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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2875/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2875/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Daniele Spena
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Mirella Cereghini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 16 gennaio
2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio per procura a Salt Lake City – Utah (U.S.A.) in data 28 agosto
2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo
1 (TN), Parte II, Serie C, N. 21, Anno 2021, dalla cui unione non sono nati figli;
il sig. era già padre di (nato a [...] in data [...], Pt_1 Persona_1
maggiorenne) mentre la sig.ra era già madre di (nato nelle CP_1 Persona_2
Filippine in data 15 maggio 2009, minorenne).
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra è cittadina filippina, mentre il sig. CP_1
ha doppia cittadinanza italiana ed argentina;
egli, inoltre, è disabile al Pt_1
100% a causa di sordomutismo.
I coniugi hanno allegato che il sig. è impiegato presso la Provincia Pt_1
Autonoma di Trento e percepisce uno stipendio come da busta paga allegata al ricorso (cfr. doc. 5), mentre la sig.ra svolge lavori saltuari di pulizia in case CP_1
private ed ha piena capacità lavorativa, pertanto rinuncia ad ogni tipo di mantenimento a carico del marito.
Le parti hanno dedotto che il sig. per sostenere la vita familiare, ha Pt_1
contratto finanziamenti bancari personali per un totale di € 25.000,00 presso Agos ed ha chiesto l'anticipo del TFR per € 8.000,00; entrambi i coniugi sono titolari di conti correnti (il conto bancario della sig.ra è nelle Filippine). CP_1
I ricorrenti hanno dato atto che l'abitazione familiare - sita a Caldonazzo (TN) in via
Punta Pescatori n. 8 e non gravata da ipoteche per mutui - è di proprietà del sig.
il quale è anche proprietario di un'autovettura; la sig.ra non Pt_1 CP_1
possiede beni immobili in Italia.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è stata temporaneamente allontanata CP_1
dalla residenza familiare e dal marito, insieme al figlio minore in Persona_2
quanto indagata per maltrattamenti in famiglia.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni di cui al verbale di udienza di data 16 gennaio 2025:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il manterrà la residenza nella propria casa di proprietà sita in Pt_1
Caldonazzo, via Punta Pescatori n. 8;
2 3) la trasferirà la residenza altrove, impegnandosi a trasferire altresì la CP_1
residenza del proprio figlio minore Persona_3
4) il si dichiara economicamente autosufficiente e non richiede alcun Pt_1
assegno alimentare o di mantenimento alla moglie;
5) La dichiarandosi economicamente indipendente e dotata di capacità CP_1
lavorativa, rinuncia e non richiede alcun assegno alimentare o di mantenimento al marito;
6) La si farà carico del mantenimento dei propri due cani”. CP_1
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2875/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Daniele Spena
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Mirella Cereghini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 16 gennaio
2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio per procura a Salt Lake City – Utah (U.S.A.) in data 28 agosto
2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo
1 (TN), Parte II, Serie C, N. 21, Anno 2021, dalla cui unione non sono nati figli;
il sig. era già padre di (nato a [...] in data [...], Pt_1 Persona_1
maggiorenne) mentre la sig.ra era già madre di (nato nelle CP_1 Persona_2
Filippine in data 15 maggio 2009, minorenne).
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra è cittadina filippina, mentre il sig. CP_1
ha doppia cittadinanza italiana ed argentina;
egli, inoltre, è disabile al Pt_1
100% a causa di sordomutismo.
I coniugi hanno allegato che il sig. è impiegato presso la Provincia Pt_1
Autonoma di Trento e percepisce uno stipendio come da busta paga allegata al ricorso (cfr. doc. 5), mentre la sig.ra svolge lavori saltuari di pulizia in case CP_1
private ed ha piena capacità lavorativa, pertanto rinuncia ad ogni tipo di mantenimento a carico del marito.
Le parti hanno dedotto che il sig. per sostenere la vita familiare, ha Pt_1
contratto finanziamenti bancari personali per un totale di € 25.000,00 presso Agos ed ha chiesto l'anticipo del TFR per € 8.000,00; entrambi i coniugi sono titolari di conti correnti (il conto bancario della sig.ra è nelle Filippine). CP_1
I ricorrenti hanno dato atto che l'abitazione familiare - sita a Caldonazzo (TN) in via
Punta Pescatori n. 8 e non gravata da ipoteche per mutui - è di proprietà del sig.
il quale è anche proprietario di un'autovettura; la sig.ra non Pt_1 CP_1
possiede beni immobili in Italia.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è stata temporaneamente allontanata CP_1
dalla residenza familiare e dal marito, insieme al figlio minore in Persona_2
quanto indagata per maltrattamenti in famiglia.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni di cui al verbale di udienza di data 16 gennaio 2025:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il manterrà la residenza nella propria casa di proprietà sita in Pt_1
Caldonazzo, via Punta Pescatori n. 8;
2 3) la trasferirà la residenza altrove, impegnandosi a trasferire altresì la CP_1
residenza del proprio figlio minore Persona_3
4) il si dichiara economicamente autosufficiente e non richiede alcun Pt_1
assegno alimentare o di mantenimento alla moglie;
5) La dichiarandosi economicamente indipendente e dotata di capacità CP_1
lavorativa, rinuncia e non richiede alcun assegno alimentare o di mantenimento al marito;
6) La si farà carico del mantenimento dei propri due cani”. CP_1
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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