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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1171/2024
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 1171/2024 R.G
promossa da
Avv. Spalatra Marta Parte_1
ricorrente
CONTRO
non costituito Controparte_1
ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 15.11.2024 richiamandosi al ricorso;
- il , pur regolarmente citato, non si è costituito;
CP_1
, parte convenuta nel procedimento civile per separazione personale Parte_1 rubricato al RG 1364/2020, si costituiva inizialmente con il patrocinio degli avvocati Marta Spalatra e
Roberto Di Novi.
In data 1.03.2022 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato e in data Parte_1
2.03.2022 l'avv. Di Novi rinunciava al mandato.
In data 18.03.2024 l'avv. Marta Spalatra depositava richiesta di liquidazione compensi.
Il procedimento veniva definito con sentenza n. 542 del 19.06.24 e pubblicata il 2.07.2024.
In data 19.06.2024 il Collegio, preso atto della difesa a mezzo di due patrocinatori, revocava il patrocinio a spese dello Stato.
Il non si è costituito. CP_1 All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato che a partire dal 2.03.2022 (l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è del giorno prima) è stato difeso da un solo patrocinatore.
Va pertanto annullato il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Va demandata la decisione in ordine alla liquidazione al giudice di merito che potrà verificare che tipo di attività processuale è stata svolta dopo quella data ed, eventualmente, che non vi sia stata una doppia difesa sostanziale (nella sentenza in rubrica si fa riferimento al doppio difensore ma verosimilmente in quanto oggetto di refuso o non aggiornamento della posizione processuale).
La mancata opposizione di parte convenuta giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- annulla il decreto di revoca del patrocinio a spese dello stato emesso dal Collegio in data
19.06.2024 nel procedimento n. 1364/2020 RG;
- rigetta la richiesta di liquidazione del compenso;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 22.11.2024
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 1171/2024 R.G
promossa da
Avv. Spalatra Marta Parte_1
ricorrente
CONTRO
non costituito Controparte_1
ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 15.11.2024 richiamandosi al ricorso;
- il , pur regolarmente citato, non si è costituito;
CP_1
, parte convenuta nel procedimento civile per separazione personale Parte_1 rubricato al RG 1364/2020, si costituiva inizialmente con il patrocinio degli avvocati Marta Spalatra e
Roberto Di Novi.
In data 1.03.2022 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato e in data Parte_1
2.03.2022 l'avv. Di Novi rinunciava al mandato.
In data 18.03.2024 l'avv. Marta Spalatra depositava richiesta di liquidazione compensi.
Il procedimento veniva definito con sentenza n. 542 del 19.06.24 e pubblicata il 2.07.2024.
In data 19.06.2024 il Collegio, preso atto della difesa a mezzo di due patrocinatori, revocava il patrocinio a spese dello Stato.
Il non si è costituito. CP_1 All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato che a partire dal 2.03.2022 (l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è del giorno prima) è stato difeso da un solo patrocinatore.
Va pertanto annullato il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Va demandata la decisione in ordine alla liquidazione al giudice di merito che potrà verificare che tipo di attività processuale è stata svolta dopo quella data ed, eventualmente, che non vi sia stata una doppia difesa sostanziale (nella sentenza in rubrica si fa riferimento al doppio difensore ma verosimilmente in quanto oggetto di refuso o non aggiornamento della posizione processuale).
La mancata opposizione di parte convenuta giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- annulla il decreto di revoca del patrocinio a spese dello stato emesso dal Collegio in data
19.06.2024 nel procedimento n. 1364/2020 RG;
- rigetta la richiesta di liquidazione del compenso;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 22.11.2024
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà