Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, a seguito della riserva assunta all'udienza del 13-2-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4006/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(21-7-1960), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio e Annunziata Parte_1
Porcaro, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13-7-2023, esponeva: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della società al 1.10.2004 al 30.05.2011; Controparte_2 di aver ottenuto, attraverso pronuncia giudiziale, l'accertamento del proprio diritto al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità (aprile e maggio 2011) con sentenza n. 1511/2015 del 14.04.2015; di essere stato ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro (il 14.12.2021) per la somma di euro 9.286,00 a titolo di TFR, di euro 3817,71 per le ultime tre mensilità e di euro 656,57 per ratei di 13 mensilità; CP_ di aver inoltrato invano all' domanda di pagamento attraverso il Fondo di Garanzia. Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito: “condannare l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'importo del complessivo importo di €. =11.847,52=, di cui €.=9.286,00= a titolo di T.F.R ed €. =2.561,52= quale massimale per retribuzioni maturati alla data di cessazione del rapporto del 31.5.2011 e fino all'effettivo soddisfo, ovvero del diverso importo, anche superiore, ritenuto dovuto, sempre oltre accessori di legge” Con memoria difensiva depositata in data 3-5-2024 si costituiva in giudizio l' , deducendo di CP_1 non aver provveduto in ordine alla domanda presentata dal ricorrente in quanto quest'ultimo aveva presentato una documentazione insufficiente. Eccepiva la prescrizione dei crediti vantati ex adverso.
Eccepiva inoltre che dalla documentazione inviata dal ricorrente all' a corredo della domanda CP_1 amministrativa e versata in atti, non si evince in alcun modo che il credito azionato per 2561,52 euro,
a titolo di cd. crediti diversi, sia stato accertato dalla curatela come dovuto e quindi ammesso al passivo fallimentare. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13-2-2025 tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti, decideva la causa come da dispositivo in atti.
1
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_ Il ricorrente ha proposto ricorso giudiziale al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento di di € 11.847,52, di cui € 9.286,00 a titolo di T.F.R ed € 2.561,52 quale massimale per retribuzioni maturate alla data di cessazione del rapporto del 31.5.2011, attraverso l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 297/1982. I requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza del credito, lo stato d'insolvenza con apertura di una procedura concorsuale e l'accertamento del credito e del relativo quantum mediante la sua ammissione nello stato passivo della procedura.
Documentalmente provato è l'ammissione del credito da lavoro del ricorrente, a titolo di TFR, per l'importo complessivo di euro 9286,00, allo stato passivo fallimentare della CP_2
[...]
Pertanto, quanto al TFR, risultano provati i requisiti per l'accesso al Fondo previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, tra i quali l'insolvenza del datore di lavoro, l'ammissione al passivo del credito con la relativa quantificazione e l'esecutività dello stato passivo. Non così può dirsi per la somma richiesta a titolo di ultime tre mensilità. Ed infatti, dallo stato passivo esecutivo si evince chiaramente che della complessiva somma ammessa a favore del ricorrente euro 9.286,00 sono riferibili al TFR ma nessun accenno Parte_1 viene fatto alla richiesta e successiva ammissione di somme a titolo di ultime tre mensilità.
Manca la prova che le somme richieste per le mensilità di aprile e maggio 2011 siano state ammesse al passivo. Inoltre, le due mensilità richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo, non rientrando nei dodici mesi che precedono la data di apertura della procedura concorsuale avvenuta il
23.09.2021 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) d.lgs. 80/92. La domanda va dunque accolta parzialmente con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di euro 9286,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, 30-5-2011, fino al saldo.
Ogni altra istanza deve essere rigettata.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di euro 9286,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al saldo;
b) rigetta ogni altra istanza;
c) compensa tra le parti le spese processuali;
d) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Nola, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
2