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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 300 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(Cod. Fisc.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.09.1970 e residente in [...] P.2 e
(Cod. Fisc.: nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(TP), il 09.08.1973, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe FERRO;
– opponenti–
CONTRO
nato il [...] in [...] ed ivi residente nella C/da Controparte_1
Magazzinazzi n. 22 - Cod. Fisc. – rappresentato e difeso C.F._3
dall'Avv. Rosaria LEGGIO;
– opposto–
CONTRO
nato in [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_2
e nata in [...] il C.F._4 Controparte_3
01/07/1970 Cod. Fisc. rappresentati e difesi dall'Avv. Maria C.F._5
Cristina SCIUTO;
1 – chiamati in causa–
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/11/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2021, Parte_2
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 20.01.2021 nel procedimento n. 1053/2020 R.G., notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale
è stato ingiunto di pagare in solido tra loro, in favore del signor la Controparte_1
somma di euro 88.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento oltre le spese della procedura.
Hanno eccepito:
- la nullità del Decreto Ingiuntivo n.30/2021 perché emesso sulla base di tre cambiali copie incomplete, copia fotostatica della parte frontale di ciascuna presunta cambiale,
omettendo di allegare anche le copie delle rispettive parti retrostanti, non consentendo,
così, né al Giudicante né all'odierno attore in opposizione di poter verificare la validità della documentazione, la regolarità formale delle cambiali e l'eventuale presenza di girate.
- la carenza della legittimazione attiva del ricorrente Vaccara.
- la prescrizione delle cambiali essendo trascorso il termine prescrizionale di tre anni dalla scadenza delle summenzionate cambiali (le tre presunte cambiali scadevano rispettivamente in data 24.01.2013, 24.07.2013 e 24.01.2014) e inidoneità delle cambiali a fornire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed onere del creditore opposto fornire prova del rapporto sottostante” (tra le altre, Cass. 13
giugno 2013, sez I, n. 14910).
Hanno chiesto il differimento per la chiamata in causa dei signori e Controparte_2
2 quali debitori solidali. Controparte_3
Hanno formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
Si è costituito in giudizio il quale, contestate le difese di parte Controparte_1
attrice, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti contestando ogni singola doglianza e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Ha specificato che le tre cambiali poste a base dell'opposto decreto ingiuntivo,
dell'importo di € 29.500,00 ciascuna, con scadenze fissate al 24/01/2013, al 24/07/2013
e al 24/01/2014, emesse dagli opponenti nonché dai sigg. e Controparte_2 CP_3
(terzi chiamati in causa), sono state rilasciate dai predetti debitori in data
[...]
24/01/2012, a fronte di un prestito infruttifero di complessivi € 118.000,00 concesso agli stessi dal sig. . Controparte_1
Per la restituzione di tale somma, i debitori hanno rilasciato all'odierno opposto quattro cambiali, tutte dell'importo di € 29.500,00 di cui una prima ovvero quella con scadenza fissata al 24/07/2012, seppure con notevole ritardo rispetto alla predetta scadenza, è
stata pagata ratealmente dai sigg. e e riconsegnata a Controparte_2 Controparte_3
questi ultimi al momento dell'integrale pagamento del debito ivi consacrato.
Le restanti tre cambiali rimaste impagate sono state azionate in via monitoria.
Ha chiesto la loro condanna ex art. 96 comma 3, c.p.c. e si è opposto alla chiamata in causa di e . Controparte_2 Controparte_3
Si è opposto alla conferma della sospensione della provvisoria esecuzione, emessa con decreto del 09-15/04/2021 inaudita altera parte.
Inaudita altera parte è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e l'autorizzazione a chiamare in causa e Controparte_2 Controparte_3
con differimento della prima comparizione.
Si sono costituiti e ricostruendo la vicenda storica, Controparte_2 Controparte_3
3 riconoscendo l'avvenuto prestito di € 118.000,00, a titolo di prestito infruttifero, con restituzione in forma rateale, in quattro soluzioni, da versarsi ogni sei mesi;
pertanto, a fronte della ricevuta somma di € 118.000,00, gli odierni deducenti, rilasciavano al sig.
quattro cambiali tutte dell'importo di € 29.500,00, concordando con Controparte_1
il creditore le scadenze delle quattro rate, fissate al 24/07/2012, al 24/01/2013, al
24/07/2013 e al 24/01/2014.
Hanno riferito che a causa di successive difficoltà economiche nello svolgimento delle predette attività commerciali, non è stato più possibile restituire per l'intero al sig. le somme ricevute da quest'ultimo in prestito, mentre i coniugi CP_1 CP_4
non hanno mai inteso onorare, anche parzialmente, le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti del predetto gli odierni deducenti, seppure con notevole ritardo CP_1
rispetto a quanto convenuto, hanno versato al sig. sino ad oggi, con esclusivo CP_1
denaro proprio e a rate, la complessiva somma di € 29.500,00, estinguendo così
l'obbligazione portata dalla prima cambiale con scadenza più remota fissata al
24/07/2012.
Hanno contestato il diritto di regresso asseritamente vantato da e Parte_1
non avendo mai versato alcun importo per estinguere il debito Parte_2
portato dalle cambiali emesse a fronte del predetto prestito.
Hanno evidenziato il pagamento della cambiale con scadenza fissata al 24/07/2012,
debitamente restituita agli odierni chiamati in causa.
Conseguentemente, i coniugi e , quali Controparte_2 Parte_2
debitori solventi, sono divenuti, a loro volta, creditori nei confronti dei condebitori e e hanno, pertanto, diritto di ripetere da ciascuno Parte_1 Parte_2
di questi ultimi la somma di 7.375,00 corrispondente alla loro quota pari ad un quarto di
€ 29.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
La causa è stata istruita con gli interrogatori formali di e Parte_1 CP_5
con l'escussione del teste , , l'interrogatorio formale
[...] Testimone_1 Testimone_2
4 di;
indi assegnata all'odierno decidente e rinviata per la precisazione Controparte_6
delle conclusioni all'udienza del 15/11/2024 all'esito della quale, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice l'ha trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
L'opposizione appare infondata e come tale deve essere rigettata.
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 15489/2009);
Nel caso in esame, occorre chiarire che le parti opposte non hanno esercitato l'azione cambiaria, posto che tale azione si è pacificamente prescritta.
Hanno invece posto le cambiali a base del decreto ingiuntivo opposto, utilizzandole come atto ricognitivo del debito da parte degli odierni opponenti idonee a invertire l'onere della prova.
È consolidato, infatti, in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “Nella richiesta di
decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche
dell' azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo
medesimo quale promessa di
pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non
può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell' azione cartolare,
5 spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del
rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.”1. Infatti
“L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del
rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e,
in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare
l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (
cfr. Cass.sentenza n. 26 del 03/01/2017).
Dette cambiali valgono senz'altro quali promesse di pagamento per l'ammontare della somma indicata sui documenti, sicché producono l'effetto di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o
è venuto meno (Cass. n.17850/2017).
Com'è noto, la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione,
bensì mera conferma di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi,
comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente,
può anche nascere contemporaneamente alla promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove il promittente provi giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa (Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
E' dunque onere degli opponenti provare l'inesistenza del rapporto fondamentale.
Tale prova non è stata fornita anzi dall'attività istruttoria è emerso che il CP_1
6 ha prestato a e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
la somma di € 118.000,00 e per la cui restituzione, i debitori hanno rilasciato Parte_2
all'odierno opposto quattro cambiali, tutte dell'importo di € 29.500,00 di cui una prima ovvero quella con scadenza fissata al 24/07/2012, seppure con notevole ritardo rispetto alla predetta scadenza, è stata pagata ratealmente dai sigg. e Controparte_2 CP_3
e riconsegnata a questi ultimi al momento dell'integrale pagamento del debito
[...]
ivi consacrato.
Le restanti tre cambiali rimaste impagate sono state azionate in via monitoria dal sig.
per il recupero della residua somma di € 88.500,00 (€ 118.000,00 - Controparte_1
29.500,00) ancora dovuta per il prestito concesso a titolo gratuito.
Ininfluenti appaiono le trascrizioni depositate in atti stante anche il procedimento di archiviazione emesso nei confronti del . Controparte_6
Va, dunque, rigettata la proposta opposizione e e Parte_1 Parte_2
vanno condannati al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo.
Manca da esaminare la richiesta di regresso formulata dagli odierni opponenti nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
E' incontestato che le cambiali del singolo importo di € 29.500 sono emesse a favore n.1 di n.1 di n.1 di e n.1 di Parte_3 Controparte_3 Parte_2
tutte garantite da i soggetti sopra indicati, la cambiale intestata a Controparte_2
risulta essere stata pagata tant'è che è in possesso dello stesso Controparte_2 [...]
CP_2
Ciò detto risultando, nei rapporti interni, i predetti soggetti debitori pro quota della somma di € 29.500 gli odierni opponenti e Parte_1 Parte_2
risultano debitori per la somma di € 59.000,00 possono esercitare una volta corrisposta la somma azione di rivalsa solo ed esclusivamente per la somma di € 29.500.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del
7 valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto; Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 30/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca in data
20/01/2021 in favore di Controparte_1
condanna e al pagamento delle spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in € 4.500 oltre rimborso forfettario, IVA e Controparte_1
CPA,
riconosce il diritto di rivalsa dei predetti e a Parte_1 Parte_2
pagamento avvenuto, della somma di € 29.500 oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento;
compensa le spese di lite tra e e e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
Controparte_3
Sciacca, 15/07/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 300 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(Cod. Fisc.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.09.1970 e residente in [...] P.2 e
(Cod. Fisc.: nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(TP), il 09.08.1973, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe FERRO;
– opponenti–
CONTRO
nato il [...] in [...] ed ivi residente nella C/da Controparte_1
Magazzinazzi n. 22 - Cod. Fisc. – rappresentato e difeso C.F._3
dall'Avv. Rosaria LEGGIO;
– opposto–
CONTRO
nato in [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_2
e nata in [...] il C.F._4 Controparte_3
01/07/1970 Cod. Fisc. rappresentati e difesi dall'Avv. Maria C.F._5
Cristina SCIUTO;
1 – chiamati in causa–
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/11/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2021, Parte_2
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 20.01.2021 nel procedimento n. 1053/2020 R.G., notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale
è stato ingiunto di pagare in solido tra loro, in favore del signor la Controparte_1
somma di euro 88.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento oltre le spese della procedura.
Hanno eccepito:
- la nullità del Decreto Ingiuntivo n.30/2021 perché emesso sulla base di tre cambiali copie incomplete, copia fotostatica della parte frontale di ciascuna presunta cambiale,
omettendo di allegare anche le copie delle rispettive parti retrostanti, non consentendo,
così, né al Giudicante né all'odierno attore in opposizione di poter verificare la validità della documentazione, la regolarità formale delle cambiali e l'eventuale presenza di girate.
- la carenza della legittimazione attiva del ricorrente Vaccara.
- la prescrizione delle cambiali essendo trascorso il termine prescrizionale di tre anni dalla scadenza delle summenzionate cambiali (le tre presunte cambiali scadevano rispettivamente in data 24.01.2013, 24.07.2013 e 24.01.2014) e inidoneità delle cambiali a fornire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed onere del creditore opposto fornire prova del rapporto sottostante” (tra le altre, Cass. 13
giugno 2013, sez I, n. 14910).
Hanno chiesto il differimento per la chiamata in causa dei signori e Controparte_2
2 quali debitori solidali. Controparte_3
Hanno formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
Si è costituito in giudizio il quale, contestate le difese di parte Controparte_1
attrice, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti contestando ogni singola doglianza e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Ha specificato che le tre cambiali poste a base dell'opposto decreto ingiuntivo,
dell'importo di € 29.500,00 ciascuna, con scadenze fissate al 24/01/2013, al 24/07/2013
e al 24/01/2014, emesse dagli opponenti nonché dai sigg. e Controparte_2 CP_3
(terzi chiamati in causa), sono state rilasciate dai predetti debitori in data
[...]
24/01/2012, a fronte di un prestito infruttifero di complessivi € 118.000,00 concesso agli stessi dal sig. . Controparte_1
Per la restituzione di tale somma, i debitori hanno rilasciato all'odierno opposto quattro cambiali, tutte dell'importo di € 29.500,00 di cui una prima ovvero quella con scadenza fissata al 24/07/2012, seppure con notevole ritardo rispetto alla predetta scadenza, è
stata pagata ratealmente dai sigg. e e riconsegnata a Controparte_2 Controparte_3
questi ultimi al momento dell'integrale pagamento del debito ivi consacrato.
Le restanti tre cambiali rimaste impagate sono state azionate in via monitoria.
Ha chiesto la loro condanna ex art. 96 comma 3, c.p.c. e si è opposto alla chiamata in causa di e . Controparte_2 Controparte_3
Si è opposto alla conferma della sospensione della provvisoria esecuzione, emessa con decreto del 09-15/04/2021 inaudita altera parte.
Inaudita altera parte è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e l'autorizzazione a chiamare in causa e Controparte_2 Controparte_3
con differimento della prima comparizione.
Si sono costituiti e ricostruendo la vicenda storica, Controparte_2 Controparte_3
3 riconoscendo l'avvenuto prestito di € 118.000,00, a titolo di prestito infruttifero, con restituzione in forma rateale, in quattro soluzioni, da versarsi ogni sei mesi;
pertanto, a fronte della ricevuta somma di € 118.000,00, gli odierni deducenti, rilasciavano al sig.
quattro cambiali tutte dell'importo di € 29.500,00, concordando con Controparte_1
il creditore le scadenze delle quattro rate, fissate al 24/07/2012, al 24/01/2013, al
24/07/2013 e al 24/01/2014.
Hanno riferito che a causa di successive difficoltà economiche nello svolgimento delle predette attività commerciali, non è stato più possibile restituire per l'intero al sig. le somme ricevute da quest'ultimo in prestito, mentre i coniugi CP_1 CP_4
non hanno mai inteso onorare, anche parzialmente, le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti del predetto gli odierni deducenti, seppure con notevole ritardo CP_1
rispetto a quanto convenuto, hanno versato al sig. sino ad oggi, con esclusivo CP_1
denaro proprio e a rate, la complessiva somma di € 29.500,00, estinguendo così
l'obbligazione portata dalla prima cambiale con scadenza più remota fissata al
24/07/2012.
Hanno contestato il diritto di regresso asseritamente vantato da e Parte_1
non avendo mai versato alcun importo per estinguere il debito Parte_2
portato dalle cambiali emesse a fronte del predetto prestito.
Hanno evidenziato il pagamento della cambiale con scadenza fissata al 24/07/2012,
debitamente restituita agli odierni chiamati in causa.
Conseguentemente, i coniugi e , quali Controparte_2 Parte_2
debitori solventi, sono divenuti, a loro volta, creditori nei confronti dei condebitori e e hanno, pertanto, diritto di ripetere da ciascuno Parte_1 Parte_2
di questi ultimi la somma di 7.375,00 corrispondente alla loro quota pari ad un quarto di
€ 29.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
La causa è stata istruita con gli interrogatori formali di e Parte_1 CP_5
con l'escussione del teste , , l'interrogatorio formale
[...] Testimone_1 Testimone_2
4 di;
indi assegnata all'odierno decidente e rinviata per la precisazione Controparte_6
delle conclusioni all'udienza del 15/11/2024 all'esito della quale, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice l'ha trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
L'opposizione appare infondata e come tale deve essere rigettata.
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 15489/2009);
Nel caso in esame, occorre chiarire che le parti opposte non hanno esercitato l'azione cambiaria, posto che tale azione si è pacificamente prescritta.
Hanno invece posto le cambiali a base del decreto ingiuntivo opposto, utilizzandole come atto ricognitivo del debito da parte degli odierni opponenti idonee a invertire l'onere della prova.
È consolidato, infatti, in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “Nella richiesta di
decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche
dell' azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo
medesimo quale promessa di
pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non
può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell' azione cartolare,
5 spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del
rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.”1. Infatti
“L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del
rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e,
in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare
l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (
cfr. Cass.sentenza n. 26 del 03/01/2017).
Dette cambiali valgono senz'altro quali promesse di pagamento per l'ammontare della somma indicata sui documenti, sicché producono l'effetto di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o
è venuto meno (Cass. n.17850/2017).
Com'è noto, la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione,
bensì mera conferma di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi,
comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente,
può anche nascere contemporaneamente alla promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove il promittente provi giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa (Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
E' dunque onere degli opponenti provare l'inesistenza del rapporto fondamentale.
Tale prova non è stata fornita anzi dall'attività istruttoria è emerso che il CP_1
6 ha prestato a e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
la somma di € 118.000,00 e per la cui restituzione, i debitori hanno rilasciato Parte_2
all'odierno opposto quattro cambiali, tutte dell'importo di € 29.500,00 di cui una prima ovvero quella con scadenza fissata al 24/07/2012, seppure con notevole ritardo rispetto alla predetta scadenza, è stata pagata ratealmente dai sigg. e Controparte_2 CP_3
e riconsegnata a questi ultimi al momento dell'integrale pagamento del debito
[...]
ivi consacrato.
Le restanti tre cambiali rimaste impagate sono state azionate in via monitoria dal sig.
per il recupero della residua somma di € 88.500,00 (€ 118.000,00 - Controparte_1
29.500,00) ancora dovuta per il prestito concesso a titolo gratuito.
Ininfluenti appaiono le trascrizioni depositate in atti stante anche il procedimento di archiviazione emesso nei confronti del . Controparte_6
Va, dunque, rigettata la proposta opposizione e e Parte_1 Parte_2
vanno condannati al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo.
Manca da esaminare la richiesta di regresso formulata dagli odierni opponenti nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
E' incontestato che le cambiali del singolo importo di € 29.500 sono emesse a favore n.1 di n.1 di n.1 di e n.1 di Parte_3 Controparte_3 Parte_2
tutte garantite da i soggetti sopra indicati, la cambiale intestata a Controparte_2
risulta essere stata pagata tant'è che è in possesso dello stesso Controparte_2 [...]
CP_2
Ciò detto risultando, nei rapporti interni, i predetti soggetti debitori pro quota della somma di € 29.500 gli odierni opponenti e Parte_1 Parte_2
risultano debitori per la somma di € 59.000,00 possono esercitare una volta corrisposta la somma azione di rivalsa solo ed esclusivamente per la somma di € 29.500.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del
7 valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto; Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 30/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca in data
20/01/2021 in favore di Controparte_1
condanna e al pagamento delle spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in € 4.500 oltre rimborso forfettario, IVA e Controparte_1
CPA,
riconosce il diritto di rivalsa dei predetti e a Parte_1 Parte_2
pagamento avvenuto, della somma di € 29.500 oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento;
compensa le spese di lite tra e e e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
Controparte_3
Sciacca, 15/07/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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