Sentenza 16 gennaio 1986
Massime • 2
Rientra nell'autonomia collettiva, costituzionalmente garantita (art. 39, primo comma, cost.), la definizione della categoria contrattuale che delimita l'ambito soggettivo di efficacia potenziale della parte normativa del contratto collettivo ed individua quindi i soggetti dei rapporti di lavoro nei cui confronti il contratto suddetto possa svolgere la sua funzione di predeterminazione del contenuto dei contratti individuali. ( V 812/84, mass n 433033; ( V 1523/83, mass n 426356).*
La clausola di un contratto collettivo di lavoro (riconducibile alla parte obbligatoria dello stesso), che prevede in favore dei pensionati l'erogazione da parte del datore di lavoro di determinate somministrazioni in natura (quali, utenze gratuite di gas ed acqua) è pienamente legittima in quanto è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi e quindi la sua validità prescinde dalla partecipazione - diretta o delegata - del terzo alla stipulazione negoziale e dal potere di rappresentarlo delle parti stipulanti. I diritti però così riconosciuti ai pensionati non si stabilizzano in situazioni soggettive definitivamente acquisite al patrimonio di costoro, ma seguono la sorte del contratto collettivo di talché possono non solo cessare in dipendenza della cessazione sopravvenuta del contratto (per scadenza del termine di efficacia, per recesso o per altre cause), ma anche possono subire modifiche in peius ad opera del contratto collettivo successivo. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto non vincolante nei confronti dei pensionati un accordo integrativo aziendale che aveva soppresso - sostituendole con un'indennità annua in cifra fissa - le somministrazioni in natura già previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1986, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1986 |
Testo completo
Rientra nell'autonomia collettiva, costituzionalmente garantita (art. 39, primo comma, cost.), la definizione della categoria contrattuale che delimita l'ambito soggettivo di efficacia potenziale della parte normativa del contratto collettivo ed individua quindi i soggetti dei rapporti di lavoro nei cui confronti il contratto suddetto possa svolgere la sua funzione di predeterminazione del contenuto dei contratti individuali. ( V 812/84, mass n 433033; ( V 1523/83, mass n 426356).*