dopo aver superato le questioni preliminari poste alla sua attenzione, accoglieva l'opposizione proposta dal in quanto la cartella di pagamento, CP_1 presupposto dell'intimazione opposta, “è stata notificata in data 18.09.2019, relativamente ad un credito risalente a sanzioni amministrative irrogate nel 2013 (verbale di accertamento delle infrazioni notificato il 19.03.2013 e l'ordinanza di ingiunzione presupposto della cartella di pagamento notificata il 10.05.2016), mentre la notifica dell'intimazione è avvenuta in data
17.11.2021, dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/81”
(cfr. pag. 4 sentenza).
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello l' , Parte_1 deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prescrizione eccepita dall'opponente, con conseguente dichiarazione di estinzione del credito e di nullità degli atti impositivi impugnati. In particolare, l'appellante ha evidenziato che dagli stessi atti depositati dall'Amministrazione in primo grado e espressamente richiamati dal giudice nella sentenza (“1. verbale di accertamento delle infrazioni notificato il 19.03.2013; 2.
l'ordinanza di ingiunzione presupposto della cartella di pagamento notificata il 10.05.2016; 3. la cartella di pagamento notificata in data 18.09.2019; 4. l'intimazione di pagamento avvenuta in data 17.11.2021”) emerge la prova documentale della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Ciò posto, ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare
“la doverosità del pagamento della sanzione portata in esecuzione con la cartella esattoriale”, condannando alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
2 Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha proposto Controparte_3 appello incidentale, aderendo ai motivi prospettati nell'appello principale.
Con comparsa depositata il 13.12.2024 si è costituito in giudizio anche , CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante avrebbe riproposto le medesime doglianze già prospettate in primo grado.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, il giudice istruttore, sulla base della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, ha riservato la decisione della causa al collegio e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto fondato sullo specifico motivo prospettato inerente all'erronea e contraddittoria valutazione della prescrizione e degli atti interruttivi già depositati da parte del primo giudice.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni sinteticamente di seguito illustrate.
In linea generale, in base a quanto previsto dall'art. 28 L. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute oggetto di cartella di pagamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Sulla base dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, poi, la scadenza del termine perentorio per proporre l'opposizione alla cartella di pagamento (di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999), pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre l'impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., S.U., n. 23397/2016; Cass., S.U., n. 33408/2021).
Il giudice di primo grado, pur avendo correttamente applicato tali principi, avendo ritenuto operante nella specie la prescrizione quinquennale, di fatto, ha effettivamente trascurato di considerare tutti gli atti interruttivi della prescrizione, depositati dall' e Controparte_4 dall'Ente creditore, pur analiticamente riportati in sentenza.
Ed in particolare, dalla stessa sentenza impugnata emerge che al in data 19.3.2013 era stato notificato a il verbale di accertamento delle infrazioni;
che in data 10.5.2016 gli era CP_1 stata notificata l'ordinanza ingiunzione presupposto della cartella di pagamento, a sua volta notificatagli il 18.9.2019; l'intimazione di pagamento opposta nel giudizio in corso, poi, risulta notificata il 17.11.2021 (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Come si evince chiaramente dalle date di notifica dell'accertamento ispettivo e degli atti impositivi successivi, non può ritenersi decorso un lasso di tempo sufficiente a far ritenere maturato
3 il termine quinquennale di prescrizione, atteso che il termine rinizia a decorrere dalla notifica di ogni atto interruttivo.
Per completezza, va dato atto che l'appellato , nelle memorie conclusionali, CP_1 depositate nel presente grado di appello in data 21.3.2025, ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione (presupposto della cartella di pagamento di cui al presente giudizio) avvenuta il 10.5.2016, deducendo che essa “non risulta essere seguita da cartolina CAN - raccomandata n.76702501008 ma SOPRATUTTO RISULTA ESSERE STATA NOTIFICATA A
MANI DELLA SUOCERA, FAMILIARE NON CONVIVENTE”. A sostegno dell'argomentazione difensiva ha depositato copia del proprio stato di famiglia integrale.
L'eccezione contenuta nella memoria conclusionale in appello e il documento ad essa allegato a corredo sono inammissibili, ai sensi dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c., in quanto tardivamente depositati per la prima volta solo nella comparsa conclusionale in appello.
Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione il sig. si era limitato ad eccepire la CP_1 prescrizione del credito riportato nell'intimazione di pagamento. Costituendosi in giudizio il
15.11.2022, l' depositava tra gli atti interruttivi della prescrizione Parte_1 anche la copia dell'ordinanza di ingiunzione n. 80/2016 notificata mediante raccomandata all'indirizzo di residenza del in data 12.5.2016 (all. sub doc. 1 della comparsa CP_1 dell' ). A fronte di ciò, il nulla ha dedotto o eccepito in primo grado, Parte_1 CP_1 limitandosi nella comparsa conclusionale depositata in tale grado di giudizio a riportarsi alle conclusioni dell'atto di citazione. Né una specifica contestazione avverso la notifica di tale ordinanza ingiunzione - che sarebbe stata comunque tardiva – risulta formulata nella comparsa di costituzione in appello.
L'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione e la sua regolarità, pertanto, non risultano essere mai state ritualmente e tempestivamente contestate dal . CP_1
Per i suesposti motivi, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07l20219003713277000 proposta dal sig. CP_1
davanti al Tribunale di LI Nord.
[...]
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna del sig. al pagamento in favore dell' e CP_1 Parte_1 dell' nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei Controparte_5 parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la non complessità della questione affrontata, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante e dall'appellante incidentale, detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non
4 svolta e con liquidazione dei compensi del primo grado di giudizio in favore dell' , Parte_1 costituito per mezzo del Direttore, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
nei confronti di e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di LI Nord n. 3363/2024, Controparte_5 pubblicata in data 15.7.2024, nonché sull'appello incidentale adesivo proposto avverso la stessa dall' , in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza Controparte_3 impugnata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07l20219003713277000 proposta da
; CP_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
e dell' , delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] Controparte_5 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in favore dell' in € Controparte_3
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e in favore dell' in € 2.032,00 per compensi professionali, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
mentre per il presente grado di appello, in €
382,50 per spese in favore del solo , appellante principale, ed € Parte_1
1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore di ciascuno dei due appellanti ( e Parte_1 Controparte_3
).
[...]
Così deciso in LI nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4379/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 10.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.VA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI (c.f. , presso cui ope legis è C.F._1 domiciliato, in via Diaz n. 11;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti CP_1 C.F._2 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. FUSCO TERESA (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio, sito in Caivano (NA), alla via C. Monteverdi n. 26;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. e P.VA , rappresentata a Controparte_2 P.VA_2 difesa, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. MARIA ESPOSITO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in LI, alla via C.F._4
Alcide De Gasperi n. 45;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 9.10.2024, l' , sede territoriale di Parte_1
, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 3363/2024, pubblicata in data Pt_1
15.7.2024 e mai notificata, con la quale il Tribunale di LI Nord, accogliendo l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 07l20219003713277000, CP_1 notificatagli il 17.11.2021, dichiarava la nullità dell'intimazione impugnata e della sottostante cartella di pagamento n. 07120180043944940000 relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno
2013.
In particolare, il Tribunale, dopo aver superato le questioni preliminari poste alla sua attenzione, accoglieva l'opposizione proposta dal in quanto la cartella di pagamento, CP_1 presupposto dell'intimazione opposta, “è stata notificata in data 18.09.2019, relativamente ad un credito risalente a sanzioni amministrative irrogate nel 2013 (verbale di accertamento delle infrazioni notificato il 19.03.2013 e l'ordinanza di ingiunzione presupposto della cartella di pagamento notificata il 10.05.2016), mentre la notifica dell'intimazione è avvenuta in data
17.11.2021, dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/81”
(cfr. pag. 4 sentenza).
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello l' , Parte_1 deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prescrizione eccepita dall'opponente, con conseguente dichiarazione di estinzione del credito e di nullità degli atti impositivi impugnati. In particolare, l'appellante ha evidenziato che dagli stessi atti depositati dall'Amministrazione in primo grado e espressamente richiamati dal giudice nella sentenza (“1. verbale di accertamento delle infrazioni notificato il 19.03.2013; 2.
l'ordinanza di ingiunzione presupposto della cartella di pagamento notificata il 10.05.2016; 3. la cartella di pagamento notificata in data 18.09.2019; 4. l'intimazione di pagamento avvenuta in data 17.11.2021”) emerge la prova documentale della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Ciò posto, ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare
“la doverosità del pagamento della sanzione portata in esecuzione con la cartella esattoriale”, condannando alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
2 Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha proposto Controparte_3 appello incidentale, aderendo ai motivi prospettati nell'appello principale.
Con comparsa depositata il 13.12.2024 si è costituito in giudizio anche , CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante avrebbe riproposto le medesime doglianze già prospettate in primo grado.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, il giudice istruttore, sulla base della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, ha riservato la decisione della causa al collegio e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto fondato sullo specifico motivo prospettato inerente all'erronea e contraddittoria valutazione della prescrizione e degli atti interruttivi già depositati da parte del primo giudice.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni sinteticamente di seguito illustrate.
In linea generale, in base a quanto previsto dall'art. 28 L. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute oggetto di cartella di pagamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Sulla base dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, poi, la scadenza del termine perentorio per proporre l'opposizione alla cartella di pagamento (di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999), pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre l'impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., S.U., n. 23397/2016; Cass., S.U., n. 33408/2021).
Il giudice di primo grado, pur avendo correttamente applicato tali principi, avendo ritenuto operante nella specie la prescrizione quinquennale, di fatto, ha effettivamente trascurato di considerare tutti gli atti interruttivi della prescrizione, depositati dall' e Controparte_4 dall'Ente creditore, pur analiticamente riportati in sentenza.
Ed in particolare, dalla stessa sentenza impugnata emerge che al in data 19.3.2013 era stato notificato a il verbale di accertamento delle infrazioni;
che in data 10.5.2016 gli era CP_1 stata notificata l'ordinanza ingiunzione presupposto della cartella di pagamento, a sua volta notificatagli il 18.9.2019; l'intimazione di pagamento opposta nel giudizio in corso, poi, risulta notificata il 17.11.2021 (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Come si evince chiaramente dalle date di notifica dell'accertamento ispettivo e degli atti impositivi successivi, non può ritenersi decorso un lasso di tempo sufficiente a far ritenere maturato
3 il termine quinquennale di prescrizione, atteso che il termine rinizia a decorrere dalla notifica di ogni atto interruttivo.
Per completezza, va dato atto che l'appellato , nelle memorie conclusionali, CP_1 depositate nel presente grado di appello in data 21.3.2025, ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione (presupposto della cartella di pagamento di cui al presente giudizio) avvenuta il 10.5.2016, deducendo che essa “non risulta essere seguita da cartolina CAN - raccomandata n.76702501008 ma SOPRATUTTO RISULTA ESSERE STATA NOTIFICATA A
MANI DELLA SUOCERA, FAMILIARE NON CONVIVENTE”. A sostegno dell'argomentazione difensiva ha depositato copia del proprio stato di famiglia integrale.
L'eccezione contenuta nella memoria conclusionale in appello e il documento ad essa allegato a corredo sono inammissibili, ai sensi dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c., in quanto tardivamente depositati per la prima volta solo nella comparsa conclusionale in appello.
Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione il sig. si era limitato ad eccepire la CP_1 prescrizione del credito riportato nell'intimazione di pagamento. Costituendosi in giudizio il
15.11.2022, l' depositava tra gli atti interruttivi della prescrizione Parte_1 anche la copia dell'ordinanza di ingiunzione n. 80/2016 notificata mediante raccomandata all'indirizzo di residenza del in data 12.5.2016 (all. sub doc. 1 della comparsa CP_1 dell' ). A fronte di ciò, il nulla ha dedotto o eccepito in primo grado, Parte_1 CP_1 limitandosi nella comparsa conclusionale depositata in tale grado di giudizio a riportarsi alle conclusioni dell'atto di citazione. Né una specifica contestazione avverso la notifica di tale ordinanza ingiunzione - che sarebbe stata comunque tardiva – risulta formulata nella comparsa di costituzione in appello.
L'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione e la sua regolarità, pertanto, non risultano essere mai state ritualmente e tempestivamente contestate dal . CP_1
Per i suesposti motivi, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07l20219003713277000 proposta dal sig. CP_1
davanti al Tribunale di LI Nord.
[...]
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna del sig. al pagamento in favore dell' e CP_1 Parte_1 dell' nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei Controparte_5 parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la non complessità della questione affrontata, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante e dall'appellante incidentale, detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non
4 svolta e con liquidazione dei compensi del primo grado di giudizio in favore dell' , Parte_1 costituito per mezzo del Direttore, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
nei confronti di e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di LI Nord n. 3363/2024, Controparte_5 pubblicata in data 15.7.2024, nonché sull'appello incidentale adesivo proposto avverso la stessa dall' , in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza Controparte_3 impugnata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07l20219003713277000 proposta da
; CP_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
e dell' , delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] Controparte_5 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in favore dell' in € Controparte_3
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e in favore dell' in € 2.032,00 per compensi professionali, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
mentre per il presente grado di appello, in €
382,50 per spese in favore del solo , appellante principale, ed € Parte_1
1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore di ciascuno dei due appellanti ( e Parte_1 Controparte_3
).
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Così deciso in LI nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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