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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1772/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della udienza di discussione orale ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., avvenuta alla udienza del 7 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA 281 SEXIES, Ultimo comma c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1772/2023 promossa da: in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 con sede in LN EN (SI) frazione casetta, Via Controparte_2
) E nato a [...] P.IVA_1 Controparte_2
EN (SI) il 03.04.1953, (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
EN (SI) frazione casetta, Via ente domiciliati in in Siena, Viale Vittorio Veneto n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Monica Fara che li rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Di Giovanni del Foro di Firenze i quali dichiarano di voler ricevere ogni notifica ai seguenti indirizzi e numeri di fax 055/4620790: Email_1
Email_2
ATTORI contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3 C.F._2 dente (SI) Via Valdelsa n. 23 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti attrici hanno così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA Sospendere in via d'urgenza l'efficacia dell'atto di precetto notificato al fine di impedire l'azione esecutiva per i motivi di cui in premessa NEL MERITO ➢ Riconoscere e dichiarare la non operatività e la transazione e la revoca del decreto ingiuntivo numero n.492/18, reso dal Tribunale di Siena il 30 marzo pagina 1 di 6 2018 per avere le parti trovato un accordo transattivo in data 5/12/2021 con atto autenticato dal notaio di Siena e conseguentemente annullare e revocare l'atto di Per_1 precetto notificato e q in quanto la somma precettata risulta essere non dovuta e il titolo posto alla base annullato e/o transatto➢ Riconoscere e dichiarare che in ogni caso a parte precettante è stata corrisposta la somma di euro 11.573,00 in forze del predetto accordo transattivo, somma non indicata come pagata in atto di precetto ➢ Annullare in quanto illegittimo l'atto di precetto notificato in quanto fondato su un titolo non più operante e comunque di un credito figurativo non dovuto e transatto con atto avente carattere novativo ➢ Riconoscere e dichiarare che non è mai intervenuta la diffida ad adempiere ex articolo 1454 cc e conseguentemente l'accordo transattivo è tuttora pienamente valido ed operante ➢ Determinare, in via di ipotesi, la somma dovuta e le modalità di pagamento in ossequio agli accordi contrattuali intercorsi. IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase cautelare.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona del Parte_1 procuratore legale rappresentante pro-tempor nonché tale Controparte_2 ultimo in proprio, opponeva il precetto intim Dott.
[...]
per il pagamento della somma di euro 160.344,24 sulla base del decreto ing CP_3 provvisoriamente esecutivo n. 492/2018 emesso dal Tribunale di Siena in data 30 marzo 2018 a cui è stata apposta la formula esecutiva in data 9 Aprile 2018, lamentando l' insussistenza del diritto del precettante di agire in executiviis, e cio' sul postulato che il titolo esecutivo azionato, sarebbe stato successivamente vanificato dal sopraggiunto accordo transattivo novativo stipulato dalle parti ai rogiti del Notaio di Siena in Persona_2 data 5/12/2021 a composizione e tacitazione di ogni pretesa.
Chiedevano quindi “ IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA Sospendere in via d'urgenza l'efficacia dell'atto di precetto notificato al fine di impedire l'azione esecutiva per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO ➢ Riconoscere e dichiarare la non operatività e la transazione e la revoca del decreto ingiuntivo numero n.492/18, reso dal Tribunale di Siena il 30 marzo 2018 per avere le parti trovato un accordo transattivo in data 5/12/2021 con atto autenticato dal notaio di Siena e Per_1 conseguentemente annullare e revocare l'atto di precetto notificato e qui opposto in quanto la somma precettata risulta essere non dovuta e il titolo posto alla base annullato e/o transatto ➢ Riconoscere e dichiarare che in ogni caso a parte precettatamente è stata corrisposta la somma di euro 11.573,00 in forze del predetto accordo transattivo, somma non indicata come pagata in atto di precetto ➢ Annullare in quanto illegittimo l'atto di precetto notificato in quanto fondato su un titolo non più operante e comunque di un credito figurativo non dovuto e transatto con atto avente carattere novativo ➢ Riconoscere e dichiarare che non è mai intervenuta la diffida ad adempiere ex articolo 1454 cc e conseguentemente l'accordo
pagina 2 di 6 transattivo è tuttora pienamente valido ed operante ➢ Determinare, in via di ipotesi, la somma dovuta e le modalità di pagamento in ossequio agli accordi contrattuali intercorsi. IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Nessuno si costituiva per parte opposta, di modo che, nella contumacia della stessa, la causa, istruita con i soli documenti offerti, veniva rimessa a decisone ex art. 281 sexies cpc, udita la discussione di rito, sulle rassegnate conclusioni.
*** *** ***
L' opposizione va senz' altro accolta, pur nei limiti di quanto di seguito si dirà, constatato su inoppugnabili basi documentali che parte intimante abbia preannunciato l' esecuzione (che costituisce la funzione tipica dell' atto di precetto) senza averne titolo validamente azionabile in executiviis.
Ed in effetti, secondo il sistema delineato dal legislatore, l' esecuzione forzata presuppone la sussistenza di un titolo incorporante un credito certo, liquido ed esigibile, dotato di efficacia esecutiva, dato di fatto imprescindibile per determinare il relativo diritto, in concorrenza con gli altri presupposti che, parimenti, devono ricorrere in tale prospettiva, quali la coincidenza tra chi agisce con chi dal titolo risulti creditore (legittimazione attiva) e l' identita' tra colui contro cui si agisce con chi dal medesimo titolo risulti debitore (legittimazione passiva).
Tutti elementi (qualificanti) che devono, peraltro, essere verificati ex officio dal giudice dell' esecuzione o della eventuale opposizione, prerogativa estensibile anche alla figura del magistrato chiamato, ex art. 615 cpc, a decidere dell' opposizione a precetto ( in cui rientra la fattispecie qui in esame). Il magistrato dell' esecuzione (o dell' eventuale opposizione, sia, quindi, ad esecuzione gia' iniziata, che non ancora in essere – cosiddetta preventiva), secondo condiviso orientamento, non e' tenuto solo a verificare l' esistenza del titolo in se', quanto anche la sua permanenza nel corso del giudizio, postulato che anche il suo venir meno per fatto sopravvenuto, infici la procedibilita' dell' esecuzione.
Poste queste premesse, pur dando atto che le parti attrici non hanno versato in atti la copia del titolo esecutivo posto a base del precetto, va dato conto che la parte convenuta, volontariamente non cosituitasi tanto per la fase cautelare quanto per quella di merito, ha rinunziato al proprio diritto di allegazione con conseguente non contestazione dei fatti principali su cui si fonda la presente opposizione ovvero la sopravvenuta rinunzia al titolo esecutivo rappresentato dal cennato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in favore di un sopraggiunto accordo transattivo di carattere novativo di tutte le posizioni controverse fino all'ora intercorse fra le parti.
Nel caso di specie, rileva ictu oculi che il titolo ovvero il decreto ingiuntivo 492/2018, indubbiamente esistente e pur originariamente esecutivo, giusta clausola di provvisoria esecutivita' apposta ai sensi dell' art. 642 cpc, sia venuto meno nella sua valenza di esecutivita' per effetto dell' accordo transattivo sottoscritto dalle parti e trasfuso in atto autenticato dal notaio di Siena in data 5/12/2021. Persona_2
Ebbene dal tenore di quell'atto si evince incontrovertibilmente che le parti hanno inteso pagina 3 di 6 novare i loro rapporti giuridici nei termini che seguono: PREMESSO - che il Signor
in proprio e tramite le società sopra enunciate, nonché per conto della Signora Controparte_3 [...]
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_2 fiscale , ha svolto per conto del Signor nonché per le CodiceFiscale_3 Controparte_2 società indicate, ed anche per la società " Controparte_4
con sede in LN EN, frazione Casetta,
[...]
Imprese di ArezzoSiena con numero di Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_2 numero REA: SI81426, al medesimo riconducibile come dichiara e conferma, opera di consulenza professionale a livello Direzionale per lo svolgimento delle proprie tipiche attività; - tale attività professionale è stata svolta costantemente per un lungo arco temporale;
- che a fronte di tale attività sono maturati crediti per complessivi euro 148.605,28 (centoquarantottomilaseicentocinque virgola ventotto) oltre ad interessi maturati e maturandi, quali riconosciuti in sede giudiziaria, mai onorati, così che ", CP_3
a seguito di formale decreto ingiuntivo, ha iscritto ipoteca giudizi la Conservatoria di Registri Immobiliari di Siena in data 23 novembre 2018 al numero 1971 reg.part. per euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero) di cui euro 148.605,28 (centoquarantottomilaseicentocinque virgola ventotto) in linea capitale;
- che
ha avviato e coltivato procedure di opposizione al decreto richiamato;
- CP_2 ti hanno manifestato concorde volontà di porre fine al contenzioso già iniziato, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile. Tutto ciò premesso ed approvato, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: - " riconosce l'attività professionale svolta da CP_5 CP_2
" " per consulenza profess livell le. - " " dichiara di accettare come CP_3 CP_3 accetta, una riduzione a stralcio di quanto dovuto da " in ragione oggi del 50% (cinquanta per CP_2 cento) del petitum. - Pertanto " si riconos di " " che accetta, dell'importo CP_2 CP_3 complessivo di euro 75.000,00 ( quemila virgola zero zero). DO In ordine all'accordo economico raggiunto "a stralcio": - " si obbliga a versare a " " la somma di euro CP_2 CP_3
7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare non trasferibile, entro e non oltre il termine finale ed essenziale del 15 gennaio 2022. Di detta somma " rilascia ricevuta e CP_3 quietanza al suo buon fine. Il residuo debito sarà onorato con 36 (trentasei) li di euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque virgola zero zero) ciascuna, scadenti senza soluzione di continuità l'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal 31 gennaio 2022 (prima rata). Sulla somma dilazionata non correranno interessi di sorta;
- "Sabbatini" con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a ritirare tutti i giudizi pendenti per leopposizioni promosse contro le azioni " ". Si impegna ed obbliga a sostenere CP_3 tutte le spese inerenti e conseguenti la definizione della lite pen quelle pregresse che quelle dipendenti dal presente atto. A tal fine, ove tali spese fossero anticipate da ", il quantum sarà corrisposto CP_3 dilazionatamente da incrementando del corrispondent le rate mensili della concordata CP_2 dilazione. Resta in f parti, durante il periodo di rateazione, di convenire modalità diverse di corresponsione del debito, mediante "Datio in solutum" anche di natura immobiliare e/o mobiliare, ove accettate dal creditore. - " " si impegna ed obbliga a rilasciare il consenso alla cancellazione CP_3 dell'ipoteca giudiziale sopra semplice richiesta del debitore ed a complete spese di quest'ultimo, solo ed in quanto onorato interamente il pagamento del debito dilazionato derivante dal presente atto, salvo la facoltà di deroga del creditore;
- " da un lato e " dall'altro, assumono sopra di sé, CP_2 CP_3
pagina 4 di 6 ciascuno per quanto di competenza e spettanza, tutti gli oneri e le spese di natura legale sostenuti o da sostenere per assistenza legale dipendente dal contenzioso di cui al presente atto, con espressa rinuncia ove e per quanto necessario, al beneficio della solidarietà di cui all'art.13 c.2 (ex art.68) della Legge Professionale 247/2012. Per qualsiasi contestazione derivante dal presente atto, foro competente è quello di Siena. Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana, ha validità in ordine a qualsiasi rapporto di credito-debito fra le parti sottoscritte per le attività indicate, presso qualsiasi giurisdizione. Le parti richiedono espressamente che il presente atto resti depositato definitivamente a raccolta fra i rogiti del Notaio incaricato di autenticare le sottoscrizioni…( cfr accordo transattivo in atti).
Le disposizioni contrattuali novative se da un lato hanno certamente ridotto il credito del dottor alla somma di € 75.000,00 superando quindi il giudizio di opposizione ed CP_3 anche ingiuntivo che sottende il precetto opposto, dall'altro offrono la prova documentale incontrovertibile che l'originario titolo esecutivo sotteso al precetto oggi impugnato sia stato rinunziato dalla parte perché a questo fu successivamente sostituito, con effetto novativo, un diverso accordo contrattuale al quale le parti ebbero a dare la forma dell'atto pubblico.
Vieppiù che in atti, ed in esecuzione dell'accordo novativo, alla data del notificato precetto quale unico titolo disciplinante i rapporti tra le odierne parti in causa, è stata offerta prova ad opera degli opponenti dell'avvenuto versamento di diversi acconti a mezzo bonifico bancario (- € 4.200,00 in data 21/12/2021; - € 1.500,00 in data 15/12/2021; - € 1.800,00 in data 15/1/2022; - € 1.500 in data 15/4/2022; - € 2.573,00 in data 19/4/2022. Ebbene tali importi, per complessivi € 11.573,00 cfr copie in atti).
L' evenienza, precludente il diritto di agire in executiviis (includente anche il diritto di preannunciarla con l' atto prodromico), fonda la domanda di accertamento in negativiis del diritto di agire in via forzata, che connota la ratio del presidio inibitorio intentato.
Conseguentemente l'opposizione quanto alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto oggi impugnato deve essere accolta.
In ragione della natura assorbente della presente pronunzia e del principio della ragione più liquida, le ulteriori domande debbono ritenersi assorbite.
Nulla sulle spese di giudizio, anche della fase cautelare, in ragione della natura contumaciale della controversia e della valutata implicita non contestazione delle pretese degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullita' del precetto opposto per mancanza di efficacia esecutiva del titolo postone a sostegno, in ragione del sopraggiunto accordo transattivo stipulato in data 5/12/2021 con atto autenticato dal notaio Per_1 di Siena.
Nulla sulle spese. pagina 5 di 6 Sentenza resa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Siena, 8 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della udienza di discussione orale ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., avvenuta alla udienza del 7 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA 281 SEXIES, Ultimo comma c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1772/2023 promossa da: in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 con sede in LN EN (SI) frazione casetta, Via Controparte_2
) E nato a [...] P.IVA_1 Controparte_2
EN (SI) il 03.04.1953, (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
EN (SI) frazione casetta, Via ente domiciliati in in Siena, Viale Vittorio Veneto n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Monica Fara che li rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Di Giovanni del Foro di Firenze i quali dichiarano di voler ricevere ogni notifica ai seguenti indirizzi e numeri di fax 055/4620790: Email_1
Email_2
ATTORI contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3 C.F._2 dente (SI) Via Valdelsa n. 23 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti attrici hanno così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA Sospendere in via d'urgenza l'efficacia dell'atto di precetto notificato al fine di impedire l'azione esecutiva per i motivi di cui in premessa NEL MERITO ➢ Riconoscere e dichiarare la non operatività e la transazione e la revoca del decreto ingiuntivo numero n.492/18, reso dal Tribunale di Siena il 30 marzo pagina 1 di 6 2018 per avere le parti trovato un accordo transattivo in data 5/12/2021 con atto autenticato dal notaio di Siena e conseguentemente annullare e revocare l'atto di Per_1 precetto notificato e q in quanto la somma precettata risulta essere non dovuta e il titolo posto alla base annullato e/o transatto➢ Riconoscere e dichiarare che in ogni caso a parte precettante è stata corrisposta la somma di euro 11.573,00 in forze del predetto accordo transattivo, somma non indicata come pagata in atto di precetto ➢ Annullare in quanto illegittimo l'atto di precetto notificato in quanto fondato su un titolo non più operante e comunque di un credito figurativo non dovuto e transatto con atto avente carattere novativo ➢ Riconoscere e dichiarare che non è mai intervenuta la diffida ad adempiere ex articolo 1454 cc e conseguentemente l'accordo transattivo è tuttora pienamente valido ed operante ➢ Determinare, in via di ipotesi, la somma dovuta e le modalità di pagamento in ossequio agli accordi contrattuali intercorsi. IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase cautelare.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona del Parte_1 procuratore legale rappresentante pro-tempor nonché tale Controparte_2 ultimo in proprio, opponeva il precetto intim Dott.
[...]
per il pagamento della somma di euro 160.344,24 sulla base del decreto ing CP_3 provvisoriamente esecutivo n. 492/2018 emesso dal Tribunale di Siena in data 30 marzo 2018 a cui è stata apposta la formula esecutiva in data 9 Aprile 2018, lamentando l' insussistenza del diritto del precettante di agire in executiviis, e cio' sul postulato che il titolo esecutivo azionato, sarebbe stato successivamente vanificato dal sopraggiunto accordo transattivo novativo stipulato dalle parti ai rogiti del Notaio di Siena in Persona_2 data 5/12/2021 a composizione e tacitazione di ogni pretesa.
Chiedevano quindi “ IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA Sospendere in via d'urgenza l'efficacia dell'atto di precetto notificato al fine di impedire l'azione esecutiva per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO ➢ Riconoscere e dichiarare la non operatività e la transazione e la revoca del decreto ingiuntivo numero n.492/18, reso dal Tribunale di Siena il 30 marzo 2018 per avere le parti trovato un accordo transattivo in data 5/12/2021 con atto autenticato dal notaio di Siena e Per_1 conseguentemente annullare e revocare l'atto di precetto notificato e qui opposto in quanto la somma precettata risulta essere non dovuta e il titolo posto alla base annullato e/o transatto ➢ Riconoscere e dichiarare che in ogni caso a parte precettatamente è stata corrisposta la somma di euro 11.573,00 in forze del predetto accordo transattivo, somma non indicata come pagata in atto di precetto ➢ Annullare in quanto illegittimo l'atto di precetto notificato in quanto fondato su un titolo non più operante e comunque di un credito figurativo non dovuto e transatto con atto avente carattere novativo ➢ Riconoscere e dichiarare che non è mai intervenuta la diffida ad adempiere ex articolo 1454 cc e conseguentemente l'accordo
pagina 2 di 6 transattivo è tuttora pienamente valido ed operante ➢ Determinare, in via di ipotesi, la somma dovuta e le modalità di pagamento in ossequio agli accordi contrattuali intercorsi. IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Nessuno si costituiva per parte opposta, di modo che, nella contumacia della stessa, la causa, istruita con i soli documenti offerti, veniva rimessa a decisone ex art. 281 sexies cpc, udita la discussione di rito, sulle rassegnate conclusioni.
*** *** ***
L' opposizione va senz' altro accolta, pur nei limiti di quanto di seguito si dirà, constatato su inoppugnabili basi documentali che parte intimante abbia preannunciato l' esecuzione (che costituisce la funzione tipica dell' atto di precetto) senza averne titolo validamente azionabile in executiviis.
Ed in effetti, secondo il sistema delineato dal legislatore, l' esecuzione forzata presuppone la sussistenza di un titolo incorporante un credito certo, liquido ed esigibile, dotato di efficacia esecutiva, dato di fatto imprescindibile per determinare il relativo diritto, in concorrenza con gli altri presupposti che, parimenti, devono ricorrere in tale prospettiva, quali la coincidenza tra chi agisce con chi dal titolo risulti creditore (legittimazione attiva) e l' identita' tra colui contro cui si agisce con chi dal medesimo titolo risulti debitore (legittimazione passiva).
Tutti elementi (qualificanti) che devono, peraltro, essere verificati ex officio dal giudice dell' esecuzione o della eventuale opposizione, prerogativa estensibile anche alla figura del magistrato chiamato, ex art. 615 cpc, a decidere dell' opposizione a precetto ( in cui rientra la fattispecie qui in esame). Il magistrato dell' esecuzione (o dell' eventuale opposizione, sia, quindi, ad esecuzione gia' iniziata, che non ancora in essere – cosiddetta preventiva), secondo condiviso orientamento, non e' tenuto solo a verificare l' esistenza del titolo in se', quanto anche la sua permanenza nel corso del giudizio, postulato che anche il suo venir meno per fatto sopravvenuto, infici la procedibilita' dell' esecuzione.
Poste queste premesse, pur dando atto che le parti attrici non hanno versato in atti la copia del titolo esecutivo posto a base del precetto, va dato conto che la parte convenuta, volontariamente non cosituitasi tanto per la fase cautelare quanto per quella di merito, ha rinunziato al proprio diritto di allegazione con conseguente non contestazione dei fatti principali su cui si fonda la presente opposizione ovvero la sopravvenuta rinunzia al titolo esecutivo rappresentato dal cennato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in favore di un sopraggiunto accordo transattivo di carattere novativo di tutte le posizioni controverse fino all'ora intercorse fra le parti.
Nel caso di specie, rileva ictu oculi che il titolo ovvero il decreto ingiuntivo 492/2018, indubbiamente esistente e pur originariamente esecutivo, giusta clausola di provvisoria esecutivita' apposta ai sensi dell' art. 642 cpc, sia venuto meno nella sua valenza di esecutivita' per effetto dell' accordo transattivo sottoscritto dalle parti e trasfuso in atto autenticato dal notaio di Siena in data 5/12/2021. Persona_2
Ebbene dal tenore di quell'atto si evince incontrovertibilmente che le parti hanno inteso pagina 3 di 6 novare i loro rapporti giuridici nei termini che seguono: PREMESSO - che il Signor
in proprio e tramite le società sopra enunciate, nonché per conto della Signora Controparte_3 [...]
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_2 fiscale , ha svolto per conto del Signor nonché per le CodiceFiscale_3 Controparte_2 società indicate, ed anche per la società " Controparte_4
con sede in LN EN, frazione Casetta,
[...]
Imprese di ArezzoSiena con numero di Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_2 numero REA: SI81426, al medesimo riconducibile come dichiara e conferma, opera di consulenza professionale a livello Direzionale per lo svolgimento delle proprie tipiche attività; - tale attività professionale è stata svolta costantemente per un lungo arco temporale;
- che a fronte di tale attività sono maturati crediti per complessivi euro 148.605,28 (centoquarantottomilaseicentocinque virgola ventotto) oltre ad interessi maturati e maturandi, quali riconosciuti in sede giudiziaria, mai onorati, così che ", CP_3
a seguito di formale decreto ingiuntivo, ha iscritto ipoteca giudizi la Conservatoria di Registri Immobiliari di Siena in data 23 novembre 2018 al numero 1971 reg.part. per euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero) di cui euro 148.605,28 (centoquarantottomilaseicentocinque virgola ventotto) in linea capitale;
- che
ha avviato e coltivato procedure di opposizione al decreto richiamato;
- CP_2 ti hanno manifestato concorde volontà di porre fine al contenzioso già iniziato, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile. Tutto ciò premesso ed approvato, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: - " riconosce l'attività professionale svolta da CP_5 CP_2
" " per consulenza profess livell le. - " " dichiara di accettare come CP_3 CP_3 accetta, una riduzione a stralcio di quanto dovuto da " in ragione oggi del 50% (cinquanta per CP_2 cento) del petitum. - Pertanto " si riconos di " " che accetta, dell'importo CP_2 CP_3 complessivo di euro 75.000,00 ( quemila virgola zero zero). DO In ordine all'accordo economico raggiunto "a stralcio": - " si obbliga a versare a " " la somma di euro CP_2 CP_3
7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare non trasferibile, entro e non oltre il termine finale ed essenziale del 15 gennaio 2022. Di detta somma " rilascia ricevuta e CP_3 quietanza al suo buon fine. Il residuo debito sarà onorato con 36 (trentasei) li di euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque virgola zero zero) ciascuna, scadenti senza soluzione di continuità l'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal 31 gennaio 2022 (prima rata). Sulla somma dilazionata non correranno interessi di sorta;
- "Sabbatini" con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a ritirare tutti i giudizi pendenti per leopposizioni promosse contro le azioni " ". Si impegna ed obbliga a sostenere CP_3 tutte le spese inerenti e conseguenti la definizione della lite pen quelle pregresse che quelle dipendenti dal presente atto. A tal fine, ove tali spese fossero anticipate da ", il quantum sarà corrisposto CP_3 dilazionatamente da incrementando del corrispondent le rate mensili della concordata CP_2 dilazione. Resta in f parti, durante il periodo di rateazione, di convenire modalità diverse di corresponsione del debito, mediante "Datio in solutum" anche di natura immobiliare e/o mobiliare, ove accettate dal creditore. - " " si impegna ed obbliga a rilasciare il consenso alla cancellazione CP_3 dell'ipoteca giudiziale sopra semplice richiesta del debitore ed a complete spese di quest'ultimo, solo ed in quanto onorato interamente il pagamento del debito dilazionato derivante dal presente atto, salvo la facoltà di deroga del creditore;
- " da un lato e " dall'altro, assumono sopra di sé, CP_2 CP_3
pagina 4 di 6 ciascuno per quanto di competenza e spettanza, tutti gli oneri e le spese di natura legale sostenuti o da sostenere per assistenza legale dipendente dal contenzioso di cui al presente atto, con espressa rinuncia ove e per quanto necessario, al beneficio della solidarietà di cui all'art.13 c.2 (ex art.68) della Legge Professionale 247/2012. Per qualsiasi contestazione derivante dal presente atto, foro competente è quello di Siena. Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana, ha validità in ordine a qualsiasi rapporto di credito-debito fra le parti sottoscritte per le attività indicate, presso qualsiasi giurisdizione. Le parti richiedono espressamente che il presente atto resti depositato definitivamente a raccolta fra i rogiti del Notaio incaricato di autenticare le sottoscrizioni…( cfr accordo transattivo in atti).
Le disposizioni contrattuali novative se da un lato hanno certamente ridotto il credito del dottor alla somma di € 75.000,00 superando quindi il giudizio di opposizione ed CP_3 anche ingiuntivo che sottende il precetto opposto, dall'altro offrono la prova documentale incontrovertibile che l'originario titolo esecutivo sotteso al precetto oggi impugnato sia stato rinunziato dalla parte perché a questo fu successivamente sostituito, con effetto novativo, un diverso accordo contrattuale al quale le parti ebbero a dare la forma dell'atto pubblico.
Vieppiù che in atti, ed in esecuzione dell'accordo novativo, alla data del notificato precetto quale unico titolo disciplinante i rapporti tra le odierne parti in causa, è stata offerta prova ad opera degli opponenti dell'avvenuto versamento di diversi acconti a mezzo bonifico bancario (- € 4.200,00 in data 21/12/2021; - € 1.500,00 in data 15/12/2021; - € 1.800,00 in data 15/1/2022; - € 1.500 in data 15/4/2022; - € 2.573,00 in data 19/4/2022. Ebbene tali importi, per complessivi € 11.573,00 cfr copie in atti).
L' evenienza, precludente il diritto di agire in executiviis (includente anche il diritto di preannunciarla con l' atto prodromico), fonda la domanda di accertamento in negativiis del diritto di agire in via forzata, che connota la ratio del presidio inibitorio intentato.
Conseguentemente l'opposizione quanto alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto oggi impugnato deve essere accolta.
In ragione della natura assorbente della presente pronunzia e del principio della ragione più liquida, le ulteriori domande debbono ritenersi assorbite.
Nulla sulle spese di giudizio, anche della fase cautelare, in ragione della natura contumaciale della controversia e della valutata implicita non contestazione delle pretese degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullita' del precetto opposto per mancanza di efficacia esecutiva del titolo postone a sostegno, in ragione del sopraggiunto accordo transattivo stipulato in data 5/12/2021 con atto autenticato dal notaio Per_1 di Siena.
Nulla sulle spese. pagina 5 di 6 Sentenza resa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Siena, 8 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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