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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1990/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 21.08.1982
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lino Cianfrone presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 12.05.1978
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lino Cianfrone presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
con la seguente figlia: nata a [...], il [...], e cittadina italiana Parte_3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Parte_3 dando atto che, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha la figlia presso di sé e per il tempo in cui l'avrà ha con sé;
2) disporre il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre nell'abitazione Pt_3 che la Signora sceglierà quale sua residenza;
Parte_1
3) disporre che il padre genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità: un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, prelevandola dall'uscita della scuola, anche con facoltà di delegare all'uopo il nonno paterno, e riportandola a casa dopo cena entro le ore 21.30; tutti i sabati nei quali il padre accompagnerà a Pt_3 scuola di canto dalle ore 10.00 alle ore 11.00, pranzeranno insieme e la riporterà a casa dalla madre alle ore 16.00; ciò finché la minore frequenterà la scuola primaria e quindi per dar modo di gestire la notevole mole di compiti assegnati dalla scuola;
dopodiché dalla fine della scuola elementare, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a week end alternati, prelevandola dalla casa della madre il sabato mattina alle ore 10,00 e riportandola dalla madre entro le ore 18,00 della domenica. Per le festività di Natale, alternativamente, un anno la vigilia sera di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre;
l'anno successivo, la vigilia sera di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre;
per Capodanno, alternativamente un anno il 31 dicembre con il padre il quale la riporterà a casa della madre la mattina del
1° gennaio;
in tal caso la bambina trascorrerà il 1° gennaio con la madre;
l'anno successivo, la bambina trascorrerà il 31 dicembre con la madre e il giorno 1° gennaio con il padre il quale la preleverà da casa della madre la mattina del 1° gennaio;
Pasqua e
Lunedì dell'Angelo alternati, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; vacanze estive una settimana con il padre ad Agosto, da concordarsi fra i genitori preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno;
darsi atto che dette condizioni sono derogabili per accordo fra i genitori in considerazione delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
4) disporre che il genitore non collocatario Sig. versi alla madre Signora Parte_2
a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore Parte_1
la somma di euro 350,00 (= trecentocinquanta) mensili, per dodici mensilità da Pt_3 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente n. 000052562840 presso Banco Posta intestato alla Signora i ricorrenti Parte_1 danno atto che la somma suddetta non sarà soggetta a rivalutazione Istat;
5) disporre a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie extra assegno, in conformità a quanto stabilito dalle note linee guida emanate il
14 novembre 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Milano e dal Presidente del
Tribunale di Milano di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con l'Osservatorio Giustizia Civile di Milano e così determinate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, buoni pasto e mensa per la scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy scout), baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo fra le parti, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, a mezzo raccomandata, fax o anche posta elettronica dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie sopra elencate (previo accordo per quelle per le quali è necessario) dovrà trasmettere all'altro genitore, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, la documentazione comprovante l'esborso entro dieci giorni dalla spesa. Il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione;
7.- disporre che l'Assegno Unico INPS per la figlia spetterà per intero alla madre;
Pt_3
8.- darsi atto che, per accordo intervenuto fra le parti, il Sig. , Parte_2 comproprietario dell'immobile per la quota del 20%, rinuncia a favore della Signora l 10% Pt_1 del prezzo che verrà ricavato dalla vendita dell'immobile di Senago, via Ugo Foscolo n. 11/B
e pertanto riceverà il 10%, al netto del mutuo bancario residuo;
9.- Spese e compensi professionali per l'assistenza legale nel presente procedimento saranno a carico dei ricorrenti in ragione del 50% fra loro.
I ricorrenti dichiarano di volere rinunciare all'udienza in presenza e sostituirla con le note scritte e di non volersi riconciliare.
I ricorrenti dichiarano altresì di volere rinunciare all'appello avverso l'emananda sentenza del
Tribunale di Milano.
I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 21.08.1982
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lino Cianfrone presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 12.05.1978
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lino Cianfrone presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
con la seguente figlia: nata a [...], il [...], e cittadina italiana Parte_3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Parte_3 dando atto che, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha la figlia presso di sé e per il tempo in cui l'avrà ha con sé;
2) disporre il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre nell'abitazione Pt_3 che la Signora sceglierà quale sua residenza;
Parte_1
3) disporre che il padre genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità: un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, prelevandola dall'uscita della scuola, anche con facoltà di delegare all'uopo il nonno paterno, e riportandola a casa dopo cena entro le ore 21.30; tutti i sabati nei quali il padre accompagnerà a Pt_3 scuola di canto dalle ore 10.00 alle ore 11.00, pranzeranno insieme e la riporterà a casa dalla madre alle ore 16.00; ciò finché la minore frequenterà la scuola primaria e quindi per dar modo di gestire la notevole mole di compiti assegnati dalla scuola;
dopodiché dalla fine della scuola elementare, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a week end alternati, prelevandola dalla casa della madre il sabato mattina alle ore 10,00 e riportandola dalla madre entro le ore 18,00 della domenica. Per le festività di Natale, alternativamente, un anno la vigilia sera di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre;
l'anno successivo, la vigilia sera di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre;
per Capodanno, alternativamente un anno il 31 dicembre con il padre il quale la riporterà a casa della madre la mattina del
1° gennaio;
in tal caso la bambina trascorrerà il 1° gennaio con la madre;
l'anno successivo, la bambina trascorrerà il 31 dicembre con la madre e il giorno 1° gennaio con il padre il quale la preleverà da casa della madre la mattina del 1° gennaio;
Pasqua e
Lunedì dell'Angelo alternati, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; vacanze estive una settimana con il padre ad Agosto, da concordarsi fra i genitori preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno;
darsi atto che dette condizioni sono derogabili per accordo fra i genitori in considerazione delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
4) disporre che il genitore non collocatario Sig. versi alla madre Signora Parte_2
a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore Parte_1
la somma di euro 350,00 (= trecentocinquanta) mensili, per dodici mensilità da Pt_3 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente n. 000052562840 presso Banco Posta intestato alla Signora i ricorrenti Parte_1 danno atto che la somma suddetta non sarà soggetta a rivalutazione Istat;
5) disporre a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie extra assegno, in conformità a quanto stabilito dalle note linee guida emanate il
14 novembre 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Milano e dal Presidente del
Tribunale di Milano di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con l'Osservatorio Giustizia Civile di Milano e così determinate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, buoni pasto e mensa per la scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy scout), baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo fra le parti, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, a mezzo raccomandata, fax o anche posta elettronica dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie sopra elencate (previo accordo per quelle per le quali è necessario) dovrà trasmettere all'altro genitore, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, la documentazione comprovante l'esborso entro dieci giorni dalla spesa. Il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione;
7.- disporre che l'Assegno Unico INPS per la figlia spetterà per intero alla madre;
Pt_3
8.- darsi atto che, per accordo intervenuto fra le parti, il Sig. , Parte_2 comproprietario dell'immobile per la quota del 20%, rinuncia a favore della Signora l 10% Pt_1 del prezzo che verrà ricavato dalla vendita dell'immobile di Senago, via Ugo Foscolo n. 11/B
e pertanto riceverà il 10%, al netto del mutuo bancario residuo;
9.- Spese e compensi professionali per l'assistenza legale nel presente procedimento saranno a carico dei ricorrenti in ragione del 50% fra loro.
I ricorrenti dichiarano di volere rinunciare all'udienza in presenza e sostituirla con le note scritte e di non volersi riconciliare.
I ricorrenti dichiarano altresì di volere rinunciare all'appello avverso l'emananda sentenza del
Tribunale di Milano.
I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai