Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 80/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elisabetta Buldo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. D'Amato Claudio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato i atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale di udienza del 18.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.01.2025 i coniugi [nata a [...] il CP_1
1
23.08.1997 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._2 Parte_1 il 20.10.1988 (C.F. ], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 22.08.2019 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2019, al n. 76 Parte I, e che dall'unione erano nate le figlie (08.08.2017) e (20.03.2019) ed Per_1 Per_2 evidenziato che si erano separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il Tribunale di Salerno in data 16.3.2022
(trascritto nei registri di stato al n° 44 part. II sez. C in data 27/05/2022), chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 18.02.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
12.02.2025 e 14.02.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge e che è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 Proc. n. 80/2025 R.V.G.
2) le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole decisioni ordinarie, mentre quelle di maggiore importanza verranno assunte di comune accordo;
3) le figlie vivranno prevalentemente con la madre, nella casa coniugale che verrà, quindi, assegnata alla medesima con tutto quanto ivi contenuto;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori:
1. un giorno con pernotto corrispondente al giorno di pausa lavorativa del padre, che comunicherà alla madre non appena verranno disposti i turni di lavoro oltre, ove possibile sempre in considerazione degli impegni lavorativi paterni, altra metà giornata normalmente infrasettimanale con possibilità di pernotto;
ciò in quanto il padre lavora in una pizzeria e pertanto, quasi sempre è impegnato il fine settimana e la sera;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva di ciascuno anno compatibilmente con le esigenze delle bambine il padre terrà le figlie dalle ore 10.00;
2. durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, il 24 sera sino alla mattina successiva o il 25 e 26 dicembre, e il 31 dicembre sera sino alla mattina successiva o il 1 gennaio sino al giorno successivo, nonché il 6 gennaio, sempre compatibilmente con i suoi turni di lavoro;
in alternativa il padre comunicherà i diversi giorni in cui terrà con sé le bambine;
3. durante le vacanze Pasquali ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo sino al giorno successivo;
sempre compatibilmente con i suoi turni di lavoro;
in alternativa il padre comunicherà i diversi giorni in cui terrà con sé le bambine;
4. durante il periodo di sospensione scolastica estiva di ciascuno anno il padre terrà le bambine con sé per due settimane consecutive da comunicare almeno
15 giorni prima, fermo restando il rientro dalla madre almeno due giorni prima della ripresa delle attività scolastiche;
5. nel corso delle altre festività, ad anni alterni con l'altro genitore, sempre compatibilmente con i suoi turni di lavoro;
3 Proc. n. 80/2025 R.V.G.
5) il padre verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle figlie minori, CP_1 la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuna) a decorrere dal mese di novembre 2024;
1. l'assegno unico sarà diviso tra le parti al 50 %;
2. saranno a carico al 50 % in capo a ciascun genitore le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma, come di seguito specificato:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori scolastiche: iscrizioni e rette a scuole pubbliche e private;
iscrizioni e rette ad università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiatevi ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse scolastiche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad esclusione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.
Le spese non indicate nei punti precedenti sono comprese nell'assegno di mantenimento.
6) Le parti espressamente prevedono che ciascuna provvederà in via autonoma al proprio sostentamento.
4 Proc. n. 80/2025 R.V.G.
7) Le spese legali sono integralmente compensate e sottoscrivono la presente i legali anche per rinuncia alla solidarietà professionale”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e
[...] C.F._2 Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ], trascritto nel
[...] C.F._1
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2019, al n. 76
Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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