Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/07/2022, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 00708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lega Navale Italiana Sezione di Frigole, in persona del Presidente pro tempore Lucio Cusumano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Lecce, in persona del Legale Rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento 05.05.2022 prot. n. 108/0006811, con cui la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture ha respinto la domanda formulata dalla ricorrente con nota 21.04.22 n. 6131, tendente alla proroga della concessione annuale dei terreni di proprietà della Regione Puglia (ex Ersap – Riforma Fondiaria), censiti in catasto al Fg. 83 p.lla 24 e al Fg. 84 p.lla 10, autorizzando il permanere della “ detenzione ai soli fini della tutela dominicale …. nelle more del perfezionamento del trasferimento dei cespiti al Comune di Lecce ”;
- nonché per quanto occorra anche di ogni altro atto e provvedimento della Regione Puglia e dello stesso Comune di Lecce indicato nel provvedimento regionale impugnato in via principale, nei limiti in cui gli stessi possano ritenersi lesivi degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lega Navale Italiana Sezione di Frigole, in persona del Presidente pro tempore Lucio Cusumano il 16/6/2022:
integrazione del ricorso con motivo aggiunto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che:
- La domanda cautelare formulata dalla ricorrente è suscettibile di meritevole considerazione in quanto, in disparte i profili attinenti al fumus di fondatezza delle censure formulate che necessitano di approfondimento nel merito, non può disconoscersi nel caso di specie la sussistenza del periculum in mora , atteso che l’aver consentito la prosecuzione della detenzione da parte della ricorrente dei terreni annualmente concessi “ ai soli fini della tutela dominicale … nelle more del perfezionamento del trasferimento dei cespiti al Comune di Lecce ” impedisce alla stessa la realizzazione, anche provvisoria o stagionale, dei locali coperti ( id est la struttura amovibile necessaria alla gestione del punto di ormeggio), in cui continuare ad allocare servizi indispensabili alla conduzione dell’ormeggio.
- In questi termini, deve essere assicurata la continuità dell’attività svolta dalla ricorrente limitatamente alla stagione in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnato provvedimento, nei sensi di cui alla motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO