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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.120/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 15 novembre 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
MAGRI' ROBERTO CRISTOFARO VENTURA
APPELLANTI
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_2
MARCO DEBORAH
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3721/2020 pubblicata il
09/11/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, riformare integralmente la sentenza n. 3721/2020 del Tribunale di Catania, Prima Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Cristiana Delfa, pubblicata il 9.11.2020 e resa a conclusione del procedimento di cognizione ordinaria pandettato al n. 4970/2016 R.G., accogliendo le domanda proposte in primo grado da Parte_1
e dalla , ribadite in questa sede e
[...] Parte_2
pertanto: - accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento del
; - condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1 Controparte_1
pro tempore a pagare, alla , le rette di ricovero Pt_2 Parte_2
di dal mese di aprile dell'anno 2016, data di notifica dell'atto Parte_1 di citazione del primo grado del giudizio, sino ad oggi o, comunque, sino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare, Controparte_1
alla , le n. 63 rette mensili per il ricovero di Parte_2
a far data dall'1.1.2011 e sino al 30.3.2016, pari a complessivi Parte_1
€ 144.900,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- in subordine, condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati, danni pari ad € 144.900,00 (corrispondenti al mancato pagamento delle n. 63 rette mensili per il ricovero di e segnatamente dall'1.1.2011 al Parte_1
30.3.2016) o al pagamento della maggiore o minore somma da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione dei Controparte_1
compensi e delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi in narrativa esposti e per quanto compiutamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/9 Con sentenza n. 3721/2020 pubblicata il 09/11/2020 il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da cui aveva aderito altresì la Parte_1
, compensava le spese di lite nella misura di ½ Parte_2 ponendo a carico dei soccombenti e ” il Parte_1 Controparte_2
residuo ½.
In estrema sintesi il primo giudice rilevava il difetto di allegazione e prova circa i requisiti soggettivi della ricorrente ai fini dell'accesso alla richiesta integrazione economica da parte del comune (ossia l'invalidità e i requisiti reddituali), nonché evidenziava che la cennata comunità fosse una struttura convenzionata e riteneva, infine e con carattere assorbente, che la pretesa attorea non poteva essere accolta perché si poneva in insanabile contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 191 (d. lgs. 267 del 2000), a tenore del quale, in continuità con CP_3
quanto già originariamente contemplato dall'art. 55, co. 5, L. n. 142/90, “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
Avverso la predetta pronuncia, e la Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello, con atto di citazione notificato il 25/01/2021, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Indi, all'udienza del 15/11/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di allegazione e prova dei requisiti soggettivi (invalidità accertata e requisiti reddituali) per errata applicazione della legge n. 328/2000, della legge regionale n. 22/1986 e del dprs 158/1996.
pag. 3/9 Sostengono le appellanti che quanto all'accertamento dell'invalidità, Parte_1 era (ed è) affetta da “disturbo psicotico in soggetto con ritardo mentale
[...]
lieve” come appurato nei verbali delle Commissioni Mediche dell'ASL di
Catania per l'accertamento dell'handicap e per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, già presente nel fascicolo di parte del primo grado del giudizio, mentre con riferimento ai requisiti reddituali,
è del tutto impossidente e non gode di alcun sostegno Parte_1
economico e non ha alcun familiare che possa occuparsi di lei, tanto dal punto di vista economico, quanto da quello sociale e umanitario, come comprovato dalle certificazioni rilasciate e dalle richieste avanzate dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania e dal Dipartimento di
Sanità Mentale di Gravina di Catania dell'ASP di Catania e (come comprovato) dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, documenti, anche questi, già citati e presenti nel fascicolo di parte del primo grado del giudizio.
Con il secondo motivo, parte appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto l'assenza di autorizzazione al ricovero di Parte_1
presso la comunità alloggio , cosi non applicando la legge n.
[...] Parte_2
328/2000, la legge regionale n. 22/1986 e del dprs n. 158/1996.
Deducono gli appellanti che, sempre in forza della legge regionale n. 22/1986
e, in sua attuazione, del DPRS n. 158/1996, l'autorizzazione al ricovero del disabile mentale presso la comunità alloggio, nei casi di urgenza e indifferibilità, come quello che ci occupa, è di esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria
Provinciale e, segnatamente, del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), mentre al Comune di ove aveva la residenza prima del CP_1 Parte_1 ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, compete provvedere alla corresponsione delle rette di ricovero del disabile mentale presso la comunità alloggio dallo stesso disabile scelta.
pag. 4/9 Con il terzo motivo, viene censurata la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rilevato l'assenza della preventiva convenzione, evidenziando che la comunità alloggio il è iscritta al n. 3767 dell'Albo regionale degli enti Parte_2 assistenziali pubblici e privati, giusta decreto della Regione NA (v. doc. 2, fascicolo di parte attrice del primo grado del giudizio: iscrizione all'Albo regionale – all. 1 dell'atto di citazione) e che la mancata preventiva stipula della convenzione, con il Comune obbligato al pagamento della comunità alloggio per il ricovero del disabile mentale che versa in stato di urgenza e indifferibilità, non
è ostativa al ricovero del detto disabile e al pagamento della comunità alloggio.
Con il quarto motivo viene, infine, censurata la sentenza in punto di assenza della disponibilità di bilancio del ritenendo la pronuncia errata per CP_1
mancata applicazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell'art. 35 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, della legge n. 833/1978 e del d.lgs n. 502/1992.
L'appello è infondato.
In primo luogo va chiarito che il ha provveduto al Controparte_1
pagamento delle rette relative al periodo 1.11.2010 -31.12.2010 al solo fine di fronteggiare la situazione di emergenza a seguito della dimissione della ricorrente dall'azienda ospedaliera.
Quanto al periodo successivo, oggetto della domanda formulata dagli appellanti, risulta assorbente, rispetto agli ulteriori motivi di appello,
l'infondatezza dei motivi tre e quattro.
Ed invero, anche di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata ribadendo quanto già affermato nell'ambito di analoghe liti insorte tra una casa di cura ed un altro comune siciliano, nei cui provvedimenti di definizione è stato ben chiarito che il diritto al pagamento delle rette per il ricovero degli anziani in case di cura non sorge nel caso di mancanza di contratto scritto e di previsione di spesa nel bilancio comunale (Cass., sez. I, 10 giugno 2010, n. 14006; Cass., sez.
pag. 5/9 I, 14 giugno 2010, n. 14240; Cass., sez. I, 12 novembre 2013 n. 25376) principi applicabili anche per il caso dei disabili psichici.
In proposito, la Suprema Corte, nel ribadire quanto sopra illustrato, ha affermato che “non v'è ragione di ritenere l'assistenza ai disabili psichici sottratta all'applicazione del ripetuto principio. Per tale tipologia di soggetti vengono difatti in questione analoghi diritti costituzionalmente presidiati (artt. 2
e 32 Cost.), sicché rileva pur sempre il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente locale può disporre (cfr. Cass. n. 26875-
18).
Va ricordato che con la dianzi citata L.R. n. 22 del 1986 la regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali devono essere attuati con tre modalità:
(1) mediante gestione diretta, (2) mediante convenzione con istituzioni pubbliche
e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, (3) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e) cit. legge. Ed egualmente ha fatto, come si diceva, il legislatore nazionale con la richiamata L. n. 328 del 2000, art.
6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Proprio la legge nazionale ha peraltro specificato che le relative funzioni "sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla L. 8 giugno 1990, n.
142, come da ultimo modificata dalla L. 3 agosto 1999, n. 265".
Se ne desume che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese dalla società in favori di soggetti affetti da patologia psichiatrica rientrino tra quelle attribuite
pag. 6/9 ai comuni non costituisce fonte di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei all'apparato organizzativo dell'ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, la cui stipulazione non costituisce - neppure essa - un obbligo giuridico del comune: nel senso che essa deve essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento e sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
Tale è la ragione per cui l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l'attuale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193 ("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.
162, comma 6 ").
Da questo punto di vista niente differenzia, quanto alle spese sostenibili, la situazione assistenziale dei disabili psichici da quella di altri soggetti in condizioni di vulnerabilità per motivi sociali o sanitari” (v. Cass. n.
32310/2018).
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha rilevato il difetto di convenzione tra le parti, richiedendo la contrattazione con la P.A la forma scritta
“ad substantiam”, e prive di incidenza modificativa di disposizioni normative di rango primario delle direttive di cui alle circolari citate, non potendo le stesse pag. 7/9 assumere alcun rilievo al fine di “ovviare” alla pacifica insussistenza di una convenzione scritta tra le parti, tanto meno per vanificarne, di fatto, la prescrizione imposta dalla citata norma.
Parimenti corretta è la statuizione del primo giudice relativa al difetto di copertura finanziaria.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza sopra citata (Cassazione civile sez. I, 13/12/2018, n.32310).
L'appello va, pertanto, rigettato e le spese non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del giudizio).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Catania n. 3721/2020 pubblicata il 09/11/2020 così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.99,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 8/9 Così deciso, in data 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.120/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 15 novembre 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
MAGRI' ROBERTO CRISTOFARO VENTURA
APPELLANTI
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_2
MARCO DEBORAH
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3721/2020 pubblicata il
09/11/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, riformare integralmente la sentenza n. 3721/2020 del Tribunale di Catania, Prima Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Cristiana Delfa, pubblicata il 9.11.2020 e resa a conclusione del procedimento di cognizione ordinaria pandettato al n. 4970/2016 R.G., accogliendo le domanda proposte in primo grado da Parte_1
e dalla , ribadite in questa sede e
[...] Parte_2
pertanto: - accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento del
; - condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1 Controparte_1
pro tempore a pagare, alla , le rette di ricovero Pt_2 Parte_2
di dal mese di aprile dell'anno 2016, data di notifica dell'atto Parte_1 di citazione del primo grado del giudizio, sino ad oggi o, comunque, sino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare, Controparte_1
alla , le n. 63 rette mensili per il ricovero di Parte_2
a far data dall'1.1.2011 e sino al 30.3.2016, pari a complessivi Parte_1
€ 144.900,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- in subordine, condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati, danni pari ad € 144.900,00 (corrispondenti al mancato pagamento delle n. 63 rette mensili per il ricovero di e segnatamente dall'1.1.2011 al Parte_1
30.3.2016) o al pagamento della maggiore o minore somma da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione dei Controparte_1
compensi e delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi in narrativa esposti e per quanto compiutamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/9 Con sentenza n. 3721/2020 pubblicata il 09/11/2020 il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da cui aveva aderito altresì la Parte_1
, compensava le spese di lite nella misura di ½ Parte_2 ponendo a carico dei soccombenti e ” il Parte_1 Controparte_2
residuo ½.
In estrema sintesi il primo giudice rilevava il difetto di allegazione e prova circa i requisiti soggettivi della ricorrente ai fini dell'accesso alla richiesta integrazione economica da parte del comune (ossia l'invalidità e i requisiti reddituali), nonché evidenziava che la cennata comunità fosse una struttura convenzionata e riteneva, infine e con carattere assorbente, che la pretesa attorea non poteva essere accolta perché si poneva in insanabile contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 191 (d. lgs. 267 del 2000), a tenore del quale, in continuità con CP_3
quanto già originariamente contemplato dall'art. 55, co. 5, L. n. 142/90, “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
Avverso la predetta pronuncia, e la Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello, con atto di citazione notificato il 25/01/2021, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Indi, all'udienza del 15/11/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di allegazione e prova dei requisiti soggettivi (invalidità accertata e requisiti reddituali) per errata applicazione della legge n. 328/2000, della legge regionale n. 22/1986 e del dprs 158/1996.
pag. 3/9 Sostengono le appellanti che quanto all'accertamento dell'invalidità, Parte_1 era (ed è) affetta da “disturbo psicotico in soggetto con ritardo mentale
[...]
lieve” come appurato nei verbali delle Commissioni Mediche dell'ASL di
Catania per l'accertamento dell'handicap e per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, già presente nel fascicolo di parte del primo grado del giudizio, mentre con riferimento ai requisiti reddituali,
è del tutto impossidente e non gode di alcun sostegno Parte_1
economico e non ha alcun familiare che possa occuparsi di lei, tanto dal punto di vista economico, quanto da quello sociale e umanitario, come comprovato dalle certificazioni rilasciate e dalle richieste avanzate dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania e dal Dipartimento di
Sanità Mentale di Gravina di Catania dell'ASP di Catania e (come comprovato) dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, documenti, anche questi, già citati e presenti nel fascicolo di parte del primo grado del giudizio.
Con il secondo motivo, parte appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto l'assenza di autorizzazione al ricovero di Parte_1
presso la comunità alloggio , cosi non applicando la legge n.
[...] Parte_2
328/2000, la legge regionale n. 22/1986 e del dprs n. 158/1996.
Deducono gli appellanti che, sempre in forza della legge regionale n. 22/1986
e, in sua attuazione, del DPRS n. 158/1996, l'autorizzazione al ricovero del disabile mentale presso la comunità alloggio, nei casi di urgenza e indifferibilità, come quello che ci occupa, è di esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria
Provinciale e, segnatamente, del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), mentre al Comune di ove aveva la residenza prima del CP_1 Parte_1 ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, compete provvedere alla corresponsione delle rette di ricovero del disabile mentale presso la comunità alloggio dallo stesso disabile scelta.
pag. 4/9 Con il terzo motivo, viene censurata la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rilevato l'assenza della preventiva convenzione, evidenziando che la comunità alloggio il è iscritta al n. 3767 dell'Albo regionale degli enti Parte_2 assistenziali pubblici e privati, giusta decreto della Regione NA (v. doc. 2, fascicolo di parte attrice del primo grado del giudizio: iscrizione all'Albo regionale – all. 1 dell'atto di citazione) e che la mancata preventiva stipula della convenzione, con il Comune obbligato al pagamento della comunità alloggio per il ricovero del disabile mentale che versa in stato di urgenza e indifferibilità, non
è ostativa al ricovero del detto disabile e al pagamento della comunità alloggio.
Con il quarto motivo viene, infine, censurata la sentenza in punto di assenza della disponibilità di bilancio del ritenendo la pronuncia errata per CP_1
mancata applicazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell'art. 35 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, della legge n. 833/1978 e del d.lgs n. 502/1992.
L'appello è infondato.
In primo luogo va chiarito che il ha provveduto al Controparte_1
pagamento delle rette relative al periodo 1.11.2010 -31.12.2010 al solo fine di fronteggiare la situazione di emergenza a seguito della dimissione della ricorrente dall'azienda ospedaliera.
Quanto al periodo successivo, oggetto della domanda formulata dagli appellanti, risulta assorbente, rispetto agli ulteriori motivi di appello,
l'infondatezza dei motivi tre e quattro.
Ed invero, anche di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata ribadendo quanto già affermato nell'ambito di analoghe liti insorte tra una casa di cura ed un altro comune siciliano, nei cui provvedimenti di definizione è stato ben chiarito che il diritto al pagamento delle rette per il ricovero degli anziani in case di cura non sorge nel caso di mancanza di contratto scritto e di previsione di spesa nel bilancio comunale (Cass., sez. I, 10 giugno 2010, n. 14006; Cass., sez.
pag. 5/9 I, 14 giugno 2010, n. 14240; Cass., sez. I, 12 novembre 2013 n. 25376) principi applicabili anche per il caso dei disabili psichici.
In proposito, la Suprema Corte, nel ribadire quanto sopra illustrato, ha affermato che “non v'è ragione di ritenere l'assistenza ai disabili psichici sottratta all'applicazione del ripetuto principio. Per tale tipologia di soggetti vengono difatti in questione analoghi diritti costituzionalmente presidiati (artt. 2
e 32 Cost.), sicché rileva pur sempre il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente locale può disporre (cfr. Cass. n. 26875-
18).
Va ricordato che con la dianzi citata L.R. n. 22 del 1986 la regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali devono essere attuati con tre modalità:
(1) mediante gestione diretta, (2) mediante convenzione con istituzioni pubbliche
e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, (3) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e) cit. legge. Ed egualmente ha fatto, come si diceva, il legislatore nazionale con la richiamata L. n. 328 del 2000, art.
6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Proprio la legge nazionale ha peraltro specificato che le relative funzioni "sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla L. 8 giugno 1990, n.
142, come da ultimo modificata dalla L. 3 agosto 1999, n. 265".
Se ne desume che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese dalla società in favori di soggetti affetti da patologia psichiatrica rientrino tra quelle attribuite
pag. 6/9 ai comuni non costituisce fonte di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei all'apparato organizzativo dell'ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, la cui stipulazione non costituisce - neppure essa - un obbligo giuridico del comune: nel senso che essa deve essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento e sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
Tale è la ragione per cui l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l'attuale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193 ("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.
162, comma 6 ").
Da questo punto di vista niente differenzia, quanto alle spese sostenibili, la situazione assistenziale dei disabili psichici da quella di altri soggetti in condizioni di vulnerabilità per motivi sociali o sanitari” (v. Cass. n.
32310/2018).
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha rilevato il difetto di convenzione tra le parti, richiedendo la contrattazione con la P.A la forma scritta
“ad substantiam”, e prive di incidenza modificativa di disposizioni normative di rango primario delle direttive di cui alle circolari citate, non potendo le stesse pag. 7/9 assumere alcun rilievo al fine di “ovviare” alla pacifica insussistenza di una convenzione scritta tra le parti, tanto meno per vanificarne, di fatto, la prescrizione imposta dalla citata norma.
Parimenti corretta è la statuizione del primo giudice relativa al difetto di copertura finanziaria.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza sopra citata (Cassazione civile sez. I, 13/12/2018, n.32310).
L'appello va, pertanto, rigettato e le spese non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del giudizio).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Catania n. 3721/2020 pubblicata il 09/11/2020 così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.99,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 8/9 Così deciso, in data 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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