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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
( ), in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/02/2021 l'epigrafata ricorrente, docente di Scuola Secondaria di II grado (classe di concorso A012), attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale
“A.Gallo” di Aversa (Ce) con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01.09.2017, ha agito per ottenere il riconoscimento integrale, ai fini della carriera, sia giuridicamente che economicamente del servizio pre ruolo prestato negli anni scolastici e, segnatamente, dal 1997/98 al
2007/08.
La ricorrente, più in dettaglio, ha esposto di aver lavorato dall'anno scolastico 1997/98 all'anno scolastico 2007/08 in qualità di docente assunta, ripetutamente, con contratti annuali a tempo determinato e, successivamente, di aver stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, quale vincitrice di concorso, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di lettere ist.istr.second. di II gr. - classe di concorso 50/A con decorrenza giuridica dal 01.09.2007 ed economica dal 01.09.2008, come risulta dal certificato di
1 servizio e dal Decreto n. 50 del 14.05.2009 dell' Controparte_3
allegato al ricorso.
Ha chiesto, in particolare, il riconoscimento di n. 11 anni di servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno scolastico 1997/98 al 2007/08, precisando che il servizio d'insegnamento prestato durante l'anno scolastico 2007/2008 è stato considerato “non riconoscibile” poiché ricompreso in un periodo che risulta già servizio di ruolo per effetto della decorrenza giuridica della nomina mentre il servizio d'insegnamento prestato dall'anno scolastico 1997/98 al 2006/07, ossia durante n.
10 anni scolastici di preruolo (avendo lavorato per più di 180 giorni per ogni anno di precariato), le
è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.
La ricorrente ha quindi esposto che, come risulta dall'allegato Decreto Prot. n. 50 del 14.05.2009 dell' , alla data del 01.09.2008 (dopo il primo anno di Controparte_3
insegnamento di ruolo), è stata confermata in ruolo e le è stata riconosciuta la seguente anzianità:
Ai fini giuridici ed economici: anzianità complessiva preruolo: anni 8; anzianità di ruolo: anni 1 ; totale: anni 9; Ai soli fini economici: anzianità complessiva preruolo: anni 2.
Pertanto, l'anzianità valutata complessivamente ai fini giuridici ed economici è di anni 9 (di cui 8 preruolo ed 1 di ruolo).
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale determinazione, avendo la stessa diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante l'insegnamento prestato preruolo dall'anno scolastico 1997/98 all'anno scolastico 2006/07, ossia durante n. 10 anni scolastici di preruolo e non 8, come riconosciuto col menzionato decreto, con relative differenze retributive, come da conclusioni rassegnate in ricorso.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria del 2.2.2022, chiedendo a vario titolo CP_2
il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va osservato che si tratta nel caso di specie di giudizio di accertamento del diritto alla corretta ricostruzione di carriera, operata dal con decreto in atti e che la ricorrente CP_1
chiede, in particolare, il riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto con contratto a tempo determinato, con conseguente riconoscimento di anni 10 ai fini giuridici ed economici.
E' incontestato fra le parti che alla ricorrente è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio- già sancito dall'art. 53 co. 1 L.
312/1980 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 -secondo cui al personale amministrativo e
2 tecnico NON di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del previsto periodo di anzianità.
Tali disposizioni- a giudizio del Tribunale- appaiono illegittime perché contrastanti con quanto stabilito dalla clausola 4 - punti 1 e 4- dell'Accordo Quadro, attuato con la Direttiva CE 1999/70, nei predetti termini: punto 1 : «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La predetta clausola trova applicazione in via diretta nella fattispecie di causa, in ragione:
- del suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso (cd. self-executing)
- della applicabilità diretta delle direttive dettagliate nei rapporti giuridici intercorrenti tra un privato e la pubblica amministrazione (rapporti cd. verticali).
La Corte di Giustizia CE nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le sentenze
13/9/2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 , ha del Persona_1 Persona_2 resto precisato che “la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice…( punto 78 sent. ); …si deve rammentare che gli amministrati qualora Persona_2
siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce , come datore di lavoro o come pubblica autorità …”.( punto
82 sentenza ). Per_3
Quanto alla concreta applicazione della richiamata normativa europea occorre richiamare la interpretazione- (che nel diritto europeo è essa stessa fonte di diritto)- espressa in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione ed, in particolare, nelle sentenze 307/07 , Persona_1
444/10 ; 302-305/11 del 18/10/2012 Valenza + altri/ AGCM. Persona_4
3 La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, )- richiamata la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre)- Per_5 ha precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
4 Tali principi sono stati ribaditi nelle pronunzie successivamente rese (ex plurimis: sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, sent. 8.9.2011, C- Persona_3 Persona_6
177/10, sentenza 18/10/2012 Valenza + altri/ GCM.) Persona_7
Il Tribunale deve dunque applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame.
Sul punto si osserva che è pacifico tra le parti che alla ricorrente è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio laddove al personale ATA di ruolo compete una progressione economica in relazione alla maturazione delle fasce di anzianità di servizio.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i dipendenti a tempo determinato ed i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della
Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica
Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale giudizio trova recente conferma nella ordinanza della Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014, in causa n. C-152/14, nella quale si trova affermato che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguardava dipendenti a tempo determinato dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas (AEEG), i quali, per effetto di una specifica procedura di stabilizzazione
(comunque rispettosa dell'art. 97 Cost.), erano stati assunti a tempo indeterminato dall'Autorità, ma senza riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La Corte, pur affermando che l'obiettivo di evitare discriminazioni alla rovescia rispetto ai dipendenti assunti con regolare pubblico concorso potrebbe giustificare una qualche diversità di trattamento quanto all'anzianità di servizio, valuta negativamente la totale esclusione da quest'ultima dei periodi precedenti a termine (con ciò ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza Bertazzi, in causa C-393/11 e nella sentenza e c., in cause da C-302 a C- Per_8
305/11).
Per completezza di motivazione occorre precisare, comunque, che la mancanza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il
5 dipendente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Lo stesso non accade, invece, quando il dipendente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per periodi brevi e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra.
I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparabili, quali sono quelle conferite alla odierna ricorrente.
Da quanto esposto consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali.
Deve essere pertanto affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti pari a anni 10 ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo (e non anche del sistema degli scatti di anzianità) con i conseguenti riflessi previdenziali.
Il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, da CP_2
quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza del servizio prestato a termine ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL al personale di ruolo, nei termini di cui in motivazione nella misura di anni 10;
- Condanna il resistente il pagamento delle differenze retributive maturate da CP_2
quantificare in separato giudizio.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
2.109,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 4/02/2025. il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
( ), in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/02/2021 l'epigrafata ricorrente, docente di Scuola Secondaria di II grado (classe di concorso A012), attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale
“A.Gallo” di Aversa (Ce) con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01.09.2017, ha agito per ottenere il riconoscimento integrale, ai fini della carriera, sia giuridicamente che economicamente del servizio pre ruolo prestato negli anni scolastici e, segnatamente, dal 1997/98 al
2007/08.
La ricorrente, più in dettaglio, ha esposto di aver lavorato dall'anno scolastico 1997/98 all'anno scolastico 2007/08 in qualità di docente assunta, ripetutamente, con contratti annuali a tempo determinato e, successivamente, di aver stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, quale vincitrice di concorso, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di lettere ist.istr.second. di II gr. - classe di concorso 50/A con decorrenza giuridica dal 01.09.2007 ed economica dal 01.09.2008, come risulta dal certificato di
1 servizio e dal Decreto n. 50 del 14.05.2009 dell' Controparte_3
allegato al ricorso.
Ha chiesto, in particolare, il riconoscimento di n. 11 anni di servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno scolastico 1997/98 al 2007/08, precisando che il servizio d'insegnamento prestato durante l'anno scolastico 2007/2008 è stato considerato “non riconoscibile” poiché ricompreso in un periodo che risulta già servizio di ruolo per effetto della decorrenza giuridica della nomina mentre il servizio d'insegnamento prestato dall'anno scolastico 1997/98 al 2006/07, ossia durante n.
10 anni scolastici di preruolo (avendo lavorato per più di 180 giorni per ogni anno di precariato), le
è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.
La ricorrente ha quindi esposto che, come risulta dall'allegato Decreto Prot. n. 50 del 14.05.2009 dell' , alla data del 01.09.2008 (dopo il primo anno di Controparte_3
insegnamento di ruolo), è stata confermata in ruolo e le è stata riconosciuta la seguente anzianità:
Ai fini giuridici ed economici: anzianità complessiva preruolo: anni 8; anzianità di ruolo: anni 1 ; totale: anni 9; Ai soli fini economici: anzianità complessiva preruolo: anni 2.
Pertanto, l'anzianità valutata complessivamente ai fini giuridici ed economici è di anni 9 (di cui 8 preruolo ed 1 di ruolo).
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale determinazione, avendo la stessa diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante l'insegnamento prestato preruolo dall'anno scolastico 1997/98 all'anno scolastico 2006/07, ossia durante n. 10 anni scolastici di preruolo e non 8, come riconosciuto col menzionato decreto, con relative differenze retributive, come da conclusioni rassegnate in ricorso.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria del 2.2.2022, chiedendo a vario titolo CP_2
il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va osservato che si tratta nel caso di specie di giudizio di accertamento del diritto alla corretta ricostruzione di carriera, operata dal con decreto in atti e che la ricorrente CP_1
chiede, in particolare, il riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto con contratto a tempo determinato, con conseguente riconoscimento di anni 10 ai fini giuridici ed economici.
E' incontestato fra le parti che alla ricorrente è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio- già sancito dall'art. 53 co. 1 L.
312/1980 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 -secondo cui al personale amministrativo e
2 tecnico NON di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del previsto periodo di anzianità.
Tali disposizioni- a giudizio del Tribunale- appaiono illegittime perché contrastanti con quanto stabilito dalla clausola 4 - punti 1 e 4- dell'Accordo Quadro, attuato con la Direttiva CE 1999/70, nei predetti termini: punto 1 : «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La predetta clausola trova applicazione in via diretta nella fattispecie di causa, in ragione:
- del suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso (cd. self-executing)
- della applicabilità diretta delle direttive dettagliate nei rapporti giuridici intercorrenti tra un privato e la pubblica amministrazione (rapporti cd. verticali).
La Corte di Giustizia CE nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le sentenze
13/9/2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 , ha del Persona_1 Persona_2 resto precisato che “la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice…( punto 78 sent. ); …si deve rammentare che gli amministrati qualora Persona_2
siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce , come datore di lavoro o come pubblica autorità …”.( punto
82 sentenza ). Per_3
Quanto alla concreta applicazione della richiamata normativa europea occorre richiamare la interpretazione- (che nel diritto europeo è essa stessa fonte di diritto)- espressa in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione ed, in particolare, nelle sentenze 307/07 , Persona_1
444/10 ; 302-305/11 del 18/10/2012 Valenza + altri/ AGCM. Persona_4
3 La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, )- richiamata la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre)- Per_5 ha precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
4 Tali principi sono stati ribaditi nelle pronunzie successivamente rese (ex plurimis: sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, sent. 8.9.2011, C- Persona_3 Persona_6
177/10, sentenza 18/10/2012 Valenza + altri/ GCM.) Persona_7
Il Tribunale deve dunque applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame.
Sul punto si osserva che è pacifico tra le parti che alla ricorrente è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio laddove al personale ATA di ruolo compete una progressione economica in relazione alla maturazione delle fasce di anzianità di servizio.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i dipendenti a tempo determinato ed i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della
Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica
Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale giudizio trova recente conferma nella ordinanza della Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014, in causa n. C-152/14, nella quale si trova affermato che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguardava dipendenti a tempo determinato dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas (AEEG), i quali, per effetto di una specifica procedura di stabilizzazione
(comunque rispettosa dell'art. 97 Cost.), erano stati assunti a tempo indeterminato dall'Autorità, ma senza riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La Corte, pur affermando che l'obiettivo di evitare discriminazioni alla rovescia rispetto ai dipendenti assunti con regolare pubblico concorso potrebbe giustificare una qualche diversità di trattamento quanto all'anzianità di servizio, valuta negativamente la totale esclusione da quest'ultima dei periodi precedenti a termine (con ciò ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza Bertazzi, in causa C-393/11 e nella sentenza e c., in cause da C-302 a C- Per_8
305/11).
Per completezza di motivazione occorre precisare, comunque, che la mancanza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il
5 dipendente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Lo stesso non accade, invece, quando il dipendente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per periodi brevi e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra.
I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparabili, quali sono quelle conferite alla odierna ricorrente.
Da quanto esposto consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali.
Deve essere pertanto affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti pari a anni 10 ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo (e non anche del sistema degli scatti di anzianità) con i conseguenti riflessi previdenziali.
Il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, da CP_2
quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza del servizio prestato a termine ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL al personale di ruolo, nei termini di cui in motivazione nella misura di anni 10;
- Condanna il resistente il pagamento delle differenze retributive maturate da CP_2
quantificare in separato giudizio.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
2.109,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 4/02/2025. il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
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