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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O IL TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2940/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Canuti Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, mediante note scritte depositate il 13 settembre 2024, richiamate all'udienza del 10 dicembre 2024, laddove ha chiesto: ““Voglia il Tribunale Ill.mo adito, a parziale modifica delle condizioni di affido contenute nel proprio decreto del 25.09.2019 – cronologico 9942/2019 tra e (C.F. ): 1) disporre l'affido super esclusivo del Parte_1 CP_1 C.F._1 minore in favore della madre ricorrente, confermandone la collocazione presso la Persona_1 stessa;
2) in punto disposizioni economiche e mantenimento, stante il tipo di affidamento richiesto, le esigenze del figlio e i modesti redditi della ricorrente, disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre la somma di € 350,00 al mese (in luogo degli attuali € 280,00), ponendo altresì a carico del padre di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che a giudizio dell'affidataria si renderanno opportune e necessarie, e che la stessa anticiperà, senza necessità di concordarle preventivamente con l'altro genitore;
3) mantenere sul nucleo famigliare il monitoraggio del Servizio sociale per il caso in cui il padre intendesse riprendere la frequentazione del figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023 premetteva di avere intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con che dalla loro unione è nato (il 10 gennaio 2019) il CP_1 figlio e che questo Tribunale, provvedendo con decreto del 25 settembre 2019, aveva Persona_1 disposto l'affidamento esclusivo e la collocazione del minorenne in proprio favore, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 280,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e demandando ai Servizi Sociali il compito di organizzare, per tempi e modalità, gli incontri tra lo stesso e il figlio . CP_1 Per_1
La ricorrente esponeva che gli incontri tra padre e figlio erano effettivamente proseguiti con l'assistenza dei Servizi e che quel percorso era culminato con un accordo tra le parti in sede di mediazione familiare (del 18 marzo 2022).
lamentava che, a far tempo dal seguente aprile 2022, il padre aveva interrotto le Parte_1 frequentazioni con , si era disinteressato alle sue, anche concrete e contingenti, esigenze Per_1 sanitarie, scolastiche e amministrative (rilascio dei documenti d'identità) e non aveva adempiuto agli obblighi di mantenimento.
In ragione di tali premesse, e sottolineando i particolari bisogni di cura e assistenza del minore, concludeva formulando domande analoghe a quelle già riportate in epigrafe.
All'udienza del 10 gennaio 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto.
Erano quindi emessi provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il seguente 11 gennaio 2024.
Intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, il processo era istruito con l'acquisizione di CP_ informazioni presso l' e l'Agenzia delle Entrate in ordine alla capacità lavorativa e reddituale di nonché mediante indagine psico-sociale per opera dei competenti Servizi Sociali. CP_1
Senza ulteriori incombenti, parte ricorrente depositava note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Con i provvedimenti temporanei e urgenti del 10-11 gennaio 2024 è stato disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” del minorenne alla madre alla luce delle Persona_1 Parte_1 allegazioni di parte ricorrente, così come in parte supportate a livello documentale e già attestate un tempo nel decreto di questo Tribunale del 25 settembre 2019, comprovanti una sostanziale assenza del padre nel percorso di crescita del figlio di tenera età. CP_1
La relazione dei Servizi Sociali recentemente redatta il 2 luglio 2024 conferma la fondatezza di siffatto giudizio provvisorio.
Il nucleo familiare è conosciuto dall'ASP del Distretto di Fidenza dal giugno 2019 e, con la collaborazione materna e l'intervento dell'Unità Operativa di NPIA (che ha in carico il minore dal 2022), i Servizi hanno mantenuto il monitoraggio su , affetto da “sindrome e disturbo Persona_1 non specificato da alterato sviluppo psicologico” (perciò certificato ai sensi della Legge n. 104/92).
A seguito dei colloqui con le parti, con la nonna materna, con il personale scolastico e sanitario, è emerso che traferitosi a vivere in Veneto presso la nuova compagna, non incontra il CP_1 figlio dall'estate 2023. Egli, a seguito di un confronto “a distanza” con i Servizi, ha omesso di partecipare agli appuntamenti fissati in una prospettiva propedeutica alla valutazione di una ripresa della calendarizzazione delle frequentazioni con . Per_1
Nemmeno risulta che il padre si sia interessato al percorso di cura e sostegno in essere presso la NPIA, all'istruzione e alle più generali esigenze sanitarie del minore, essendo del tutto sconosciuto ai medici interpellati e pure al personale scolastico.
Al contrario, la madre , che ha potuto confidare nel costante appoggio e ausilio Parte_1 della di lei madre, ha dimostrato di avere instaurato un buon clima relazionale con il figlio che sta seguendo nel suo percorso di crescita sotto ogni profilo.
Ella, in particolare, ha mantenuto e coltivato costantemente i rapporti con gli operatori coinvolti nel sostegno di e ha perciò maturato e arricchito gli strumenti a sua disposizione per guidare Per_1 proficuamente il bambino nello sviluppo di competenze.
La conformità delle sue capacità genitoriali e della sua attenzione per le esigenze del figlio sono state, del resto, confermate dal pediatra e dall'istituto scolastico, che ha peraltro riportato uno stato di benessere di , una sua soddisfacente integrazione tra i pari età e notevoli progressi Per_1 raggiunti anche grazie al lavoro metodico dell'educatore di riferimento.
Tenuto conto delle risultanze così compendiate, non v'è dubbio alcuno che debba essere confermato il vigente regime di affidamento c.d. “super esclusivo” del minorenne in favore della odierna ricorrente presso la quale egli dovrà mantenere residenza e collocazione.
Quanto al diritto di visita del padre, qualora il genitore esprimesse effettiva intenzione di incontrare il figlio, sarà necessaria una previa verifica da parte dei Servizi Sociali in ordine alla sussistenza dei presupposti perché vi siano detti incontri e sarà compito dei Servizi definirne, nell'eventualità, i termini e le modalità.
Con riferimento, poi, al mantenimento della prole e ai contributi economici da ripartire tra i genitori, va preliminarmente osservato che, con il genetico decreto del 25 settembre 2019, era stato posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio CP_1 mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 280,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, in ragione della permanenza di presso la madre e Per_1 dell'equivalenza dei redditi delle parti.
Dando applicazione ai criteri commisurativi di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., si osserva allora che le parti hanno conservato un omologo bilanciamento delle rispettive risorse economiche (cfr. dichiarazioni dei redditi di per gli anni d'imposta 2020-2023, certificazioni uniche Parte_1 per gli anni 2021-2023 ed estratto conto previdenziale di il quale, peraltro, risulta CP_1 avere proseguito la sua, pur discontinua, attività lavorativa anche nel corso dell'anno 2024) e che il figlio vive tuttora con la madre in via unilaterale. Per_1
Ed allora, tenuto conto dell'inevitabile incremento delle esigenze economiche del minorenne al pari della sua crescita, nonché, congiuntamente, degli effetti della rivalutazione monetaria già maturati sull'ammontare già determinato nel 2019, si ritiene ora del tutto ragionevole porre a carico del convenuto, a decorrere dalla presentazione del ricorso (8 agosto 2023), un contributo monetario per il mantenimento della prole pari ad Euro 350,00 mensili, sempre soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella seguente parte dispositiva.
Ad un tempo, si dispone che l'assegno unico universale per i figli venga percepito da Parte_1
, in quanto genitore affidatario e collocatario del figlio minorenne.
[...] Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.28 e 473 bis.29 c.p.c., 337 bis e ss c.c., definitivamente decidendo:
1) affida il minorenne (nato il [...]) alla madre la quale Persona_1 Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che il suddetto minorenne mantenga residenza e collocazione presso la madre;
3) qualora il padre esprimesse effettiva intenzione di incontrare il figlio, sarà CP_1 necessaria una previa verifica da parte dei Servizi Sociali in ordine alla sussistenza dei presupposti affinché vi siano detti incontri, disponendosi che siano i Servizi, nell'eventualità, a definirne i termini e le modalità;
4) a far tempo dal giorno 8 agosto 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre Per_1
dell'importo di Euro 350,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, Parte_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da Parte_1
;
[...]
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Parte_1 liquidate nell'importo di Euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi, anche ai competenti Servizi Sociali (ASP Fidenza).
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2940/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Canuti Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, mediante note scritte depositate il 13 settembre 2024, richiamate all'udienza del 10 dicembre 2024, laddove ha chiesto: ““Voglia il Tribunale Ill.mo adito, a parziale modifica delle condizioni di affido contenute nel proprio decreto del 25.09.2019 – cronologico 9942/2019 tra e (C.F. ): 1) disporre l'affido super esclusivo del Parte_1 CP_1 C.F._1 minore in favore della madre ricorrente, confermandone la collocazione presso la Persona_1 stessa;
2) in punto disposizioni economiche e mantenimento, stante il tipo di affidamento richiesto, le esigenze del figlio e i modesti redditi della ricorrente, disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre la somma di € 350,00 al mese (in luogo degli attuali € 280,00), ponendo altresì a carico del padre di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che a giudizio dell'affidataria si renderanno opportune e necessarie, e che la stessa anticiperà, senza necessità di concordarle preventivamente con l'altro genitore;
3) mantenere sul nucleo famigliare il monitoraggio del Servizio sociale per il caso in cui il padre intendesse riprendere la frequentazione del figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023 premetteva di avere intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con che dalla loro unione è nato (il 10 gennaio 2019) il CP_1 figlio e che questo Tribunale, provvedendo con decreto del 25 settembre 2019, aveva Persona_1 disposto l'affidamento esclusivo e la collocazione del minorenne in proprio favore, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 280,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e demandando ai Servizi Sociali il compito di organizzare, per tempi e modalità, gli incontri tra lo stesso e il figlio . CP_1 Per_1
La ricorrente esponeva che gli incontri tra padre e figlio erano effettivamente proseguiti con l'assistenza dei Servizi e che quel percorso era culminato con un accordo tra le parti in sede di mediazione familiare (del 18 marzo 2022).
lamentava che, a far tempo dal seguente aprile 2022, il padre aveva interrotto le Parte_1 frequentazioni con , si era disinteressato alle sue, anche concrete e contingenti, esigenze Per_1 sanitarie, scolastiche e amministrative (rilascio dei documenti d'identità) e non aveva adempiuto agli obblighi di mantenimento.
In ragione di tali premesse, e sottolineando i particolari bisogni di cura e assistenza del minore, concludeva formulando domande analoghe a quelle già riportate in epigrafe.
All'udienza del 10 gennaio 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto.
Erano quindi emessi provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il seguente 11 gennaio 2024.
Intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, il processo era istruito con l'acquisizione di CP_ informazioni presso l' e l'Agenzia delle Entrate in ordine alla capacità lavorativa e reddituale di nonché mediante indagine psico-sociale per opera dei competenti Servizi Sociali. CP_1
Senza ulteriori incombenti, parte ricorrente depositava note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Con i provvedimenti temporanei e urgenti del 10-11 gennaio 2024 è stato disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” del minorenne alla madre alla luce delle Persona_1 Parte_1 allegazioni di parte ricorrente, così come in parte supportate a livello documentale e già attestate un tempo nel decreto di questo Tribunale del 25 settembre 2019, comprovanti una sostanziale assenza del padre nel percorso di crescita del figlio di tenera età. CP_1
La relazione dei Servizi Sociali recentemente redatta il 2 luglio 2024 conferma la fondatezza di siffatto giudizio provvisorio.
Il nucleo familiare è conosciuto dall'ASP del Distretto di Fidenza dal giugno 2019 e, con la collaborazione materna e l'intervento dell'Unità Operativa di NPIA (che ha in carico il minore dal 2022), i Servizi hanno mantenuto il monitoraggio su , affetto da “sindrome e disturbo Persona_1 non specificato da alterato sviluppo psicologico” (perciò certificato ai sensi della Legge n. 104/92).
A seguito dei colloqui con le parti, con la nonna materna, con il personale scolastico e sanitario, è emerso che traferitosi a vivere in Veneto presso la nuova compagna, non incontra il CP_1 figlio dall'estate 2023. Egli, a seguito di un confronto “a distanza” con i Servizi, ha omesso di partecipare agli appuntamenti fissati in una prospettiva propedeutica alla valutazione di una ripresa della calendarizzazione delle frequentazioni con . Per_1
Nemmeno risulta che il padre si sia interessato al percorso di cura e sostegno in essere presso la NPIA, all'istruzione e alle più generali esigenze sanitarie del minore, essendo del tutto sconosciuto ai medici interpellati e pure al personale scolastico.
Al contrario, la madre , che ha potuto confidare nel costante appoggio e ausilio Parte_1 della di lei madre, ha dimostrato di avere instaurato un buon clima relazionale con il figlio che sta seguendo nel suo percorso di crescita sotto ogni profilo.
Ella, in particolare, ha mantenuto e coltivato costantemente i rapporti con gli operatori coinvolti nel sostegno di e ha perciò maturato e arricchito gli strumenti a sua disposizione per guidare Per_1 proficuamente il bambino nello sviluppo di competenze.
La conformità delle sue capacità genitoriali e della sua attenzione per le esigenze del figlio sono state, del resto, confermate dal pediatra e dall'istituto scolastico, che ha peraltro riportato uno stato di benessere di , una sua soddisfacente integrazione tra i pari età e notevoli progressi Per_1 raggiunti anche grazie al lavoro metodico dell'educatore di riferimento.
Tenuto conto delle risultanze così compendiate, non v'è dubbio alcuno che debba essere confermato il vigente regime di affidamento c.d. “super esclusivo” del minorenne in favore della odierna ricorrente presso la quale egli dovrà mantenere residenza e collocazione.
Quanto al diritto di visita del padre, qualora il genitore esprimesse effettiva intenzione di incontrare il figlio, sarà necessaria una previa verifica da parte dei Servizi Sociali in ordine alla sussistenza dei presupposti perché vi siano detti incontri e sarà compito dei Servizi definirne, nell'eventualità, i termini e le modalità.
Con riferimento, poi, al mantenimento della prole e ai contributi economici da ripartire tra i genitori, va preliminarmente osservato che, con il genetico decreto del 25 settembre 2019, era stato posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio CP_1 mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 280,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, in ragione della permanenza di presso la madre e Per_1 dell'equivalenza dei redditi delle parti.
Dando applicazione ai criteri commisurativi di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., si osserva allora che le parti hanno conservato un omologo bilanciamento delle rispettive risorse economiche (cfr. dichiarazioni dei redditi di per gli anni d'imposta 2020-2023, certificazioni uniche Parte_1 per gli anni 2021-2023 ed estratto conto previdenziale di il quale, peraltro, risulta CP_1 avere proseguito la sua, pur discontinua, attività lavorativa anche nel corso dell'anno 2024) e che il figlio vive tuttora con la madre in via unilaterale. Per_1
Ed allora, tenuto conto dell'inevitabile incremento delle esigenze economiche del minorenne al pari della sua crescita, nonché, congiuntamente, degli effetti della rivalutazione monetaria già maturati sull'ammontare già determinato nel 2019, si ritiene ora del tutto ragionevole porre a carico del convenuto, a decorrere dalla presentazione del ricorso (8 agosto 2023), un contributo monetario per il mantenimento della prole pari ad Euro 350,00 mensili, sempre soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella seguente parte dispositiva.
Ad un tempo, si dispone che l'assegno unico universale per i figli venga percepito da Parte_1
, in quanto genitore affidatario e collocatario del figlio minorenne.
[...] Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.28 e 473 bis.29 c.p.c., 337 bis e ss c.c., definitivamente decidendo:
1) affida il minorenne (nato il [...]) alla madre la quale Persona_1 Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che il suddetto minorenne mantenga residenza e collocazione presso la madre;
3) qualora il padre esprimesse effettiva intenzione di incontrare il figlio, sarà CP_1 necessaria una previa verifica da parte dei Servizi Sociali in ordine alla sussistenza dei presupposti affinché vi siano detti incontri, disponendosi che siano i Servizi, nell'eventualità, a definirne i termini e le modalità;
4) a far tempo dal giorno 8 agosto 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre Per_1
dell'importo di Euro 350,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, Parte_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da Parte_1
;
[...]
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Parte_1 liquidate nell'importo di Euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi, anche ai competenti Servizi Sociali (ASP Fidenza).
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto