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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10115/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO, Parte_1 C.F._1 iciliato .44/A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 VVOC O iati pr i quest'ultima, siti a BOLOGNA in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter depositate il 15.11.2024; parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 28.07.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 10.07.2023, con cui il Questore di Bologna ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata il 25.7.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto l'insussistenza di motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio comporti la violazione della propria vita privata o familiare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, chiedendo di dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ed il conseguente rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_3 ch orso in quanto infondato.
All'udienza del 14.12.2023, sentito dal giudice designato, il ricorrente ha dichiarato in lingua italiana:
“D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2017, a Pordenone. D. Quanto tempo è rimasto a Pordenone? R. Quasi 9 mesi. D. Poi è venuto a Bologna? R. Si, qui vive mio fratello. D. Suo fratello ha un titolo di soggiorno? R. Si, la carta di soggiorno di lungo periodo. D. Vivete insieme? R. Si, qui a Bologna. Il contratto di locazione è intestato a me. Però non riesco a cambiare la residenza perché ho ancora un titolo provvisorio. D. In Sicilia non sei mai stato? R. No. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No. D. Adesso lavora? R. Lavoro nel negozio di mio fratello che mi ha assunto a tempo pagina 1 di 4 indeterminato. D. Più o meno quanto guadagni mensilmente? R. Circa 1000 euro. D. Ha relazioni affettive importanti qui in Italia? R. No, solo mio fratello. D. Il procedimento pendente presso il Tribunale di Trieste è ancora pendente? R. No, è stata dichiarata cessata la materia del contendere come provvedimento che mostro e che produrrà il mio avvocato”.
Il giudice all'esito dell'udienza del 14.12.2023, ha rinviato ex art. 275 bis c.p.c. all' udienza collegiale del 3.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; alla scadenza del suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 25.7.2022.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia pagina 2 di 4 accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Nella fattispecie, dal compendio probatorio acquisito è emerso che il ricorrente è arrivato sul territorio nell' aprile 2017 e ha presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Pordenone ottenendo un permesso di soggiorno per richiedente asilo rinnovato fino al 16.03.2020. In data 19.07.2019, la Commissione Territoriale di Trieste ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale;
avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste ed il relativo procedimento che risulta estinto in data 20.05.2022. In data 25.07.2022, il ricorrente ha quindi presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno Cont per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. dinanzi alla Questura di Bologna, che, previo parere vincolante e sfavorevole reso dalla Com ne Territoriale di Bologna in data 20.03.2023, ha rigettato l'istanza.
Ebbene, Il ricorrente ha dato prova del proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa realizzato sul territorio e dei legami familiari in Italia. Egli, come detto giunto in Italia nel 2017, si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana (cfr. attestato frequentazione corso CPIA) e ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2018, proseguendo nel corso degli anni a lavorare con continuità: risulta infatti assunto a tempo indeterminato dal 1.1.2024 presso la ditta del fratello, regolarmente soggiornante sul territorio. L'attuale impiego gli consente di guadagnare una retribuzione mensile media pari a circa euro 800,00 (cfr. buste paga in atti). I redditi percepiti (nel 2018 circa euro 6.300,00, nel 2019 circa euro 11.900,00, nel 2020 circa euro 12.500, nel 2021 ha percepito redditi pari a circa euro 16.000,00, nel 2022 ha percepito redditi pari a circa euro 1.900,00, nel 2023 circa euro 5.700,00 e nel periodo che va da gennaio ad agosto 2024 circa euro 6.400,00) permettono al ricorrente di provvedere al proprio mantenimento. Ed infatti l'autosufficienza economica raggiunta ha permesso al ricorrente di raggiungere l'autonomia abitativa, infatti, il ricorrente è intestatario, insieme al fratello, di un contratto di locazione relativo ad un immobile sito a Bologna, ove convivono.
Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_1 Per_2 riconoscimento gi ll re, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale della vita Per_3 familiare è, invero, il diritto di sieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca Per_4 compagnia (Ol ezia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_5 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti (Boyle c. Reg 41- Per_6 Parte_2 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenni e i loro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_7 familiare ( c. Belgio, § c. Francia, § 33). Per_5 Persona_8
Nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
pagina 3 di 4 nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato, incensurato, per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata e familiare come di fatto realizzatasi in Italia.
Si ricordi che la presente decisione è fondata sul vaglio ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e che dunque è soggetta a modifica da parte dell'Autorità Amministrativa qualora dovessero sopraggiungere nuovi elementi di valutazione.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 16.01.2025. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10115/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO, Parte_1 C.F._1 iciliato .44/A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 VVOC O iati pr i quest'ultima, siti a BOLOGNA in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter depositate il 15.11.2024; parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 28.07.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 10.07.2023, con cui il Questore di Bologna ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata il 25.7.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto l'insussistenza di motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio comporti la violazione della propria vita privata o familiare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, chiedendo di dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ed il conseguente rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_3 ch orso in quanto infondato.
All'udienza del 14.12.2023, sentito dal giudice designato, il ricorrente ha dichiarato in lingua italiana:
“D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2017, a Pordenone. D. Quanto tempo è rimasto a Pordenone? R. Quasi 9 mesi. D. Poi è venuto a Bologna? R. Si, qui vive mio fratello. D. Suo fratello ha un titolo di soggiorno? R. Si, la carta di soggiorno di lungo periodo. D. Vivete insieme? R. Si, qui a Bologna. Il contratto di locazione è intestato a me. Però non riesco a cambiare la residenza perché ho ancora un titolo provvisorio. D. In Sicilia non sei mai stato? R. No. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No. D. Adesso lavora? R. Lavoro nel negozio di mio fratello che mi ha assunto a tempo pagina 1 di 4 indeterminato. D. Più o meno quanto guadagni mensilmente? R. Circa 1000 euro. D. Ha relazioni affettive importanti qui in Italia? R. No, solo mio fratello. D. Il procedimento pendente presso il Tribunale di Trieste è ancora pendente? R. No, è stata dichiarata cessata la materia del contendere come provvedimento che mostro e che produrrà il mio avvocato”.
Il giudice all'esito dell'udienza del 14.12.2023, ha rinviato ex art. 275 bis c.p.c. all' udienza collegiale del 3.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; alla scadenza del suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 25.7.2022.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia pagina 2 di 4 accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Nella fattispecie, dal compendio probatorio acquisito è emerso che il ricorrente è arrivato sul territorio nell' aprile 2017 e ha presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Pordenone ottenendo un permesso di soggiorno per richiedente asilo rinnovato fino al 16.03.2020. In data 19.07.2019, la Commissione Territoriale di Trieste ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale;
avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste ed il relativo procedimento che risulta estinto in data 20.05.2022. In data 25.07.2022, il ricorrente ha quindi presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno Cont per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. dinanzi alla Questura di Bologna, che, previo parere vincolante e sfavorevole reso dalla Com ne Territoriale di Bologna in data 20.03.2023, ha rigettato l'istanza.
Ebbene, Il ricorrente ha dato prova del proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa realizzato sul territorio e dei legami familiari in Italia. Egli, come detto giunto in Italia nel 2017, si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana (cfr. attestato frequentazione corso CPIA) e ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2018, proseguendo nel corso degli anni a lavorare con continuità: risulta infatti assunto a tempo indeterminato dal 1.1.2024 presso la ditta del fratello, regolarmente soggiornante sul territorio. L'attuale impiego gli consente di guadagnare una retribuzione mensile media pari a circa euro 800,00 (cfr. buste paga in atti). I redditi percepiti (nel 2018 circa euro 6.300,00, nel 2019 circa euro 11.900,00, nel 2020 circa euro 12.500, nel 2021 ha percepito redditi pari a circa euro 16.000,00, nel 2022 ha percepito redditi pari a circa euro 1.900,00, nel 2023 circa euro 5.700,00 e nel periodo che va da gennaio ad agosto 2024 circa euro 6.400,00) permettono al ricorrente di provvedere al proprio mantenimento. Ed infatti l'autosufficienza economica raggiunta ha permesso al ricorrente di raggiungere l'autonomia abitativa, infatti, il ricorrente è intestatario, insieme al fratello, di un contratto di locazione relativo ad un immobile sito a Bologna, ove convivono.
Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_1 Per_2 riconoscimento gi ll re, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale della vita Per_3 familiare è, invero, il diritto di sieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca Per_4 compagnia (Ol ezia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_5 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti (Boyle c. Reg 41- Per_6 Parte_2 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenni e i loro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_7 familiare ( c. Belgio, § c. Francia, § 33). Per_5 Persona_8
Nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
pagina 3 di 4 nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato, incensurato, per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata e familiare come di fatto realizzatasi in Italia.
Si ricordi che la presente decisione è fondata sul vaglio ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e che dunque è soggetta a modifica da parte dell'Autorità Amministrativa qualora dovessero sopraggiungere nuovi elementi di valutazione.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 16.01.2025. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
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