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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1714/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1714/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGNAMIGLIO CLAUDIO giusta procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERO EMANUELE e dall'avv. Controparte_1
RUSSO FILIPPO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4547 del 17.5.22
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza
Fatto e diritto.
Con la sentenza di cui all'oggetto il tribunale aveva condannato - previo accertamento del Pt_1 diritto di al riconoscimento dell'inquadramento quale dirigente dell'area Controparte_1 manager inizialmente e dell'area full manager dal novembre 2017- al pagamento delle differenze retributive maturate;
aveva poi accertato il demansionamento sofferto dalla e condannato CP_1
Parte l risarcimento del danno .
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello contestando tutti i capi di Pt_1 sentenza e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso originario .
si costituiva contestando le avverse difese e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
In data odierna, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere giacché tra le parti è intervenuta conciliazione in sede sindacale, stipulata il 25.6.25, con la quale le stesse hanno regolamentato compiutamente tutte le vicende e le questioni controverse attinenti al rapporto di lavoro.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese le stesse possono essere compensate avendo trovato all'interno della conciliazione piena regolamentazione.
P.Q.M.
in riforma della impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere . Spese compensate come da verbale di conciliazione
Roma,.23.9.25
Il Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1714/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGNAMIGLIO CLAUDIO giusta procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERO EMANUELE e dall'avv. Controparte_1
RUSSO FILIPPO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4547 del 17.5.22
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza
Fatto e diritto.
Con la sentenza di cui all'oggetto il tribunale aveva condannato - previo accertamento del Pt_1 diritto di al riconoscimento dell'inquadramento quale dirigente dell'area Controparte_1 manager inizialmente e dell'area full manager dal novembre 2017- al pagamento delle differenze retributive maturate;
aveva poi accertato il demansionamento sofferto dalla e condannato CP_1
Parte l risarcimento del danno .
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello contestando tutti i capi di Pt_1 sentenza e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso originario .
si costituiva contestando le avverse difese e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
In data odierna, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere giacché tra le parti è intervenuta conciliazione in sede sindacale, stipulata il 25.6.25, con la quale le stesse hanno regolamentato compiutamente tutte le vicende e le questioni controverse attinenti al rapporto di lavoro.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese le stesse possono essere compensate avendo trovato all'interno della conciliazione piena regolamentazione.
P.Q.M.
in riforma della impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere . Spese compensate come da verbale di conciliazione
Roma,.23.9.25
Il Presidente
Maria Antonia Garzia